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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21241/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LAURA CARUNA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e quindi, ai sensi dell'art.127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Considerato che la sig.ra si è già da tempo trasferita di fatto ad abitare a Velletri, le parti CP_1 concordano che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Per_1
condiviso, ma con residenza presso il domicilio paterno;
i coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano espressamente che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate dal padre, attesa la distanza abitativa della madre, possibilmente previo confronto con la stessa -se non di carattere urgente- ed in ogni caso saranno assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Sempre considerando la distanza abitativa della madre, quest'ultima potrà vedere il figlio in tutte le occasioni in cui la stessa si recherà a Trenzano, previo preavviso al sig. possibilmente di Pt_1
almeno 3 (tre) giorni e nel rispetto degli impegni, anche scolastici e sociali, di e della libertà Per_1
di movimento e di organizzazione dei genitori e del minore.
In ogni caso, la madre potrà chiamare o videochiamare quotidianamente il figlio.
Le parti convengono che durante le
-vacanze estive: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con la madre, alternando di anno in anno con il padre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30
Dicembre oppure, nell'anno successivo, otto giorni dal 30 Dicembre in serata fino all'Epifania; tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
-ponti per festività: eventuali ponti scolastici relativi alle altre festività (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorsi da preferibilmente con la madre. Per_1
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Trenzano (BS), Via Conte Luigi Martinengo n.40, in proprietà esclusiva al sig. , viene assegnata al padre, che vi abiterà unitamente al figlio. Parte_1
La sig.ra ha liberato l'abitazione familiare, prelevando i propri effetti personali e trasferito CP_1
altrove la propria residenza. Tutto quanto rimasto nella casa coniugale è da intendersi in proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
4) Non viene previsto alcun obbligo, a carico della madre, di corrispondere l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, atteso che le parti concordano espressamente che l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e trattenuto integralmente dal sig. Parte_1
Si conviene che le spese straordinarie nell'interesse di verranno sostenute al 50% tra i genitori, Per_1
secondo le previsioni riportate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
5) Nel corso del matrimonio, il sig. ha acquistato -in regime di comunione dei beni- Parte_1
la vettura Fiat Freemont targata EL321AH, al medesimo intestata;
si conviene espressamente che detta vettura rimarrà in proprietà esclusiva al medesimo sig. , con rinuncia della Parte_1
sig.ra a qualsivoglia pretesa, domanda e/o ragione in ordine alla stessa. CP_1
6) I coniugi danno atto che il conto corrente cointestato BNL filiale di Brescia è già stato estinto. Per quanto concerne i Fondi Pensione Alleanza, sottoscritti da ciascun coniuge, i sigg.ri e Pt_1
convengono che gli stessi siano da intendersi in titolarità al rispettivo intestatario, rinunciando CP_1
vicendevolmente a qualsivoglia pretesta in merito.
7) I sigg.ri e , nel dichiararsi economicamente autosufficienti, rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si rilasciano nullaosta per il passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
9) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROCCAFRANCA, BS (atto n. 9, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21241/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LAURA CARUNA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e quindi, ai sensi dell'art.127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
2) Considerato che la sig.ra si è già da tempo trasferita di fatto ad abitare a Velletri, le parti CP_1 concordano che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Per_1
condiviso, ma con residenza presso il domicilio paterno;
i coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano espressamente che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate dal padre, attesa la distanza abitativa della madre, possibilmente previo confronto con la stessa -se non di carattere urgente- ed in ogni caso saranno assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Sempre considerando la distanza abitativa della madre, quest'ultima potrà vedere il figlio in tutte le occasioni in cui la stessa si recherà a Trenzano, previo preavviso al sig. possibilmente di Pt_1
almeno 3 (tre) giorni e nel rispetto degli impegni, anche scolastici e sociali, di e della libertà Per_1
di movimento e di organizzazione dei genitori e del minore.
In ogni caso, la madre potrà chiamare o videochiamare quotidianamente il figlio.
Le parti convengono che durante le
-vacanze estive: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con la madre, alternando di anno in anno con il padre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30
Dicembre oppure, nell'anno successivo, otto giorni dal 30 Dicembre in serata fino all'Epifania; tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
-ponti per festività: eventuali ponti scolastici relativi alle altre festività (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorsi da preferibilmente con la madre. Per_1
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Trenzano (BS), Via Conte Luigi Martinengo n.40, in proprietà esclusiva al sig. , viene assegnata al padre, che vi abiterà unitamente al figlio. Parte_1
La sig.ra ha liberato l'abitazione familiare, prelevando i propri effetti personali e trasferito CP_1
altrove la propria residenza. Tutto quanto rimasto nella casa coniugale è da intendersi in proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
4) Non viene previsto alcun obbligo, a carico della madre, di corrispondere l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, atteso che le parti concordano espressamente che l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e trattenuto integralmente dal sig. Parte_1
Si conviene che le spese straordinarie nell'interesse di verranno sostenute al 50% tra i genitori, Per_1
secondo le previsioni riportate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
5) Nel corso del matrimonio, il sig. ha acquistato -in regime di comunione dei beni- Parte_1
la vettura Fiat Freemont targata EL321AH, al medesimo intestata;
si conviene espressamente che detta vettura rimarrà in proprietà esclusiva al medesimo sig. , con rinuncia della Parte_1
sig.ra a qualsivoglia pretesa, domanda e/o ragione in ordine alla stessa. CP_1
6) I coniugi danno atto che il conto corrente cointestato BNL filiale di Brescia è già stato estinto. Per quanto concerne i Fondi Pensione Alleanza, sottoscritti da ciascun coniuge, i sigg.ri e Pt_1
convengono che gli stessi siano da intendersi in titolarità al rispettivo intestatario, rinunciando CP_1
vicendevolmente a qualsivoglia pretesta in merito.
7) I sigg.ri e , nel dichiararsi economicamente autosufficienti, rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si rilasciano nullaosta per il passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, anche per il figlio . Per_1
9) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROCCAFRANCA, BS (atto n. 9, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio