Articolo 106 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 83Articolo 85
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16 settembre 2003
Art. 106. Obblighi dei rivenditori. 1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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