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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV SC SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TI IA CO (pec: e Email_1 Pt_2
(pec:
[...] Email_2 appellante contro
Controparte_1
, con il patrocinio
[...]
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO pec:
Email_3 appellato
Conclusioni:
Pag. 1 di 8
per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accogliere per la forma il presente atto di citazione in appello, revocare ed in riforma in toto della sentenza impugnata “Tribunale di Palermo n. 151/2020” dichiarare il diritto soggettivo dell'appellante in relazione alle sentenze di condanna dei responsabili al risarcimento dei danni riconosciuti e liquidati dall'autorità giudiziaria in proprio e n.q. di erede universale ad accedere al per la solidairetà alle vittime dei reati di tipo mafioso Controparte_1 sussistendo i presupposti di cui agli artt. 4-5-6- L. 512/1999 per il pagamento delle somme dovute in forza delle sentenze di condanna pronunciate in favore in relazione ai giudizi incardinati innanzi al Tribunale di Palermo r.g. 8838/2006 _ sentenza di condanna
782/2013_r.g. 4631/2012 sentenza di condanna 2344/2014, oltre interessi legali come per legge;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali, oltre oneri ex lege di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore per onorari non riscossi e spese anticipate.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'appellato
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
- respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 151/2020, pubblicata in data 14.01.2020, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da volta Parte_1 all'annullamento delle delibere n. 554 e n. 555 adottate dal
[...]
, con le quali erano state respinte le istanze di Controparte_2
accesso al Fondo di rotazione ex L. n. 512/1999 presentate dall'attrice, in proprio e
Pag. 2 di 8 quale erede dei genitori e , per ottenere il Persona_1 Controparte_3
pagamento dei risarcimenti liquidati dal Tribunale civile di Palermo con le sentenze n. 783/2013 e n. 2344/2014. Risarcimenti che erano stati riconosciuti a seguito delle azioni civili promosse dalla medesima attrice nei confronti degli autori dell'omicidio del fratello, assassinato il 10 dicembre 1986 a San Giuseppe Jato. Persona_2
2. In particolare, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo applicabile, riteneva, alla luce delle risultanze del processo penale, che l'omicidio di Persona_2
si fosse verificato in un contesto tale da escludere la possibilità di qualificarlo
[...] come “vittima innocente” della criminalità mafiosa. Per tale ragione, il giudice di prime cure, escludeva che i suoi congiunti potessero beneficiare di provvidenze pubbliche previste per coloro che, senza alcuna responsabilità, subiscano danni da reati mafiosi. Sulla base di tali considerazioni, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 4 della L. n. 512/1999, rigettava le domande di accesso al Fondo.
3. Avverso tale decisione con atto depositato in Parte_1 data 21.02.2020, ha proposto appello, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. Con atto depositato in data 11.05.2020, si è costituito il
[...]
che ha chiesto il rigetto Controparte_4
del gravame, ritenendo corretto l'operato del Tribunale.
5. Sostituita l'udienza del 21 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con l'unico motivo d'appello, articolato in più profili, l'appellante censura la sentenza di primo grado per:
- aver ritenuto soggetto gravitante in ambienti delinquenziali, Persona_2
estendendo in maniera erronea l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2-bis, L. n.
302/1990 – il quale richiede che la vittima sia “del tutto estranea” a rapporti delinquenziali – e applicando impropriamente l'art. 4 della L. n. 512/1999.
L'appellante evidenzia che il fratello, pur tossicodipendente e condannato per furto aggravato, non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari per reati
Pag. 3 di 8 riconducibili alla criminalità organizzata, né il suo presunto furto ai danni del boss
è mai stato oggetto di accertamento giudiziario;
Persona_3
- aver interpretato restrittivamente la L. n. 122/2016, laddove essa non richiede, ai fini dell'accesso al Fondo, l'assenza di precedenti penali tout court, ma solo la non appartenenza ad ambienti mafiosi;
- aver erroneamente applicato retroattivamente la L. n. 122/2016 a fatti e atti anteriori alla sua entrata in vigore, in violazione del principio tempus regit actum;
- aver generato due contraddizioni logiche e giuridiche: il riconoscimento del risarcimento a un coautore dell'omicidio, (collaboratore di Persona_4
giustizia), e il contrasto tra la decisione impugnata e le sentenze civili che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento.
7. Il ha contestato tali doglianze, sostenendo l'infondatezza Controparte_1
e l'inammissibilità delle istanze ex art. 4 L. n. 512/1999, per difetto del requisito dell'estraneità della vittima ad ambienti criminali. Ha inoltre eccepito che i genitori della vittima, da cui l'appellante pretende di derivare il diritto in qualità di erede, non hanno mai agito giudizialmente per ottenere il risarcimento, né si sono costituiti parte civile, sicché nessun diritto può dirsi trasmesso iure hereditatis.
