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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 RG del tribunale di Imperia, avente ad oggetto “azione di interdizione”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 d il cui a via Col. Aprosio n.68 è eletto domicilio
–ricorrenti–
nei confronti di
Controparte_1
–interdicendo–
e con l'intervento
del PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Imperia
Motivi della decisione La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento, essendo risultata sprovvista di adeguato supporto probatorio, non essendo stato provato che l'interdicendo si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi che possono trovare protezione solo con la misura dell'interdizione. Allo stato, invece, risulta adeguata la amministrazione di sostegno, disposta, in favore della ricorrente, dal Tribunale di Imperia il 17.12.2019 nella procedura RG 270/2019. Dirimente, oltre alle dichiarazioni della dott.ssa medica curante Persona_1 dell'interdicendo («sono il medico curante di L'ho visto l'ultima a fine Controparte_1 ottobre 2024. L'idea che mi sono fatto e che non è in gradi di badare autonomamente a sé CP_1 stesso. E' orientato nello spezio e nel tempo in modo relativo. E' in grado di capire ciò che gli viene detto. Non è consapevole della sua condizione medica. E' aggressivo verbalmente, con alcune persone di più con altre di meno») e della dott.ssa («sono medico psichiatra del centro di Persona_2 salute mentale di Bordighera. è un utente del servizio di salute mentale e SERT dal 1995. Io CP_1
l'ho in cura dal 2022. Ha un disturbo schizzo affettivo. Attualmente è in una situazione di ritiro sociale
1 importante; è verbalmente aggressivo;
è polemico e nervoso;
inizialmente di scarsa collaborazione. Non è in grado di vivere da solo, anche dal punto di vista economico. Non ha consapevolezza di malattia e non collaborazione. E' denutrito»), è l'esame dell'interdicendo, svolto presso il suo domicilio il 3.3.2025 alle ore 14:22, laddove rispondeva in maniera adeguata a tutte le domande postegli («sono a letto in quanto ho finito di fare la doccia. Vivo in questa casa con . Io esco di CP_2 casa con . Le cose per mangiare le compera , Oggi è il 3 marzo 20025. Adesso è CP_2 CP_2 pomeriggio e saranno le ore 2 e mezza, tre. Il latte costa un euro al litro. Il pane costerà due o tre euro. Ho una pensione: prendo 800 euto al mese dal 2018. La pensione la gestisce mia sorella. Li spendo per fare la spesa e per pagare le bollette. Mia sorella mi da del contante che io utilizzo per fare la spesa. A volte la spesa la faccio io, a volte la fa alla quale do i soldi per farla. Io mangio tutti i giorni. CP_2
Faccio colazione, pranzo e cena»). Il nuovo testo dell'articolo 414 cc, rubricato “persone che possono essere interdette” sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione abituale di infermità di mente (esclusa nel caso in esame) che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. La misura costituisce, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e, infatti, la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla L. 6/2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. Il giudice di legittimità ha parimenti chiarito che l'istituto ha «carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe da una diversa misura» (cass. 13584/2006). Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato solo dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica (nella specie, molto debole), bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra a soddisfacimento degli interessi da tutelare (cass. n. 9628/2009). L'interdizione può essere quindi applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che «ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (nda: attinenti, come nella specie, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti
– corrisponderà l'amministrazione di sostegno», mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta «di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno» (cass. n. 22332/2011). Nel caso di specie, alla luce del modesto valore della pensione, ritenuto che la gestione degli interessi economici dell'interdicendo s'atteggerà certamente in termini meramente
“conservativi”, tali cioè da comportare il compimento di ben pochi atti di ordinaria amministrazione, è adeguata la misura, già in atto, dell'amministrazione di sostegno, devoluta alla cognizione del giudice tutelare. Non risulta che l'interdicendo abbia
2 compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali, comunque adeguatamente garantiti dall'amministratore di sostegno. Deve dunque rigettarsi la domanda di interdizione. In ragione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime, si impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) rigetta la richiesta di interdizione di nato Oppido Controparte_1 MA (RC) 5.10.1967 e residente in [...]avoro n. 18/6
