Decreto cautelare 15 giugno 2021
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/04/2025, n. 7546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7546 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06202/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6202 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Parma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 17.5.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 17.5.-OMISSIS-.
In particolare, il ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 06.03.2016.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 13.11.-OMISSIS- ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
Dal Certificato del Casellario Giudiziale e dal rapporto informativo della Questura di Parma del 08.03.2019, infatti, sul conto dell’istante emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- 15.10.2013 sentenza della Corte di Appello di Bologna irrevocabile il 31.12.2013, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12.01.2010 del Tribunale in composizione monocratica di Parma per il reato di rissa ex art. 588 comma 2 c.p.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza, e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 18.05.-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
A tale comunicazione, il richiedente non dava riscontro tempestivamente facendo pervenire le proprie osservazioni così da fornire nuovi ed utili elementi per una definizione favorevole del procedimento, in quanto solo in data 11/11/-OMISSIS-, cioè due giorni prima dell’emanazione del provvedimento, inviava, a cura del proprio legale di fiducia, una sua memoria di difesa.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha negato il richiesto atto di concessione della cittadinanza.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere ed insufficiente motivazione, per mancanza di istruttoria, per violazione del giusto procedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della Legge n.241/1990, per violazione e falsa applicazione de principi costituzionali di eguaglianza (art.3 Cost.), e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss, 32 e 38 Cost.; per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., per illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/-OMISSIS-; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del -OMISSIS- e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/-OMISSIS-; n. 7036 e n. 8233 del -OMISSIS-; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/-OMISSIS-; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/-OMISSIS-, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato - dopo aver notificato il preavviso di rigetto - un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale per la sussistenza di una condanna per fatti penalmente rilevanti posti in essere nel decennio antecedente la presentazione della domanda.
In particolare, ad avviso del Collegio, si mostrano inconsistenti le doglianze di difetto e carenza della motivazione prospettate dalla parte, in considerazione dell’insegnamento della giurisprudenza per cui il provvedimento di diniego della cittadinanza non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest'ultimo.
Peraltro, nel caso di specie il provvedimento avversato è sorretto da una motivazione adeguata, non generica e in grado di rivelare l’iter logico-giuridico sotteso al diniego adottato, fondandosi in primo luogo su una condanna per il reato di rissa, vale a dire sulla sussistenza di un precedente che non appare prima facie – e quindi senza sconfinare in una valutazione che afferisce al merito – inidoneo a giustificare il diniego, in quanto, oltre ad essere suscettibile di ledere interessi fondamentali dell’ordinamento, quali l’incolumità individuale e l’ordine pubblico, è temporalmente collocabile nel decennio antecedente la presentazione della domanda.
Sull’importanza del c.d. “periodo di osservazione”, rappresentato dal frangente temporale, rilevante ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta, l’insegnamento della giurisprudenza può dirsi pressoché univoco (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022); peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, la significatività, sotto il profilo del valore prognostico della condotta, è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza (da ultimo, Cons. St., sez. I, parere n. 305 del 2023), come appunto avvenuto nel caso in esame, in cui il fatto risale a meno di due anni prima della domanda di cittadinanza.
Inoltre, non appare in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea tale da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, l’intervenuta estinzione del reato, così come dedotto da parte ricorrente.
Invero, in giurisprudenza è stato costantemente osservato che, in generale, i provvedimenti di riabilitazione, estinzione della pena e persino i provvedimenti collettivi di clemenza non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis , proprio perché, al contrario, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che, sebbene inibiscano la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio -OMISSIS-, n. 4122; id., 16 novembre -OMISSIS-, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Alla luce dei postulati enucleati, si mostra inconsistente anche la doglianza di parte sulla omessa valutazione della propria posizione in maniera globale, in dispregio alla stabilità della propria situazione familiare ed economica e al livello di integrazione nel tessuto sociale italiano raggiunti.
Sul punto questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022). E ciò nondimeno ha concorso alla formazione del giudizio di affidabilità espresso dall’amministrazione, come è possibile evincere anche dal provvedimento che chiarisce che il giudizio di idoneità del soggetto viene formulato “mediante una valutazione complessiva deli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa”.
In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della p.a. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.