8. Così delineati i termini del contendere, va rammentato che l'art. 4 comma 3 della l. n. 512 del 1999, come integrato dalla l. n. 122 del 2016, dispone che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei confronti delle CP_1 persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (cfr. art.1 co 2, lett. b, l. n.302/1990)”.
9. Invero, secondo la norma transitoria di cui all'art. 15 comma 3 della legge del
2016, la succitata disposizione “si applica alle istanze non ancora definite alla data di
Pag. 4 di 8 entrata in vigore della presente legge”, e, nella specie, la domanda proposta, a quella data, non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Controparte_2
(Cass.n.28820/2019), di tal che la predetta disposizione è certamente applicabile al caso in esame.
10. Tanto precisato, occorre considerare che il requisito della estraneità ad ambienti delinquenziali costituisce presupposto necessario già insito nel beneficio di cui si discute. Come è stato, difatti, di recente affermato “la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d'essere” (così Cass. civ. 28267/2023).
11. D'altra parte, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 28820/2019 già citata) “l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda
l'accesso al di rotazione ex legge 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, CP_1 come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che quella CP_1 richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse CP_1
l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi. Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del è CP_1 pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche, per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia, (ndr. ma ciò vale anche per i congiunti della vittima) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso. Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti
Pag. 5 di 8 riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”.
12. Ciò chiarito, risulta necessario precisare quali siano i requisiti in presenza dei quali possa ritenersi che un soggetto sia “estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
13. Come emerge chiaramente dall'ampia formula utilizzata dal legislatore, il detto requisito non può dirsi soddisfatto sol perché non vi siano state condanne per determinati reati, essendo possibile dare rilievo anche “ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminali” (TAR
Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005).
14. Ciò significa, ancora, che anche il dubbio o il sospetto della non totale estraneità ad ambienti delinquenziali possono fondare l'esclusione dall'accesso ai benefici, purché tali dubbi siano ragionevoli o – come efficacemente evidenziato da
Cass. civ. 16844/2022 – “vestiti” e “qualificati”.
15. Deve inoltre ribadirsi la distinzione tra il diritto al risarcimento nei confronti dell'autore del reato e il diritto di accesso al Fondo: il primo deriva direttamente dall'illecito, il secondo è un beneficio pubblico.
16. Infatti, la fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge
512/99 integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità (in tali espressi sensi, v. Cass.
Sez. U. 29/08/2008, n. 21927, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario).
17. Effettuate tali necessarie premesse, nel caso in esame, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla legittimazione dell'attrice ad accedere al fondo per ottenere, iure hereditatis, la liquidazione dei danni sofferti dai genitori di Per_2 Pag. 6 di 8 per effetto della sua uccisione, in base al principio della ragione più liquida, Per_2
occorre soffermarsi sull'assenza del requisito relativo all'estraneità della vittima, al tempo dell'evento ad ambienti e rapporti delinquenziali.
18. Orbene dalla documentazione in atti emerge che a carico di Persona_2
risulta una condanna per furto aggravato, inoltre era noto alle forze dell'ordine in seguito ad fermo di polizia ed era stato segnalato per assunzione di stupefacenti e per frequentazioni con soggetti pregiudicati.
19. Le delibere del Comitato hanno negato l'accesso al Fondo sul presupposto che, sulla base di detti accertamenti, non potesse essere considerato Persona_2
vittima innocente della mafia, ma soggetto coinvolto in un contesto di criminalità.
20. Orbene, l'esistenza di una condanna, nonché gli ulteriori elementi emersi anche nel giudizio penale, sono idonei a fondare l'esistenza di fondati dubbi sulla non estraneità della vittima, e tanto osta all'erogazione del beneficio. Non risulta, inoltre, dimostrata l'accidentalità del coinvolgimento o un pregresso allontanamento della vittima dagli ambienti delinquenziali, come richiesto dall'art. 1, comma 2, lett. b), L.
n. 302/1990.
21. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va in definitiva respinto e la sentenza appellata confermata.
22. Le peculiarità della vicenda e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 151/2020 pubblicata il 14 gennaio 2020 proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_5
.
[...]
- Compensa le spese di lite. Pag. 7 di 8 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del giorno 8 ottobre 2025
Il Consigliere est.
