TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15082 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto spettanze retributive, responsabilità solidale committente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Tuscolo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Sara Coltellacci, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cardaropoli, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, 80133 Napoli, come da atti Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver prestato la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto concesso da alla Express Speedy sia sul polo di CP_1
Bravetta che su quello di Fiumicino ricoprendo il ruolo di responsabile per conto della Società appaltatrice, in virtù di assunzione, in data 30.03.2020 con contratto a tempo determinato part-time pari a 20 ore settimanali avente scadenza al 31.12.2020 ed inquadramento al livello 4S, poi prorogato.
Deduce, in particolare, che, per tutto il periodo indicato, si è occupato, su direttive del datore di lavoro, di coordinare l'attività degli autisti dipendenti della Express Speedy, verificando al mattino le presenze degli autisti e consegnando loro le chiavi, provvedendo in caso di assenza degli stessi a convocare quelli di “riserva”, assegnando le rotte da seguire, provvedendo ad inviare soccorsi ove necessario, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi che venivano condotti presso l'Autofficina di Persona_1 gestendo le carte carburante della Società e provvedendo a convocare gli autisti per i rifornimenti con cadenza settimanale. Inoltre, era sempre presente sui cantieri sia di Bravetta che di Fiumicino, si interfacciava con il Direttore Trasporti di , per la CP_1 gestione di eventuale personale extra, ed era interpellato nel caso in cui si presentavano problemi, ad esempio una mancata vuotatura delle cassette, provvedendo ad organizzare un giro extra per risolvere la situazione. Provvedeva ancora a inviare mail alla datrice di lavoro con l'organizzazione e predisposizione dei mezzi. Ha altresì provveduto ad effettuare il giro notturno: pertanto, intorno alle ore 20,00 il lavoratore prelevava il camion, caricava raccomandate assicurate e dispacci dal CMP di Fiumicino e si dirigeva a Telese dove attendeva l'arrivo dell'autista che arrivava da Bari ed effettuava con il medesimo, il IG
, lo scambio del mezzo carico. Successivamente ritornava a Fiumicino Testimone_1 intorno all'una e trenta e alle due terminava il proprio turno, osservando complessivamente il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 17,30 e dalle 20,00 all'01,30 nonché il sabato dalle 07,00 alle 11,00. Asserisce di aver svolto mansioni riferibili a livello di inquadramento - 3- superiore a quello assegnato – 4- e di non aver ricevuto la retribuzione corrispettiva della quantità di lavoro espletato.
Asserisce inoltre la sussistenza della responsabilità solidale della committente convenuta ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. CP_1
Chiede accertare e dichiarare accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui sopra, con la condanna di ex art. 29 del d. lgs. n. Controparte_1
276 del 2003, al pagamento delle differenze retributive nella misura indicate nei conteggi facenti parte del ricorso introduttivo.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente la propria estraneità al Controparte_1 giudizio, ritenendo responsabile unicamente la società datrice di lavoro del ricorrente e chiedendo l'autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti di essa. Deduce, inoltre, di aver costantemente vigilato sulla corretta esecuzione dell'appalto, assicurando l'intervento in favore dei lavoratori per il pagamento delle retribuzioni non erogate dalla datrice di lavoro.
Richiama il contenuto della responsabilità solidale e deduce che la stessa deve essere limitata ai soli crediti strettamente retributivi maturati dal lavoratore in forza delle sole prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, con esclusione di quelle non rientranti in tale ambito e prive di ogni autorizzazione della committente, quale quelle per lavoro straordinario o per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento.
Contesta i conteggi formulati dalla controparte, evidenziando la mancanza di adeguata prova delle somme pretese e asserendo in ogni caso che l'eventuale pagamento di somme a titolo di retribuzione deve avvenire al netto delle ritenute obbligatorie erariali in ragione della normativa fiscale applicabile al caso in argomento.
Chiede pertanto accertare l'infondatezza della pretesa con rigetto del ricorso e, in subordine all'accertamento della denegata responsabilità della deducente, decurtare da quanto richiesto le somme già pagate in attuazione del vincolo solidale e disporre il pagamento delle somme al netto delle ritenute erariali e limitato ai soli trattamenti retributivi. In via ulteriormente subordinata chiede di essere manlevata per eventuale condanna dalla società appaltatrice e, infine, chiede l'applicazione del beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 26 del D. lgs. n. 276 del 2003.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza del 21 febbraio 2024, sentite le parti, il Tribunale ha rilevato di ufficio la questione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli adito e ha rinviato ad altra udienza al fine di consentire la discussione sulla questione. All'udienza del 27 marzo 2024, ritenuta la questione predetta tale non comportare la definizione integrale della lite, è stata ammessa la prova per testi articolata e espletata la stessa alle udienze successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta dalla difesa della resistente.
