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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1913/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.4.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , Persona_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Gentile,
APPELLANTE
E
in persona del procuratore speciale, CP_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Claudio Ciancio e Stefania Ciancio,
APPELLATA
1 OGGETTO: danno differenziale amianto – nesso di causalità tumore colon- retto – CTU.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il de cuius ha adito, in primo grado, il Giudice del Lavoro del Persona_1
Tribunale di Napoli esponendo di aver lavorato svolgendo mansioni di elettricista, di manutentore e tecnico dell'area agglomerazione della CP_1
presso lo stabilimento siderurgico di Bagnoli dal 14/01/1963 al 31/12/1994.
Ha dedotto di essere stato, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, a contatto con esalazioni di fumi tossici non essendogli stato messo a disposizione alcun dispositivo di protezione.
Ha allegato che, a causa dell'esposizione ad amianto e sostanze tossiche, nel
2018 ha presentato episodi di emorragia associati a dolori addominali crampiformi contraendo una neoplasia del colon destro.
Ha esposto di aver denunciato all' la natura professionale della patologia CP_2
da carcinoma del colon, ma senza esito.
Pertanto, il ricorrente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendone la condanna Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale.
A seguito del decesso del ricorrente si sono costituiti in giudizio gli eredi, odierni appellanti.
La si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
E' stato nominato CTU il prof. che ha così concluso: “Sulla base degli Per_2
elementi che scaturiscono dall'esame della documentazione clinica e processuale, in uno con la
2 visita medica, è possibile affermare la sussistenza di un nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso la “ILVA” di Napoli, che comportava la predetta esposizione lavorativa all'amianto. Nel periodo fra il luglio 2018 (diagnosi del tumore) ed il febbraio 2019 (fine del ciclo di chemioterapia) si può pertanto indicare un tasso del 30% (riferimento alla voce n.
133 della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000), mentre nel periodo successivo, fino al decesso avvenuto il 28-8-2019, può indicarsi un tasso pari al 60% (riferimento alla voce n.
134 della medesima tabella). Deve inoltre ritenersi sussistente il rapporto di causalità materiale fra la patologia contratta a causa dell'esposizione lavorativa e la morte di Per_1
”.
[...]
All'udienza del 13.1.2022 alla luce delle note depositate dalle parti il giudice ha deciso di rinnovare la perizia affidando incarico al dott. che ha così Per_3
concluso: “A completamento dell'indagine peritale lo scrivente CTU esprime parere tecnico che la malattia “carcinoma del colon dx metastatico” insorta a carico del sig. Per_1
nel 2018 non sia da attribuire a causa unica e diretta o a causa preponderante e
[...]
necessaria all'esposizione all'amianto certificata dall dal 1972 al 1990”. CP_2
Con la sentenza n. 3669 del 2022 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla base degli esiti della CTU asserendo non provata l'esistenza del nesso causale perché non ci sarebbe stato un sufficiente grado di certezza che la patologia del colon fosse legata all'amianto.
Hanno proposto appello gli eredi articolando i seguenti motivi:
a) la sentenza di primo grado avrebbe prestato acritica adesione alla CTU del dott. , senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti Per_3
nelle note ritualmente comunicate al consulente;
b) mancata rinnovazione delle operazioni peritali;
c) errata metodologia valutativa consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti, sia di natura professionale che extraprofessionale, opererebbe il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui deve essere riconosciuta efficienza causale
3 ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva.
d) Il CTU avrebbe escluso la certezza ma non la probabilità del nesso causale.
e) Sussisterebbero recenti studi circa la correlazione causale tra l'esposizione all'asbesto e la patologia acquisita dal de cuius.
f) In altro giudizio relativo alla rendita ai superstiti il CTU avrebbe Per_4
ritento sussistere un'adeguata probabilità.
La si è costituita in giudizio opponendosi all'appello e Controparte_1
articolando le seguenti argomentazioni:
1) La rinnovazione della ctu non sarebbe stata immotivata, bensì argomentata con il rinvio alle note difensive.
2) Non ci sarebbe stata acritica adesione alla CTU che, invece, sarebbe stata attentamente valutata.
3) Non risponderebbe al vero che il CTU non si sia pronunciato sulla probabilità,
4) Le mansioni lavorative sarebbero state solo genericamente descritte.
All'udienza del 6.7.2023 il Collegio ha conferito incarico di CTU al dott.
[...]
chiedendogli di relazionare sulle patologie sofferte dal de cuius e Per_5
sull'eventuale sussistenza di un nesso di causalità e l'esposizione a polveri di amianto.
