Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10735 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10588/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10588 del 2016, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Galeani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via XX settembre, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della d.d. rep. EL-OMISSIS- prot. EL/-OMISSIS-recante l'annullamento in autotutela dell'ammissibilità della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'immobile gestito da A.T.E.R. in via-OMISSIS- 8, -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23 settembre 2016 (dep. 3/10) la sig.ra-OMISSIS- ha impugnato la determina del comune di Roma del 23/6/2016, recante annullamento in autotutela dell’ammissibilità della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’immobile gestito dall’A.T.E.R. e sito in Roma-OMISSIS-, -OMISSIS-.
Il provvedimento risulta motivato sulla seguente circostanza: “ il coniuge della richiedente,-OMISSIS- sig. -OMISSIS-, risult (a) da sempre risiedere ed usufruire in altro alloggio A.T.E.R. sito in via di -OMISSIS- scala -OMISSIS- assegnatario insieme alla propria-OMISSIS- ”.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha formulato il seguente motivo:
violazione di legge, eccesso di potere, omessa e/o insufficiente motivazione, omessa istruttoria: l’art. 11, comma 1, lett. d) della l.r. 12/99, richiamato dall’art. 53, comma 2, lett. b) della l.r. 27/06, prevede tra i requisiti soggettivi per l’accesso agli alloggi erp l’assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio realizzato con contributi pubblici ed atteso che il coniuge della ricorrente, come anche quest’ultima, non è mai stato assegnatario di un alloggio erp, la circostanza che egli risieda presso un alloggio erp (assegnato alla nonna) è irrilevante, in quanto non prevista dalla normativa applicabile. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di motivazione anche con riguardo alle controdeduzioni presentate dalla ricorrente.
In data 11 ottobre 2016 Roma Capitale si è costituita con memoria di stile.
Con ordinanza n. 6659 del 27 ottobre 2016 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare, non ravvisando il presupposto del periculum in mora .
Il 6 novembre 2024 Roma Capitale ha depositato memoria con cui resiste nel merito delle censure.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2025, sentito il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo dell’erroneità del presupposto sulla cui base è stata negata la regolarizzazione e del difetto di motivazione.
L’art. 53 l.r. Lazio n. 27 del 28 dicembre 2006, ai sensi del quale la sig.ra-OMISSIS- ha presentato la sua domanda di regolarizzazione per l’alloggio di proprietà Ater sito in Roma,-OMISSIS-, -OMISSIS-, prevede la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore dei soggetti che, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, dimostrino di occupare l’alloggio alla data del 20 novembre 2006, subordinando tale assegnazione “al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis”.
Il provvedimento di diniego impugnato non contiene nessun riferimento ai requisiti di cui alle norme sopra richiamate ed ha disposto il diniego di regolarizzazione sulla scorta di una sola circostanza, il fatto che il coniuge della richiedente usufruisca di altro alloggio erp, assegnato alla nonna.
Ma anche volendo ritenere che detta circostanza stia ad indicare il requisito di cui alla lettera d) del citato art. 11, comma 1, ovvero la “assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici”, neanche in questo caso il presupposto di legge per il diniego della regolarizzazione appare integrato.
Va innanzitutto sottolineato che i termini “derivata, immediata o futura” non si riferiscono alla precedente assegnazione, ma alla proprietà che può essere originaria o derivata.
Inoltre, per come chiaramente desumibile dal tenore letterale dell’art. 11 sopra trascritto, soltanto una precedente “assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici” può ritenersi ostativa alla regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di un alloggio pubblico, ma non anche la mera partecipazione, quale componente, al nucleo familiare del legittimo assegnatario di siffatto alloggio (così Tar Lazio II quater 2772/2021 e 11407/2020, e più di recente Tar Lazio V ter 19727/24 e 17874/2024).
Nel caso in esame, la ricorrente non è mai stata assegnataria di alloggio erp, e anche ove rilevasse la condizione in capo al coniuge, neanche quest’ultimo risulta assegnatario di alloggio erp, ma mero componente di un nucleo familiare (quello originario) residente in alloggio erp.
In realtà dalla documentazione in atti era la nonna del coniuge della ricorrente l’assegnataria dell’alloggio erp.
E’ significativo peraltro che la domanda di assegnazione in regolarizzazione non menzioni il coniuge della ricorrente, ma esclusivamente i due figli minori della sig.ra AS e che il sig. IS ha sempre abitato con il proprio nucleo familiare d’origine nell’alloggio assegnato alla propria nonna.
Per quanto osservato la motivazione del provvedimento appare carente, essendo basata su fatti inidonei a determinare la reiezione della domanda di regolarizzazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
La novità della questione trattata, all’epoca in cui il ricorso è stato introdotto, consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’ubicazione dell’immobile di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.