La pretesa dei ricorrenti nei confronti di si fonda sul disposto di cui Controparte_1 all'art. 29, secondo comma, del d. lgs. n. 276 del 2023 che, nel testo vigente ratione temporis, a seguito delle modifiche disposte dal decreto legge 17 Marzo 2017, N. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 2017, n. 49, prevede: “ In caso di appalti di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ”. Ed infatti, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276 del
2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4237).
La norma in esame, nel testo applicabile alla controversia, non prevede un regime di sussidiarietà né il litisconsorzio necessario con l'appaltatore e il beneficium excussionis (introdotto (introdotto dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012 e modificato dall'art. 4, comma 31 l. 92/2012 ma soppresso dal citato decreto legge n. 25\2017), configurando un'obbligazione solidale in senso stretto, per la prestazione da parte del committente di una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, che comporta, con il suo adempimento, l'assolvimento ad un'obbligazione propria, istituita ex lege ( vedi Cass Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 38174 che richiama Cass. 20 maggio 2016, n. 10543); ciò che esclude un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente) (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32504, in motivazione).
Deve pertanto ritenersi priva di pregio la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltatrice, formulata dalla difesa di nonché la conseguente richiesta di estensione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti della predetta.
Deve altresì ritenersi sussistere la competenza territoriale del Tribunale adito. Richiamata la natura autonoma dell'azione esperita nel caso in esame e la piena ammissibilità di esperimento della stessa nei soli confronti della committente nonché considerato che la stessa trova il suo presupposto nella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'appaltatore, deve ritenersi che, ai fini della individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente, devono trovare nondimeno applicazione i criteri speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., e cioè il luogo ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi documentato che il rapporto è sorto con la stipula del contratto di assunzione in atti, in data 27.3.2020 e che lo stesso si sia concluso, secondo la regola generale dell'art.1326 c.c.. con l'avvenuta conoscenza dell'accettazione del lavoratore da parte della datrice di lavoro, da intendersi pervenuta alla sede legale della predetta proponente, sita in Napoli – v. contratto in atti nel fascicolo del ricorrente. Va pertanto affermata la competenza del tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, quale luogo in cui è sorto il rapporto.
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento solo parziale, nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
Dalla documentazione in atti ( vedi docc. Da 2 a 5 del fascicolo di ) e, invero, dalle CP_1 stesse allegazioni della società resistente risulta accertata la stipula di un contratto di appalto per il servizio affidato da quale committente, alla società Controparte_1 appaltatrice Express Speedy, per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate per la zona della città di Roma, con oggetto precipuo la vuotatura di cassette di impostazione e ritiri da Uffici Postali [12 servizi basati presso il CD ROMA
RECAPITO BRAVETTA] e alimentazione CD e ritiri da Uffici Postali [7 servizi giornalieri da e per CS ROMA AEROPORTO).
Risulta, altresì, non contestato e confermato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che il ricorrente è stato assunto dalla Express Speedy e assegnato all'espletamento di mansioni lavorative nell'ambito e per l'esecuzione del predetto appalto, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso di coordinatore del personale addetto al trasporto e di interfaccia in tale ambito operativo tra la committente e l'appaltatrice da parte del ricorrente, secondo le modalità indicate in ricorso e pedissequamente confermate dai testi.
Per lo svolgimento di tale attività i testi hanno dichiarato che il ricorrente ha osservato orario di lavoro per l'intero orario di servizio del ritiro e consegna dei prodotti postali dai siti CP_1 interessati, dalle ore 11 alle ore 17,30 dal lunedì' al venerdì. Ritiene il Tribunale che le suddette dichiarazioni non consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate di sabato, tenuto conto che la dichiarazione del teste rimasta priva di ogni riscontro anche da parte dell'altro teste Tes_2 Tes_3
e neppure può essere riscontrata in base alle altre risultanze istruttorie. Quanto all'ulteriore attività di trasporto notturno a cui hanno fatto riferimento entrambi i testimoni ritiene il Tribunale che la stessa deve essere considerata irrilevante ai fini della pretesa azionata. Va invero ritenuto che la predetta attività non sia riconducibile a quella oggetto dell'appalto in essere tra la datrice di lavoro e la odierna convenuta, tenuto conto che dall'esame della documentazione ad esso relativa – v. doc. 5 fascicolo Controparte_1 si evince che tale oggetto si estende al servizio di trasporto e collegato per la zona della città di Roma e non anche oltre il relativo territorio, sicché non vi rientra il servizio in esame svolto anche al di fuori della zona di competenza. Parte ricorrente, del resto, non ha adeguatamente specificato in ricorso l'ambito e l'oggetto dell'appalto con riferimento a tale ulteriore e peculiare servizio, così inducendo a ritenere non assolto il relativo onere di allegazione e conseguentemente di prova a suo carico.
