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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 3659/2022, riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] e c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Raffaele Di Monda, c.f. , giusta CodiceFiscale_3
procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio legale “
[...]
, degli Avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti, c.f. e p.i. , CP_1 P.IVA_1 in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, indirizzo di posta elettronica certificata - domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , con sede legale e direzione in Controparte_2 P.IVA_2
Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore e legale rappresentante,
, in virtù di procura speciale con atto per notar i Bologna CP_3 Persona_1
del 16.12.2016, rep. n. 84761, racc. n. 8412, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale
Raganati, c.f. giusta procura a margine della comparsa di CodiceFiscale_4 costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli alla via Scarlatti n. 32, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
- 1 - Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], c.f. CP_4 CodiceFiscale_5
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, nato a [...] il [...] c.f. CP_5 CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6596/2022, resa nel giudizio di primo grado avente n. 13053/2015 di R.G., pubblicata il 1° luglio 2022 e notificata in data
11 luglio 2022, in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 1° settembre 2022 alla
[...]
ed affidato all'Ufficiale giudiziario per la notifica agli altri appellati il Controparte_2
2 settembre 2022, iscritto a ruolo in data 6 settembre 2022, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 6596/2022, pubblicata il 1° luglio 2022 e Parte_2
notificata in data 11 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto la loro domanda di risarcimento dei danni, dichiarando e CP_4 Parte_2
corresponsabili civili del sinistro, oggetto di causa, nella misura del 60% il e
[...] CP_4
del 40% il , e corresponsabile al 50% dei danni da lui subiti Pt_2 Parte_1 in tale sinistro, per il mancato corretto uso del casco protettivo.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Napoli ha, quindi, condannato e CP_4 la in solido, al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1
somma di € 24.948,15, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dal 11 luglio 2011 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 11 luglio
2011 alla pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
ha, inoltre, condannato e la a CP_4 Controparte_2
pagare, a , la somma di € 600,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Parte_2
ISTAT dal 11 luglio 2011 alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via
- 2 - annualmente rivalutata dalla medesima data alla pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Il giudice di primo grado ha, infine, condannato e la a CP_4 Controparte_2 rimborsare a le somme che costui documenti di avere versato al Parte_1
C.T.U., in virtù dei decreti di liquidazione in atti;
nonché a rimborsare agli attori le spese del giudizio, liquidate in € 260,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a., con distrazione, in favore dell'Avvocato Raffaele Di Monda.
1.1. Gli appellanti, impugnando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha decurtato il risarcimento loro dovuto, per avere – a loro dire - erroneamente ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, 2° co., c.c. e non provato il corretto uso del casco protettivo, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per l'errata valutazione delle prove, e dell'art. 2054, 2° co., c.c., l'illogicità della motivazione della sentenza gravata, che non consentirebbe di comprenderne l'iter motivazionale,
l'acritica adesione alle conclusioni del C.T.U. e l'errato calcolo del danno differenziale, invocando l'accoglimento integrale della loro domanda risarcitoria.
1.2 Gli appellanti hanno chiesto alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo targato DT81291 nella produzione del sinistro, oggetto di causa, e, previa affermazione di uso corretto del casco omologato da parte del , la condanna della in Parte_1 Controparte_6 via solidale o disgiunta a tale , al pagamento, a titolo di risarcimento del Persona_2
danno, in favore di , della somma di € 2.412.352,05, comprensiva di Parte_1
sorta capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al maturando pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla domanda, o della diversa somma ritenuta giusta ed equa;
in subordine, ritenute condivisibili le conclusioni del C.T.U., la condanna degli appellati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del , della somma di € 282.878,00, oltre al risarcimento per Parte_1
la compromissione della capacità lavorativa, evidenziata ma non quantificata dal C.T.U., ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Hanno, inoltre chiesto, in via gradata, la condanna degli appellati alla refusione, in favore del , della somma di € 169.796,89, in caso di accoglimento del secondo motivo Parte_1 di appello e non del primo, o della somma di € 84.863,40, in caso di rigetto dei primi due motivi di appello, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
la condanna degli
- 3 - appellati alla refusione dell'intera somma di € 1.000,00, come valutata dal Tribunale, in favore di , per il danno al ciclomotore, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria dal fatto al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
2. In data 23 dicembre 2022, si è costituita la chiedendo la Controparte_6
declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e in subordine, il rigetto dell'appello, per la sua improponibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
Con ordinanza del 31 gennaio 2023 la Corte ha ordinato la rinnovazione della citazione a per non riportare l'avviso di ricevimento della C.A.D. le ragioni del CP_4 mancato inoltro al destinatario.
Curato l'incombente, sulla questione evidenziata che la domanda conclusiva risulta proposta verso tale (e non ) , oltre che verso con PE CP_4 CP_4 CP_2 ordinanza del 10 ottobre 2023 la Corte ha invitato le parti a concludere, anche nel merito, riservando alla sentenza la soluzione del dubbio che possa trattarsi di mero errore materiale agevolmente riconoscibile o di incerta individuazione di uno dei soggetti destinatari dell'appello integrante vizio dell'edictio actionis, non sanabile e tale da compromettere l'ammissibilità dell'impugnazione.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
In data 26 marzo 2025, il difensore degli appellanti ha depositato istanza di mediazione delegata. Su tale istanza è stato riservato eventuale provvedimento, visto il breve periodo di tempo intercorrente tra il deposito di essa e l'udienza fissata per il 7 maggio 2025.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio e la CP_5 Controparte_2 già chiedendo la declaratoria di esclusiva responsabilità del primo per il CP_7
sinistro, oggetto di causa, e la conseguente condanna di entrambi, solidalmente o
- 4 - disgiuntamente, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal , da Parte_1
liquidare in € 2.412.352,05, o nella diversa somma ritenuta equa e giusta, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal , da liquidare Pt_2 in € 2.217,03, o nella diversa somma ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché, a titolo di mala gestio della compagnia assicurativa, oltre interessi moratori sul totale della somma dovuta a titolo risarcitorio, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
4.2. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto Controparte_2
di citazione ed il rigetto delle domande attoree, per la prescrizione del diritto al preteso risarcimento dei danni, ex art. 2947, 2° co., c.c., o per la nullità, ex artt. 1892 e 1898 c.c., della polizza assicurativa che copriva il motoveicolo del , o per l'inammissibilità, CP_4
improponibilità, improcedibilità ed infondatezza di tali domande, con vittoria delle spese di lite.
