Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 7098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7098 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4327 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Bruno Antonio Molinaro e Giovanni Battista Vignola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 29 gennaio 2024, notificato a mezzo PEC il 31 gennaio 2024, con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ha rigettato l’istanza del 28 dicembre 2022, con la quale la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. svoltosi innanzi al Tribunale penale di Roma e definito con sentenza di assoluzione, “per non aver commesso il fatto”, del 10 febbraio 2022, n. -OMISSIS-, depositata l’11 maggio 2022 e divenuta irrevocabile il 28 giugno 2022;
di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi - se e per quanto occorra - i pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato il 27 dicembre 2023, prot. n. -OMISSIS-, e il 19 gennaio 2024, prot. n. -OMISSIS-, entrambi richiamati nel provvedimento impugnato,
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento di quanto dovutole ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/97, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la condanna, anche in forma specifica ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata al pagamento del relativo importo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento del 29 gennaio 2024 con il quale il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza del 28 dicembre 2022, con la quale la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. svoltosi innanzi al Tribunale penale di Roma e definito con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto del 10 febbraio 2022, n. -OMISSIS-, depositata l’11 maggio 2022 e divenuta irrevocabile il 28 giugno 2022.
La ricorrente, magistrato attualmente in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, ha dedotto che, con decreto emesso dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 9 marzo 2017, era stata rinviata a giudizio per il reato di cui agli artt. -OMISSIS- cpv., -OMISSIS- quater c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, quale magistrato del Tribunale civile di Napoli, abusando della sua qualità di componente del collegio e giudice relatore, avrebbe indotto, per il tramite del coniuge -OMISSIS-, il coordinatore delle liste a sostegno di -OMISSIS- nella provincia di Avellino e il capo della Segreteria ed assistente del Presidente della Regione Campania a promettere indebitamente al -OMISSIS- la nomina a un’importante carica dirigenziale nella sanità della Regione Campania; tali condotte sarebbero state consumate in data 16 luglio 2015 nell'imminenza dell'udienza tenutasi presso il Tribunale di Napoli in data 17.7.2015 sul ricorso n. -OMISSIS-.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale la ricorrente era stata assolta per non aver commesso il fatto e, in data 28 dicembre 2022, aveva richiesto al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/97, convertito nella legge n. 135/97, il rimborso delle spese legali sostenute nel predetto procedimento penale.
L’amministrazione resistente, con nota del 3 gennaio 2024, aveva comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richiamando il conforme parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. -OMISSIS- del 27 dicembre 2023, e successivamente, acquisite le osservazioni della parte interessata, aveva adottato il provvedimento di diniego impugnato.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/97, convertito nella legge n. 135/97, eccesso di potere sotto vari profili.
Il Ministero, pur avendo riconosciuto che le condotte oggetto del processo penale erano collegate all’attività di servizio, aveva ritenuto sussistente “ un conflitto di interesse con l'amministrazione di appartenenza che non consente di riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali ”; di contro, nella vicenda non era ravvisabile alcun conflitto tra gli interessi della ricorrente e quelli dell’Amministrazione.
Inoltre, l’assenza di conflitto di interessi costituiva presupposto per il recupero delle spese solo per i dipendenti degli enti pubblici territoriali, mentre non riguardava i dipendenti dello Stato e, dunque, i magistrati.
Ed infatti, solo per i dipendenti degli enti locali trovava applicazione la disposizione dell’art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, secondo cui: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
In favore dei dipendenti di amministrazioni statali, invece, il rimborso delle spese di patrocinio legale, secondo il disposto dell’art. 18 del d.l. n. 67/97, era subordinato esclusivamente ai seguenti presupposti: - che la condotta addebitata al dipendente (statale) fosse connessa con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; - che fosse intervenuta pronuncia giudiziale di esclusione della responsabilità; tali presupposti erano entrambi presenti nella fattispecie.
2. violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006, violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p. - eccesso di potere sotto altri profili.
Il giudicato penale di assoluzione aveva un’efficacia preclusiva di altre indagini, procedimenti o pareri da parte della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che a fronte dell’assoluzione doveva essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in procedimenti nei quali il dipendente fosse stato, suo malgrado, coinvolto per fatti connessi con lo svolgimento della funzione rivestita.
3. Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 12 del d.l. n. 76/20, convertito nella legge n. 120/20.
Il Ministero della Giustizia non aveva fornito alcun riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente, limitandosi a reiterare i rilievi posti a base dei pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato, senza, tuttavia, esplicitare in alcun modo le ragioni per cui le predette osservazioni non potessero essere accolte.
Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Le prime due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Al riguardo deve osservarsi che, secondo l'art. 18, d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997, ai fini del rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute dal dipendente nei limiti della congruità ritenuta dall'Avvocatura dello Stato, è richiesta la sussistenza di due presupposti: l'attinenza dei fatti e degli atti connessi con l'espletamento del servizio ovvero con l'assolvimento di compiti istituzionali e una sentenza o provvedimento giurisdizionale che escluda la loro responsabilità.
Con particolare riguardo al primo profilo, è stato osservato che il giudizio di responsabilità si considera promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali solo nei casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente.
Del resto, la finalità della citata disposizione di legge deve essere individuata nell'esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali.
Tuttavia, come evidenziato dalla difesa erariale, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che, in funzione della natura eccezionale della disposizione in esame, che ne impone una stretta interpretazione, debba escludersi la spettanza del beneficio nel caso in cui l'atto o il comportamento possano condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, cioè quando, pur in assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare e l'attivazione del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. II, 14 luglio 2023, n. 6908; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423), come accaduto nella specie, essendosi il procedimento disciplinare concluso con la sanzione della ricorrente.
Tale affermazione è stata ribadita anche a fronte di richieste presentate da dipendenti statali, e non di enti locali, con riferimento ai quali la disciplina di cui al citato art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, espressamente richiede l’assenza di conflitto di interessi con l’Amministrazione di appartenenza.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie l’Amministrazione ha correttamente ravvisato le ragioni ostative al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali atteso che il Ministero della Giustizia, amministrazione di appartenenza del magistrato, si è costituito parte civile nel processo penale innanzi al Tribunale di Roma; inoltre, come detto la dott.ssa -OMISSIS- è stata sottoposta ad un procedimento disciplinare per i medesimi fatti e la violazione del dovere di astensione è stata confermata all’esito dello stesso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, adite per la contestazione della legittimità della sanzione disciplinare irrogata.
Quanto all’efficacia del giudicato penale di assoluzione, si rileva che la sentenza favorevole costituisce precisamente presupposto dell’istanza di rimborso ma, nella specie, il motivo ostativo, come sopra evidenziato, non ha avuto a riguardo tale requisito.
Con riferimento alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dedotta con il terzo motivo, deve osservarsi che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto la previsione citata deve essere coordinata con il disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge che, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, sezione IV, 13 febbraio 2020, n. 1144, 11 gennaio 2019, n. 256).
Pertanto l’omissione del preavviso di rigetto è di per sé inidonea a giustificare l’annullamento del provvedimento amministrativo nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.
Inoltre il citato art. 10-bis vigente ratione temporis secondo la giurisprudenza non impone di per sé all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 1306; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 luglio 2018, n. 4523).
Nel caso di specie, nel provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso il Ministero della Giustizia ha richiamato per relationem il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha dettagliatamente analizzato le ragioni in forza delle quali il rimborso non è stato ritenuto spettante, fornendo così supporto sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale sulle controdeduzioni spiegate, che non adducevano alcun nuovo elemento fattuale previamente non considerato rispetto al quadro fattuale e giuridico già valutato dall’Amministrazione.
Nel parere richiamato, infatti, si dà atto che nella sentenza di assoluzione del Tribunale penale è stato precisato che: “ L’unica condotta addebitabile ad -OMISSIS- attribuibile a superficialità ovvero ad una inappropriata e colposa valutazione della situazione di fatto, rimane quella di aver omesso di astenersi, pur essendo al corrente dell’obiettivo del coniuge di ottenere la nomina alla Direzione Generale di una Asl o a ricoprire altri importanti incarichi dirigenziali, la cui scelta era rimessa ai vertici regionali e, specificamente, al Presidente della Regione e, quindi, in presenza di una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi (v. sentenza Sezioni Unite Civili 6962\2019 sul procedimento disciplinare -OMISSIS-, citata, di conferma dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2 lettera c), d.lgs. 109/2006). L’astensione l’avrebbe invero posta al riparo da possibili strumentalizzazioni, trattandosi anzi proprio dell’istituto preordinato per ovviare a potenziali conflitti di interesse, quale quello a lei noto nel caso, non essendo neppure convincente l’argomento secondo cui non avrebbe voluto gravare, astenendosi, sui propri colleghi, ben potendo ovviare a tale evenienza con altre attività in compensazione .”
L’Avvocatura dello Stato ha quindi ritenuto che le condotte contestate nell’ambito del processo penale, per le quali vi è stata costituzione di parte civile e per le quali è stato avviato un procedimento disciplinare da parte della stessa Amministrazione di appartenenza, fossero idonee ad integrare un conflitto di interessi, come evidenziato nel parere, quantomeno potenziale.
Pertanto, non vi sono stati profili della contestazione non considerati dal provvedimento, il cui ambito motivazionale ha riguardato proprio l’aspetto che anche le osservazioni di parte avevano toccato, pur non avendole espressamente menzionate.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le peculiarità della vicenda controversa giustificano, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.