Ordinanza cautelare 17 aprile 2015
Sentenza 1 febbraio 2016
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2016
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2019
Ordinanza presidenziale 5 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 2 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02016/2025REG.PROV.COLL.
N. 07401/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2016, proposto da RT AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EN PA in Roma, via Albalonga, 7;
contro
Comune di Castel di Sangro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Potena, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castel di Sangro, corso Vittorio Emanuele n. 1;
nei confronti
OR RO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35 B;
EL NI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 58/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel di Sangro e di OR RO NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante è proprietaria di un fabbricato in Castel di Sangro ad uso di abitazione; detto fabbricato è stato realizzato con un’appendice ad “ elle” del suo piano terra, adibita a deposito e realizzata sul fronte proprietà degli odierni controinteressati, sig.ri NI;
L ’odierno appellante, sig. AR, in particolare, ha impugnato il permesso di costruire n. 10 del 17 settembre 2012, rilasciato ai controinteressati, per la ristrutturazione del loro edificio, in asserita violazione delle distanze (almeno dieci metri dalla parete finestrata dell’immobile del ricorrente) ex art. 9 d.m. 1444/1968 in quanto:
- il primo fabbricato, di sua proprietà, realizzato in prevenzione, consta di un solo piano ma la nuova costruzione in aderenza dei controinteressati supera l’altezza della costruzione preesistente; per la restante altezza (ossia quella ulteriore rispetto alla costruzione in aderenza, di circa 11 metri) l’ampliamento in questione fronteggerebbe la parete finestrata dell’edificio di proprietà dell’appellante ad una distanza di 5 metri, inferiore dunque alla distanza regolamentare obbligatoria di 10 metri, di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968;
- sempre per la parte eccedente l’altezza del manufatto-deposito dell’appellante, l’intervento assentito ai controinteressati, sig.ri NI, violerebbe anche la distanza legale dal confine, prevista in 5 metri.
2. Il Tar per l’Abruzzo ha rigettato il ricorso ed avverso la decisione propone ora appello il sig. AR per i seguenti motivi:
A. Violazione e falsa applicazione del d.m. 2 aprile 1968, n.1444, con particolare riferimento all’art.9 - violazione e falsa applicazione della legge regionale Abruzzo n. 16 del 19 agosto 2009 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 11 - violazione e falsa applicazione dell’art 873 cod.civ. - violazione e falsa applicazione delle delibere del consiglio comunale di Castel di Sangro n. 38 del 29 aprile 2010 e n. 10 del 15 maggio 2012 (e successive modifiche e integrazioni) - violazione e falsa applicazione del p. r. g. (e relative n.t.a vigente nel Comune di Castel di Sangro e relative n.t.a.) adottato con delibera del commissario ad acta n.1 dell’11.3.2009 - violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942, con particolare riferimento all'art 41- quinquies nonché del regolamento edilizio e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Castel di Sangro - violazione falsa applicazione della legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 3 - difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione - eccesso di potere per errata presupposizione di fatto, per sviamento e sotto ulteriori diversi profili - violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione.
B. omessa valutazione della documentazione.
2.1 In particolare l’appellante rileva che:
nella delibera del Consiglio Comunale di Castel di Sangro n. 38/2010 (di attuazione della l.r. n. 16/2009), al punto 4) del dispositivo, si "stabilisce" che "ai fini dell'applicazione della l.r. …, analogamente, per tutti gli altri parametri e indici (distanze, altezze, edificabilità) si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e disciplina edilizia vigenti";
le n.t.a. del p.r.g. adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1 dell'11 marzo 2009 (già vigenti, nelle more dell'approvazione, per la zona "B2", in cui sono ora ricompresi i terreni dell'appellante e dei controinteressati appellati) prevedono espressamente che, nell'edificazione, vengano osservati i limiti di distanze legali previsti dal d.m. n. 1444/1968 ( cfr. art. 5, ultimo comma; art. 9; art. 28);
ne consegue che sulla base della normativa richiamata, secondo l’appellante si avrebbe contezza che l'intervento di ampliamento proposto dai controinteressati appellati doveva obbligatoriamente rispettare la distanza legale di 5 metri dal confine e comunque di metri 3 ex art 873 c.c. e di 10 metri (ex art. 9 del d.m. 1444/1968) dalla frontistante parete finestrata dell'immobile di proprietà AR; nello specifico il manufatto è realizzato in aderenza ma si svilupperebbe in altezza per una misura maggiore di quella parte (11 mt) realizzata in aderenza ed al riguardo censura l’interpretazione fornita dalla sentenza di primo grado in relazione al principio di prevenzione;
in ogni caso, l'ampliamento fronteggerebbe la parete finestrata ad una distanza di appena 5 metri, inferiore alla distanza regolamentare obbligatoria di 10 metri di cui all'art. 9 d.m. 1444/1968; sotto questo profilo censura la sentenza nella parte in cui ritiene applicabile alla parete finestrata le regole della zona C) e quindi l’esclusione dal vincolo della distanza in considerazione della lunghezza della parete frontistante inferiore ai 12 mt.; non rileva la delibera del Consiglio Comunale n. 10/2012 che stabilisce la possibilità di realizzare in aderenza per le costruzioni realizzate in base al piano casa (l.r.16/2009) atteso che, nel caso specifico, si tratta di realizzazione di una parte - in più - in altezza che eccede la parte in aderenza; in ogni caso ripropone l’impugnativa in questo grado della richiamata delibera del Consiglio Comunale; da un attento esame del progetto, si evince che la reale cubatura che sarà realizzata è pari a mc 297,00, quindi maggiore del limite consentito di 200 mc; a tal riguardo rileva che il porticato andrebbe computato quale locale chiuso nella volumetria.
