Articolo 4 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 agosto 1995
Art. 4. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' riportato alla nota successiva.
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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