4.3. Nel corso dell'istruttoria, è stato ammesso e non reso, senza giustificato motivo,
l'interrogatorio formale di;
sono stati escussi i testi , CP_5 Testimone_1
e ed è stata espletata C.T.U. medica dal dott. Testimone_2 Testimone_3 Per_3
il contraddittorio è stato integrato nei confronti di , proprietario, al
[...] CP_4 momento del sinistro, del motoveicolo Honda, assicurato con la CP_7
5. Con la sentenza, oggi parzialmente impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendola fondata.
5.1. Il primo giudice ha rilevato che, come dal rapporto dei Vigili urbani di Napoli in atti, il sinistro sia avvenuto in data 11 luglio 2011, verso le 23,55, in Napoli alla via Tribunali, all'altezza di vico della Pace e sia consistito nella collisione tra il motoveicolo Honda SH, targato DT81291, di proprietà di e condotto dal figlio assicurato CP_4 CP_5
per la r.c.a. dalla ed il ciclomotore Piaggio Liberty, targato Controparte_8
X4LVKP, di proprietà di , condotto da . Parte_2 Parte_1
5.2. Il Tribunale ha ritenuto proponibili le domande attoree, avendo gli attori chiesto, nel marzo 2012 e nel febbraio 2014, il risarcimento alla compagnia di assicurazione convenuta, con raccomandate contenenti i requisiti prescritti dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, tranne l'allegazione del certificato di avvenuta guarigione con postumi del , Parte_1
reputata, tuttavia, irrilevante, essendo stato lo stesso visitato, nel maggio 2014, dal medico fiduciario della che ha anche redatto una relazione medico- legale. Controparte_2
- 5 - Ha evidenziato che secondo la polizza sarebbe nulla, essendo stata Controparte_2
stipulata da con l'esibizione di un documento attestante falsamente l'acquisto Persona_4
dal del motoveicolo Honda SH coinvolto nel sinistro;
che la compagnia ha sostenuto CP_4 di avere comunicato al e a , con raccomandata del 4 giugno 2012, la Per_4 CP_5
volontà di avvalersi del diritto di annullare il contratto, ex art. 1892 c.c., e di avere comunicato al la nullità del contratto;
che per la prefata, inoltre, il Parte_1 Per_4
avrebbe taciuto che il motociclo circolava a Napoli e non a Varese, luogo di stipula del contratto, violando l'art. 1898 c.c. che impone al contraente di avvisare l'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio.
Il Tribunale ha rilevato, al riguardo, che l'eventuale invalidità del rapporto assicurativo relativo al veicolo di non esclude l'obbligo della di CP_4 Controparte_2 risarcire i danneggiati, considerata la pacifica autenticità del contrassegno, salva l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo che lo espone, peraltro non proposta, e che anche il silenzio dell'assicurato sull'aggravamento del rischio è inopponibile al danneggiato. Ha evidenziato che il dubbio della compagnia di come il tagliando dell'assicurazione relativo al motociclo Honda SH potesse essere in possesso di CP_5
, se costui, come provato, non aveva alienato il veicolo a , sia irrilevante,
[...] Persona_4
importando solamente che il motoveicolo esponesse il contrassegno facente obbligo a di risarcire i danni causati ai terzi dalla circolazione del veicolo. Controparte_2
Ha, parimenti, ritenuto irrilevante che, come rilevato dalla compagnia, il motoveicolo risultasse coinvolto in numerosi sinistri, dopo la stipula del contratto di assicurazione da parte del – tutti disconosciuti da , tranne quello oggetto di causa – Per_4 CP_5 reputando importante solo accertare se il sinistro si sia verificato o meno e con quali modalità.
5.3. Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato che i tre testi attorei hanno confermato che il ciclomotore Piaggio, condotto dal , si è immesso in via Tribunali da Parte_1
vico della Pace, svoltando a velocità moderata verso Castel Capuano, quando è stato urtato dal motoveicolo Honda, condotto da che procedeva lungo via Tribunali ad CP_5
elevata velocità e che, pur non essendo stati tali testi menzionati nel verbale della Polizia municipale, non per questo potrebbero dichiararsi inattendibili.
Ha piuttosto valutato contraddittoria ed inattendibile la deposizione del teste , Tes_1
avendo costui riferito che il motoveicolo dell'attore è stato colpito dal motociclo Honda SH
- 6 - che non manteneva la distanza di sicurezza ed andava a velocità sostenuta, ritenendo tale precisazione incompatibile con una manovra di immissione in via Tribunali.
Ha, invece, considerato attendibili le deposizioni rese dagli altri due testi: e Tes_2
Tes_3
Il Tribunale ha evidenziato che i gravi danni riportati dai veicoli dimostrano che uno di essi o entrambi procedevano a velocità molto elevata;
che la prevalente responsabilità del sinistro sia attribuibile al conducente del motoveicolo Honda di , perché CP_4
proveniente dalla sinistra rispetto all'altro veicolo, al quale avrebbe dovuto dare la precedenza, ma che non sia però provato che il , conducente del ciclomotore Parte_1
Piaggio, si sia avvicinato all'incrocio con via Tribunali con la massima prudenza.
Ha, dunque, ritenuto prevalentemente responsabile dell'evento, avendo CP_5 violato la norma di condotta sulla precedenza, annettendo al un'elevata Parte_1
quota di responsabilità presunta, non risultando che lo stesso si sia immesso nell'altra strada con la dovuta prudenza, dichiarando, pertanto, corresponsabili dell'evento CP_4
e nella misura del 60% il primo e del 40% il secondo, e reputando irrilevante la Pt_2
mancata risposta di all'interrogatorio formale, non avendo lo stesso potuto CP_5 vedere il ciclomotore percorrere vico della Pace. Controparte_9
5.4. La sentenza ha dato atto che ha riportato lesioni personali nel sinistro;
Parte_1
che dalla deposizione del teste sia emerso che l'attore indossava il casco ma che a Tes_3 seguito dell'impatto esso si toglieva dal capo, ritenendo che lo stesso non era allacciato correttamente e che la colpa di tale circostanza sia dello stesso conducente del ciclomotore
Piaggio Liberty che, peraltro, come riferito in citazione, avrebbe indossato un casco modello scodella, illegittimo.
Con questa doppia motivazione ha ritenuto corresponsabile al 50% dei Parte_1 danni risarcibili da lui subiti.
5.5. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano elaborate per il 2011, per la liquidazione del danno non patrimoniale, considerato che al momento del sinistro il Parte_1 aveva 16 anni, per l'invalidità temporanea, da lui patita nel sinistro, ha ritenuto liquidabili
€ 7.507,50 e per i postumi permanenti, determinati con il criterio del danno differenziale, €
75.653,00, evidenziando che non sono state addotte ragioni per personalizzare il danno e che non è ascrivibile all'aggravamento della pregressa condizione del giovane la sua incapacità lavorativa, piuttosto riconducibile al preesistente disturbo della personalità. Il
- 7 - danno complessivo alla persona – posto pari all'85% - è infatti stato ascritto solo per il 20% al sinistro di causa. Su questa misura di I.P. è stato calcolato il danno.
La somma complessivamente liquidabile al , di € 83.160,50 ridotta al 60% per Parte_1 il concorso colposo - € 49.896,30 – è stata ulteriormente ridotta alla metà per il mancato uso corretto del casco protettivo. Il ristoro è stato quindi indicato in € 24.948,15, oltre rivalutazione ed interessi legali su montanti inflattivi a cadenza annuale.
