Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 9006/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.9006/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza del
20 marzo 2025, avente per oggetto: Modifica regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Lenza
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio D'Ago
RESISTENTE
NONCHE'
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 25.11.2024, , premetteva che con decreto n. Parte_1
cronol. 9377/2019 del 23/12/2019 il Tribunale di Modena regolamentava le condizioni di affidamento del figlio (21.03.2019), nato dalla relazione sentimentale con Persona_1
, in seguito venuta a cessare, prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso del CP_1
minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e
1
un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e in favore del minore pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A tal proposito, la ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di affido rispetto al diritto di visita del padre e all'assegno di mantenimento da versare alla madre in favore del minore.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 17.02.2025 parte resistente si costituiva in giudizio, rappresentando di aver raggiunto con la ricorrente il seguente accordo in ordine alla regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio “1) AFFIDAMENTO Per_1
CONDIVISO - I genitori confermano che il minore sarà affidato ad entrambi e decideranno Per_1
insieme riguardo alle sue esigenze, salvo ovviamente che per le questioni di ordinaria quotidianità, per le quali si dispone l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
dunque, sarà titolato il genitore che in quel momento sarà con lui secondo il calendario stabilito;
le parti, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul minore;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità del piccolo, della sua inclinazione naturale e delle sue singole aspirazioni. 2) COLLOCAMENTO – Così come già stabilito nell'ambito del proc RG 3387/2019
(conclusosi con decreto n. cronol. 9377/2019 del 23.12.2019) continuerà a dimorare e a Per_1
risiedere abitualmente presso la madre, sig.ra , in Oliveto Citra (SA); 3) TEMPI DI Parte_1
FREQUENTAZIONE - godrà del rapporto con entrambi i genitori che continueranno ad Per_1
occuparsi di lui ovviamente tenuto conto della distanza che intercorre tra le rispettive residenze dei genitori. Infatti, alla luce delle difficoltà dei genitori e della distanza dei due nuclei abitativi è opportuno compensare i limiti di tempo che la distanza impone, rimodulando la frequentazione paterna in modo tale da prevederla in modo più ampio durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive, nonché in occasione dei ponti presenti durante l'anno. In questo modo potrebbe Per_1
coltivare, con continuità, anche le relazioni con il ramo paterno della famiglia. Pertanto, salvo diversi e più ampi accordi che le parti potranno adottare tenuto conto delle rispettive esigenze nonché, soprattutto, dei desiderata e degli impegni del figlio, in modifica degli accordi allo stato tra di loro vigenti, concordano che il sig. terrà con sé il figlio - dieci giorni durante le CP_1 Per_1
vacanze natalizie;
- per l'intero periodo pasquale;
- durante tutti i ponti: in tali occasioni il sig.
si farà carico di venire a prendere e portare a Modena. La sig.ra invece, si CP_1 Per_1 Pt_1
farà carico di andarlo a riprendere e riportarlo in provincia di Salerno;
Inoltre, a prescindere dalle festività, le parti concordano altresì che il sig. si recherà, ad Oliveto Citra per vedere e tenere CP_1
con sé il figlio - un weekend al mese. Il sig. , tenuto conto dei suoi impegni lavorativi, Per_1 CP_1
s'impegna a comunicare in largo anticipo alla signora quando è sua intenzione recarsi ad Pt_1
2 r.g. 9006/2024
Oliveto Citra affinché quest'ultima possa agevolmente organizzare i propri impegni. In caso di disaccordo, le parti individuano l'ultimo weekend del mese, come weekend da destinare alla frequentazione paterna. - un ulteriore week-end (per un totale di due week-end) nei mesi in cui non ci sono ponti e/o festività (Gennaio, Febbraio, Marzo o Aprile – a seconda di quando cade la Santa
Pasqua - settembre). In tali mesi, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza. Pertanto, il sig.
– sempre in largo anticipo – comunicherà alla signora se si recherà il primo e il CP_1 Pt_1
terzo weekend oppure il secondo e il quarto;
- Vacanze estive: il sig. terrà con sé il figlio per CP_1
60 giorni consecutivi così individuati: alternativamente, un anno dalla fine dell'anno scolastico e fino ai primi giorni di agosto (le parti stabiliranno di anno in anno il periodo di tempo preciso a seconda del giorno in cui termineranno le attività scolastiche) e un anno dal 1 luglio al 1 settembre. Pur prevedendo sin da ora ampia disponibilità ed elasticità nell'individuazione del periodo di ferie, i sig.ri e stabiliscono sin da ora che farà sempre ritorno ad Oliveto Citra Pt_1 CP_1 Per_1 almeno cinque giorni prima l'inizio dell'anno scolastico in modo tale da consentire alla signora di effettuare, insieme al piccolo, gli ultimi acquisti necessari prima dell'inizio della scuola. Pt_1
Onde evitare inutili tensioni, i genitori di concordano di stabilire con precisione l'inizio e il Per_1
termine del periodo di vacanze estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno così da consentire ad entrambi la possibilità di prenotare, con anticipo, eventuali vacanze. In tale periodo di tempo, i rapporti madre-figlio verranno garantiti prevedendo almeno due telefonate e/o videochiamate quotidiane (attualmente è dotato di un telefono cellulare che serve proprio a garantire il Per_1
costante contatto con il papà. Tale cellulare, nei periodi in cui sarà a Modena, verrà utilizzato Per_1 da quest'ultimo per sentire liberamente la madre ogniqualvolta lo vorrà). Inoltre, sempre durante il periodo di permanenza a Modena, viene fatto salvo il diritto della signora a vedere il figlio Pt_1
un weekend al mese che le parti concorderanno sempre entro la fine del mese di maggio in modo tale da non farlo accavallare ad eventuali vacanze organizzate dal sig. . 4) MANTENIMENTO - CP_1
Per quanto concerne il mantenimento, il sig. s'impegna a versare entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate. In caso di contrasto in merito alle voci di spesa ordinarie e/o straordinarie, le parti si affideranno alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli emanate dal Consiglio Nazionale Forense.
■ Le spese della procedura saranno compensate tra le parti che si sollevano reciprocamente dal vincolo di solidarietà; ■ Per quanto non previsto nel presente ricorso si applicheranno le norme vigenti in materia”.
3 r.g. 9006/2024
All'udienza del 20.03.2025, le parti si riportavano all'accordo raggiunto.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui al decreto n. cronol. 9377/2019 del 23/12/2019 reso dal Tribunale di Modena in data 13/11/2019, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 marzo
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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