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 6 luglio 2023.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
4 E' assorbente l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta dal de cuius e l'esposizione ad amianto nel corso dell'attività lavorativa.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. lav., con decisione del
24/10/2024, n.27572, in materia di malattie professionali, si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (nella specie, la consulenza tecnica aveva accertato il nesso causale tra l'esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale contratta;
aveva riconosciuto rilevanza concausale al tabagismo, ma non tale da interrompere il nesso concausale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale per cui era causa).
Orbene, nella fattispecie de qua la consulenza tecnica d'ufficio, condotta secondo le regole della scienza e immune da vizi logici, ha chiarito che “non è compatibile allo stato la sede di azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche”,
“la capacità di effettiva produzione dell'evento, che viene dedotta dall'entità del trauma … non è compatibile nel caso de quo allo stato della scienza medica”, “non vi è compatibilità
… tra l'entità della causa e la gravità del danno prodotto”, “la natura della causa e la specie del danno prodotto [non] sono conciliabili sotto il profilo clinico ed anatomo-patologico”, opera, poi, “il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame. Nel caso de quo questa esclusione può essere fatta in quanto nella vita del sig. è esistito un Per_1
fattore etiologico rappresentato da una storia personale di polipi adenomatosi che ha degradato
l'esposizione all'asbesto da una “possibile” concausa ad una condizione”, infine “nel caso del sig. non è documentabile nessuna alterazione a carico dei distretti Persona_1
5 anatomici ed in particolare a carico dell'apparato respiratorio che dimostri lesività asbesto correlato”. Il consulente ha concluso nel senso che “per la verità non si può in via teorica escludere con certezza, eventuali fattori etiologici concausali, ma nel caso de quo, il ruolo decisamente importante nella genesi della patologia neoplastica intestinale è ricoperto da una storia personale di polipi adenomatosi. Dunque, tenuto conto degli elementi sinora emersi,
è indubbio che nella fattispecie in termini, non è esistente il nesso tra la tecnopatia (carcinoma del colon) e l'esposizione alla noxa patogena (asbesto)”.
A fronte delle censure articolate nel procedimento peritale circa la rilevanza delle concause il consulente ha escluso che sussistesse prova circa il rilievo dell'esposizione all'amianto quale concausa escludendo che la letteratura scientifica fosse giunta, allo stato della ricerca, ad individuare tale correlazione.
Ha, poi, aggiunto che “all'esame istologico sul pezzo anatomico non è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto e già questo particolare alla luce della letteratura medica internazionale, permette di far escludere con certezza il nesso causale tra il carcinoma del colon dell'appellante con l'esposizione all'asbesto … In realtà il suddetto reperto istologico e colonoscopico rappresentano la pietra tombale che permettono di porre in associazione con elevatissima probabilità prossima alla certezza il nesso causale esistente tra la presenza di una poliposi intestinale e il carcinoma del colon che ha interessato il de cuius”.
Circa l'esistenza di uno studio il quale sostiene l'esistenza di un'associazione tra esposizione all'amianto e cancro del colon, il consulente ha chiarito che “quando viene pubblicato un lavoro scientifico le risultanze dello stesso vengono prese in considerazione solo a patto che vi è la dimostrazione da parte di altre pubblicazioni controllate, che le risultanze del suddetto lavoro trovano conferma nella realtà. Nel caso de quo tale dimostrazione non vi è … Per la verità il sottoscritto CTU da una ricerca eseguita su importati motori di ricerca scientifica tra cui Pub med e Medline, allo stato non ha riscontrato la pubblicazione di lavori scientifici recenti.
Questo a significare che allo stato la comunità scientifica dopo anni di ricerca di un eventuale nesso causale, non ancora dimostrato ha deciso per il momento di non studiare tale
6 problematica”; del resto “dalla lettura della documentazione sanitaria in atti e della letteratura scientifica, nel caso de quo se si vuole dare un ruolo all'esposizione all'asbesto non lo possiamo posizionare neanche come una condizione e/o occasione, figuriamoci se dargli dignità di una concausa”.
Per tali ragioni l'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del grado vanno compensate attesa la natura eminentemente tecnica delle valutazioni necessarie per addivenire alla conclusione circa l'esistenza o meno del nesso di causalità in una materia in continua evoluzione come quelle medica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello; compensa le spese.