2.2 L’appellante inoltre ripropone l'istanza risarcitoria già avanzata in primo grado mediante reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente, per l'importo non inferiore ad euro 88.192,18 risultante dalla consulenza tecnica prodotta.
3. Con ordinanza n. 1485 del 13 febbraio 2023 questa Sezione ha disposto una verificazione che ha affidato al preposto al Dipartimento Territorio - Ambiente, Regione Abruzzo, con i seguenti quesiti:
1) individuazione della qualificazione nel p.r.g. della zona ove insiste il fabbricato, al momento del rilascio del permesso di costruire oggetto di gravame e relativa disciplina vigente in ordine alle distanze tra fabbricati e dal confine;
2) in relazione al rispetto del vincolo della distanza dal confine di 5 mt. di cui all’art 9 n.t.a, ovvero di 3 mt. di cui all’art. 873 cc, per la realizzazione dei piani superiori al piano, sulla scorta anche degli atti in causa valutare se:
a) la zona ove insiste il fabbricato è assimilabile alla zona C) di cui al citato d.m. 1444/1968 indicando le eventuali conseguenze nel caso specifico;
b) formi oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano- volumetriche, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, d.m. 1444/1968, con la conseguente individuazione delle distanze prescritte -inferiori a quelle ordinarie - e verifica del loro rispetto nella realizzazione della costruzione in questione;
3) in ordine all’applicabilità degli articoli 7 e 28, comma 6, n.t.a. del PRG di Castel di Sangro valutare se:
a) i lotti in questione possono essere qualificati come costituenti allineamento edilizio;
b) la deroga consentita dall’art 7 n.t.a. per le dimensioni dei lotti valga anche per le distanze ed in quali termini;
c) se la realizzazione dell’edificio di cui al presente giudizio di appello sia stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 comma 6 n.t.a, con le modalità previste dalla citata disposizione (piano plano-volumetrico approvato dal consiglio comunale);
4) computo cubatura complessiva della costruzione realizzata in forza del provvedimento oggetto di gravame e verifica rispetto a quanto ammissibile nella realizzazione in questione, in considerazione di quanto sostiene parte appellante che ritiene debba procedersi al computo a tali fini anche del porticato.
In relazione ai sopra indicati quesiti il verificatore ha fornito le seguenti risposte:
3.1 In relazione al quesito sub 1):
Alla data del rilascio dell’atto concessorio la pianificazione di riferimento era rappresentata dal p.r.g. vigente, approvato con deliberazioni di Giunta regionale n. 61/3 del 29 dicembre 1987 e successiva n. 6285 del 19 settembre 1991, e da un nuovo PRG adottato con deliberazione commissariale n. 1 del dell’11 marzo 2009.
La zona ove insiste il fabbricato al momento del rilascio del permesso di costruire in ampliamento è qualificata:
secondo le previsioni del p.r.g. vigente quale Zona “D” – Ristrutturazione Urbanistica: aree di completamento parzialmente edificato disciplinata dall’art. 7 delle n.t.a (Norme Tecniche di Attuazione)
secondo il p.r.g. adottato quale Zona “B2” - R iqualificazione urbana (Zona B ai sensi del D.M. 2/4/68 n. 1444) disciplinata dall’art. 28 delle n.t.a (Norme Tecniche di Attuazione).
La relativa disciplina vigente in ordine alle distanze, oltre a quella relativa al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 , risulta essere la più restrittiva tra quanto prescritto dalle due pianificazioni secondo il rispetto della doppia conformità e quindi:
-la distanza dal confine è pari all’altezza del fabbricato e comunque, se la stessa risultasse più bassa di 5.50, non inferiore a 5.50/6.00 mt.
-la distanza dai fabbricati, per pareti frontistanti, risulta essere di 10.00 mt.