I danni al ciclomotore Piaggio Liberty 50 del , riscontrati dal verbale della Polizia Pt_2
Municipale di Napoli, liquidabili nella somma di € 1.000,00, in ragione del concorso di colpa sono stati riconosciuti in € 600,00, oltre rivalutazione ed interessi legali con analogo criterio.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 1° settembre 2022 alla Controparte_2
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore: Avocato Pasquale Raganati, costituito anche nel primo grado del giudizio. Si tratta di iniziativa tempestiva risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore degli appellanti, in data 11 luglio 2022.
Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 6 settembre 2022.
Il medesimo atto è stato affidato il giorno successivo all'Ufficiale giudiziario per la notifica agli altri appellati: e . Al secondo l'atto è stato recapitato mediante CP_4 CP_5
consegna dell'atto a mani del portiere mentre al primo è stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Sennonché non essendovi prova dell'esito della c.a.n. ne è stata ordinata
– provvedimento del 31 gennaio 2023 – la rinnovazione ai sensi del 1° comma dell'art. 291
c.p.c. che è stata eseguita con successo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nel rispetto del termine a comparire.
7. Come anticipato, all'udienza del 10 ottobre 2023 si è rilevato che la domanda conclusiva dell'appello è stata rivolta, oltre che nei confronti della Controparte_2
anche contro tale che non è risultato parte nel primo grado del giudizio. Persona_2
La Corte, con l'ordinanza che ha verificato la cosa in esito all'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa di ha evidenziato come si possa discutere di vizio CP_2
dell'edictio actionis non sanabile ex tunc ai fini della valutazione della ammissibilità dell'appello solo in caso in cui l'errore non sia tanto evidente da poter essere giudicato facilmente riconoscibile.
- 8 - La Corte ritiene che si sia trattato di un mero errore materiale, dovendo la domanda intendersi rivolta nei confronti di e non di , nome che non CP_4 Persona_2
risponde a nessun soggetto coinvolto dal giudizio di primo grado.
Al contrario, militano nel senso di escludere l'impossibilità di individuazione del destinatario del gravame e della richiesta risarcitoria una serie di convergenti elementi, dalla cui complessiva valutazione sussiste dimostrazione che sia frutto di mero lapsus calami
l'indicazione con il nome scorretto di la persona che risponde invece al nome di PE
. In primo luogo, è a che è stata destinata la citazione in entrambi CP_4 CP_4
i gradi del giudizio e di si legge testualmente dopo il “citano” a pagina 2 CP_4
dell'appello. Il refuso è invece contenuto a pagina 26 nella scrittura delle conclusioni. Si tratta dello stesso che, divenuto parte del giudizio di primo grado ad CP_4 istruttoria già svolta, ha visto a lui notificata tutta l'attività già compiuta quando il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio in suo confronto. Costui non potrebbe mai - dunque - ritenersi all'oscuro del giudizio quando, ricevuta la notifica dell'appello, ha potuto comprendere trattarsi, al di là dell'erronea sua menzione come “ nelle conclusioni PE
al punto 1), dello stesso danno domandato dagli odierni appellanti nella precedente occasione notificatoria ed esitato nella sentenza impugnata. Del resto, nell'illustrazione della sentenza, dunque nel corpo dell'appello che ne ha restituito ogni momento processuale, è richiamato il fatto ma anche lo svolgimento del giudizio con la partecipazione di – e non . CP_4 Persona_2
Ne consegue che, non sussistendo il vizio denunciato, né integrandosi l'ipotesi dell'art. 291
3° comma c.p.c. per poter dichiarare estinto il giudizio, va dato seguito all'esame del merito.
8. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2054, 2° co., c.c., per l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e per l'errata lettura e valutazione dei mezzi di prova.
Hanno chiesto, in riforma della sentenza gravata, la declaratoria di esclusiva responsabilità dei , rispettivamente proprietario e conducente del motoveicolo Honda SH, nella CP_4
determinazione del sinistro, oggetto di causa.
Hanno dedotto che, ai sensi dell'art. 2054, 2° co, c.c., chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno da R.C.A., deve provare, oltre all'altrui responsabilità, anche la propria diligenza;
- 9 - che entrambe le suddette fattispecie sono state adeguatamente provate e che, pertanto, vi sarebbe stata la violazione e falsa applicazione della predetta norma.
Hanno protestato che il primo giudice, in presenza di precisi elementi fattuali, che non avrebbero dovuto indurlo a ricorrere al principio sussidiario della corresponsabilità, ha, tuttavia, erroneamente deciso di applicarla, ancorandola a mere congetture che sarebbero state erroneamente ritenute prevalenti rispetto a tutti gli elementi obiettivi emersi nell'istruttoria.
Hanno evidenziato che il Tribunale ha ritenuto provato che il abbia investito il CP_4
, senza concedergli la precedenza a destra, ma che ha, poi, erroneamente Parte_1
ritenuto non provato il comportamento diligente del nell'approcciarsi Parte_1
all'incrocio.
Hanno denunciato che il giudicante, ritenendo che i testi non abbiano potuto vedere il comportamento del mentre si avvicinava all'incrocio, avrebbe erroneamente Parte_1
ritenuto di addebitare a quest'ultimo addirittura il 40% della responsabilità del sinistro, evidenziando che tali congetture risultano smentite da elementi oggettivi e non contestabili, emersi dalla prova testimoniale e dal verbale della Polizia municipale in atti.
Hanno dedotto che tutti e tre i testi escussi hanno confermato che il , giunto Parte_1
all'altezza dell'incrocio con via Tribunali, lo impegnava a velocità moderata e che il veicolo targato DT81291 irrompeva ad elevata velocità nell'incrocio con vico della Pace ed andava a travolgere il motoveicolo attoreo e che, quindi, seppure non hanno visto cosa faceva il prima di arrivare all'incrocio, hanno tutti affermato che lo stesso si Parte_1
immetteva su via Tribunali a velocità moderata, ossia con prudenza e diligenza, confermando che il veicolo del procedeva a velocità sostenuta. CP_4
Hanno rilevato che ha aggiunto che il motoveicolo del non Testimone_1 CP_4 manteneva la distanza di sicurezza, trattandosi di un'imprecisione letterale del teste che, per il resto, avrebbe fornito una deposizione compatibile con quella degli altri due.
Hanno ribadito che è stato accertato che il ha impegnato l'incrocio a velocità Parte_1 moderata, evidenziando che i testi hanno dichiarato che il sfrecciava e che l'odierno CP_4
appellante procedeva a velocità moderata.
Hanno, dunque, rilevato che il dev'essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro, CP_4 invocando la riforma della sentenza gravata in tal senso.
