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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9626/2024
Tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Località Parte_1
Starza, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Napolitano C.F._1
C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villaricca C.F._2
(Na) alla Via E. Fermi n. 238.
RICORRENTE
E
(p. iva ) in persona del Direttore PA P.IVA_1
Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo
( ), dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. Anna C.F._3 C.F._4
Rega ( ), con i quali elettivamente domicilia in alla via L. C.F._5 CP_1
Bianchi.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.4.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere stata assunta, a far data dal 16.7.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di svolgere la propria prestazione lavorativa con qualifica di infermiere – ctg D, in Servizio presso UOC UTIC Cardiologia del
PO Monaldi;
2) che, per il periodo aprile 2019 – dicembre 2022, aveva prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali;
3) che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, che sostituiva l'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L.
[...]
del 07.04.1999, al sesto comma dispone che: “…l'attività prestata in CP_2
giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo”;
4) di non aver mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione, per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali durante il suddetto periodo;
5) che il diritto de quo le era stato, invece, riconosciuto in relazione all'attività espletata nei festivi infrasettimanali durante gli anni 2023 e 2024, per i quali la resistente aveva provveduto ai dovuti pagamenti (cfr. buste paga);
6) di avere, pertanto, diritto alla percezione dell'importo di € 3.909,40 per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali durante il periodo aprile 2019 – dicembre 2022;
7) che i conteggi, agli atti, venivano effettuati secondo i criteri adoperati dalla stessa resistente per gli anni 2023 e 2024. CP_1
8) che a nulla erano valsi i tentativi di addivenire ad un bonario componimento dell'insorgenda lite.
Concludeva: • accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , dipendente Parte_1 dell' all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del CP_3
20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018
e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente: - euro 1039.11 per l'anno 2019;
- euro 1013.35 per l'anno 2020;
- euro 892.99 per l'anno 2021;
- euro 963.95 per l'anno 2022 per un totale di € 3909.40
• per l'effetto condannare l' a corrispondere alla sig.ra Controparte_4
la somma complessiva di € 3.909.40 giusta conteggi elaborati e sopra Parte_2
indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
• condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari CP_3
del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' PA
deducendo di aver provveduto al pagamento, col cedolino di ottobre 2024, della
[...] somma di € 3.027,84, come da relazione GRU n. 6865 del 6.3.2025 ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati fino al 7.1.2020, posto che l'unico atto interruttivo era rappresentato dalla notifica del ricorso del 7.1.2025. Concludeva chiedendo un breve rinvio dell'udienza per la composizione bonaria del giudizio.
All'udienza del 29.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del
Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L.
n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19
e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre
1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la Part tesi delle , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del
CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878 del 2015). Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma
6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio). Donde l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione”.
Va altresì evidenziato che l' non ha contestato i fatti posti dalla PA
ricorrente a fondamento della domanda, ma ha eccepito la parziale prescrizione del credito, provvedendo col cedolino di ottobre 2024 al pagamento dell'importo di euro
3.027,84, a fronte dell'importo richiesto di euro 3.909,40.
E' quindi intervenuto un evento parzialmente satisfattivo della pretesa attorea avanzata in questo giudizio e, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio intentato per parte delle pretese retributive avanzate in ricorso. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è parzialmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle ulteriori differenze retributive sollecitata da parte ricorrente, che ha eccepito che il pagamento effettuato in corso di causa da parte datoriale non risulta pienamente satisfattivo.
Ritiene il Tribunale che la richiesta attorea sia fondata. Ed invero, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla parte resistente, atteso che la ricorrente ha provato di aver interrotto il decorso del termine con diffida stragiudiziale del 9.4.2024 e i crediti rivendicati afferiscono al lavoro prestato nei festivi infrasettimanali a partire dal 22.4.2019.
Pertanto, rilevato che l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo de quo è documentata dai cartellini sanitari, agli atti;
rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche e non specificamente contestati dalla resistente;
l' va condannata al pagamento, PA in favore di dell'importo residuo di euro € 881,56, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001.
In relazione alle spese, tenuto conto che è sempre stato pacifico il diritto della ricorrente alla percezione degli emolumenti retributivi richiesti in ricorso, e che il parziale adempimento è avvenuto solo nell'ottobre 2024, ovvero successivamente al deposito del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di PA
, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo residuo di € 881,56, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna la resistente al pagamento PA delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 800,00, oltre IVA
CPA, e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 29.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca