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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2176/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Fagnano Olona presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giordana Bianca, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/03/1989 in Casablanca, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
Fagnano Olona di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 12, parte II, serie C, anno 2014; spese di lite rifuse.
pagina 1 di 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/03/1989 in
Marocco è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 15/12/2022 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 298/2023 emessa nella contumacia dell'odierna convenuta e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 25/03/1989 in Marocco;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 12, parte II, serie C, anno 2014;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2176/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Fagnano Olona presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giordana Bianca, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/03/1989 in Casablanca, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
Fagnano Olona di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 12, parte II, serie C, anno 2014; spese di lite rifuse.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/03/1989 in
Marocco è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 15/12/2022 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 298/2023 emessa nella contumacia dell'odierna convenuta e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 25/03/1989 in Marocco;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 12, parte II, serie C, anno 2014;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2