Sentenza 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04619/2025REG.PROV.COLL.
N. 05863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2022, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza- Comando Compagnia G.d.F. di Otranto – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paride Cesare Cretì, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda stralcio, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig.-OMISSIS-;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dalla difesa della parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avv. Paride Cesare Cretì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato il provvedimento del 6 marzo 2012 con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha respinto la domanda di trasferimento “per situazioni straordinarie”, presso un reparto della provincia di Lecce, presentata dall’App. -OMISSIS-al fine di fornire adeguato supporto assistenziale al padre affetto da gravi patologie mediche.
2. – Il sig. -OMISSIS- si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Con ordinanza 14 settembre 2022, n. 4480, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata presentata in via incidentale dall’appellante.
4. – In vista della discussione entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi.
5. – Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è infondato.
7. – Il diniego di trasferimento è stato adottato « Considerato che le motivazioni rappresentate dal richiedente […] non appaiono idonee a giustificare l’adozione del richiesto definitivo provvedimento d’impiego, non essendo dimostrata l’assoluta indispensabilità dell’Appuntato -OMISSIS- presso la provincia ambita », perché « alle prospettate esigenze assistenziali possono provvedere […] il fratello dell’istante e gli altri congiunti residenti in loco o in comuni limitrofi, nei confronti dei quali non sono state evidenziate particolari cause ostative », e « Ritenute, in esito alla ponderazione dei confliggenti interessi contemperati ai fini della decisione, prevalenti le “esigenze di servizio”, attesa la carenza di Appuntati/Finanzieri “AT-PI” che caratterizza la provincia di Roma, a fronte dell’esubero registrato, nel medesimo ruolo e specializzazione, da quella di Lecce ».
8. – Il provvedimento è stato annullato dal T.a.r. perché « il profilo motivazionale relativo alla sussistenza di esigenze di servizio è generico e, soprattutto, non è stato esplicitato nel preavviso di rigetto del 04/07/11 ex art. 10 bis l. n. 241/90 da ritenersi, pertanto, violato come fondatamente dedotto dal ricorrente » e perché « affetto dai vizi di carenza d’istruttoria, contraddittorietà ed incongruità ed illogicità della motivazione in quanto con nota del 14/10/11 la Guardia di finanza, dapprima, ha richiesto una relazione specialistica medica da parte degli operatori che hanno in cura il padre del ricorrente, e, poi, non ha adeguatamente valutato l’atto in esame ».
A quest’ultimo proposito, il giudice di primo grado ha rilevato, infatti, che « il provvedimento impugnato non risulta avere tenuto in debita considerazione l’integrazione istruttoria richiesta in quanto si è limitato a dedurre l’esistenza di altri familiari idonei all’assistenza del genitore del ricorrente, fondando tale valutazione sulla ritenuta fungibilità dell’assistenza prestata dal ricorrente, che risulta, però, smentita dalla relazione della Asl ».
9. – Con un unico articolato motivo l’appellante sostiene, anzitutto, che il decesso del genitore del ricorrente, che si era verificato il 16 aprile 2021, facendo venir meno, di fatto, le ragioni che avevano indotto a richiedere il trasferimento, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
10. – La doglianza è infondata perché il T.a.r. non era stato messo a conoscenza dell’evento e, comunque, perché il ricorrente conservava sicuramente un interesse quanto meno morale alla decisione, che ha ancora rivendicato, insieme all’interesse risarcitorio, nel presente grado d’appello.
11. – Per il resto, risulta assorbente la considerazione che il vizio di carenza d’istruttoria, contraddittorietà, incongruità e illogicità della motivazione, riscontrato dal T.a.r., trova conferma dall’esame degli atti di causa.
12. – L’appellante ha, infatti, sostenuto al riguardo che tutta la documentazione sanitaria citata dal giudice di prime cure è stata sottoposta all’attenzione del Direttore di Sanità del Comando Generale, il quale ha reso un parere medico i cui estremi sono stati indicati nella determinazione impugnata contribuendo a formarne, per relationem , la motivazione.
Sennonché, la relazione del Dipartimento di salute mentale di -OMISSIS- dell’Asl Lecce:
- aveva evidenziato che il genitore del ricorrente già dal dicembre 2006 aveva iniziato a « manifestare turbe depressive del tono dell’umore e crisi ansiose esacerbate dal possibile trasferimento del figlio nel Lazio per lavoro », che il paziente presentava « idee ossessive, nei confronti della sua situazione familiare precaria rispetto al figlio che lo accudisce, per un suo possibile allontanamento per motivi di lavoro », « manifestazioni fobiche immotivate, eretismo psichico e ideazione autolesionistica con disturbi del sonno, legata alle vicende lavorative del figlio. Periodicamente slatentizza propositi autolesionistici sempre in concomitanza dell’idea dell’allontanamento del figlio al termine del mandato elettorale »;
- aveva riportato, altresì, che « Durante le visite, all’idea dell’allontanamento del figlio per lavoro slantentizza sentimenti depressivi con intenzioni autolesionistiche »;
- aveva, quindi, concluso nei seguenti termini recisi: « Pertanto è consigliabile la presenza domiciliare del figlio per le cure del paziente, per offrire fiducia e per allontanare la causa scatenante di possibili atti autolesionisti del paziente ».
A fronte di ciò, il parere tecnico della Direzione di sanità del Comando generale aveva osservato soltanto che «[…] si ribadisce la necessaria assistenza continua al genitore anche alla luce delle evidenze cliniche poste in relazione il (03/NOV/2011) dal Dipartimento di salute mentale di -OMISSIS- (Lecce) », tutt’altro che avallando la possibilità, sostenuta, invece, nel provvedimento impugnato, che la necessaria assistenza continua, richiesta dalla presenza degli intenti autolesionistici del paziente legati all’allontanamento del figlio, fosse prestata da un diverso congiunto.
13. – L’appello, pertanto, dev’essere respinto.
14. – Sussistono giusti motivi, in ragione della risalenza dei fatti ma anche per la complessità della vicenda fattuale, per la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.