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.03.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 RG del tribunale di Imperia, avente ad oggetto “azione di interdizione”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 d il cui a via Col. Aprosio n.68 è eletto domicilio
–ricorrenti–
nei confronti di
Controparte_1
–interdicendo–
e con l'intervento
del PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Imperia
Motivi della decisione La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento, essendo risultata sprovvista di adeguato supporto probatorio, non essendo stato provato che l'interdicendo si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi che possono trovare protezione solo con la misura dell'interdizione. Allo stato, invece, risulta adeguata la amministrazione di sostegno, disposta, in favore della ricorrente, dal Tribunale di Imperia il 17.12.2019 nella procedura RG 270/2019. Dirimente, oltre alle dichiarazioni della dott.ssa medica curante Persona_1 dell'interdicendo («sono il medico curante di L'ho visto l'ultima a fine Controparte_1 ottobre 2024. L'idea che mi sono fatto e che non è in gradi di badare autonomamente a sé CP_1 stesso. E' orientato nello spezio e nel tempo in modo relativo. E' in grado di capire ciò che gli viene detto. Non è consapevole della sua condizione medica. E' aggressivo verbalmente, con alcune persone di più con altre di meno») e della dott.ssa («sono medico psichiatra del centro di Persona_2 salute mentale di Bordighera. è un utente del servizio di salute mentale e SERT dal 1995. Io CP_1
l'ho in cura dal 2022. Ha un disturbo schizzo affettivo. Attualmente è in una situazione di ritiro sociale
1 importante; è verbalmente aggressivo;
è polemico e nervoso;
inizialmente di scarsa collaborazione. Non è in grado di vivere da solo, anche dal punto di vista economico. Non ha consapevolezza di malattia e non collaborazione. E' denutrito»), è l'esame dell'interdicendo, svolto presso il suo domicilio il 3.3.2025 alle ore 14:22, laddove rispondeva in maniera adeguata a tutte le domande postegli («sono a letto in quanto ho finito di fare la doccia. Vivo in questa casa con . Io esco di CP_2 casa con . Le cose per mangiare le compera , Oggi è il 3 marzo 20025. Adesso è CP_2 CP_2 pomeriggio e saranno le ore 2 e mezza, tre. Il latte costa un euro al litro. Il pane costerà due o tre euro. Ho una pensione: prendo 800 euto al mese dal 2018. La pensione la gestisce mia sorella. Li spendo per fare la spesa e per pagare le bollette. Mia sorella mi da del contante che io utilizzo per fare la spesa. A volte la spesa la faccio io, a volte la fa alla quale do i soldi per farla. Io mangio tutti i giorni. CP_2
Faccio colazione, pranzo e cena»). Il nuovo testo dell'articolo 414 cc, rubricato “persone che possono essere interdette” sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione abituale di infermità di mente (esclusa nel caso in esame) che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. La misura costituisce, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e, infatti, la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla L. 6/2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. Il giudice di legittimità ha parimenti chiarito che l'istituto ha «carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe da una diversa misura» (cass. 13584/2006). Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato solo dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica (nella specie, molto debole), bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra a soddisfacimento degli interessi da tutelare (cass. n. 9628/2009). L'interdizione può essere quindi applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che «ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (nda: attinenti, come nella specie, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti
– corrisponderà l'amministrazione di sostegno», mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta «di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno» (cass. n. 22332/2011). Nel caso di specie, alla luce del modesto valore della pensione, ritenuto che la gestione degli interessi economici dell'interdicendo s'atteggerà certamente in termini meramente
“conservativi”, tali cioè da comportare il compimento di ben pochi atti di ordinaria amministrazione, è adeguata la misura, già in atto, dell'amministrazione di sostegno, devoluta alla cognizione del giudice tutelare. Non risulta che l'interdicendo abbia
2 compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali, comunque adeguatamente garantiti dall'amministratore di sostegno. Deve dunque rigettarsi la domanda di interdizione. In ragione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime, si impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) rigetta la richiesta di interdizione di nato Oppido Controparte_1 MA (RC) 5.10.1967 e residente in [...]avoro n. 18/6
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.03.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
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