8.1. Il motivo è infondato.
- 10 - La ricostruzione dinamica del sinistro e il grado delle rispettive responsabilità nell'occorso
è stato frutto di una valutazione del materiale istruttorio costituito dal rapporto della Polizia municipale intervenuta dopo circa un'ora dal suo verificarsi e dalle deposizioni raccolte dai tre testimoni che hanno dichiarato di avervi assistito de visu.
All'esito dello scrutinio di esso, condotto con cura e senza incedere in vizi logici, il Tribunale ha riconosciuto la corresponsabilità, sia pure non paritaria, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti che, come emerso incontestabilmente, sono entrati in collisione frontale- laterale sinistra in corrispondenza di un incrocio.
Dalle evidenze in loco nulla è stato possibile inferire ai fini della ricostruzione dinamica del sinistro, avendo gli agenti intervenuti per i rituali rilievi disponibile la sola dichiarazione del conducente dell'Honda SH 300, essendo l'altro mezzo stato spostato e il ferito più grave già soccorso. Dal rapporto, però, emergono alcuni elementi significativi sullo stato dei luoghi e sui danni ai mezzi, su cui oltre.
Nel valutare quindi le prove orali il Tribunale ha così statuito: “Appare peculiare la deposizione del teste il quale, dopo aver confermato, che mentre completava detta manovra (di immissione Tes_1 da vico della Pace in via Tribunali), il veicolo attoreo veniva colliso dal motoveicolo Honda SH 300 tg. DT 81291, ha precisato … che il motoveicolo dell'attore percorreva via Tribunali veniva colpito dal motociclo Honda SH che non manteneva la distanza di sicurezza ed andava a velocità sostenuta”.
A ben vedere, come prontamente rilevato dall'estensore, si tratta di descrizione dinamica incoerente con la stessa descrizione contenuta in citazione.
È infatti vero che simile versione del fatto “appare incompatibile con una manovra di immissione in via Tribunali (immettersi in una via non è la stessa cosa che percorrerla, e la distanza di sicurezza ha un senso solo per un veicolo che ne segua un altro, non tra due veicoli che provengono da direzioni diverse), ed è anche incompatibile con la successiva precisazione che il ciclomotore Controparte_9 venne colpito sul lato sinistro”.
Non vi sono elementi di segno favorevole alla prospettazione attorea tali da rendere attendibile la deposizione del teste che è francamente “contraddittoria” con Testimone_1
l'allegazione e con la stessa indicazione delle parti dei mezzi rispettivamente attinte.
Le obiezioni contenute nell'appello non sono dunque condivisibili.
Resta anche valida la statuita attendibilità degli ulteriori testimoni oculari del fatto:
e . Testimone_2 Testimone_3
- 11 - Costoro, sebbene non abbiano precisato la posizione dalla quale vi hanno assistito, essendosi limitati a dire che erano a circa sei o sette metri dal punto d'urto e di trovarsi tutti
(incluso ) su via Tribunali con direzione Castel Capuano, non è dubitabile, in assenza Tes_1 di elementi da cui inferire il contrario, che siano stati presenti sul luogo del sinistro.
Non rileva in senso sicuramente negativo che il loro nominativo non sia stato riportato dagli agenti intervenuti a rilevare il sinistro dopo che sul luogo era già sopraggiunta l'autoambulanza e la Polizia di Stato che però non ha eseguito alcun intervento, per come dichiarato nel rapporto dei vigili intervenuti su richiesta del centro radio operativo.
Neanche può estendersi a costoro la valutazione di inattendibilità - riservata al teste Tes_1
per le incongruenze del suo propalato rispetto alle allegazioni attoree – per il solo fatto che siano stati verosimilmente in compagnia con questi.
È invece rilevante, come giustamente stigmatizzato dal primo giudice, che abbiano osservato l'evento dalla via Tribunali, posizione da loro stessi dichiarata, su cui immette vicolo della Pace che era percorso dal prima della collisione, avvenuta Parte_1 proprio alla confluenza.
La valutazione della corretta e prudenziale marcia dell'attore, infatti, non potrebbe logicamente essere caduta nella loro sfera di percepibilità, ostandovi la conformazione stessa dei luoghi, per cui è verosimile che costoro abbiano potuto avere percezione della velocità “puntuale” al momento della collisione, ma non anche della andatura prima di questa. È significativo a tal proposito quanto dichiarato dal teste a proposito del Tes_2
fatto che costui ha dichiarato di avere “visto uscire il motorino da vico della Pace”.
Proprio la quantità di energia cinetica sprigionatasi nell'impatto, tale da scaraventare il corpo dell'appellante contro i cassonetti, l'assenza di un utile tempo di percezione dell'antagonista, la localizzazione dell'evento in prossimità dell'intersezione e le parti dei rispettivi mezzi, con le gravi intrusioni delle carrozzerie che si leggono nel rapporto, lasciano ritenere esistente la corresponsabilità, nella percentuale graduata dal Tribunale, dello stesso , il quale non ha superato la presunzione recata dal capoverso Parte_1 dell'art. 2054 c.c..
L'orario notturno del sinistro (ore 23.55), il luogo in cui si è verificato (l'incrocio tra via dei
Tribunali, percorsa dallo scooter Honda SH tg. DT 81291, e il vico della Pace, percorso dal alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty tg. X4LVKP), Parte_1
l'ubicazione delle arterie cittadine nel centro storico napoletano ove insistono molte attività
- 12 - umane e che è notoriamente conformato con anditi angusti e di non agevole percorribilità, anche per la tipologia della pavimentazione della sede stradale (come dimostrano le fotografie prodotte nel fascicolo della parte appellata fin dal primo grado come è anche scritto nel rapporto), fanno ritenere che, sebbene favorito dal diritto di precedenza, l'avere impegnato l'intersezione proprio mentre era in procinto di sopraggiungervi il mezzo antagonista, non abbia esonerato in tutto da colpa lo stesso danneggiato. Così anche per l'osservazione sollecitata dalla difesa appellata che vico della Pace è una stradina strettissima del centro storico di Napoli che immette su via dei Tribunali senza una visibilità ampia per chi la percorre per cui cautela vorrebbe che, a prescindere dalle precedenze stradali, ogni manovra di immissione nel flusso della circolazione altrui sia eseguita con massima prudenza.
Il rapporto redatto dalla Polizia municipale di Napoli contiene la dichiarazione del conducente dello scooter Honda SH: . Costui ha così descritto la dinamica CP_5
dell'incidente: “Circolavo lungo via dei Tribunali, prima della mezzanotte, in direzione del tribunale quando all'altezza di vico della Pace un ciclomotore proveniente dalla mia sinistra, a forte velocità, mi investiva e mi faceva rovinare al suolo”.
Senza annettere valore probatorio a simile affermazione, sussistono elementi univoci nel ritenere che la velocità, nonostante i testimoni l'abbiano definita moderata, sia stata comunque inadeguata rispetto alla conformazione dei luoghi e alla repentinità dell'impatto che si è verificato proprio sulla confluenza. Se i tempi di reazione e di attenzione fossero stati adeguati, è credibile che l'urto si sarebbe potuto evitare o quanto meno le sue conseguenze sarebbero state meno serie e gravi.
