Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4511 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Tornabene Donatella;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Ciccarello Lucilia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP
1
Ha esposto di essersi separata dal coniuge con decreto di omologa n.
4385/2018 del 3.5.2018 e ha sollecitato la conferma delle condizioni concor- date tra le parti in quella sede.
2. costituitosi in giudizio con comparsa deposi- Controparte_1 tata il 6.2.2021, ha aderito alla domanda di divorzio alle condizioni della se- parazione chiedendo in via riconvenzionale che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento pari a € 600,00 in ragione delle sue difficoltà eco- nomiche, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 9/03/2021, il Presidente f.f., con ordinanza del 9.3.2021 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“rilevato che in ordine al regime di affidamento e visita delle figlie minori delle parti sussistono i presupposti per confermare il contenuto degli accordi per la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del
03/05/2018; osservato che deve essere quindi previsto un regime di affidamento condivi- so, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé la prole mi- nore, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità già determinate in seno agli accordi per la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 03/05/2018; considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documenta- zione prodotta;
osservato che la ricorrente ha dichiarato di percepire reddito di cittadinan- za, che la stessa appare abile al lavoro e che la prole minore è ormai scolariz- zata;
- 2 - osservato che il resistente ha allegato di avere subito una riduzione dei pro- venti derivanti dalla attività commerciale esercitata;
ritenuto – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro proba- torio alle affermazioni delle parti – che vada imposto a parte resistente di ver- sare a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di
€ 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mante- nimento della prole, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
ritenuto che
la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pa- gamento del 70% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella ac- cezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019;”
Nel prosieguo si è proceduto all'ascolto della primogenita ti Per_4 all'udienza del 6.05.2022 e, in considerazione dell'elevata conflittualità tra le parti e dei potenziali rischi per il benessere della prole, sono stati conferiti incarichi: al Consultorio familiare, all'U.O. infantile, sia Controparte_2
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali hanno a loro volta attivato il S.E.D. (servizio educativo domiciliare).
Con ordinanza del 23.05.2023, a parziale modifica della precedente del
09/03/2021, alla stregua di quanto relazionato dei Servizi incaricati, sussi- stendo una situazione di potenziale pregiudizio per le figlie minori delle parti
“a causa dei comportamenti posti in essere dalla madre nei confronti delle fi- glie medesime, le quali hanno manifestato ai diversi operatori intervenuti, non- ché ai loro insegnanti, “il loro malessere e la loro richiesta d'aiuto in relazione ad un collocamento differente rispetto a quello attuale, rappresentando dei veri
e propri paragoni tra il clima sereno ed amorevole che sono solite respirare du- rante la permanenza nella casa paterna e il loro malessere vissuto all'interno del contesto abitativo materno”, il Giudice Istruttore ha disposto che le figlie RS delle parti e fermo restando l'affidamento condiviso ad Per_5 Per_2 entrambi i genitori, avessero il domicilio prevalente presso la residenza pa- terna.
Con successivo provvedimento del 13.10.2023 è stato disposto che gli in- contri madre-figlie avvenissero presso i locali dello Spazio Neutro del comune
- 3 - di Palermo alla presenza di operatori specializzati.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 29.02.2024, è stata disposta con- sulenza tecnica d'ufficio psicologica al fine di accertare le condizioni psico- fisiche delle minori, verificare la sussistenza di eventuali condizioni di disa- gio delle stesse e la capacità genitoriale delle parti.
Infine, all'esito dell'acquisizione delle relazioni trasmesse dai Servizi inca- ricati e dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
14/01/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta l'11.04.2018. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologazione della separazione consensuale n.
4385/2018 pronunziato da questo Tribunale il 3.5.2018.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole deve rilevarsi che la parte ricorrente, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha invocato la conferma delle statuizioni adottate in via provvisoria con ordi- nanza del 23/05/2023 nel corso del giudizio.
Ha dunque chiesto che venisse confermato l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori con domiciliazione delle minori presso l'abitazione paterna, in conformità alla situazione di fatto consolidata, con previsione di un regime di visita della prole da definire con il supporto dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare e ha dedotto di non aver mai posto in esse- re comportamenti che potessero causare pregiudizio alle figlie minori.
Il resistente, dal canto suo, ha ribadito la richiesta, già avanzata, di affi- damento esclusivo delle figlie, sul rilievo che il rapporto con la madre avreb- be causato negli anni un forte malessere nelle minori, tale da indurle a chie-
- 4 - dere di essere trasferite presso l'abitazione paterna e di non avere più alcun contatto con la figura materna, la quale non avrebbe acquisito alcuna con- sapevolezza sulla sofferenza delle minori, adottando comportamenti maltrat- tanti nei confronti di queste ultime.