Tanto premesso, va ritenuto che le mansioni di coordinatore e referente di cui sopra siano riconducibili senza dubbio alla declaratoria di classificazione del personale di livello 3 del CCNL applicato – Turismo commercio – e in particolare al profilo esemplificativo di capo squadra. Ne consegue il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello superiore ad ogni effetto retributivo che interessa la causa. Circa l'orario di lavoro osservato, in base alle risultanze istruttorie di cui sopra e i limiti evidenziati, deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro settimanali di circa 6 ore e mezzo al giorno per cinque giorni alla settimana, per complessive
33 ore. Tale orario è evidentemente superiore a quello oggetto del contratto e integra una percentuale oraria pari al 82,5% dell'orario pieno, in luogo di quella del 50% contrattualizzata.
Per le suddette causali di mansioni superiori e orario superiore a quello retribuito deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria azionata nei confronti del responsabile solidale.
La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle risultanze dei conteggi di parte ricorrente, ridotti in proporzione del minore orario di lavoro accertato rispetto a quello ivi considerato e presupposto – orario pieno. Va inoltre escluso ogni compenso ivi indicato a titolo di lavoro straordinario, difettando la prova del relativo svolgimento.
Vanno, altresì, esclusi gli importi fondati su causali non ricomprese nella garanzia della responsabilità solidale in quanto non aventi natura prettamente retributiva, quali ferie, permessi, rimborso spese, kilometriche, festività. Per tali ultimi rimborsi e per le festività va evidenziato che nelle allegazioni di parte ricorrente neppure è stato adeguatamente specificato la fonte degli emolumenti né la natura e il titolo degli stessi, ai fini della qualificazione di essi come aventi natura retributiva. Per tali ragioni si ritiene di non poter accogliere la domanda in parte qua.
Deve infine ritenersi che dalle somme complessivamente dovute va detratto quanto pagato dalla resistente, in sostituzione della appaltatrice datrice di lavoro, come risultante dalla documentazione id cui all'allegato 4) fascicolo Poste in atti, il cui contenuto risulta sufficientemente specifico nell'indicazione di importi e Iban del ricorrente e non risultando specificamente contestata la circostanza dei pagamenti sostitutivi, confermata indirettamente anche dalle dichiarazioni della teste Tes_3
Deve quindi ritenersi dovuto per le causali predette e considerata la percentuale orario di cui sopra, nonché detratto quanto risultante già pagato da al ricorrente un CP_1 importo complessivo di euro 7.437,03 ( euro 11.556,44 per differenze retributive + euro
1.005,01a titolo di differenza sul TFR già contabilizzato, parimenti ricalcolato sulla base dei conteggi di parte, con la percentuale oraria di cui sopra, - euro 5.124,49 quale somme già pagate da ). Ne consegue un credito complessivo in favore del ricorrente pari CP_1
a euro 7.437,03, per il cui pagamento deve ritenersi sussistere la responsabilità della convenuta, quale committente responsabile in solido, tenuto conto che le predette spettanze retributive costituiscono corrispettivo delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente nell'ambito e nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, così superando anche le argomentazioni difensive della convenuta volte a limitare la propria responsabilità entro i suddetti termini.
In conclusione, deve accogliersi parzialmente il ricorso, con la condanna della convenuta, quale responsabile solidale, al pagamento delle somme indicate sopra e in dispositivo.