Risultano inoltre sempre fatti salvi i limiti di distanza dei fabbricati, così come previsti all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n.1444 e, precisamente: nei casi di nuovi edifici, e quindi delle parti in ampliamento, la distanza minima di mt. 5 dai confini e di mt. 10 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata.
Le deroghe a tali distanze sono ammesse:
-all’interno di ambiti disciplinati da specifici Piani Particolareggiati o progetti unitari privati convenzionati per gli effetti delle ammissibilità di cui all’ultimo comma dell’art.9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;
- nel caso di lotti singoli interclusi tra edifici esistenti costituenti un allineamento edilizio lungo viabilità pubbliche ed aventi fronti cieche nei quali è consentita la costruzione a contatto di edifici esistenti previo planovolumetrico convenzionato e specifica approvazione di Consiglio Comunale (si veda pagg.26-39 della verificazione).
3.2 In relazione al quesito sub 2)
Quanto al quesito di cui alla lett. a) - relativo all’esigibilità della zona a quella classificata come c) di cui al d.m. 1444/1968 - la verificazione rileva che:
- la zona risulta già parzialmente edificata con una superficie coperta da edifici esistenti risultante superiore al 12,5% (e quindi superiore ai limiti previsti dalla lett. c ) ( cfr . art 2 d.m.1444/1968);
- la stessa rubrica dell’art 7 del p.r.g. vigente la definisce come “Ristrutturazione urbanistica: aree di completamento parzialmente edificate” risultando ciò incompatibile con la qualificazione della zona c), ex art 2 d.m. 1444/1968 ( parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- è qualificata come Zona B (ai sensi del d.m. 1444/1968) dal nuovo PRG adottato nel 2009 e nello specifico graficizzata nell’elaborato 7d zonizzazione IV quadrante (Immagine n. 15), come zona B2 ed indicato specificatamente, nella rubrica dell’art. 28 delle NTA.
In conclusione la zona in questione non ha le caratteristiche della zona c) (si veda pagg.40-41 della verificazione).
Quanto al quesito sub b), sub 2) ( se formi oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, d.m. 1444/1968, con la conseguente individuazione delle distanze prescritte - inferiori a quelle ordinarie - e verifica del loro rispetto nella realizzazione della costruzione in questione ), la verificazione prende in esame la situazione dell’edificio realizzato ab origine dai controinteressati SI.ri NI e quella dell’ampliamento. In particolare alla data di realizzazione dell’edificio dei controinteressati di cui alla concessione edilizia n. 27/1989, per il p.r.g. vigente, non risulta alcun procedimento attivato e concluso per il piano di lottizzazione convenzionato per l’attuazione della zona all’epoca qualificata come D, secondo quanto previsto dall’art 7 n.t.a comma 2 del p.r.g. all’epoca vigente.
Per la richiesta dell’ampliamento con ristrutturazione del fabbricato - ai sensi della l.r 16/2009 e delle delibere di Consiglio Comunale n. 38/2010 e 56/2011 - autorizzato con Permesso di costruire n. 10/2012, sulla base del p.r.g. adottato, non risulta:
-la progettazione unitaria convenzionata ai fini di una organica riqualificazione urbanistica ed edilizia come previsto dall’art. 28, comma 2, n.t.a del p.r.g. adottato;
- il piano planivolumetrico esteso all’area considerata, secondo quanto dispone l’art. 28, comma 6, n.t.a del p.r.g. adottato, ed il relativo permesso a costruire non è stato rilasciato previa deliberazione di Consiglio comunale per la Zona “B2”.
In conclusione (pag.49), il verificatore ritiene che l’intervento progettuale (in quanto carente di Piano Particolareggiato o di progettazione unitaria convenzionata e quindi di previsioni planivolumetriche) non poteva derogare, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, d.m. 1444/1968, alle distanze di zona previste dalla Pianificazione urbanistica comunale e comunque da quanto stabilito dal citato art. 9 per i nuovi edifici ricadenti in zone B).
Non risultano pertanto rispettate le distanze previste dagli strumenti urbanistici, al di là delle modalità attuative, che stabilivano:
per il PRG vigente: distanza dai confini in rapporto all’altezza dell’edificio 1/1 di H pari quindi a circa 11 m.;
per il PRG adottato secondo quanto prescritto nell’Art. 9 delle n.t.a ( Limiti di distanza dei fabbricati) devono comunque essere fatti salvi in ogni caso i limiti di distanza dei fabbricati, così come previsti all'art. 9 del D.M 2 aprile 1968, n°1444 e, precisamente - nei casi di nuovi edifici - la distanza minima di mt. 5 dai confini e di mt. 10 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata.
Inoltre, evidenzia il verificatore, che per l’art. 11 della l.r. n. 16/2009 e le relative delibere applicative del Consiglio comunale gli interventi previsti dall’art. 4 della medesima legge (interventi straordinari di ampliamento) sono effettuati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi avendo in tal caso riferimento alle distanze minime e altezze massime dei fabbricati come definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici.