Liquida le spese di CTU con separato decreto e le pone solidalmente a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli in data 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.4.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , Persona_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Gentile,
APPELLANTE
E
in persona del procuratore speciale, CP_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Claudio Ciancio e Stefania Ciancio,
APPELLATA
1 OGGETTO: danno differenziale amianto – nesso di causalità tumore colon- retto – CTU.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il de cuius ha adito, in primo grado, il Giudice del Lavoro del Persona_1
Tribunale di Napoli esponendo di aver lavorato svolgendo mansioni di elettricista, di manutentore e tecnico dell'area agglomerazione della CP_1
presso lo stabilimento siderurgico di Bagnoli dal 14/01/1963 al 31/12/1994.
Ha dedotto di essere stato, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, a contatto con esalazioni di fumi tossici non essendogli stato messo a disposizione alcun dispositivo di protezione.
Ha allegato che, a causa dell'esposizione ad amianto e sostanze tossiche, nel
2018 ha presentato episodi di emorragia associati a dolori addominali crampiformi contraendo una neoplasia del colon destro.
Ha esposto di aver denunciato all' la natura professionale della patologia CP_2
da carcinoma del colon, ma senza esito.
Pertanto, il ricorrente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendone la condanna Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale.
A seguito del decesso del ricorrente si sono costituiti in giudizio gli eredi, odierni appellanti.
La si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
E' stato nominato CTU il prof. che ha così concluso: “Sulla base degli Per_2
elementi che scaturiscono dall'esame della documentazione clinica e processuale, in uno con la
2 visita medica, è possibile affermare la sussistenza di un nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso la “ILVA” di Napoli, che comportava la predetta esposizione lavorativa all'amianto. Nel periodo fra il luglio 2018 (diagnosi del tumore) ed il febbraio 2019 (fine del ciclo di chemioterapia) si può pertanto indicare un tasso del 30% (riferimento alla voce n.
133 della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000), mentre nel periodo successivo, fino al decesso avvenuto il 28-8-2019, può indicarsi un tasso pari al 60% (riferimento alla voce n.
134 della medesima tabella). Deve inoltre ritenersi sussistente il rapporto di causalità materiale fra la patologia contratta a causa dell'esposizione lavorativa e la morte di Per_1
”.
[...]
All'udienza del 13.1.2022 alla luce delle note depositate dalle parti il giudice ha deciso di rinnovare la perizia affidando incarico al dott. che ha così Per_3
concluso: “A completamento dell'indagine peritale lo scrivente CTU esprime parere tecnico che la malattia “carcinoma del colon dx metastatico” insorta a carico del sig. Per_1
nel 2018 non sia da attribuire a causa unica e diretta o a causa preponderante e
[...]
necessaria all'esposizione all'amianto certificata dall dal 1972 al 1990”. CP_2
Con la sentenza n. 3669 del 2022 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla base degli esiti della CTU asserendo non provata l'esistenza del nesso causale perché non ci sarebbe stato un sufficiente grado di certezza che la patologia del colon fosse legata all'amianto.
Hanno proposto appello gli eredi articolando i seguenti motivi:
a) la sentenza di primo grado avrebbe prestato acritica adesione alla CTU del dott. , senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti Per_3
nelle note ritualmente comunicate al consulente;
b) mancata rinnovazione delle operazioni peritali;
c) errata metodologia valutativa consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti, sia di natura professionale che extraprofessionale, opererebbe il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui deve essere riconosciuta efficienza causale
3 ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva.
d) Il CTU avrebbe escluso la certezza ma non la probabilità del nesso causale.
e) Sussisterebbero recenti studi circa la correlazione causale tra l'esposizione all'asbesto e la patologia acquisita dal de cuius.
f) In altro giudizio relativo alla rendita ai superstiti il CTU avrebbe Per_4
ritento sussistere un'adeguata probabilità.
La si è costituita in giudizio opponendosi all'appello e Controparte_1
articolando le seguenti argomentazioni:
1) La rinnovazione della ctu non sarebbe stata immotivata, bensì argomentata con il rinvio alle note difensive.
2) Non ci sarebbe stata acritica adesione alla CTU che, invece, sarebbe stata attentamente valutata.
3) Non risponderebbe al vero che il CTU non si sia pronunciato sulla probabilità,
4) Le mansioni lavorative sarebbero state solo genericamente descritte.
All'udienza del 6.7.2023 il Collegio ha conferito incarico di CTU al dott.
[...]
chiedendogli di relazionare sulle patologie sofferte dal de cuius e Per_5
sull'eventuale sussistenza di un nesso di causalità e l'esposizione a polveri di amianto.