Le predette somme vanno indicate al lordo delle ritenute obbligatorie per contributi e tasse, gravando il relativo onere di versamento agli enti previdenziali e all'Erario sulla convenuta, anche quale sostituto d'imposta, in fase di esecuzione della presente sentenza. Sulla sorte capitale va applicata la maggiorazione per rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore del credito riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di euro 7.437,03 in favore del ricorrente , al lordo Parte_1 delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
Napoli 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15082 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto spettanze retributive, responsabilità solidale committente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Tuscolo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Sara Coltellacci, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cardaropoli, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, 80133 Napoli, come da atti Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver prestato la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto concesso da alla Express Speedy sia sul polo di CP_1
Bravetta che su quello di Fiumicino ricoprendo il ruolo di responsabile per conto della Società appaltatrice, in virtù di assunzione, in data 30.03.2020 con contratto a tempo determinato part-time pari a 20 ore settimanali avente scadenza al 31.12.2020 ed inquadramento al livello 4S, poi prorogato.
Deduce, in particolare, che, per tutto il periodo indicato, si è occupato, su direttive del datore di lavoro, di coordinare l'attività degli autisti dipendenti della Express Speedy, verificando al mattino le presenze degli autisti e consegnando loro le chiavi, provvedendo in caso di assenza degli stessi a convocare quelli di “riserva”, assegnando le rotte da seguire, provvedendo ad inviare soccorsi ove necessario, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi che venivano condotti presso l'Autofficina di Persona_1 gestendo le carte carburante della Società e provvedendo a convocare gli autisti per i rifornimenti con cadenza settimanale. Inoltre, era sempre presente sui cantieri sia di Bravetta che di Fiumicino, si interfacciava con il Direttore Trasporti di , per la CP_1 gestione di eventuale personale extra, ed era interpellato nel caso in cui si presentavano problemi, ad esempio una mancata vuotatura delle cassette, provvedendo ad organizzare un giro extra per risolvere la situazione. Provvedeva ancora a inviare mail alla datrice di lavoro con l'organizzazione e predisposizione dei mezzi. Ha altresì provveduto ad effettuare il giro notturno: pertanto, intorno alle ore 20,00 il lavoratore prelevava il camion, caricava raccomandate assicurate e dispacci dal CMP di Fiumicino e si dirigeva a Telese dove attendeva l'arrivo dell'autista che arrivava da Bari ed effettuava con il medesimo, il IG
, lo scambio del mezzo carico. Successivamente ritornava a Fiumicino Testimone_1 intorno all'una e trenta e alle due terminava il proprio turno, osservando complessivamente il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 17,30 e dalle 20,00 all'01,30 nonché il sabato dalle 07,00 alle 11,00. Asserisce di aver svolto mansioni riferibili a livello di inquadramento - 3- superiore a quello assegnato – 4- e di non aver ricevuto la retribuzione corrispettiva della quantità di lavoro espletato.
Asserisce inoltre la sussistenza della responsabilità solidale della committente convenuta ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. CP_1
Chiede accertare e dichiarare accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui sopra, con la condanna di ex art. 29 del d. lgs. n. Controparte_1
276 del 2003, al pagamento delle differenze retributive nella misura indicate nei conteggi facenti parte del ricorso introduttivo.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente la propria estraneità al Controparte_1 giudizio, ritenendo responsabile unicamente la società datrice di lavoro del ricorrente e chiedendo l'autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti di essa. Deduce, inoltre, di aver costantemente vigilato sulla corretta esecuzione dell'appalto, assicurando l'intervento in favore dei lavoratori per il pagamento delle retribuzioni non erogate dalla datrice di lavoro.
Richiama il contenuto della responsabilità solidale e deduce che la stessa deve essere limitata ai soli crediti strettamente retributivi maturati dal lavoratore in forza delle sole prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, con esclusione di quelle non rientranti in tale ambito e prive di ogni autorizzazione della committente, quale quelle per lavoro straordinario o per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento.
Contesta i conteggi formulati dalla controparte, evidenziando la mancanza di adeguata prova delle somme pretese e asserendo in ogni caso che l'eventuale pagamento di somme a titolo di retribuzione deve avvenire al netto delle ritenute obbligatorie erariali in ragione della normativa fiscale applicabile al caso in argomento.
Chiede pertanto accertare l'infondatezza della pretesa con rigetto del ricorso e, in subordine all'accertamento della denegata responsabilità della deducente, decurtare da quanto richiesto le somme già pagate in attuazione del vincolo solidale e disporre il pagamento delle somme al netto delle ritenute erariali e limitato ai soli trattamenti retributivi. In via ulteriormente subordinata chiede di essere manlevata per eventuale condanna dalla società appaltatrice e, infine, chiede l'applicazione del beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 26 del D. lgs. n. 276 del 2003.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza del 21 febbraio 2024, sentite le parti, il Tribunale ha rilevato di ufficio la questione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli adito e ha rinviato ad altra udienza al fine di consentire la discussione sulla questione. All'udienza del 27 marzo 2024, ritenuta la questione predetta tale non comportare la definizione integrale della lite, è stata ammessa la prova per testi articolata e espletata la stessa alle udienze successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta dalla difesa della resistente.