È noto come le confluenze stradali, a prescindere dalla loro regolamentazione, costituiscono tratti particolarmente insidiosi in cui sovente alligna il rischio di sinistri, per cui la cautela e la diligenza richiesta genericamente a chi si pone alla guida di un mezzo a trazione meccanica dev'essere adeguato, senza che possa chi non la osserva trincerarsi dietro il fatto che il flusso della circolazione sarebbe diversamente regolato e confidare nella precedenza legale per andare assolto da ogni colpa, ancorché concorrente.
Se il avesse percorso vico della Pace a velocità realmente moderata e Parte_1 raggiunto l'intersezione con via Tribunali – a visuale non libera - in assoluta sicurezza, egli avrebbe avuto la possibilità di rendersi conto del sopraggiungere, lungo la detta strada, più
- 13 - larga rispetto al vicolo, dello scooter, ed evitare l'impatto arrestando la propria marcia all'altezza dell'incrocio.
In disparte la considerazione per la velocità di marcia del , elevata secondo il raccolto CP_4 dei testi e sicuramente inappropriata per la conformazione dei luoghi, aggravata – per quanto lo ha riguardato – dall'avere attinto un mezzo favorito dal diritto di precedenza, la presunzione di corresponsabilità non è stata integralmente vinta dal per non Parte_1
avere costui provato di aver tenuto, nell'affrontare l'incrocio teatro dell'incidente, una condotta di guida consona ad evitare l'impatto con l'altro veicolo.
Le obiezioni scritte nell'appello sono sostanzialmente limitate alla prospettazione della questione giuridica ma non si confrontano adeguatamente con la statuizione eseguita “in concreto” dal Tribunale che ha giustamente considerato la disposizione dell'art. 145 del
Codice della Strada che, in tema di intersezioni stradali, dispone che il conducente, approssimandosi ad esse, deve usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Di tutto il percorso logico che ha indotto il primo giudice a graduare le responsabilità vi è ampia indicazione in sentenza il cui estensore ha fatto buon governo del principio per cui nella valutazione della condotta di guida di un soggetto non si può prescindere dalla verifica del rispetto, da parte dello stesso, delle regole di prudenza generiche (diligenza, prudenza, perizia) e specifiche (rispetto di leggi, regolamenti, ordini e discipline). Tra queste è particolarmente rilevante l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia. Si tratta di disposizione di condotta che sussiste anche a carico di colui che circoli su strada favorita dal diritto di precedenza che trae fondamento nell'obbligo di solidarietà sociale e nel principio di cautela (in argomento, da ultimo, Cassazione civile, 17 ottobre 2024, n. 26983 che ha stigmatizzato come l'art. 145 C.d.S., nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, si rivolge a tutti gli utenti della strada, incluso il conducente favorito dal diritto di precedenza perché proveniente da destra, aggiungendo che tale diritto non esonera questi dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento e nell'immissione in relazione d eventuali comportamenti illeciti ed imprudenti altrui;
nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2025, n. 3572; Cassazione civile, 9 maggio 2019, n. 122383).
In conclusione, l'appellante non ha dimostrato, nella vigenza di una presunzione di colpa reciproca decretata dal codice in caso di scontro tra veicoli, il superamento integrale di
- 14 - questa, laddove elementi probatori concretamente apprezzati dal Tribunale con valutazioni condivisibili e non rese perplesse né infirmate dalle ragioni dell'appello depongono nel senso dell'esistenza di elementi tali da cui annettere profili di responsabilità in capo al medesimo. Parte_1
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per l'errata ed ingiustificata riduzione del risarcimento per l'irregolare utilizzo del casco protettivo, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e per l'errata valutazione degli atti di causa.
Hanno, dunque, denunciato l'ingiustificata riduzione dell'importo del risarcimento, già ridotto del 40%, a loro dire, per un inesistente concorso di colpa, deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il abbia contribuito a cagionare il suo Parte_1 danno, indossando un casco non omologato, cd. scodella, non allacciato correttamente, che si è staccato al momento dell'impatto.
Hanno, pertanto, invocato la riforma della sentenza gravata, con la declaratoria di diligente utilizzo del casco protettivo.
Hanno dedotto che la suddetta statuizione del Tribunale sarebbe smentita da quanto emerso dall'istruttoria; che, pur avendo indicato in citazione che il indossava un Parte_1
casco indicato come scodella, fin dalla memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., hanno precisato tale dettaglio che ha, poi, ricevuto sostegno probatorio, avendo i tre testi escussi confermato che si trattava di un casco semi integrale con omologa ai sensi ECE/ONU 22 e non di un
DGM.
Hanno, dunque, censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il casco indossato dal avesse l'omologazione DGM, anche alla Parte_1
luce del verbale della Polizia municipale nel quale non vi sarebbe alcuna menzione del casco, che vi sarebbe, invece, stata nel caso di utilizzo di casco irregolare, con l'elevazione della relativa contravvenzione.
Hanno, inoltre, censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il avesse erroneamente allacciato il casco, deducendo che il giudice non Parte_1
avrebbe considerato che il laccio possa essersi strappato o la chiusura possa essersi rotta a seguito del violentissimo impatto.
Hanno, dunque, invocato la riforma della sentenza gravata sul punto, evidenziando che sarebbe stato provato che il indossava un casco semi integrale, non uno Parte_1
- 15 - omologato DGM;
che gli agenti intervenuti non hanno elevato alcuna contravvenzione al per uso di casco non regolare;
che il C.T.U. ha ritenuto compatibili i danni Parte_1
riportati dal con l'uso di un casco semi integrale;
che il casco si è sganciato Parte_1 dopo l'impatto, rendendo superflua ogni discussione sul corretto allacciamento dello stesso.
11.1. Il motivo è solo in parte fondato.
Il Tribunale ha statuito una corresponsabilità del nella misura Parte_1
dell'ulteriore 50% nell'incidente per non aver indossato un casco protettivo omologato ovvero per averlo legato male il che equivale a non averlo indossato affatto.
In disparte la misura della graduazione (su cui oltre), la contestazione ha riguardato in primo luogo la conclusione che il presidio usato dal per proteggere il capo Parte_1
sia stato inidoneo.
In sentenza è scritto: “Il teste ha riferito che - l'attore indossava il casco che a seguito Tes_3 dell'impatto si levava - e se il casco si è staccato dalla testa del vuol dire che non era Parte_1 allacciato correttamente, e questa è una indubbia colpa dello stesso conducente del ciclomotore CP_9
. Ma vi è di più: nello stesso atto di citazione si legge che il al momento del
[...] Parte_1 sinistro indossava un casco modello scodella, il cui utilizzo è stato reso illegittimo anche per i ciclomotori a seguito della emanazione della legge 120/2010, avente decorrenza 12 ottobre 2011
(antecedente al sinistro, quindi)”.
