Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1992/2024
VERBALE DI UDIENZA del 27/05/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Teresa Innocenza BARILLA' anche per delega dell'avv. Giuseppe BARILLA' che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento con la decorrenza individuata dal CTU. Per l'avv. Eleonora Fonte per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 1992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Barillà e Teresa Parte_1
Innocenza Barillà, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso o dagli avv.ti
1
), , , in virtù di procura generale alle liti a rogito del
[...] CP_3 Controparte_4
dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
All'udienza del 27 maggio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 14, 15, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, la sig.ra già Parte_1
riconosciuta dalla CML invalida civile al 100% con decorrenza dal 15 settembre 2022, esponeva di aver presentato all' , in data 16.10.2023, domanda volta a ottenere il CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, CP_ possedendone i requisiti e che l' con provvedimento del 6.12.2023, accertata la non sussistenza del grado di invalidità pari all'80%, aveva respinto la domanda.
Avverso la reiezione della domanda la ricorrente proponeva, in data 12.12.2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, definito in data 24.01.2024 con provvedimento di rigetto.
Ritenendo illegittimo il diniego, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1
diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 5 Persona_2 marzo 2025, provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
2 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”.
La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.” (Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U. dott. ha accertato le patologie, dettagliatamente descritte nella Per_2
relazione, da cui è affetta la ricorrente. IL CTU ha concluso affermando:
“La periziata, Sig. , risulta essere invalida nella misura uguale o Parte_1 superiore all'80%. Decorrenza: dalla data della domanda amministrativa (16-10-2023).
3 L' accertamento del consulente, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo alla ricorrente, degli altri requisiti previsti dalla legge, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl.
78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale Parte_1
“invalido in misura pari o superiore all'80 %” , con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito - 16 ottobre 2023- e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l.
78/10 e, per l'effetto, condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2
che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, in
1.865,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato CP_1
decreto.
Palmi, lì 27 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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