La pretesa dei ricorrenti nei confronti di si fonda sul disposto di cui Controparte_1 all'art. 29, secondo comma, del d. lgs. n. 276 del 2023 che, nel testo vigente ratione temporis, a seguito delle modifiche disposte dal decreto legge 17 Marzo 2017, N. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 2017, n. 49, prevede: “ In caso di appalti di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ”. Ed infatti, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276 del
2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4237).
La norma in esame, nel testo applicabile alla controversia, non prevede un regime di sussidiarietà né il litisconsorzio necessario con l'appaltatore e il beneficium excussionis (introdotto (introdotto dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012 e modificato dall'art. 4, comma 31 l. 92/2012 ma soppresso dal citato decreto legge n. 25\2017), configurando un'obbligazione solidale in senso stretto, per la prestazione da parte del committente di una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, che comporta, con il suo adempimento, l'assolvimento ad un'obbligazione propria, istituita ex lege ( vedi Cass Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 38174 che richiama Cass. 20 maggio 2016, n. 10543); ciò che esclude un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente) (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32504, in motivazione).
Deve pertanto ritenersi priva di pregio la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltatrice, formulata dalla difesa di nonché la conseguente richiesta di estensione Controparte_1 del contraddittorio nei confronti della predetta.
Deve altresì ritenersi sussistere la competenza territoriale del Tribunale adito. Richiamata la natura autonoma dell'azione esperita nel caso in esame e la piena ammissibilità di esperimento della stessa nei soli confronti della committente nonché considerato che la stessa trova il suo presupposto nella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'appaltatore, deve ritenersi che, ai fini della individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente, devono trovare nondimeno applicazione i criteri speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., e cioè il luogo ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi documentato che il rapporto è sorto con la stipula del contratto di assunzione in atti, in data 27.3.2020 e che lo stesso si sia concluso, secondo la regola generale dell'art.1326 c.c.. con l'avvenuta conoscenza dell'accettazione del lavoratore da parte della datrice di lavoro, da intendersi pervenuta alla sede legale della predetta proponente, sita in Napoli – v. contratto in atti nel fascicolo del ricorrente. Va pertanto affermata la competenza del tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, quale luogo in cui è sorto il rapporto.
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento solo parziale, nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
Dalla documentazione in atti ( vedi docc. Da 2 a 5 del fascicolo di ) e, invero, dalle CP_1 stesse allegazioni della società resistente risulta accertata la stipula di un contratto di appalto per il servizio affidato da quale committente, alla società Controparte_1 appaltatrice Express Speedy, per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate per la zona della città di Roma, con oggetto precipuo la vuotatura di cassette di impostazione e ritiri da Uffici Postali [12 servizi basati presso il CD ROMA
RECAPITO BRAVETTA] e alimentazione CD e ritiri da Uffici Postali [7 servizi giornalieri da e per CS ROMA AEROPORTO).
Risulta, altresì, non contestato e confermato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che il ricorrente è stato assunto dalla Express Speedy e assegnato all'espletamento di mansioni lavorative nell'ambito e per l'esecuzione del predetto appalto, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso di coordinatore del personale addetto al trasporto e di interfaccia in tale ambito operativo tra la committente e l'appaltatrice da parte del ricorrente, secondo le modalità indicate in ricorso e pedissequamente confermate dai testi.
Per lo svolgimento di tale attività i testi hanno dichiarato che il ricorrente ha osservato orario di lavoro per l'intero orario di servizio del ritiro e consegna dei prodotti postali dai siti CP_1 interessati, dalle ore 11 alle ore 17,30 dal lunedì' al venerdì. Ritiene il Tribunale che le suddette dichiarazioni non consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate di sabato, tenuto conto che la dichiarazione del teste rimasta priva di ogni riscontro anche da parte dell'altro teste Tes_2 Tes_3
e neppure può essere riscontrata in base alle altre risultanze istruttorie. Quanto all'ulteriore attività di trasporto notturno a cui hanno fatto riferimento entrambi i testimoni ritiene il Tribunale che la stessa deve essere considerata irrilevante ai fini della pretesa azionata. Va invero ritenuto che la predetta attività non sia riconducibile a quella oggetto dell'appalto in essere tra la datrice di lavoro e la odierna convenuta, tenuto conto che dall'esame della documentazione ad esso relativa – v. doc. 5 fascicolo Controparte_1 si evince che tale oggetto si estende al servizio di trasporto e collegato per la zona della città di Roma e non anche oltre il relativo territorio, sicché non vi rientra il servizio in esame svolto anche al di fuori della zona di competenza. Parte ricorrente, del resto, non ha adeguatamente specificato in ricorso l'ambito e l'oggetto dell'appalto con riferimento a tale ulteriore e peculiare servizio, così inducendo a ritenere non assolto il relativo onere di allegazione e conseguentemente di prova a suo carico.