5.1 Orbene, in punto di diritto deve rilevarsi che l'attuale contesto norma- tivo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare priori- tariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affi- damento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipo- tesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto me- no, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «dirit- to» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei ge- nitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito- riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un ve- Pt_2 ro e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza mo- rale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi- so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi
- 5 - alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una con- vivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamen- to alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabiliz- zazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as- segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi- so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu- sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune supe- riore interesse della loro serena crescita e formazione.
5.2 Nel caso di specie, è stata svolta un'ampia attività istruttoria, che ha richiesto il coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed il
Consultorio Familiare di Palermo, incaricati, con ordinanza del 3/01/2022, di effettuare indagini socio-ambientali e di avviare un percorso di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali di entrambi genitori;
la presa in carico RS delle minori e da parte del Servizio di Neuropsichiatria Per_1 Per_2
Infantile, incaricata all'udienza del 04/07/2022, per una valutazione psico- logica delle minori;
l'incarico del e Parte_3
l'attivazione dell'U.O. Spazio Neutro del Comune di Palermo, con ordinanza del 13/10/2023, al fine di regolamentare gli incontri tra le minori e la madre in ambiente protetto alla presenza di operatori specializzati.
Sin dalle prime relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati, è da subi- to emerso, con riguardo alle minori, “il loro malessere e la loro richiesta d'aiu- to in relazione ad un collocamento differente rispetto a quello attuale, rappre- sentando dei veri e propri paragoni tra il clima sereno ed amorevole che sono
- 6 - solite respirare durante la permanenza nella casa paterna e il loro malessere vissuto all'interno del contesto abitativo materno” (vedasi relazione del
16.05.2023).
ascoltata all'udienza del 26/04/2022, ha così riferito: “non lo so Per_1 come sono i rapporti tra papà e mamma, papà ci prova a parlare con mamma ma lei non è una persona con cui si può parlare;
i rapporti con papà vanno be- ne (N.d.R. si dà atto che la minore alla domanda di come vadano i rapporti con la mamma rimane in silenzio e fa cenno affermativo con la testa alla domanda se ci sia qualcosa che non va nei rapporti con la mamma); non lo so come sono
i rapporti tra le mie sorelle e i miei genitori;
ho una nonna paterna ma non ho rapporti perché non c'è tempo;
(si dà atto che la minore rimane in silenzio alla domanda se c'è qualcosa che vuole migliorare rapporti con i genitori e nelle modalità di frequentazione degli stessi); a.d.r. alla domanda se sia mai suc- cesso qualche episodio violento da parte dei genitori risponde “con papà no” alla domanda se con la mamma sì, risponde “tanto tempo fa, non è successo una volta, anzi succede ancora adesso, con me e le mie sorelle, grida e alza le mani” alla domanda se lo fa perché ad esempio non vogliono fare i compiti o come rimprovero, la ragazza fa cenno con la testa di no;
a.d.r. di queste cose che fa la mamma ne ho parlato a papà ma lui non ne parla con mamma;
”.
Alla luce, dunque, della condizione di potenziale pregiudizio per le minori nel continuare ad abitare presso la residenza materna, a causa dei compor- tamenti posti in essere dalla madre nei confronti delle figlie medesime, mani- festati dalle stesse ai diversi operatori intervenuti, nonché ai loro insegnanti, il Tribunale con ordinanza del 23/05/2023, ha disposto la collocazione pre- RS valente delle figlie della coppia e presso l'abitazione pa- Per_1 Per_2 terna.
Successivamente, con la relazione trasmessa il 06/10/2023 i Servizi so- ciali hanno evidenziato, da un lato, la volontà delle minori di interrompere ogni rapporto con la madre, dall'altro, l'inconsapevolezza da parte della ricor- rente la quale, non accettando il rifiuto delle minori, a suo dire manipolate dal padre, avrebbe in più occasioni tentato di vederle recandosi fuori dalla scuola senza preavviso, provocando forte disagio nelle figlie.
Anche in occasione di un incontro concordato con i servizi sociali, svoltosi
- 7 - il 21/07/2023 le minori hanno manifestato un forte malessere, mostrandosi molto riluttanti ad incontrare la madre: “(…) la mattina dell'incontro, UR è ar- rivata al ns. servizio indotta forzatamente dal padre;
la piccola è giunta in condizioni pietose, piangendo, vomitando e dichiarando di non voler entrare al servizio per non incontrare la madre. (…) Pertanto, non si è ritenuto opportuno forzare la bambina che su richiesta della scrivente è stata allontanata dal pa- dre (…).