Effettivamente in citazione l'attore ha indicato l'impiego di un casco a modello scodella
(punto b) della premessa) avendo solo in seguito all'eccezione della compagnia rettificato l'affermazione nella prima memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. dichiarando di aver indossato un casco semi integrale.
La stessa indicazione del modello di casco è stata offerta dal teste il quale ha anche Tes_1
riferito che esso “è volato via”. Correttamente – tuttavia – il Tribunale non ha fatto menzione della deposizione del prefato teste che è stato ritenuto inattendibile (essendolo per la dinamica descritta lo sarebbe per ogni sua dichiarazione o quanto meno l'apprezzamento della sua dichiarazione ne sarebbe inficiato).
Sennonché altri elementi convergono nel senso della inidoneità del presidio
(immediatamente rilevata anche dal fiduciario assicurativo dott. che ha Persona_5
osservato come il distretto delle lesioni tradiscano il mancato tutoraggio del cranio con idonei mezzi di sicurezza).
- 16 - È poi stato infatti dichiarato che il casco si è tolto dal capo dell'attore al momento dell'impatto.
Anche il distretto corporale interessato dall'urto dimostra come il presidio non abbia assolto alla funzione protettiva del capo. Dall'urto il ha patito “frattura della parete Parte_1 laterale dell'orbita sinistra con bolle aeree, con proptosi del bulbo oculare sinistro, frattura infossata bifocale scomposta del polo temporale sinistro e della squama omolaterale, frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare sinistro con emoseno ed infarcimento ematico delle cellette etmoidali della fossa nasale sinistra. Frattura zigomatica sinistra, edema dei tessuti molli a sede periorbitaria palpebrale sinistra e infarcimento dei tessuti molli dello zigomo sinitro, bolle aeree a livello del polo temporale e focolaio lacero – contusivo temporale sinistro (ematoma in formazione) con edema ed ESA cerebrale, focolaio lacero – contusivo della milza”.
La duplice ragione della tipologia di casco (essendo verosimile si sia trattato del casco a scodella non più legale in quanto frutto di una dichiarazione “genuina” contenuta nel primo atto del giudizio) e del fatto che esso sia volato con l'urto, lasciando non presidiato il capo nell'impatto contro i cassonetti e quindi contro il selciato, dimostrato dalle lesioni occorse, convincono della correttezza della valutazione del Tribunale.
La prova controfattuale è data dal fatto che l'utilizzo di un casco semi-integrale (jet), omologato, indossato correttamente, sia non si sarebbe slacciato sia avrebbe protetto il capo.
Né infirma la superiore conclusione il fatto che il C.T.U. abbia asserito la compatibilità tra quanto dichiarato dall'attore e i postumi a suo carico perché ciò ha riferito “dal punto di vista quali-quantitativo”, senza esprimersi specificamente sull'evitabilità o meno dei secondi rispetto al corretto impiego di un casco omologato.
È dirimente per la decisione fondata su una duplice e concorrente ratio la tipologia di lesioni, tutte a carico del distretto cranico: fratture e lacerazioni parenchimali. È dunque correttamente motivata la decisione di annettere una corresponsabilità per il mancato impiego del casco che configura un'ipotesi di concorso colposo del danneggiato (in argomento Cassazione civile, 5 marzo 2020, n. 6161).
11.2. Quello che non persuade è la misura della corresponsabilità calcolata per dimidiare il ristoro dopo la graduazione al 60%, per un concorso colposo del medesimo danneggiato.
Piuttosto, la concorrente ragione scrutinata per escludere l'esonero da responsabilità del nella dinamica del sinistro e l'uso di un casco inadeguato alla sua protezione Parte_1
perché non omologato e non ben assicurato al capo (altrimenti anche il casco non integrale
- 17 - avrebbe protetto il capo e non sarebbe volato via al momento dell'impatto), avrebbe comportato una globale indicazione della colpa.
Invero, le diverse quanto concorrenti condotte colpose del medesimo danneggiato non si sommano con decrementi successivi del risarcimento, ma in quanto concausali rispetto all'evento lesivo vanno considerate congiuntamente per ridurre il ristoro ambito.
Ne consegue, all'esito delle ulteriori ragioni d'impugnazione, la rivalutazione del danno riducendolo del 60%, aggravando l'assenza di un valido presidio la concorrente colpa del di un ulteriore 20% rispetto al 40% ascrittogli per le ragioni espresse al Parte_1 precedente paragrafo.
12. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata, per l'errata quantificazione del danno patito dal e per l'acritica adesione alle Parte_1 conclusioni del C.T.U..
Hanno lamentato l'incongrua liquidazione dell'effettivo danno subito;
il mancato esame di tutti gli elementi del processo;
la mancanza di una valida motivazione sul punto;
nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c..
Hanno dedotto che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto al meno di un Parte_1 cinquantesimo del risarcimento richiesto, in quanto fuorviato dalla C.T.U. redatta dal Dott.
da loro impugnata. Per_3
Hanno dedotto che le conclusioni del C.T.U. sarebbero erronee;
che, relativamente alla valutazione del danno biologico permanente riportato dal , il C.T.U. ha Parte_1
concluso per una quantificazione del 20% di danno differenziale, ovvero un aggravamento della propria invalidità dal 65% all'85%.
Hanno rilevato che, anche in base alle note del proprio Consulente Tecnico di Parte, la valutazione del danno differenziale, stimato nel 20%, sarebbe iniqua, incompleta e priva di logica.
Hanno, poi, evidenziato che dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di
Napoli del 22 maggio 2020, ove è riportata l'anamnesi del 4 agosto 2013, risulta l'epilessia post trauma cranico secondario ad incidente stradale con la moto.
Hanno rilevato che il fatto che la morbosità pregressa del non possa Parte_1
assurgere all'elevata quantificazione del 65% il che sarebbe comprovato dal possesso della patente A1 per la guida dei ciclomotori di cilindrata 50 c.c..
- 18 - Hanno, dunque, contestato che la Motorizzazione possa avere rilasciato la patente di guida per ciclomotori ad un ragazzo di 16 anni affetto da patologia psichica, tale da renderlo invalido addirittura al 65%, rilevando che un'eventuale preesistenza dovrebbe essere contenuta in un danno liminare non eccedente il valore del 15%, essendo provato solo dopo il trauma un danno psichico concreto e strutturato che riconosce come congrua l'efficienza lesiva dell'evento vissuto, ossia grave trauma cranico con ESA.
Hanno dedotto che, concordando con la valutazione complessiva dell'85% del danno, considerata una preesistenza del valore massimo del 15%, dev'essere riconosciuto un danno biologico pari al 70%, quale differenziale.