3.3 In relazione al quesito sub 3) la verificazione perviene alle seguenti conclusioni:
lett. a ), (in relazione alla qualificazione come lotti costituenti allineamento edilizio):
-non è possibile qualificare l’area di progetto, sulla quale è stato realizzato l’ampliamento, lotto intercluso tra edifici esistenti con ciò ammettendosi la realizzazione di un nuovo edificio costituente un allineamento edilizio; ciò in considerazione del fatto che la deroga prevista dalla legge sul piano casa 16/2009 riguarda la capacità edificatoria e non gli altri parametri indicati dalle n.t.a;
lett. b) , (relativo alla possibilità che la deroga consentita dall’art 7, comma 12, n.t.a. del p.r.g. vigente per le dimensioni dei lotti valga anche per le distanze ed in quali termini) la verificazione conclude che la deroga, consentita per le dimensioni dei lotti, non risulta applicabile anche per le distanze atteso che la costruzione in aderenza (previste dal medesimo art 7, comma 7, lett. b) è ammessa se prevista da un piano particolareggiato che nello specifico manca;
lett . c), (se la realizzazione dell’edificio sia stata autorizzata ai sensi dell’art. 28, comma 6, n.t.a. del p.r.g. adottato, previo piano plano-volumetrico approvato dal consiglio comunale) la verificazione conclude che la realizzazione non è stata autorizzata in base a detta disposizione, mediante un piano planivolumetrico approvato dal Consiglio.
In conclusione la verificazione ritiene che non risulta allineamento edilizio lungo la viabilità pubblica tra l’ampliamento eseguito dai controinteressati e l’edificio dell’appellante e non ritiene applicabile la deroga sulle distanze.
3.4 Quanto al quesito sub 4 (computo cubatura complessiva della costruzione realizzata in forza del provvedimento oggetto di gravame e verifica rispetto a quanto ammissibile nella realizzazione in questione, in considerazione di quanto sostiene parte appellante che ritiene debba procedersi al computo a tali fini anche del porticato) il verificatore rileva che nel computo della superficie non risultano conteggiate:
-la superficie della soffitta esistente risultante pari circa a 97,8 mq (100,8 + 11.20/2 - 8,6 del terrazzo) nel calcolo della superficie esistente;
- la superficie (nel calcolo di quella ampliata) ed il volume (nel calcolo dei mc dell’ampliamento), della soffitta realizzata risultante rispettivamente pari a 33 mq e 44,55 mc.
Ne consegue che la volumetria in ampliamento pari a 242,5 mc risulta superiore a 200 mc limite rispetto al quale, secondo la l.r. 16/2009, è consentito l’ampliamento a non più di 200 mc nel rispetto concorrente dei limiti del 20% della superficie esistente.
4. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre dare conto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune appellato, il quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità dell’appello in quanto consisterebbe nella mera ripetizione delle censure di primo grado non essendo contestate specifiche parti della sentenza o dell’ iter argomentativo dei primi giudici.
Il Comune contesta altresì l’irricevibilità del ricorso introduttivo in considerazione del fatto che il termine di sessanta giorni per impugnare il permesso di costruire è iniziato a decorrere dalla data in cui i lavori hanno avuto inizio, ovvero il 2 maggio 2013; ciò risulterebbe provato per tabulas dalla missiva del 3 giugno 2013 (prot. 7386 del 4 giugno 2013) del medesimo appellante nella quale esprime il “disappunto per l’avvio di attività edificatoria la quale, a mio personale giudizio, è realizzata in violazione delle distanze minime prescritte da leggi e regolamenti”.
Ne conseguirebbe la tardività del ricorso giudiziale di primo grado, avviato alla notifica solo in data 2 agosto 2013.
4.1 Analoghe eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sono state sollevate dalla parte controinteressata.
4.2 In data 2 dicembre 2022 il controinteressato ha prodotto alcuni documenti, che l’appellante ritiene prodotti in violazione del divieto di nova e, quindi, tardivi e inammissibili chiedendone l’espunzione; detti documenti tra l’altro attesterebbero che in data 21 maggio 2013 vi sarebbe stato il primo getto in cemento armato.
4.3 Preliminarmente occorre ammettere in giudizio i documenti depositati in data 2 dicembre 2022 dal controinteressato, atteso che gli stessi erano stati già prodotti in primo grado dagli stessi controinteressati al momento della costituzione in giudizio.
Le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sono infondate.
4.3.1. Quanto all’eccezione di inammissibilità per genericità essa è da respingere rappresentando piuttosto una eccezione di stile; nel caso in questione l’appellante ha posto in essere diverse censure riguardanti le argomentazioni della sentenza impugnata.
4.3.2 Quanto all’eccezione di irricevibilità, a seguito della ritenuta presentazione tardiva del ricorso di prime cure, occorre rilevare sulla scorta della giurisprudenza di questo Consiglio, che il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi emerge l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5607).
Peraltro nelle controversie in materia edilizia, il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l’inizio dei lavori, laddove si contesti l’ an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi (in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto), laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) ( cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3654).
Nel caso specifico, la comunicazione di parte appellante del 3 giugno 2013 - dalla quale emergerebbe una conoscenza antecedente del mancato rispetto delle distanze riferita all’avvio dei lavori - non è idonea ad anticipare ad una incerta data anteriore, il termine della piena conoscenza; peraltro in data 12 giugno 2013 l’appellante ha chiesto accesso agli atti del Comune a testimonianza dell’esigenza di avere maggiori notizie sulla ritenuta lesività.
Nel caso in questione la possibile lesione alla sfera giuridica dell’appellante consegue dalla realizzazione della sopraelevazione, la cui entità e lesività era evidenziabile e quantificabile solo sulla base dell’effettiva realizzazione della stessa.
Ne consegue che, per la parte di interesse, la consegna di calcestruzzo ed il conseguente getto risalente al 21 maggio 2013 non erano circostanze idonee a dimostrare la realizzazione delle opere di sopraelevazione in questione, non venendo dimostrato che detto calcestruzzo fosse necessario, ed in quella data venisse utilizzato, per la contestata sopraelevazione.
Né tantomeno possono avere rilevanza le foto inserite nella perizia di parte dell’armatura prima del getto del 21 maggio 2013 in quanto non si riferiscono alla sopraelevazione.
Inoltre il contenuto della contestata missiva del 3 giugno 2013 va inquadrato nella manifestazione di un giudizio dell’appellante - peraltro espresso in forma ipotetica - circa la possibilità che i lavori in corso nella proprietà del controinteressato ledano le distanze.
Né tantomeno può rilevare la cartellonistica di cantiere, non potendo essa rappresentare un elemento di sicura conoscenza circa l’effettiva lesività: in considerazione infatti della tipologia di intervento - la sopraelevazione - il cartello non poteva integrare quella presunzione di conoscenza della lesività dell’intervento che si sarebbe realizzata solo al suo effettivo completamento.
5. Nel merito, visti anche gli esiti della disposta verificazione, il ricorso è fondato.
Come già illustrato, il provvedimento impugnato realizza una costruzione in aderenza solo per il piano terra e non per la sopraelevazione che fronteggia l’immobile dell’appellante; in particolare, come emerge dalla verificazione (pag. 46), l’immobile dei controinteressati è realizzato in aderenza con l’edificio preesistente di proprietà del SI. RT AR, costruito a confine per una altezza pari a circa 2.60, e, per la restante altezza, ad una distanza di circa 5.21 (come da misurazione effettuata in contraddittorio in sede di sopralluogo del 7 giugno 2024) dalla parete finestrata dell’edificio frontistante sempre di proprietà del SI. RT AR.
5.1 Per la parte avente una altezza di mt. 2,60 la realizzazione è legittima in quanto opera il principio di prevenzione che nella specie è applicabile solo al piano terreno costruito in aderenza ( ex art. 877 c.c.) e non ai piani superiori.
Per la parte in sopraelevazione invece deve escludersi che possa operare il principio della prevenzione civilistico; diversamente opinando non vi sarebbe il rispetto della disciplina regolamentare per le parti in cui non opera l’art. 877 c.c. ed il principio della prevenzione.
Al riguardo già la giurisprudenza - dalla quale non si ritiene di discostarsi - ha rilevato come in ragione del carattere integrativo alle disposizioni del codice civile della normativa contenuta nei regolamenti locali e, dunque, negli strumenti urbanistici, il principio civilistico della prevenzione, in base al quale il proprietario che costruisce per primo determina le distanze che devono essere osservate per le costruzioni sui fondi vicini, non opera quando la disciplina regolamentare impone il rispetto di una distanza delle costruzioni dai confini ( cfr . Consiglio di Stato, sez. I, 15 febbraio 2022, n. 378).
5.2 Nel caso in questione gli strumenti urbanistici individuano diversi limiti.
In particolare, come emerge dalla verificazione, alla data del rilascio dell’atto concessorio la pianificazione di riferimento era rappresentata da un p.r.g. vigente (deliberazioni di Giunta regionale n. 61/3 del 29 dicembre 1987 e successiva n. 6285 del 19 settembre 1991) e da un nuovo p.r.g. adottato (deliberazione commissariale n. 1 del dell’11 marzo 2009).
La zona ove insiste il fabbricato al momento del rilascio del permesso di costruire in ampliamento è qualificata secondo le previsioni del p.r.g. vigente quale Zona “D” (art. 7 delle NTA) mentre secondo il PRG adottato quale Zona “B2” - Riqualificazione urbana (Zona B ai sensi del D.M. 2/4/68 n. 1444) art. 28 delle n.t.a.
La relativa disciplina vigente in ordine alle distanze, oltre a quella relativa al d.m. n. 1444/1968, risulta essere la più restrittiva tra quanto prescritto dalle due pianificazioni secondo il rispetto della doppia conformità e quindi:
-la distanza dal confine è pari all’altezza del fabbricato e comunque, se la stessa risultasse più bassa di 5.50, non inferiore a 5.50/6.00 mt.
-la distanza dai fabbricati, per pareti frontistanti, risulta essere di 10.00 mt.
In base all’art 9 n.t.a. del p.r.g. adottato risultano inoltre sempre fatti salvi i limiti di distanza dei fabbricati, così come previsti all'art. 9 del d.m. n.1444/1968 e, precisamente: nei casi di nuovi edifici, e quindi delle parti in ampliamento, la distanza minima di mt. 10 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata.
Ne consegue che la sopraelevazione in questione viola il limite dei 10 mt tra pareti atteso che non opera il principio di prevenzione per la parte dell’immobile che realizza la sopraelevazione dalla parte realizzata in aderenza.
5.3 Né tantomeno la riduzione della distanza può trovare fonte nella qualificazione della zona come C ), come emerge dalla verificazione in ordine al secondo quesito.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che non opera il limite dei 10 mt. tra fabbricati in quanto solo la parete del ricorrente è finestrata ed il fronte a confine riguarda una lunghezza di 6,45 ml.; ciò nel presupposto che si tratti di zona C) e quindi sia applicabile l’art 9, comma 1, n.3, d.m. 1444/68, il quale dispone – esclusivamente per la zona C) - che è prescritta “tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.”
Come evidenziato in sede di verificazione (pag. 41) la zona risulta già parzialmente edificata con una superficie coperta da edifici esistenti risultante superiore al 12,5% (e quindi superiore a quelli previsti dalla zona C); come anche che nel nuovo PRG adottato nel 2009 la zona è classificata come B2 con l’indicazione specifica (vedi art. 28 delle NTA) che trattasi di Zona B ai sensi del d.m. n. 1444/1968.
Da ciò ne consegue l’inapplicabilità di quanto dispone l’art 9, comma 1, n.3, d.m. 1444/1968 per la zona C).
5.4 In sede di verificazione è stata anche esplorata l’applicabilità dell’art.9, comma 3, d.m. 1444/1968 il quale dispone che sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nella medesima disposizione, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche; detta disposizione consentirebbe appunto una riduzione delle distanze prescritte dagli strumenti urbanistici e dal d.m. 1444/1968.
Ma nel caso in esame, ai fini della realizzazione dell’ampliamento, non risulta applicabile neanche tale disposizione. Al riguardo la verificazione ha svolto un duplice esame, relativamente all’edificio originario oggetto di ampliamento ed all’ampliamento medesimo.
Per la parte di interesse - quella della sopraelevazione – la verificazione ritiene che l’intervento progettuale (in quanto carente di progettazione unitaria convenzionata e di previsioni planivolumetriche) non poteva derogare, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, d.m. 1444/1968, alle distanze di zona previste dalla Pianificazione urbanistica comunale e comunque da quanto stabilito dal medesimo art. 9 per i nuovi edifici ricadenti in zone B).
Per la distanza dalla parete finestrata vale la misurazione del verificatore (pag.45) - effettuata in contraddittorio il 7 giugno 2024 con le parti - in base alla quale la distanza dalla parete finestrata è di mt. 5,21.
Con riferimento alla sopraelevazione, non risultano pertanto rispettate in ogni caso le distanze previste dai diversi strumenti urbanistici adottati, che stabilivano:
- per il PRG vigente la distanza dai confini in rapporto all’altezza dell’edificio 1/1 di H pari quindi a circa 11 m. (art 7 comma 10 n.t.a)
- per il PRG adottato (art. 9 n.t.a) che fa salvi in ogni caso i limiti di distanza dei fabbricati di cui all'art. 9 del d.m. n.1444/1968 e quindi nei casi di nuovi edifici, la distanza minima di mt. 5 dai confini e di mt. 10 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata.
In conclusione deve ritenersi che l’ampliamento - che è collocato alla distanza di 5,21 mt - viola la distanza dai confini di 11 mt (di cui all’art 7 comma 10 n.t.a del p.r.g. vigente) e la distanza di 10 mt. tra pareti finestrate (di cui all’art 9 d.m. 1444/1968 richiamato dall’art.9 n.t.a p.r.g. adottato).
5.5 Il terzo quesito della verificazione poi aveva ad oggetto l’eventualità di una deroga alle distanze secondo la previsione dell’art 7 n.t.a del piano vigente e dell’art 28, comma 6, n.t.a del piano adottato; in particolare il quesito posto in sede di verificazione aveva riguardo:
a) alla possibilità che i lotti siano qualificati come allineamento edilizio;
b) all’ambito della deroga di cui all’art 7 n.t.a piano vigente se applicabile oltre che alle dimensioni anche alle distanze.
Dette disposizioni prevedono:
art 7 n.t.a. piano vigente: che nel caso di “ lotti singoli interclusi tra edifici esistenti costituenti allineamento edilizio lungo le strade può derogarsi alle dimensioni minime del lotto ed alla condizione che siano esistenti le opere di urbanizzazione primaria . Può derogarsi negli altri casi nel caso in cui sia previsto dal piano particolareggiato ”;
art 28, comma 6, n.t.a piano adottato: prevede la possibilità di costruire a distanze inferiori a quelle di cui al dm 1444/1968 - in deroga al medesimo d.m. - per i lotti singoli interclusi costituenti allineamento edilizio e quindi “ a contatto degli edifici esistenti previo piano planivolumetrico convenzionato e approvazione del consiglio comunale ”.
La risposta della verificazione a detto quesito è negativa in quanto dalla verificazione emerge che:
- non risulta allineamento e quindi non è applicabile la disciplina dell’art 7 n.t.a. piano vigente e dell’art 28 n.t.a. piano adottato;
- la l.r. 16/2009 sul piano casa legittima solo una capacità edificatoria aggiuntiva ma non una deroga agli altri parametri quali le distanze;
- nel caso in esame, sin dall’istanza del permesso di costruire, il lotto in esame non è stato mai qualificato come lotto intercluso;
- in ogni caso la deroga dell’art. 7 n.t.a del p.r.g. vigente non è applicabile alle distanze;
- la realizzazione dell’ampliamento (e dell’edificio orinario) non è stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 comma 6 n.t.a del p.r.g. adottato.
Sotto questo profilo quindi emerge che l’ampliamento in questione non è rispettoso dei limiti delle distanze dei fabbricati né è stato autorizzato nelle uniche forme (artt. 7 e 28 n.t.a) che avrebbero legittimato una distanza inferiore a quella prescritta.
6. Quanto al computo della soffitta, il calcolo effettuato dal verificatore, all’esame da parte di questo Giudice, deve essere considerato in relazione a quanto dispone al riguardo l’art. 45 del regolamento edilizio come evidenziato dall’appellato Comune in sede di memoria depositata agli atti di causa il 21 novembre 2024.
Detta disposizione infatti dispone che:
“1. I Locali ricavati sotto le falde dei tetti o con copertura inclinata possono essere classificati abitabili o non abitabili.
2. Nei locali sottotetto, ricavati entro i limiti di altezza massima di mt.3, tra l’intradosso del colmo di copertura ed estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile, a meno che non abbiano conformazione e requisiti idonei all’uso residenziale (altezza media non inferiore a mt. 2,70 purché nessuna parte abbia altezza inferiore a mt.1,80) possono consentirsi utilizzazione per volumi tecnici o per locali soffitta […]
7. I locali sottotetto aventi destinazione diversa da soffitta e servizi tecnici o coperti con abbaini devono essere computati nella superficie edificabile consentita”.
A tal riguardo, premesso in via generale che in materia di verificazione, pur intervenendo un soggetto dotato di specifiche competenze, il Giudice può prescindere dai risultati qualora li ritenga erronei, ovvero comunque estranei all’ambito della verificazione medesima in relazione al caso in esame, nella fattispecie la prospettazione verteva sul porticato e il quesito della verificazione - nel riferirsi al computo della cubatura complessiva - considerava quanto sosteneva parte appellante medesima, ossia la rilevanza del porticato ai fini del detto computo.
Da quanto sopra ne consegue che il nuovo conteggio, nel quale includere la soffitta, proposto dal verificatore non può acquisire rilevanza ai fini della presente decisione; né tantomeno costituisce motivo specifico di appello, il cui perimetro segna la giurisdizione di questo Giudice.
In ogni caso la stessa verificazione qualifica come non abitabile la soffitta (pag.14) e pertanto detta superficie, in quanto non abitabile, secondo giurisprudenza consolidata non va computato.
6.1 Quanto al computo del porticato, sul quale verteva il quesito della verificazione, come emerge dagli esiti della stessa (pag.58), esso non deve essere conteggiato non sussistendo tamponature o altre chiusure.