Contestualmente, è apparsa intimorita e tremante mentre Per_2 Per_1 molto contrariata e particolarmente restia all'idea dell'incontro (…).
L'incontro madre -figlie si è svolto con un'interazione gestita e portata avanti solo dalla madre e sostenuto dall'operatore, dove solo si limitava a ri- Per_2 spondere timidamente alla sequenza delle domande poste dalla madre;
men- tre non proferiva parola e cercava di divincolarsi dal contatto fisico Per_1 materno.
Durante l'incontro svoltosi come sopra descritto, la madre delle minori ini- zialmente ha posto delle domande atte a comprendere se l'intrattenimento del- le figlie, fosse solo appannaggio paterno o di altre figure parentali quali la zia, la nonna;
successivamente ha posto domande proiettate al fientro a casa delle figlie e nonostante queste ultime, omettessero del tutto le risposte, la madre in- calzava chiedendo loro che colore volessero dipinta la loro stanza..., che a ca- sa avrebbero trovato il gattino..., tanto desiderato dalle bambine e non voluto dalla loro madre. (…)” (vedasi relazione sociale trasmessa il 6/10/2023).
Del pari, l'atteggiamento di netto distacco delle minori verso la figura ma- terna emerge anche dalle relazioni degli operatori della Neuropsichiatria in- fantile (vedasi relazioni depositate rispettivamente il 10/03/2023), i quali hanno riferito un particolare disagio in la primogenita, che “appare Per_4 costantemente chiusa nel proprio dolore come se avesse paura o non avesse la forza di verbalizzare ciò che la annienta, l'espressione del viso è amimica, spo- radicamente con gli occhi lucidi, per cui in passato era stato proposto dai colle- ghi un supporto farmacologico, non accettato dalla madre. All'ingresso della madre si irrigidisce ulteriormente (…)”.
Analogamente, del resto, dalla relazione del Consultorio familiare che ha preso in carico l'intero nucleo familiare, depositata il 22/09/2023, sono
- 8 - emerse le dinamiche conflittuali tra le parti, “che rendono impossibile una comunicazione funzionale, offuscandoli nella ricerca di un compromesso come coppia genitoriale, creando una continua ricerca di colpe e sbagli dell'altro”
(cfr. relazione sociale depositata il 22.09.23).
Quanto alle figlie, “la maggiore, si è mostrata chiusa con il suo Per_1 mutismo e ha assunto una posizione rigida e immobile, la mezzana era Per_2
RS più predisposta al dialogo e la più piccola ha partecipato appoggiandosi a
. (…) le bambine – dal trasferimento presso l'abitazione del padre - non Per_2 hanno più avuto contatti telefonici e in presenza con la madre, con la motiva- zione da parte del Sig. che le bambine non volessero né sentire né in- CP contrare la madre.”
Alla luce di ciò, non è stato neppure possibile attivare il servizio Spazio
Neutro, incaricato con ordinanza del 13/10/2023, in quanto le minori si sono fermamente opposte a qualsiasi contatto con la madre “(…) raccontando con lucidità e chiarezza i fatti accaduti durante la permanenza delle stesse presso l'abitazione della madre, riferendo a loro dire, di una mamma poco ac- cudente e maltrattante e di non volere assolutamente incontrare la madre, in quanto la sola idea le rendeva nervose ed impaurite perché allo stato attuale in cui vivono con il padre, loro sono più felici e serene. Hanno raccontato entu- RS siaste di stare bene a casa con il padre (…). e (…) sono apparse Per_1 anch'esse molto decise e convinte nel riferire, a chi scrive, di non volere incon- trare la madre (…).” (vedasi relazione dell'U.O. Spazio Neutro del Comune di
Palermo del 26/01/2024).
Dalla relazione sociale trasmessa il 5/02/2024 risulta che le minori hanno ribadito il loro diniego alla frequentazione con la figura materna e sono co- munque apparse più serene rispetto alla fine dell'estate: “seguono con inte- resse sia le attività ludiche necessarie allo svolgimento dei compiti pomeridia- ni, sia i momenti ludici devoluti all'intrattenimento (…) in questo ulti- Per_4 mo periodo è apparsa più aperta e disponibile (…).”