IV SC SO
Il Presidente
IO D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'TO e dal Consigliere relatore IV SC SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV SC SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TI IA CO (pec: e Email_1 Pt_2
(pec:
[...] Email_2 appellante contro
Controparte_1
, con il patrocinio
[...]
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO pec:
Email_3 appellato
Conclusioni:
Pag. 1 di 8
per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accogliere per la forma il presente atto di citazione in appello, revocare ed in riforma in toto della sentenza impugnata “Tribunale di Palermo n. 151/2020” dichiarare il diritto soggettivo dell'appellante in relazione alle sentenze di condanna dei responsabili al risarcimento dei danni riconosciuti e liquidati dall'autorità giudiziaria in proprio e n.q. di erede universale ad accedere al per la solidairetà alle vittime dei reati di tipo mafioso Controparte_1 sussistendo i presupposti di cui agli artt. 4-5-6- L. 512/1999 per il pagamento delle somme dovute in forza delle sentenze di condanna pronunciate in favore in relazione ai giudizi incardinati innanzi al Tribunale di Palermo r.g. 8838/2006 _ sentenza di condanna
782/2013_r.g. 4631/2012 sentenza di condanna 2344/2014, oltre interessi legali come per legge;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali, oltre oneri ex lege di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore per onorari non riscossi e spese anticipate.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'appellato
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
- respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 151/2020, pubblicata in data 14.01.2020, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da volta Parte_1 all'annullamento delle delibere n. 554 e n. 555 adottate dal
[...]
, con le quali erano state respinte le istanze di Controparte_2
accesso al Fondo di rotazione ex L. n. 512/1999 presentate dall'attrice, in proprio e
Pag. 2 di 8 quale erede dei genitori e , per ottenere il Persona_1 Controparte_3
pagamento dei risarcimenti liquidati dal Tribunale civile di Palermo con le sentenze n. 783/2013 e n. 2344/2014. Risarcimenti che erano stati riconosciuti a seguito delle azioni civili promosse dalla medesima attrice nei confronti degli autori dell'omicidio del fratello, assassinato il 10 dicembre 1986 a San Giuseppe Jato. Persona_2
2. In particolare, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo applicabile, riteneva, alla luce delle risultanze del processo penale, che l'omicidio di Persona_2
si fosse verificato in un contesto tale da escludere la possibilità di qualificarlo
[...] come “vittima innocente” della criminalità mafiosa. Per tale ragione, il giudice di prime cure, escludeva che i suoi congiunti potessero beneficiare di provvidenze pubbliche previste per coloro che, senza alcuna responsabilità, subiscano danni da reati mafiosi. Sulla base di tali considerazioni, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 4 della L. n. 512/1999, rigettava le domande di accesso al Fondo.
3. Avverso tale decisione con atto depositato in Parte_1 data 21.02.2020, ha proposto appello, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. Con atto depositato in data 11.05.2020, si è costituito il
[...]
che ha chiesto il rigetto Controparte_4
del gravame, ritenendo corretto l'operato del Tribunale.
5. Sostituita l'udienza del 21 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con l'unico motivo d'appello, articolato in più profili, l'appellante censura la sentenza di primo grado per:
- aver ritenuto soggetto gravitante in ambienti delinquenziali, Persona_2
estendendo in maniera erronea l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2-bis, L. n.
302/1990 – il quale richiede che la vittima sia “del tutto estranea” a rapporti delinquenziali – e applicando impropriamente l'art. 4 della L. n. 512/1999.
L'appellante evidenzia che il fratello, pur tossicodipendente e condannato per furto aggravato, non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari per reati
Pag. 3 di 8 riconducibili alla criminalità organizzata, né il suo presunto furto ai danni del boss
è mai stato oggetto di accertamento giudiziario;
Persona_3
- aver interpretato restrittivamente la L. n. 122/2016, laddove essa non richiede, ai fini dell'accesso al Fondo, l'assenza di precedenti penali tout court, ma solo la non appartenenza ad ambienti mafiosi;
- aver erroneamente applicato retroattivamente la L. n. 122/2016 a fatti e atti anteriori alla sua entrata in vigore, in violazione del principio tempus regit actum;
- aver generato due contraddizioni logiche e giuridiche: il riconoscimento del risarcimento a un coautore dell'omicidio, (collaboratore di Persona_4
giustizia), e il contrasto tra la decisione impugnata e le sentenze civili che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento.
7. Il ha contestato tali doglianze, sostenendo l'infondatezza Controparte_1
e l'inammissibilità delle istanze ex art. 4 L. n. 512/1999, per difetto del requisito dell'estraneità della vittima ad ambienti criminali. Ha inoltre eccepito che i genitori della vittima, da cui l'appellante pretende di derivare il diritto in qualità di erede, non hanno mai agito giudizialmente per ottenere il risarcimento, né si sono costituiti parte civile, sicché nessun diritto può dirsi trasmesso iure hereditatis.
