TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11995 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47626 2024 RG
FRA
Avv. ANTONUCCIO Parte_1
PIETRO
E
contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, l' Controparte_2 Parte_2
, è stata convenuta in giudizio da , al fine Controparte_3 Parte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per aggiornamento e formazione del docente di cui all'art.1 co.121 L.13.07.15 n.107 in relazione agli anni di servizio 2021/22, 2022/23, 2024/25 svolti con contratto a tempo determinato;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore della somma di €.500,00 per ciascuna delle suddette annualità di servizio e così per complessivi €.1.500,00 e pertanto, anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito, condannare il convenuto all'accredito di €.1.500,00 CP_1 sul “borsellino elettronico” della ricorrente o in alternativa/ subordine al pagamento di pari somma in suo favore;
3) condannare il convenuto alla refusione di spese ed onorari del CP_1 giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”, con vittoria di spese. Ha dichiarato di essere attualmente inserita nel sistema educativo scolastico essendo in servizio come insegnante con contratto a tempo determinato.
Ha allegato di aver lavorato come docente con contratti di lavoro a tempo determinato negli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 senza fruire della Carta elettronica del docente (erogazione della somma di 500 euro annui) prevista dell'art. 1 commi 121 della legge 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, parte ricorrente ha dedotto la illegittimità della condotta del concretatasi nella mancata CP_1 erogazione di tale bonus anche al docente a tempo determinato, atteso che ciò si risolveva in una discriminazione ingiustificata
2. Il , seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Alla odierna udienza la controversia è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1. La Carta elettronica del docente è stata istituita dall'articolo 1 comma 121 della Legge n.
107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
1.2. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, i Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del
28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
a) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1,
DPCM 28/11/2016);
b) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
c) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
1.3. Discende dalla normativa un preciso obbligo per l'Amministrazione dell' , cui CP_5 corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
1.4. La Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto che il comma 121 della legge 107/2015, contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE), nella parte in cui non attribuisce il bonus in questione al personale a tempo determinato, valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti
è obbligatoria, permanente e strutturale ed escludendo la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo (sent. VI Sezione, del 18.5.2022, causa C450/2).
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo
Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
1.5. Da ultimo la Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l' ritiene di aderire Pt_2 condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
6. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
6.1. Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
7. Ne deriva dalla pronuncia sopra riportata la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art.1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
8. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha intrattenuto i seguenti rapporti di lavoro per le ore lavorative indicate:
- per l'anno scolastico 2021/2022 aveva svolto la propria attività lavorativa presso Istituto
Comprensivo “I C LADISPOLI” di Roma dal 23/12/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 4 ore;
- per l'anno scolastico 2024/2025 aveva svolto la propria attività lavorativa presso Istituto
Comprensivo “PIO LA TORRE” di Roma dal 25/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 8 ore, pur avendo depositato il presente ricorso in data 27.12.2024, e quindi supponendo un accertamento non attuale alla data della domanda.
8.1. Sul punto, ed a prescindere da tale ultimo rilievo, comunque dirimente, la Corte non ha preso chiare posizione affermando che “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.”
8.2. La ricorrente, nel caso de quo, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
Se le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sempre sino al termine delle attività didattiche, quanto al regime orario, si ritiene che la limitazione della supplenza ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla S.C. di Cassazione nella pronuncia in commento, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale
(meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica
"annua".
Nella misura in cui l'impiego risulta insufficiente (4 o, rispettivamente, 8 ore settimanali), come nella fattispecie, in quanto realizzante un regime orario inferiore al 50% di quello ordinario (18 ore settimanali), tuttavia, il bonus richiesto non può essere riconosciuto, atteso che il servizio svolto, per le sue concrete modalità di attuazione, non può ritenersi comparabile a quello prestato da insegnanti a tempo indeterminato.
Ne deriva il rigetto della domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025.
1.6.1. Quanto, inoltre, all'annualità 2022/2023, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha intrattenuto incarichi di supplenza, per periodi brevi non riconducibili all'intero anno scolastico, nello specifico per un totale di 132 giorni. Ed anche in questo caso, ne deriva che la domanda per tale annualità non può essere accolta.
1.7. Quanto sopra impone il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese attesa la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Roma lì, 21/11/2025 Il
Giudice