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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1849/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIELLA SERRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il diritto alla Parte_1 CP_1 liquidazione anticipata “quota102” con decorrenza 1.1.2024.
L' , regolarmente costituitosi, ha riconosciuto la pretesa del ricorrente, con ciò determinando la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento di attesti la fondatezza della pretesa azionata, dispone che le stesse siano poste a CP_1 suo carico, ma nella misura della metà, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 5.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 30,00 per spese ed € 500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 13/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1849/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIELLA SERRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il diritto alla Parte_1 CP_1 liquidazione anticipata “quota102” con decorrenza 1.1.2024.
L' , regolarmente costituitosi, ha riconosciuto la pretesa del ricorrente, con ciò determinando la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento di attesti la fondatezza della pretesa azionata, dispone che le stesse siano poste a CP_1 suo carico, ma nella misura della metà, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 5.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 30,00 per spese ed € 500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 13/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2