Quanto al genitore collocatario, gli operatori hanno riferito di un padre at- tento e premuroso: “il Sig. è molto dolce ed affettuoso con le proprie fi- CP glie, riuscendo rispetto ai differenti tratti personologici ed alle rispettive età delle minori ad approcciare quest'ultime in maniera funzionale ed equilibrata”.
- 9 - Alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi coinvolti, tenuto con- to del netto rifiuto delle minori verso la figura materna, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 29/02/2024, ha ritenuto necessario procedere ai fini della decisione, ad una consulenza tecnica d'ufficio psicologica, affidando l'incarico alla dott.ssa , affinché “accerti la CTU, esamina- RSna_6 ti gli atti e i documenti di causa, incontrate le parti e le figlie minori, nonché eventuali altre figure adulte che con le minori si relazionano se ritenute utili ai fini dell'incarico (ad es. ascendenti di entrambi i rami genitoriali, insegnanti della scuola, pediatra), quale sia la capacità genitoriale delle parti in riferimen- to alla cura e all'accudimento delle figlie minori nata il [...], Per_5
RS
nata il [...] e nata a [...] [...]; Per_2
verifichi le condizioni psico-fisiche delle minori e in particolare il rifiuto delle medesime ad incontrare la madre, ne ricerchi le cause ed individui possibili so- luzioni;
indichi all'esito dell'indagine le modalità di affidamento e collocamento rite- nuto più opportune nell'esclusivo interesse delle minori e suggerisca le modali- tà di visita da parte del genitore non collocartario.”.
All'esito degli accertamenti peritali espletati l'ausiliario ha concluso affer- mando che “(…) sono presenti nel SI. e nella SI.ra CP Parte_1 le competenze genitoriali generalmente soddisfacenti, riguardanti le modalità di supporto/ di controllo/ di protezione/ di cura delle tre figlie minori Per_5 nata il [...], nata il [...] e UR nata il [...]. Per_2
Occorre precisare che tali competenze non risultano sempre integrate con
l'altro genitore per via delle difficoltà comunicative della coppia.
A giudizio della scrivente in merito, a quale siano le condizioni psico-fisiche Per_ delle minori è possibile riferire un adeguato profilo psico-fisico delle minori
[. RS
e
Si riscontrano delle lievi criticità in legate ad una tendenza a re- Per_1 primere le emozioni.
All'indagine è stato possibile rintracciare le cause del rifiuto delle tre minori ad incontrare la madre, in presunti comportamenti aggressivi agiti dalla SI.ra
nei loro confronti. Pt_1
Non è stato possibile individuare delle soluzioni dirette per risolvere tale di-
- 10 - stacco, perché le minori hanno rifiutato l'incontro congiunto, in ambito di con- sulenza. La scrivente intende precisare che un clima di vicinanza e di com- prensione tra gli ex coniugi e l'accettazione dei diversi ruoli genitoriali, favori- Pt_ rebbe un'apertura da parte delle minori nei confronti della SI.ra .
Per tale ragione la scrivente suggerisce la presa in carico della coppia geni- toriale con esclusione delle figlie, presso un consultorio familiare, allo scopo di rafforzare la coppia genitoriale e di favorire la co-costruzione di un'efficace co- municazione, lavorando sulle proprie criticità.
Suggerisce un affido condiviso con domicilio prevalente presso la casa pa- terna in attesa di un ricongiungimento tra la madre e le minori.
Invita il SI. a comunicare notizie riguardanti le loro figlie alla SI.ra CP
, palesemente provata da tale distacco.” Pt_1
Tanto premesso, tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi incaricati, dovendosi integralmente condividere le conclusioni cui è pervenu- to il C.T.U., sulla scorta degli accertamenti compiuti e tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata, pienamente esau- stiva rispetto ai quesiti proposti, in assenza di ragioni ostative va confermato RS l'affidamento condiviso delle figlie minori e ai genitori con Per_4 Per_2 domicilio prevalente presso l'abitazione paterna, - già disposto con l'ordinanza del 23/05/2023 – in conformità alla situazione di fatto ormai consolidata-, fermo restando che occorre, nel contempo, attribuire al genito- re collocatario il potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genito- riale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti le figlie, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle deci- sioni sul punto.
A sostegno della conferma dell'affidamento congiunto ad entrambi i geni- tori si pone certamente il percorso psicoterapeutico intrapreso da Parte_1
a seguito del trasferimento delle minori presso il domicilio paterno, indicativo del suo impegno per migliorare il rapporto con le figlie.