8. Così delineati i termini del contendere, va rammentato che l'art. 4 comma 3 della l. n. 512 del 1999, come integrato dalla l. n. 122 del 2016, dispone che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei confronti delle CP_1 persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (cfr. art.1 co 2, lett. b, l. n.302/1990)”.
9. Invero, secondo la norma transitoria di cui all'art. 15 comma 3 della legge del
2016, la succitata disposizione “si applica alle istanze non ancora definite alla data di
Pag. 4 di 8 entrata in vigore della presente legge”, e, nella specie, la domanda proposta, a quella data, non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Controparte_2
(Cass.n.28820/2019), di tal che la predetta disposizione è certamente applicabile al caso in esame.
10. Tanto precisato, occorre considerare che il requisito della estraneità ad ambienti delinquenziali costituisce presupposto necessario già insito nel beneficio di cui si discute. Come è stato, difatti, di recente affermato “la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d'essere” (così Cass. civ. 28267/2023).
11. D'altra parte, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 28820/2019 già citata) “l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda
l'accesso al di rotazione ex legge 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, CP_1 come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che quella CP_1 richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse CP_1
l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi. Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del è CP_1 pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche, per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia, (ndr. ma ciò vale anche per i congiunti della vittima) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso. Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti
Pag. 5 di 8 riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”.
12. Ciò chiarito, risulta necessario precisare quali siano i requisiti in presenza dei quali possa ritenersi che un soggetto sia “estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
13. Come emerge chiaramente dall'ampia formula utilizzata dal legislatore, il detto requisito non può dirsi soddisfatto sol perché non vi siano state condanne per determinati reati, essendo possibile dare rilievo anche “ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminali” (TAR
Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005).
14. Ciò significa, ancora, che anche il dubbio o il sospetto della non totale estraneità ad ambienti delinquenziali possono fondare l'esclusione dall'accesso ai benefici, purché tali dubbi siano ragionevoli o – come efficacemente evidenziato da
Cass. civ. 16844/2022 – “vestiti” e “qualificati”.
15. Deve inoltre ribadirsi la distinzione tra il diritto al risarcimento nei confronti dell'autore del reato e il diritto di accesso al Fondo: il primo deriva direttamente dall'illecito, il secondo è un beneficio pubblico.
16. Infatti, la fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge
512/99 integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità (in tali espressi sensi, v. Cass.
Sez. U. 29/08/2008, n. 21927, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario).
17. Effettuate tali necessarie premesse, nel caso in esame, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla legittimazione dell'attrice ad accedere al fondo per ottenere, iure hereditatis, la liquidazione dei danni sofferti dai genitori di Per_2 Pag. 6 di 8 per effetto della sua uccisione, in base al principio della ragione più liquida, Per_2
occorre soffermarsi sull'assenza del requisito relativo all'estraneità della vittima, al tempo dell'evento ad ambienti e rapporti delinquenziali.
18. Orbene dalla documentazione in atti emerge che a carico di Persona_2
risulta una condanna per furto aggravato, inoltre era noto alle forze dell'ordine in seguito ad fermo di polizia ed era stato segnalato per assunzione di stupefacenti e per frequentazioni con soggetti pregiudicati.
19. Le delibere del Comitato hanno negato l'accesso al Fondo sul presupposto che, sulla base di detti accertamenti, non potesse essere considerato Persona_2
vittima innocente della mafia, ma soggetto coinvolto in un contesto di criminalità.
20. Orbene, l'esistenza di una condanna, nonché gli ulteriori elementi emersi anche nel giudizio penale, sono idonei a fondare l'esistenza di fondati dubbi sulla non estraneità della vittima, e tanto osta all'erogazione del beneficio. Non risulta, inoltre, dimostrata l'accidentalità del coinvolgimento o un pregresso allontanamento della vittima dagli ambienti delinquenziali, come richiesto dall'art. 1, comma 2, lett. b), L.
n. 302/1990.
21. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va in definitiva respinto e la sentenza appellata confermata.
22. Le peculiarità della vicenda e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 151/2020 pubblicata il 14 gennaio 2020 proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_5
.
[...]
- Compensa le spese di lite. Pag. 7 di 8 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del giorno 8 ottobre 2025
Il Consigliere est.
IV SC SO
Il Presidente
IO D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'TO e dal Consigliere relatore IV SC SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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