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 6 luglio 2023.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
4 E' assorbente l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta dal de cuius e l'esposizione ad amianto nel corso dell'attività lavorativa.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. lav., con decisione del
24/10/2024, n.27572, in materia di malattie professionali, si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (nella specie, la consulenza tecnica aveva accertato il nesso causale tra l'esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale contratta;
aveva riconosciuto rilevanza concausale al tabagismo, ma non tale da interrompere il nesso concausale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale per cui era causa).
Orbene, nella fattispecie de qua la consulenza tecnica d'ufficio, condotta secondo le regole della scienza e immune da vizi logici, ha chiarito che “non è compatibile allo stato la sede di azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche”,
“la capacità di effettiva produzione dell'evento, che viene dedotta dall'entità del trauma … non è compatibile nel caso de quo allo stato della scienza medica”, “non vi è compatibilità
… tra l'entità della causa e la gravità del danno prodotto”, “la natura della causa e la specie del danno prodotto [non] sono conciliabili sotto il profilo clinico ed anatomo-patologico”, opera, poi, “il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame. Nel caso de quo questa esclusione può essere fatta in quanto nella vita del sig. è esistito un Per_1
fattore etiologico rappresentato da una storia personale di polipi adenomatosi che ha degradato
l'esposizione all'asbesto da una “possibile” concausa ad una condizione”, infine “nel caso del sig. non è documentabile nessuna alterazione a carico dei distretti Persona_1
5 anatomici ed in particolare a carico dell'apparato respiratorio che dimostri lesività asbesto correlato”. Il consulente ha concluso nel senso che “per la verità non si può in via teorica escludere con certezza, eventuali fattori etiologici concausali, ma nel caso de quo, il ruolo decisamente importante nella genesi della patologia neoplastica intestinale è ricoperto da una storia personale di polipi adenomatosi. Dunque, tenuto conto degli elementi sinora emersi,
è indubbio che nella fattispecie in termini, non è esistente il nesso tra la tecnopatia (carcinoma del colon) e l'esposizione alla noxa patogena (asbesto)”.
A fronte delle censure articolate nel procedimento peritale circa la rilevanza delle concause il consulente ha escluso che sussistesse prova circa il rilievo dell'esposizione all'amianto quale concausa escludendo che la letteratura scientifica fosse giunta, allo stato della ricerca, ad individuare tale correlazione.
Ha, poi, aggiunto che “all'esame istologico sul pezzo anatomico non è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto e già questo particolare alla luce della letteratura medica internazionale, permette di far escludere con certezza il nesso causale tra il carcinoma del colon dell'appellante con l'esposizione all'asbesto … In realtà il suddetto reperto istologico e colonoscopico rappresentano la pietra tombale che permettono di porre in associazione con elevatissima probabilità prossima alla certezza il nesso causale esistente tra la presenza di una poliposi intestinale e il carcinoma del colon che ha interessato il de cuius”.
Circa l'esistenza di uno studio il quale sostiene l'esistenza di un'associazione tra esposizione all'amianto e cancro del colon, il consulente ha chiarito che “quando viene pubblicato un lavoro scientifico le risultanze dello stesso vengono prese in considerazione solo a patto che vi è la dimostrazione da parte di altre pubblicazioni controllate, che le risultanze del suddetto lavoro trovano conferma nella realtà. Nel caso de quo tale dimostrazione non vi è … Per la verità il sottoscritto CTU da una ricerca eseguita su importati motori di ricerca scientifica tra cui Pub med e Medline, allo stato non ha riscontrato la pubblicazione di lavori scientifici recenti.
Questo a significare che allo stato la comunità scientifica dopo anni di ricerca di un eventuale nesso causale, non ancora dimostrato ha deciso per il momento di non studiare tale
6 problematica”; del resto “dalla lettura della documentazione sanitaria in atti e della letteratura scientifica, nel caso de quo se si vuole dare un ruolo all'esposizione all'asbesto non lo possiamo posizionare neanche come una condizione e/o occasione, figuriamoci se dargli dignità di una concausa”.
Per tali ragioni l'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del grado vanno compensate attesa la natura eminentemente tecnica delle valutazioni necessarie per addivenire alla conclusione circa l'esistenza o meno del nesso di causalità in una materia in continua evoluzione come quelle medica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello; compensa le spese.
Liquida le spese di CTU con separato decreto e le pone solidalmente a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli in data 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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