A riprova dell'incidenza delle lesioni riportate sulla capacità lavorativa del , Parte_1
hanno dedotto di avere depositato il certificato dei redditi dal 2010 al 2019, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Hanno rilevato che, nella risposta alle osservazioni del C.T.P., il C.T.U. ha riconosciuto per il danno al un'incapacità lavorativa, che, tuttavia, non sarebbe stata Parte_1 quantificata dal C.T.U., né liquidata dal giudice, censurando l'accettazione acritica delle conclusioni del C.T.U. da parte del Tribunale.
Hanno, quindi, invocato il rinnovo delle operazioni peritali o, quantomeno, la condivisione dei loro rilievi e la riforma della sentenza sul punto, con la corretta quantificazione del danno differenziale in misura pari al 70%.
12.1. Il motivo è infondato.
Nel terzo motivo di gravame l'appellante è insorto contro la decisione di quantificare il danno riportato dal nell'incidente occorso sulla scorta della valutazione Parte_1 espressa dal C.T.U. dott. . Persona_6
Costui ha rilevato come il , prima dell'evento traumatico per cui è causa, sin Parte_1 dall'infanzia, era affetto da gravissima patologia psichiatrica.
Nella relazione peritale il giovane è descritto nel seguente modo: “da sempre indicato come: nervoso, iperattivo, geloso, impulsivo, egocentrico, ed a partire dai 12 anni d'età con la comparsa di comportamenti impulsivi con autolesionismo, bruciature da farmaci ed altre sostanze, carriera scolastica disastrosa, auto ed etero-aggressività, ed incapacità di provare sensi di colpa”.
Nell'anamnesi è ribadito quanto segue: “Il paziente avrebbe mostrato sin dalla più tenera età comportamenti ribelli, egocentrici, tendenzialmente prepotenti e violenti con conseguente scarso adattamento scolastico. A circa 12 anni comparsa di fenomeni auto lesivi (es. bruciature, tagli,
- 19 - intossicazioni farmacologiche) secondarie a discussioni (?) di familiari, che puntualmente venivano raccontati alla madre. A 14 anni episodio di agitazione psicomotoria per il quale il soggetto veniva condotto al PS dell'osp. San Gennaro dove veniva somministrata terapia parenterale non meglio specificata. La madre riferisce successiva remissione della sintomatologia psichiatrica sino ai sedici anni. Nel luglio 2011 il paziente riportava trauma cranico a seguito di un incidente stradale. Il trauma avrebbe prodotto numerose fratture sia allo splancnocranio che al neurocranio…Dalla dimissione il paziente avrebbe mostrato progressiva deflessione del tono dell'umore con ritiro sociale, episodi di etero aggressività e ricomparsa di atteggiamenti etero aggressivi”.
In ragione di questa gravissima patologia, che l'appellante ha confutato evidenziandone l'assenza di diagnosi clinica prima del noto evento, il Tribunale ha ritenuto che i postumi del sinistro di causa abbiano aggravato uno stato pregresso del per Parte_1
descrivere i quali è ricorso alle valutazioni del suo ausiliare, di cui ha condiviso le conclusioni anche in risposta alle note del C.T.P. di parte attrice.
Il dott. ha evidenziato come “nell'anamnesi della cartella clinica del ricovero in DH presso Per_6 la Psichiatria dell'Università Federico II di Napoli vengono riportati comportamenti di ritiro, sociale, autolesionismo ed etero aggressività già in età pre-adolescenziale (12 anni), verosimile e probabile premessa del disturbo bipolare I con personalità border-line poi manifestatosi. Quest'ultimo viene valutato pari al 65% nella guida SIMLA in base alla descrizione fatta dal DSM-5 noto manuale, trattato di riferimento internazionale per la patologia psichiatrica”.
Ha poi spiegato che “Le patologie psichiatriche che si manifestano anche in forma lieve in età adolescenziale subiscono spesso una evoluzione in senso peggiorativo nell'età giovanile e adulta che può avvenire gradualmente o più spesso in seguito a grave stress psicofisico e a prescindere da eventi traumatici. Questi ultimi possono, a seconda dell'intensità, degli esiti e della regione interessata e della grandezza, slatentizzare una preesistenza patologica influendo anche sulla gravità semantica e sintomatologica. In particolar modo una lacero – contusione temporale sinistra con emorragia subaracnoidea iniziale e lieve edema della convessità cerebrale può causare disturbi uditivi e visivi, quest'ultimi per interessamento della radiazione ottica. I disturbi irritativi quali crisi epilettiche, alterazioni emotive di vario tipo con fobie immotivate o crisi depressive, la «Sindrome amnestica di
Korsakoff» tipica che si manifesta dopo trauma cranico seguito da perdita di coscienza prolungata e che si caratterizza per amnesia di fissazione, confabulazioni e falsi riconoscimenti può essere causa di lesioni interessanti il lobo temporale. In sostanza il danno va valutato sotto il profilo differenziale caratterizzandosi in peius soprattutto per il comportamento sospettoso, per la labilità attentiva, il
- 20 - deficit mnesico, alla ipocondria. Sono tutti sintomi per lo più relativi al lobo temporale ulteriormente mortificato dal trauma, dalla lacero – contusione e dall'ESA che ha avuto sulla corteccia cerebrale effetti dannosi permanenti”.
Le obiezioni scritte nel motivo riguardano la consulenza, ma non si confrontano adeguatamente con il compendio documentale esaminato dal C.T.U. che ha giustamente considerato la anamnesi contenuta nella cartella clinica di ricovero in day hospital presso la
A.U.O. Federico II di Napoli nella quale la valutazione della patologia preesistente al sinistro è ampiamente descritta. Non è vero quindi che la prova della grave patologia pregressa che affligge sia stata inferita solamente dalla Parte_1 dichiarazione della madre di questi. Piuttosto ella ha presidiato alla visita del figlio, anche per ausiliarlo, riferendone alcuni significativi passaggi nella crescita le cui evidenze, tuttavia, sono state personalmente verificate dal C.T.U..
Né vi è ragione di rinnovare la consulenza avendo il suo autore offerto esaustiva risposta alle note
contro
-deduttive redatte dal consulente di parte dell'appellante: dott. Per_7
in maniera del tutto satisfattiva e affrancata dalle riduttive valutazioni del
[...] fiduciario assicurativo.
Nella risposta a chiarimento è ben spiegato che alla preesistenza è stato aggiunto, quale esito del sinistro di causa, il danno osseo maxillo – facciale con il danno anatomico cerebrale nonché il comportamento sospettoso, la labilità attentiva, il deficit mnesico, l'ipocondria non esattamente contemplato nel disturbo bipolare I che ha aggravato il pregresso 65%
(sessantacinque per cento) di un ulteriore 20% (venti per cento) giustificato dalla lesività ossea e del parenchima cerebrale che ha un contraltare funzionale nella labilità attentiva e conseguente deficit mnesico, nel comportamento ipocondriaco, nel comportamento sospettoso non prima citati nella documentazione clinica e/o anamnestica.