Non può neppure tralasciarsi di considerare che il modulo dell'affidamento condiviso, nello specifico, consente di assicurare una maggiore responsabi- lizzazione del genitore non collocatario della prole rispetto ai doveri stabiliti dagli articoli 147 e 337 ter cod. civ.
- 11 - Appare, altresì, opportuno contestualmente invitare le parti ad avvalersi di un supporto alla genitorialità per intraprendere un percorso di sostegno e crescita, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Nulla esclude e anzi è auspicabile che le parti possano infatti, ovviamente di comune accordo, rivolgersi anche ad un esperto che li aiuti nell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunta e, dunque, a salvaguardare la bi- genitorialità attraverso l'implementazione delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria sulla base del riconoscimento dei bisogni delle figlie.
6. Regime di visita
Con riferimento al regime di frequentazione della madre con le figlie
[...]
RS
e in considerazione del netto rifiuto rispetto agli incontri Per_8 Per_2 opposto dalle predette nel corso del giudizio, la ripresa dei rapporti non può che essere disposta gradualmente, purché vi sia il consenso delle minori.
Infatti, se da un lato, la resistente si è mostrato desiderosa di riallacciare i rapporti con le figlie così da partecipare attivamente alla loro quotidianità
e alla loro crescita, manifestando grande sofferenza per la distanza creatasi nell'ultimo periodo, dall'altro, non può certamente ignorarsi la volontà delle figlie che hanno esternato il rifiuto, allo stato, d'incontrare, pur in presenza di operatori specializzati, la madre, senza peraltro che possa attribuirsi al- cuna responsabilità al padre essendo state le figlie ad aver esternato il de- siderio di trasferirsi presso l'abitazione di quest'ultimo.
Per tali ragioni va previsto che che il prossimo mese di luglio Per_1 compirà 17 anni (c.d. grande minore), avendo ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale, potrà decidere li- beramente se e con quali modalità incontrare la madre. RS
e a condizione che manifestino il loro consenso, potranno in- Per_2 contrare presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Parte_1
Palermo, alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabiliti da questi ultimi.
6.1 In ogni caso, tenuto conto della perdurante conflittualità tra i coniu- gi e delle conseguenti difficoltà comunicative, va previsto che i Servizi Socia- li territorialmente competenti provvedano a svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di rela-
- 12 - zionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare, riferendo ogni cri- ticità.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri- buto al mantenimento delle figlie della coppia e per il sostentamento perso- nale della ricorrente.
7.1 In punto di diritto, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter Codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione
- 13 - dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle eSIenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali eSIenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle eSIenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle eSIenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle eSIenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si os- serva che la ricorrente in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presi- dente, tenutasi il 9/03/2021 ha dedotto di percepire la misura di sostegno del cd. “reddito di cittadinanza” per l'ammontare di euro 1000,00 circa, di vi-
- 14 - vere insieme alle figlie in una casa condotta in locazione per un canone di euro 530,00, oltre euro 60,00 di oneri condominiali, ai quali fa fronte con l'importo dell'assegno corrisposto da parte del marito (cfr. verbale di udienza cit. e contrato di locazione depositato il 20.2.2024).
La ricorrente ha successivamente dedotto di svolgere attività lavorativa stagionale con una retribuzione di €1.000,00 al mese e ha provveduto a ver- sare in atti la busta paga relativa al mese di dicembre 2023 (cfr. busta paga versata in atti il 20.2.2024), omettendo, tuttavia, di produrre successivamen- te qualsivoglia documentazione reddituale aggiornata e ha chiesto con istan- za sottoscritta il 24/1/2025, “stante il superamento dei limiti reddituali”, la revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato disposta in via prov- visoria dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati il 29/11/2022.
Quanto al resistente, sentito in sede di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente all'udienza del 9/03/2021, ha dichiarato di vivere a Palermo, in un immobile di sua proprietà sito in via Archirafi, di essere altresì proprieta- rio del magazzino ove svolge attività lavorativa, consistente nella vendita di accessori di moda al dettaglio e all'ingrosso, pur avendo subito una battuta di arresto in seguito alla Pandemia da OV (si veda verbale di udienza cit.).
Dalle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione risulta che lo stes- so per i periodi di imposta 2016 e 2018 ha percepito un reddito imponibile rispettivamente pari a 9.122,00 euro, e 11.637,00 euro, mentre non risulta aver percepito alcun reddito per l'anno di imposta 2017 (cfr. documentazione depositata in uno al ricorso introduttivo).