7. A fini di mera completezza si ritiene di precisare quanto segue in ordine alle diverse osservazioni contenute nella memoria dei controinteressati depositata agli atti di causa in data 11 novembre 2024:
-nel caso in questione si versa nella realizzazione di un nuovo edificio mediante ampliamento di quello esistente ed è quindi alla disciplina dei nuovi edifici che occorre fare riferimento;
- come emerge dalla verificazione non è possibile applicare l’art. 28, comma 6, n.t.a del p.r.g. adottato che prevede la possibilità di distanze inferiori a quelle prescritte dal dm 1444/1968: detta possibilità richiede l’esistenza di una serie di condizioni (piano planivolumetrico che deve essere approvato dal Consiglio comunale) nel concreto carenti come emerge dalla verificazione sub terzo quesito; né rileva l’art.7 n.t.a p.r.g. vigente atteso che la l’ipotesi di allineamento è esclusa dalla verificazione e sono carenti gli strumenti urbanistici di dettaglio dalla disposizione richiesti;
- sempre dalla verificazione disposta da questa Sezione emerge che non è possibile fare riferimento a quanto dispone l’art. 9, comma 1 n.3, dm 1444/1968 in quanto non si tratta di zona C); né può farsi riferimento a quanto dispone l’art 9 comma 3 del medesimo d.m. in considerazione della mancanza di piani particolareggiati, come attestato sempre in sede di verificazione.
8. Non rileva neanche il richiamo alla delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15 febbraio 2012 ai fini della soluzione della questione; detta delibera dispone che nell’attuazione del piano casa possa disporsi la costruzione in aderenza, ma nel caso di specie è incontestabile che la sopraelevazione, come risulta anche dalla documentazione fotografica, non è stata realizzata in aderenza.
Detta delibera, in ogni caso, che non viene neanche richiamata nell’atto impugnato, deve essere letta tenendo conto di quanto dispone l’art. 11 comma 3 l.r. 16/2009, che dispone che gli interventi del piano casa debbono essere effettuati “ nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi .”
8.1 La richiamata ordinanza della Suprema Corte di Cassazione fa riferimento poi all’obbligo di rispettare la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, che vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra); non vale l’obbligo di rispettare la distanza quando le due pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e “per tutta l'altezza” corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/09/2022, n. 28147).
Nel caso in questione le due pareti si fronteggiano ma non sono in adesione tra loro per tutta l’altezza e quindi opera l’obbligo di rispettare la distanza di cui al richiamato art 9 dm 144/1968.
9. In relazione, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, o in subordine di ripristino dello stato dei luoghi, occorre ricordare come ai fini del risarcimento del danno occorrano due requisiti:
a) sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo, causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
b) sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano di per sé la colpa dell'Amministrazione.
9.1 Nel caso specifico l’appellante non ha fornito elementi sufficienti tali da dimostrare la colpevolezza dell’amministrazione limitandosi a paventare un danno, invero quantificato; da quanto emerge dalla verificazione il titolo edilizio è in effetti illegittimo ma comunque ci si poneva in un contesto di incertezza normativa relativamente all’ampiezza del principio di prevenzione ed all’integrazione delle regole locali con detto principio.
Ciò emerge anche chiaramente dalla verificazione avendo riguardo alla situazione dell’edificio originario, oggetto di ampliamento, sintomo di una generalizzata e obiettiva difficoltà - risalente nel tempo - dell’amministrazione comunale nel dover affrontare una normativa urbanistica di complessa interpretazione e derivante, come evidenzia la verificazione, da tre diverse fonti, ossia il p.r.g. vigente, il p.r.g. adottato ed il d.m. 1444/1968.
9.2 In conclusione, sotto questo profilo quindi non può ritenersi integrata la colpa della P.A. e pertanto l’istanza di risarcimento del danno deve essere respinta.
10. L’appello, in definitiva, deve essere accolto nei sensi indicati. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Attesa la complessità delle questioni rappresentate sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
12. Quanto agli oneri della verificazione, liquidati come appresso, essi devono essere posti a carico del Comune.
In particolare il verificatore ha presentato, in data 11 dicembre 2024, una richiesta di liquidazione del compenso per un importo di euro 4.456,22, comprensivo dell’incremento del 20% per il caso di quesiti urgenti; detta percentuale va scomputata in considerazione anche del fatto che per l’espletamento dell’incarico è stata concessa una proroga con ordinanza di questa Sezione n.2982 del 2 aprile 2024.
Per il resto la richiesta liquidazione appare equa e condivisibile in considerazione della complessità della fattispecie e pertanto le spese di verificazione vanno liquidate nella misura complessiva di € 4.000,00, salvi contributi e imposte se dovuti, somma dalla quale deve essere decurtato l’anticipo già corrisposto, pari a euro 3.000,00, provvisoriamente posto a carico dell’appellante ed al quale dovrà essere dunque rimborsato dal Comune di Castel di Sangro.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e respinge l’istanza di risarcimento del danno. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Condanna il Comune di Castel di Sangro al pagamento delle spese della verificazione nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila), salvi accessori di legge, imposte e contributi se dovuti, comprensivamente del rimborso all’appellante dell’acconto di euro 3.000,00 (tremila) provvisoriamente posto a carico del medesimo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO