Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2864/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata San SE (FG) il 17.12.1959 (c .f.: ) residenti in [...]
[...] C.F._2
AM (MI) alla Via P. Mascagni n. 72, rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Nardone del foro di Pescara
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. C.F._3
127, in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. con separato atto, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed ai sensi del comma 1‐bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara l'indirizzo di posta elettronica certificata è e che il numero di fax è Email_1
0854308483
– ATTORI –
CONTRO con sede in Melegnano (MI), Via Turati n. 5, in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 legale rappresentante p.t. dott. c.f./p.iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_2
Milano, Monza-Brianza e Lodi: , R.E.A. MI-2556278, capitale sociale Euro 500.000,00 P.IVA_1 interamente versato, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti (pec
- c.f. ) del Foro di Roma, il quale Email_2 CodiceFiscale_4 elegge domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Raffaella Pirotta sito in Monza, Via Frisi n. 15, cap. 20900, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato estratto per immagine e allegata al presente atto pagina 1 di 10
E CONTRO sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. , per il tramite Controparte_3 P.IVA_2 dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5, c.f. , Controparte_5 P.IVA_3 giusto atto ai rogiti del Notaio del 10 novembre 2021 (Rep. n. 309149– Fasc. n. 39610) Persona_1
(doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f.
) ed Elisa Gaboardi (c.f. ), soci ed amministratori della C.F._5 C.F._6 società “ Avvocati”, con sede in Milano, Foro Buonaparte n.20, c.f , Controparte_6 P.IVA_4 giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 3 dicembre 2021 (Rep. n. 22828 – Racc. n. 16857) Persona_2
(doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_3 ed in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Unite della Email_4
Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 10143/2012).
– CONVENUTA –
OGGETTO: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTI ATTRICI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
IN VIA PRELIMINARE
1) atteso che l'an e il quantum del diritto azionato in executivis dal creditore è sub iudice Parte_3 nel relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Rg. n. 6518/2023, Trib. Monza;
Dott.ssa
Binetti Chiara), ci si rimette alla Giustizia ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. o ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c.;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
2) in favore di parte attorea opponente ed ai danni delle opposte, previamente dichiarata l'estromissione (ex Cass. 21395 del
30 agosto 2018) dalla procedura esecutiva opposta dei precedenti danti causa delle medesime, previamente accertato e dichiarato il difetto di titolarità attiva e/o di legittimazione attiva e processuale delle convenute, dichiarare che nulla deve parte
pagina 2 di 10 attorea alle stesse per tutto quanto dedotto nella narrativa del presente atto, nel ricorso in opposizione all'esecuzione e nel reclamo al Collegio;
2) in favore di parte opponente ed ai danni delle opposte, qualora all'esito del giudizio pendente avanti codesto Ill.mo Foro,
Rg. n. 6518/2023 dovesse essere annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace e comunque privato di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo (titolo esecutivo del creditore procedente, ora ), previamente dichiarato Controparte_1 che il difetto originario del titolo esecutivo/diritto di agire in executivis del creditore procedente, risolvendosi in un vizio genetico ed originario del titolo esecutivo medesimo inficiante ab origine l'intera procedura esecutiva, non può che travolgere i successivi interventi pur se titolati (Cass. SS. UU. sentenza 7 gennaio 2014, n. 61), dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
IN VIA SUBORDINATA
3) in favore di parte attorea opponente ed ai danni della , per tutto quanto eccepito nel ricorso in CP_3 opposizione all'esecuzione, previamente accertata e dichiarata la veste di consumatori degli opponenti, accertare e dichiarare la abnormità della somma azionata in ragione della eccepita indeterminatezza e usurarietà degli interessi corrispettivi cagionati dalla subdola applicazione del regime composto (par. 3 opposizione), nonché della nullità per abusività dell'art. 5 del mutuo comportante non debenza degli interessi di mora (par. 5 opposizione), dichiarare l'inesistenza di morosità alla data della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario de quo;
in ogni caso, accertare e la dichiarare la nullità per abusività dell'art. art. 3, comma II del mutuo de quo (par. 5 opposizione) e, per l'effetto, l'illegittimità della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario de quo;
per l'ulteriore effetto, dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo e/o dell'atto intervento di;
in subordine, rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti litiganti CP_3 sulla scorta delle eccezioni sollevate.
4) in ogni caso, qualora all'esito vittorioso del presente giudizio in accoglimento delle domande sopra spiegate parte attorea avrà irreversibilmente perduto il compendio immobiliare pignorato per effetto della pendente opposta procedura esecutiva, condannare, in favore di parte attorea, le opposte, in via solidale fra loro e/o per quanto di spettanza e competenza di ciascuna, al risarcimento del danno per equivalente, quantificato nella perdita economica dato dal valore degli immobili esecutati come da stima peritale del CTU versata nella procedura esecutiva (doc. G), oltre tutte gli esborsi patiti, nessuno escluso, sopportati a causa dell'esecuzione, o in subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, oltre danni non patrimoniali per la perdita della storica residenza familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5) per una o tutte le rassegnate conclusioni, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
pagina 3 di 10 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone, anche della pregressa fase cautelare innanzi al G.E. e della fase del reclamo al Collegio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi CTU tecnico contabile al fine rideterminazione del dare-avere tra le parti litiganti in ragione delle eccezioni spiegate.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa:
➢ in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile;
➢ in via principale: rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
➢ in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggi vantato da quale cessionaria di nei confronti degli opponenti, e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_4 condannarli in solido al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale come in decreto, ovvero al tasso legale a decorrere dalla data del contratto di finanziamento o della sua risoluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_3
“In via interinale:
- rigettare la richiesta di sospensione della esecuzione in quanto inammissibile stante l'avvenuta emanazione del decreto di trasferimento in data 4.6.2024 e quindi il trasferimento del diritto di proprietà in capo al terzo di buona fede;
In via preliminare: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle Controparte_3 domande risarcitorie / restitutorie avanzate dagli attori in quanto la stessa non è titolare del rapporto contrattuale intercorso con la cedente BNL bensì solo del credito;
e quindi ritenere e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio, CP_7 non avendo gli attori chiamato in causa la cedente BNL, titolare dell'intero rapporto contrattuale per cui è causa;
- CP_7 ritenere e dichiarare la titolarità attiva e/o legittimazione attiva e processuale di iii. iv. CP_3
Nel merito:
pagina 4 di 10 - rigettare la richiesta attorea di estinzione della procedura esecutiva nel caso in cui nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente nei confronti del convenuto venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, Controparte_1 potendo in persona della procuratrice speciale , proseguire la procedura esecutiva in CP_3 Controparte_4 forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario fondiario;
- ritenere e accertare la efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario fondiario e dell'atto di intervento ex art 111 cpc di rigettando le eccezioni avversarie tutte con riferimento a detto titolo esecutivo, e CP_3 rigettare la richiesta avversaria di rideterminazione dell'effettivo dare avere tra le parti;
- rigettare la pretesa avversaria di risarcimento del danno e di estinzione della procedura esecutiva;
- rigettare la citazione avversaria tutta perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata o con qualunque altra statuizione rigettarla. In via istruttoria: -
Rigettare la richiesta di Ctu contabile in quanto meramente esplorativa ed inammissibile. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero
pagina 5 di 10 la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n.
2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011,
n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I,
2.10.2023, n. 1666);
Osservato in fatto che:
• con Decreto n. 2636/2020 (Rg. n. 4888/2020) il Tribunale di Monza ingiungeva al signor e Pt_1 alla coobbligata signora di pagare, in favore di e per essa la sub Parte_2 Parte_4 procuratrice con rappresentanza l'importo di Euro 50.173,45, quale residuo saldo Controparte_8 debitore del contratto di finanziamento concluso con e risolto in data 28.11.2013; Controparte_9
• tale decreto, ritualmente notificato e non opposto nei termini di legge, diveniva definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 15.02.2021, e veniva munito di formula esecutiva telematica in data
20.05.2021 (doc. 3 ); CP_1
• azionando tale titolo, avviava la procedura esecutiva immobiliare avente Rge n. Controparte_8
764/2021 (doc.ti 11 e 12 CP_3
• nella suindicata procedura esecutiva interveniva cessionaria del credito vantato da Controparte_3 ei confronti dei signori e CP_10 Pt_1 Parte_2
• in data 28.12.2022 gli odierni attori promuovevano opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624
c.p.c., eccependo, con riferimento alla posizione di il difetto di prova della Parte_4 cessione del credito e la mancanza di legittimazione attiva, e, con riferimento alla posizione del terzo intervenuto l'asserita presenza di interessi usurari e anatocismo nel contratto Controparte_3 su cui si fondava il credito (doc. 4 ); CP_1
• con Ordinanza del 18 febbraio 2023, il G.E. rilevava che: a) il credito era divenuto coperto da giudicato ex art. 647 c.p.c.; b) la formulata eccezione di usura era del tutto generica;
c) il piano di ammortamento alla francese non implica anatocismo;
d) le pattuizioni contrattuali non erano affette da indeterminatezza;
pagina 6 di 10 • pertanto, rigettata l'istanza di sospensione, veniva concesso termine di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito (doc. 8 CP_3
• nel termine concesso, tuttavia, i debitori non introducevano il giudizio di merito né proponevano reclamo avverso l'ordinanza;
• per contro, irritualmente, con nota dell'11 luglio 2023, attesa l'asserita presenza di clausole abusive nel contratto da cui sorgeva il credito, i debitori chiedevano al G.E. di concedere un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
• pertanto, all'udienza del 12 luglio 2023 il G.E. concedeva termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva;
• tale giudizio veniva instaurato in data 21 settembre 2023 e si concludeva con ordinanza di rigetto il
30 dicembre 2024;
• in data 31 gennaio 2024 i debitori proponevano una seconda opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
• con ordinanza del 14 febbraio 2024 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dando termine di 60 giorni per introdurre il presente giudizio di merito;
• avverso tale ordinanza in data 10.04.2024 gli odierni attori proponevano reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c.;
• con provvedimento dell'8 maggio 2024 il Collegio rigettava il reclamo affermando che: “il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. può essere proposto soltanto avverso la decisione con cui il Giudice dell'Esecuzione decide sull'istanza di sospensione formulata nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione; non può invece essere proposto avverso le statuizioni del Giudice dell'Esecuzione nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri ufficiosi, avverso le quali avrebbe dovuto essere eventualmente proposta opposizione agli atti esecutivi, il che nel caso di specie non è avvenuto”;
• il Collegio precisava altresì di aver rigettato: “dovendo confermarsi la statuizione del Giudice dell'Esecuzione laddove ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine indicato dall'art. 615, comma secondo c.p.c.”;
pagina 7 di 10 • con atto di citazione del 23 aprile 2024 i signori e adivano l'intestato Tribunale Pt_1 Parte_2 per sentire annullare il Decreto ingiuntivo n. 2636/2020 e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare Rge n. 764/2021;
• in particolare, a fondamento delle domande gli attori esponevano: a) con riferimento alla posizione di il difetto di prova della cessione del credito e la mancanza di legittimazione Parte_4 attiva;
b) con riferimento alla posizione di l'asserita presenza di clausole abusive nel Controparte_3 contratto su cui si fondava il credito (doc. 4 ); CP_1
• con comparsa del 6 giugno 2024 e del 7 giugno 2024 si costituivano in giudizio, rispettivamente, e contestando in toto gli assunti degli Controparte_1 Controparte_3 attori e, in particolare, eccependo l'inammissibilità en tardività dell'opposizione;
• sulla base di tali assunti i convenuti concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree;
• l'udienza di prima comparizione si teneva il 19 settembre 2024;
• all'udienza del 26 settembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.;
• all'udienza del 20 febbraio 2025 il Giudice spediva la causa a sentenza ex art. 281 quinquies
c.p.c.;
Premesso in diritto che:
• l'opposizione all'esecuzione, una volta che la stessa sia iniziata, è proponibile fino al momento in cui viene disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato;
• l'art. 615 u.c. c.p.c., infatti, sancisce che: “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569”;
• il debitore può proporre opposizione all'esecuzione anche successivamente alla disposizione della vendita o dell'assegnazione del bene pignorato solamente ove la stessa si fondi su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile;
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
pagina 8 di 10 • la presente opposizione è tardiva in quanto proposta successivamente al termine di cui all'art. 615 co. 2 c.p.c.;
• già con ordinanza del 14 febbraio 2024, infatti, il G.E. ha rilevato che: “L'opposizione è tardiva e va dichiarata inammissibile, essendo stata proposta ben oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. e alcuna dimostrazione è stata fornita dagli opponenti circa l'impossibilità di proporla tempestivamente per causa ad essi non imputabile”;
• i debitori, infatti, hanno incardinato il presente giudizio dopo l'avvenuta disposizione della vendita dei beni pignorati senza dimostrare né il legittimo impedimento né che sia fondata su fatti sopravvenuti;
• tutte le doglianze formulate nell'atto di citazione, infatti, costituiscono meri richiami e riproposizioni dei motivi già formulati nella prima opposizione ex art. 615 c.p.c., nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., tutti giudizi integralmente rigettati;
• in ogni caso, si ritiene opportuno precisare quanto segue: a) sussiste legittimazione attiva in capo alla creditrice, che ha debitamente dimostrato le intervenute cessioni del credito producendo le Gazzette Ufficiali ex art. 58 TUB e le comunicazioni delle avvenute cessioni;
b) la mandataria delle operazioni di riscossione (servicer), anche a seguito delle cessioni intervenute, è sempre stata ente iscritto all'Albo di cui all'art. Controparte_11
106 TUB;
e la prima in veste di mero delegato Controparte_8 Controparte_1 all'attività di gestione ed incasso dei crediti e la seconda quale cessionaria del credito, non necessitano di iscrizione al suddetto Albo;
c) il rigetto dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. fa sì che il Decreto ingiuntivo n. 2636/2020 costituisca titolo valido ed efficace nei confronti dei debitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da e Parte_1
, contro e ogni diversa istanza, Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di € 7.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 Controparte_3 generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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