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata una indagine a mezzo della Polizia Tributaria ai fini dell'accertamento delle reali condizioni econo- mico-patrimoniali-reddituali del resistente, nonché al fine di accertare la percezione da parte della ricorrente di erogazione pubbliche (ad es. reddito di cittadinanza).
Dalla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza in data 22.07.2022 è emerso che per l'anno di imposta 2018 ha percepito Controparte_1 un reddito imponibile pari a 11.637,00 euro e per l'anno di imposta 2019 pa- ri a 7.226,00 euro.
- 15 - Lo stesso risulta titolare di partita iva per la ditta individuale avente ad oggetto attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, la quale, tuttavia, risulta cessata a far data dal 5.1.2022.
Dalla visura catastale risulta titolare del diritto di proprietà per la quota di
2/18 dell'immobile sito a Palermo in via Tevere n. 20 e proprietario per inte- ro dell'immobile sito in Palermo, via Archirafi n. 29.
Con riguardo a è emerso che la stessa per l'anno di imposta Parte_1
2018 ha percepito un reddito imponibile di 54,81 euro, non risulta aver per- cepito redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 e non è proprietaria né di veicoli né di immobili.
Nessuna ulteriore documentazione reddituale più recente è stata, tuttavia, versata in atti dalle parti.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti, della documentazione de- positata e delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, in considerazione della domiciliazione pressocché esclusiva presso l'abitazione paterna, appare equo stabilire, a carico di l'obbligo di corrispondere, ad Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contribuito per CP
RS il mantenimento delle figlie e un importo complessivo di Per_1 Per_2 euro 450,00 mensili (euro 150 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza del
23/05/2023.
7.2 Va, altresì, attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento ad
[...]
per intero l'assegno unico universale per le figlie ero- RSna_9
- 16 - gato dall'Inps, quale genitore presso cui sono collocate le minori e che, dun- que, provvede ai bisogni e alle eSIenze immediate di queste ultime, come pure previsto con Circolare dell'Inps n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente,
Cass. n. 4672 del 22/02/2025, che ha precisato che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo in- teresse della prole).
7.3 Occorre, inoltre, osservare che sebbene nel ricorso intro- Parte_1 duttivo avesse richiesto di confermare le condizioni economiche concordate tra le parti nella separazione consensuale con la previsione di un assegno, a carico del coniuge, anche per il suo mantenimento personale (rectius divorzi- le), tuttavia nel prosieguo del giudizio siffatta richiesta non è stata in alcun modo coltivata, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/1/2025 il procuratore ha chiesto unicamente al Tribunale di accogliere le conclusioni rassegnate dalla consulenza tecnica d'ufficio e nella comparsa conclusionale ha invocato, con riferimento alle statuizioni di natura economica, “la confer- ma dei provvedimenti già in essere”.
Va, dunque, dichiarata rinunciata la domanda con la quale ha Parte_1 chiesto di stabilire, a carico del coniuge, l'obbligo di corrispondere un asse- gno anche per il suo mantenimento personale (rectius divorzile).
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta, già liquidate con decreto in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defi- nitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Casablanca (Maroc- co) il 25/11/2005, da , nata in [...] il [...], e da Ab- Parte_1
- 17 - bara nato a [...] il [...], iscritto nei registri CP dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 101, parte II serie C dell'anno
2005; RS 2. affida le figlie minori della coppia, e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione del padre, al quale at- tribuisce il potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti le figlie;
3. dispone la regolamentazione degli incontri tra le minori, Per_1 Per_2
RS e e la madre secondo le modalità indicate in parte motiva, Parte_1 onerando gli operatori dell'U.O. dello Spazio Neutro del Comune di Palermo, con cadenza semestrale- e comunque anche in data antecedente ove ne ven- ga ravvisata la necessità- al Giudice Tutelare;
4. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data an- tecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare;
5. pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza del 23/05/2023, a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di un asse- Controparte_1 gno mensile di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie
(euro 150 per ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli in- dici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
6. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
7. dispone che l'Inps eroghi per intero ad nato a Controparte_1
Per_ Palermo il 18/04/1977, l'assegno unico universale per le figlie, Per_1
[. RS
e ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, quale genitore presso cui sono collocate le minori;
8. dichiara rinunciata la domanda con la quale ha chiesto di Parte_1 stabilire, a carico del coniuge, l'obbligo di corrispondere un assegno anche
- 18 - per il suo mantenimento personale (rectius divorzile);
9. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
10. pone, in via definitiva, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, già liquidate con decreto in atti;
11. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396
12. dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Relatore.
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