La pregressa condizione del periziato, infirmato nella sua I.P. già per il 65%, ha correttamente comportato l'esclusione della compromessa capacità lavorativa quale conseguenza diretta e immediata del sinistro di causa. Il C.T.U., a tale proposito, ha evidenziato nella sua perizia che “Non viene esibita documentazione relativa ad attività lavorativa
e/o ludica o in merito a particolari attività. Si dubita fortemente della possibilità di lavorare del sig.
anche prima dei fatti traumatici, vista la patologia della quale è affetto. Pertanto, gli Parte_1 effetti del trauma sulla capacità lavorativa del ricorrente sono da ritenersi nulli o ininfluenti viste le preesistenze”.
- 21 - La contestazione a simile affermazione, una volta condivisa la misura della patologia preesistente, non ha fondamento anche perché fondata su un presupposto già superato dalle precedenti considerazioni e nel resto assolutamente generica.
13. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per l'errato calcolo del danno differenziale.
Hanno denunciato l'errato calcolo nella liquidazione del danno differenziale, quantificato dal C.T.U..
Hanno dedotto che, sulla base della C.T.U., il Tribunale ha valutato una invalidità temporanea totale di 60 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di 30 giorni, nonché un'invalidità permanente su base differenziale, rilevando che le patologie del integrano una Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica dell'85% e, di tale invalidità, solo il 20% sarebbe ascrivibile al sinistro, oggetto di causa, mentre il 65% riguarderebbe preesistenze funzionali.
Hanno rilevato che il Tribunale, seguendo le indicazioni del C.T.U., ha affermato che il
è affetto da un'invalidità psicofisica valutabile, in termini di postumi di Parte_1
danno biologico, nella misura dell'85%, ma che lo stesso era già portatore di un danno pari al 65% e che le patologie psichiche individuate sarebbero preesistenti al sinistro, che le avrebbe solo acuite, per cui il C.T.U. ha attribuito, per le conseguenze riportate nel sinistro, un danno biologico del 20% di natura differenziale.
Hanno denunciato che, nel procedere alla relativa quantificazione, sarebbe stato erroneamente considerato quale indicatore di valore la somma corrispondente al 20%, partendo da zero, e non il 20% partendo dal 65% per arrivare all'85%.
Hanno richiamato il metodo adottato dalla giurisprudenza, per la quantificazione del risarcimento del danno differenziale, finalizzato a garantire una maggior tutela al soggetto danneggiato, in base al quale spetterebbe al l'importo di € 282.878,00. Parte_1
In riforma della sentenza gravata, hanno, dunque, invocato la condanna degli appellati al pagamento, in favore del , della somma di € 282.878,00, al posto dell'importo Parte_1 di soli € 75.653,00.
13.1. Il quarto motivo di gravame è fondato.
Esso attinge la decisione del Tribunale che, richiamate le risultanze della C.T.U. medica espletata nel corso del giudizio, ha così statuito: “Le patologie delle quali è attualmente affetto il
integrano una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'85%, ma di tale invalidità, Parte_1
- 22 - solo il 20% è ascrivibile al sinistro per cui è causa (per le varie fratture a livello dell'emivolto destro, della frattura parzialmente infossata della squama temporale, per le turbe dell'efficienza estetica nel suo complesso, per la lacero-contusione temporale destra e i danni da ESA post traumatica), mentre il 65% concerne preesistenze funzionali”. Dopo di che ha conteggiato il danno partendo dal punto di I.P. 1% fino al 20%.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ed altra riconducibile al danneggiante (il principio licenziato per il caso della colpa medica è estensibile anche alla responsabilità extracontrattuale), il pregiudizio si può quantificare secondo i criteri del c.d. danno differenziale nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa lesiva sono aggravati dalla menomazione preesistente oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti dal responsabile civile aggravando la situazione del soggetto leso (Cassazione, 30.07.2024, n. 21261).
Lo stesso consulente medico legale del Tribunale ha riferito del danno in termini di
“differenziale”.
Secondo la Cassazione, è principio di diritto che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal C.T.U. nella misura dell'85%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile (nella specie, del 65%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) ove calcolato dal punto 0 al punto 20, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (Cassazione n. 26851/2023; Cassazione n.
26117/2021).
Il calcolo del danno differenziale perciò sarebbe dovuto avvenire prima monetizzando le invalidità: si sarebbe dovuto quindi attribuire un valore monetario a quella complessiva finale del 85% che, applicando le medesime tabelle del Tribunale di Milano versione 2011 impiegate dal primo giudice (che ha poi accessoriato il risultato anche della rivalutazione) pari ad € 881.816,00, e poi attribuire valore monetario alla invalidità preesistente (65%), pari,
- 23 - anch'essa secondo le tabelle milanesi della medesima epoca, a € 622.324,00; infine fare la differenza tra questi due valori monetari, ottenendo la somma di € 259.492,00.
A tale importo va aggiunta la somma di € 7.507,50 per l'invalidità temporanea patita.
13.2. La somma complessivamente riconoscibile al pari ad € 266.999,50 va Parte_1
decurtata del 60% per la concorsualità (divenuta preponderante nei termini così valutati in ragione dell'impegno dell'intersezione senza la doverosa cautela e per l'impiego di un presidio inidoneo per conformazione e modalità di utilizzo senza assicurarlo al capo). La misura del risarcimento alla data del sinistro (luglio 2011) è pari ad € 106.799,80.
In questi termini la sentenza va riformata, con il riconoscimento di un danno alla persona del in misura maggiore di quanto a lui riconosciuto il Tribunale, con Parte_1
conferma integrale delle ulteriori statuizioni (incluso il danno al mezzo ridotto solo del 40% per effetto del concorso colposo nella manovra di guida, non essendo esso sensibile all'utilizzo di un casco inidoneo).
14. Resta da statuire sulle spese che, riconosciute dal Tribunale in importo congruo per quanto liquidato in primo grado, come allora devono seguire la soccombenza anche per l'appello.
Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata alle spese del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore dell'appellante (originario attore danneggiato), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cassazione civile, 13 luglio 2021, n. 19989).
- 24 - Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione e considerato, altresì, che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.
La liquidazione è effettuata nulla riconoscendo per la fase istruttoria che in appello non si è svolta e accordando la distrazione in favore dell'Avvocato Raffaele Di Monda che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6596/2022, dichiara corresponsabile Parte_1
al 60% dei danni da lui subiti per violazione dell'art. 145 C.d.S. e per mancato impiego di un casco idoneo e condanna e la in solido a CP_4 Controparte_2
corrispondergli l'ulteriore somma di € 81.851,80 (€ 106.799,80 sottratta quella a lui già riconosciuta di € 24.948,15) oltre rivalutazione e interessi dal 11 luglio 2011 alla presente e con i soli interessi legali dalla presente al saldo;
⎯ condanna e la alla refusione in favore di CP_4 Controparte_2 [...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 2.529,00 Parte_1 per spese ed € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Raffaele Di Monda dichiaratosene anticipatario;
⎯ conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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