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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19525/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Surace Parte_1
Ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa Turlione CP_1
Resistente
contro
CP_2
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente ripartizione secondo le seguenti percentuali: 55% alla NO e 45% alla NO CP_1 Pt_1
Spese legali compensate
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.11.2024 la SI.ra chiedeva a questo Tribunale di accertare e Pt_1 dichiarare il proprio diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto SI.
, da erogarsi in suo favore da parte dell' . Persona_1 CP_2
Con memoria difensiva depositata il 28.01.2025 si costituiva in giudizio la SI.ra CP_1
L' veniva regolarmente notificato. CP_2
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/03/2025, le parti venivano sentite e il giudice esperiva il tentativo di conciliazione.
Le parti raggiungevano un accordo.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
***
La ricorrente e la resistente hanno raggiunto un accordo in ordine al riparto fra loro Pt_1 CP_1 della pensione di reversibilità spettante al defunto SI. nei seguenti termini: il 45% a favore Persona_1 della ricorrente ed il restante 55% a favore della resistente.
Detto accordo può essere senz'altro recepito, nulla ostando al suo accoglimento in fatto e in diritto, essendo provata -alla luce della documentazione versata in atti e del principio di non contestazione ex art. 115 cpc- la sussistenza in capo alle SI.re e del diritto a percepire pro quota la Pt_1 CP_1 pensione di reversibilità spettante al SI. , deceduto il 02.08.2024. Persona_1
L' viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alle SI.re CP_2 Parte_1
e le quote così determinate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in CP_1 cui si è verificato il decesso del SI. e, dunque, dal 01.09.2024. Persona_1
Quanto alle somme già corrisposte alla NO , la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio CP_1
2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
E' chiaro – precisa inoltre la Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla SI.ra (prima beneficiaria n.d.e) le somme versatele in eccesso e CP_1 pagare alla SI.ra (seconda beneficiaria n.d.e.), quelle a lei effettivamente spettanti in base alla Pt_1 ripartizione delle quote stabilite dal giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 22259 del
27/09/2013).
Quanto alle spese di giudizio, attesa la natura della causa, il raggiunto accordo in ordine al riparto della pensione di reversibilità, esse si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
- ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto
[...]
da erogarsi da parte dell' nella misura del 45% a favore della ricorrente Persona_1 CP_2 [...]
e nella misura del 55% a favore della resistente;
Parte_1 CP_1
- dichiara tenuto l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_2 sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle SInore Persona_1 Parte_1
e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge
[...] CP_1 pensionato;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19525/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Surace Parte_1
Ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa Turlione CP_1
Resistente
contro
CP_2
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente ripartizione secondo le seguenti percentuali: 55% alla NO e 45% alla NO CP_1 Pt_1
Spese legali compensate
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.11.2024 la SI.ra chiedeva a questo Tribunale di accertare e Pt_1 dichiarare il proprio diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto SI.
, da erogarsi in suo favore da parte dell' . Persona_1 CP_2
Con memoria difensiva depositata il 28.01.2025 si costituiva in giudizio la SI.ra CP_1
L' veniva regolarmente notificato. CP_2
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/03/2025, le parti venivano sentite e il giudice esperiva il tentativo di conciliazione.
Le parti raggiungevano un accordo.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
***
La ricorrente e la resistente hanno raggiunto un accordo in ordine al riparto fra loro Pt_1 CP_1 della pensione di reversibilità spettante al defunto SI. nei seguenti termini: il 45% a favore Persona_1 della ricorrente ed il restante 55% a favore della resistente.
Detto accordo può essere senz'altro recepito, nulla ostando al suo accoglimento in fatto e in diritto, essendo provata -alla luce della documentazione versata in atti e del principio di non contestazione ex art. 115 cpc- la sussistenza in capo alle SI.re e del diritto a percepire pro quota la Pt_1 CP_1 pensione di reversibilità spettante al SI. , deceduto il 02.08.2024. Persona_1
L' viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alle SI.re CP_2 Parte_1
e le quote così determinate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in CP_1 cui si è verificato il decesso del SI. e, dunque, dal 01.09.2024. Persona_1
Quanto alle somme già corrisposte alla NO , la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio CP_1
2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
E' chiaro – precisa inoltre la Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla SI.ra (prima beneficiaria n.d.e) le somme versatele in eccesso e CP_1 pagare alla SI.ra (seconda beneficiaria n.d.e.), quelle a lei effettivamente spettanti in base alla Pt_1 ripartizione delle quote stabilite dal giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 22259 del
27/09/2013).
Quanto alle spese di giudizio, attesa la natura della causa, il raggiunto accordo in ordine al riparto della pensione di reversibilità, esse si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
- ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto
[...]
da erogarsi da parte dell' nella misura del 45% a favore della ricorrente Persona_1 CP_2 [...]
e nella misura del 55% a favore della resistente;
Parte_1 CP_1
- dichiara tenuto l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_2 sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle SInore Persona_1 Parte_1
e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge
[...] CP_1 pensionato;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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