Tanto premesso, va ritenuto che le mansioni di coordinatore e referente di cui sopra siano riconducibili senza dubbio alla declaratoria di classificazione del personale di livello 3 del CCNL applicato – Turismo commercio – e in particolare al profilo esemplificativo di capo squadra. Ne consegue il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello superiore ad ogni effetto retributivo che interessa la causa. Circa l'orario di lavoro osservato, in base alle risultanze istruttorie di cui sopra e i limiti evidenziati, deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro settimanali di circa 6 ore e mezzo al giorno per cinque giorni alla settimana, per complessive
33 ore. Tale orario è evidentemente superiore a quello oggetto del contratto e integra una percentuale oraria pari al 82,5% dell'orario pieno, in luogo di quella del 50% contrattualizzata.
Per le suddette causali di mansioni superiori e orario superiore a quello retribuito deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria azionata nei confronti del responsabile solidale.
La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle risultanze dei conteggi di parte ricorrente, ridotti in proporzione del minore orario di lavoro accertato rispetto a quello ivi considerato e presupposto – orario pieno. Va inoltre escluso ogni compenso ivi indicato a titolo di lavoro straordinario, difettando la prova del relativo svolgimento.
Vanno, altresì, esclusi gli importi fondati su causali non ricomprese nella garanzia della responsabilità solidale in quanto non aventi natura prettamente retributiva, quali ferie, permessi, rimborso spese, kilometriche, festività. Per tali ultimi rimborsi e per le festività va evidenziato che nelle allegazioni di parte ricorrente neppure è stato adeguatamente specificato la fonte degli emolumenti né la natura e il titolo degli stessi, ai fini della qualificazione di essi come aventi natura retributiva. Per tali ragioni si ritiene di non poter accogliere la domanda in parte qua.
Deve infine ritenersi che dalle somme complessivamente dovute va detratto quanto pagato dalla resistente, in sostituzione della appaltatrice datrice di lavoro, come risultante dalla documentazione id cui all'allegato 4) fascicolo Poste in atti, il cui contenuto risulta sufficientemente specifico nell'indicazione di importi e Iban del ricorrente e non risultando specificamente contestata la circostanza dei pagamenti sostitutivi, confermata indirettamente anche dalle dichiarazioni della teste Tes_3
Deve quindi ritenersi dovuto per le causali predette e considerata la percentuale orario di cui sopra, nonché detratto quanto risultante già pagato da al ricorrente un CP_1 importo complessivo di euro 7.437,03 ( euro 11.556,44 per differenze retributive + euro
1.005,01a titolo di differenza sul TFR già contabilizzato, parimenti ricalcolato sulla base dei conteggi di parte, con la percentuale oraria di cui sopra, - euro 5.124,49 quale somme già pagate da ). Ne consegue un credito complessivo in favore del ricorrente pari CP_1
a euro 7.437,03, per il cui pagamento deve ritenersi sussistere la responsabilità della convenuta, quale committente responsabile in solido, tenuto conto che le predette spettanze retributive costituiscono corrispettivo delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente nell'ambito e nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, così superando anche le argomentazioni difensive della convenuta volte a limitare la propria responsabilità entro i suddetti termini.
In conclusione, deve accogliersi parzialmente il ricorso, con la condanna della convenuta, quale responsabile solidale, al pagamento delle somme indicate sopra e in dispositivo.
Le predette somme vanno indicate al lordo delle ritenute obbligatorie per contributi e tasse, gravando il relativo onere di versamento agli enti previdenziali e all'Erario sulla convenuta, anche quale sostituto d'imposta, in fase di esecuzione della presente sentenza. Sulla sorte capitale va applicata la maggiorazione per rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore del credito riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di euro 7.437,03 in favore del ricorrente , al lordo Parte_1 delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
Napoli 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo