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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. PO Lo TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10994 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente tra
(C.F.: E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avvocato DI STEFANO CodiceFiscale_2
RO presso il cui studio in Palermo, in VIA GIOVANNI CAMPOLO N° 92, hanno eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente;
ATTORI
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/09/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto avanti all'intestato Tribunale, per la declaratoria di Controparte_1 usucapione, in ragione di metà per ciascuno pro indiviso, dell'immobile sito in Cinisi, in
Via Domenico Giunta n.75 identificato al Catasto del Comune di Cinisi al Foglio 15,
Particella 900, Sub. 3, Categoria A/3.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto di possedere l'immobile suindicato da oltre venti anni, in modo continuo, pacifico e indisturbato, utilizzandolo quotidianamente come propria dimora e provvedendo alle periodiche manutenzioni. Hanno aggiunto che
1 allo stato hanno persino concesso l'appartamento alla figlia che lo utilizza come sua dimora.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si è costituita e pertanto nella sua contumacia. all'udienza del 13/11/2025 la causa è stata riservato per la decisione nei termini dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'istruttoria documentale e all'assunzione delle fonti orali.
All'esito del giudizio, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni appresso indicate.
In punto di diritto va ricordato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., presupposti per l'usucapione sono la sussistenza dell'attività possessoria, mediante continuata e non interrotta attività secondo le facoltà e i poteri spettanti al proprietario, per tutto il tempo previsto dalla legge;
attività che deve corrispondere a una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cfr. Cass. n. 18392/2006).
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, infatti, in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale da sè a rendere equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà ed alla conseguente usucapibilità di tale diritto (Cfr. Cass. n. 88/3464)
A tale potere di fatto non vizioso, ininterrotto, pacifico e pubblico deve accompagnarsi l'elemento soggettivo dell'”animus possidendi” – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis – il quale consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. A tal riguardo, si ritiene che l'animus rem sibi habendi, che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, ma deve estrinsecarsi nella volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr Cass. n. 5964/1996).
Ciò premesso, ai fini della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. si ritiene necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato
2 attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile, incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Ebbene, detto onere probatorio risulta compiutamente adempiuto nella vicenda in parola.
Le risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria convergono, infatti, con le deduzioni degli attori in ordine al loro possesso pacifico, incontestato e ininterrotto dell'immobile oggetto della domanda di usucapione.
La circostanza risulta confermata dalla dichiarazione del teste escusso , il Testimone_1 quale, incaricato dagli attori in qualità di geometra per periziare l'immobile oggetto di causa, ha confermato il possesso in capo agli stessi sin dal 1986, anno in cui si occupò della sanatoria di tutta la palazzina in questione, affermando che “anche negli anni
Novanta per conto di e della moglie mi sono occupato professionalmente della Pt_2 divisione e sistemazione tecnica degli immobili da loro posseduti”. L'esecuzione di lavori di manutenzione ad opera degli attori nell'immobile è stata confermata anche dal teste
, il quale ha affermato di ricordare “che la loro prima abitazione venne Testimone_2 ristrutturata da loro;
infatti anche quando io e mia moglie andavamo a casa loro, ricordo erano in corso dei lavori”.
I testi escussi hanno altresì confermato la circostanza, affermata dagli attori, circa la concessione dell'immobile alla figlia. La teste ha affermato che Testimone_3
“adesso da un due o tre anni ci abita loro figlia NN e che la stessa “abita lì in base ad un comodato concesso dai genitori”. Circostanza confermata anche dal teste Tes_4
[...]
Ora, non ignora questo giudice che per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima non basta se il convenuto risulti legato da rapporti di parentela con gli attori (Cass. n.11277/2025), ma nel caso di specie, le circostanze sopra rappresentata e soprattutto la disposizione del diritto sul bene in favore di terzi, vanno valorizzata al fine di ritenere che la gestione dell'immobile con poteri invasivi e persino dispositivi si è attuato ben oltre la possibile tolleranza in capo alla convenuta proprietaria (madre dell'attrice); non essendo compatibile Controparte_1 con un atteggiamento di mera tolleranza la totale inerzia a fronte di attività come quelle dimostrate dall'istruttoria.
3 In definitiva, il possesso degli attori si è manifestato attraverso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza della proprietaria, la quale si è astenuta dall'esercitare le sue potestà e non ha reagito al potere di fatto esercitato dai possessori, anche attraverso la concessione dell'immobile a terzi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno liquidata al minimo tenuto conto della natura del procedimento, dell'attività svolta e del valore della causa (rientrante nel quarto scaglione di riferimento ex DM n. 55 del 2014).
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Accerta che e sono proprietari, in ragione di metà Parte_1 Parte_2 per ciascuno pro indiviso, a titolo originario, per averlo usucapito, dell'immobile sito in
Cinisi, alla Via Domenico Giunta n. 75 piano secondo e della sovrastante pertinenza, il tutto iscritto al catasto fabbricati del Comune di Cinisi f. 15, particella 900, sub 3.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, Controparte_1 liquidandole in euro 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge ed euro 518,00 per esposizioni.
Così deciso a Palermo, il 28/11/2025
Il Giudice
PO Lo TI
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
PO Lo TI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. PO Lo TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10994 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente tra
(C.F.: E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avvocato DI STEFANO CodiceFiscale_2
RO presso il cui studio in Palermo, in VIA GIOVANNI CAMPOLO N° 92, hanno eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente;
ATTORI
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/09/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto avanti all'intestato Tribunale, per la declaratoria di Controparte_1 usucapione, in ragione di metà per ciascuno pro indiviso, dell'immobile sito in Cinisi, in
Via Domenico Giunta n.75 identificato al Catasto del Comune di Cinisi al Foglio 15,
Particella 900, Sub. 3, Categoria A/3.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto di possedere l'immobile suindicato da oltre venti anni, in modo continuo, pacifico e indisturbato, utilizzandolo quotidianamente come propria dimora e provvedendo alle periodiche manutenzioni. Hanno aggiunto che
1 allo stato hanno persino concesso l'appartamento alla figlia che lo utilizza come sua dimora.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si è costituita e pertanto nella sua contumacia. all'udienza del 13/11/2025 la causa è stata riservato per la decisione nei termini dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'istruttoria documentale e all'assunzione delle fonti orali.
All'esito del giudizio, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni appresso indicate.
In punto di diritto va ricordato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., presupposti per l'usucapione sono la sussistenza dell'attività possessoria, mediante continuata e non interrotta attività secondo le facoltà e i poteri spettanti al proprietario, per tutto il tempo previsto dalla legge;
attività che deve corrispondere a una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cfr. Cass. n. 18392/2006).
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, infatti, in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale da sè a rendere equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà ed alla conseguente usucapibilità di tale diritto (Cfr. Cass. n. 88/3464)
A tale potere di fatto non vizioso, ininterrotto, pacifico e pubblico deve accompagnarsi l'elemento soggettivo dell'”animus possidendi” – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis – il quale consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. A tal riguardo, si ritiene che l'animus rem sibi habendi, che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, ma deve estrinsecarsi nella volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr Cass. n. 5964/1996).
Ciò premesso, ai fini della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. si ritiene necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato
2 attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile, incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Ebbene, detto onere probatorio risulta compiutamente adempiuto nella vicenda in parola.
Le risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria convergono, infatti, con le deduzioni degli attori in ordine al loro possesso pacifico, incontestato e ininterrotto dell'immobile oggetto della domanda di usucapione.
La circostanza risulta confermata dalla dichiarazione del teste escusso , il Testimone_1 quale, incaricato dagli attori in qualità di geometra per periziare l'immobile oggetto di causa, ha confermato il possesso in capo agli stessi sin dal 1986, anno in cui si occupò della sanatoria di tutta la palazzina in questione, affermando che “anche negli anni
Novanta per conto di e della moglie mi sono occupato professionalmente della Pt_2 divisione e sistemazione tecnica degli immobili da loro posseduti”. L'esecuzione di lavori di manutenzione ad opera degli attori nell'immobile è stata confermata anche dal teste
, il quale ha affermato di ricordare “che la loro prima abitazione venne Testimone_2 ristrutturata da loro;
infatti anche quando io e mia moglie andavamo a casa loro, ricordo erano in corso dei lavori”.
I testi escussi hanno altresì confermato la circostanza, affermata dagli attori, circa la concessione dell'immobile alla figlia. La teste ha affermato che Testimone_3
“adesso da un due o tre anni ci abita loro figlia NN e che la stessa “abita lì in base ad un comodato concesso dai genitori”. Circostanza confermata anche dal teste Tes_4
[...]
Ora, non ignora questo giudice che per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima non basta se il convenuto risulti legato da rapporti di parentela con gli attori (Cass. n.11277/2025), ma nel caso di specie, le circostanze sopra rappresentata e soprattutto la disposizione del diritto sul bene in favore di terzi, vanno valorizzata al fine di ritenere che la gestione dell'immobile con poteri invasivi e persino dispositivi si è attuato ben oltre la possibile tolleranza in capo alla convenuta proprietaria (madre dell'attrice); non essendo compatibile Controparte_1 con un atteggiamento di mera tolleranza la totale inerzia a fronte di attività come quelle dimostrate dall'istruttoria.
3 In definitiva, il possesso degli attori si è manifestato attraverso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza della proprietaria, la quale si è astenuta dall'esercitare le sue potestà e non ha reagito al potere di fatto esercitato dai possessori, anche attraverso la concessione dell'immobile a terzi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno liquidata al minimo tenuto conto della natura del procedimento, dell'attività svolta e del valore della causa (rientrante nel quarto scaglione di riferimento ex DM n. 55 del 2014).
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Accerta che e sono proprietari, in ragione di metà Parte_1 Parte_2 per ciascuno pro indiviso, a titolo originario, per averlo usucapito, dell'immobile sito in
Cinisi, alla Via Domenico Giunta n. 75 piano secondo e della sovrastante pertinenza, il tutto iscritto al catasto fabbricati del Comune di Cinisi f. 15, particella 900, sub 3.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, Controparte_1 liquidandole in euro 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge ed euro 518,00 per esposizioni.
Così deciso a Palermo, il 28/11/2025
Il Giudice
PO Lo TI
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
PO Lo TI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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