Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1811/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Parte_1
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Marche,
45.
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, comma
1, c.p.c. dal dott. Renzo Cavadi, Funzionario del
[...]
Via S. Controparte_2
Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato.
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTI -
OGGETTO: ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 maggio 2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado, avendo premesso di essere stata assunta in ruolo il
1
deduceva, altresì, che il Ministero datore aveva disatteso la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 e che, per l'effetto, era stata collocata in un gradone stipendiale inferiore a quello a lei spettante.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti
“a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 2) per l'effetto, condannare la medesima
Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta alla ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 730 del 18 marzo 2020; 3) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini sia economici sia giuridici, come servizio di ruolo del servizio d'insegnamento svolto in Istituto
2 scolastico pareggiato e paritario agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 (5 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297 del 1994; 4) per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito alla giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in istituti scolastici pareggiati e paritari, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 730 del 18 marzo 2020;
5) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1
prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio e deducendo, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva, invece, l , sicché ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
***
La ricorrente si duole del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” di Palermo negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
Sul punto, va premesso che l'art. 485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”.
L'art. 489 del medesimo D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il
3 servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell 'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato
"Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
E' pacifico che nel caso di specie il , al momento dell'immissione in ruolo della CP_3
parte ricorrente, ha ricostruito la carriera della docente valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendola tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
L'Amministrazione, tuttavia, non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato presso il che in precedenza era scuola Parte_2
pareggiata.
Orbene, in generale sul riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dei servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie, si è pronunciata la Suprema Corte che, con la sentenza n. 32386/2019, ha affermato che la disposizione sopra ricordata in tema di assegnazione del punteggio dei servizi nelle GAE (art. 2, comma 2, D.L. 3 luglio 2001
n. 255), poiché dettata solo ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego,
4 non può fondare il diritto dei docenti al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera, laddove la norma dell'art. l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 fa riferimento unicamente alla scuole pareggiate.
Ha affermato la Corte: “9. Dunque, è preliminare l'esame, rispetto alle altre, della censura, come illustrata nei diversi motivi di ricorso, relativa alla computabilità o meno del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie di secondo grado nella determinazione dell'anzianità di servizio del docente con rapporto di lavoro di impiego pubblico contrattualizzato, in sede di ricostruzione della carriera.
Computabilità esclusa dalla Corte d'Appello di Trento.
10. La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost., affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione.
10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento.
Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi
5 della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali.
Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che re fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;
ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a
6 termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;
a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio
(Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014).
11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del
2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
12. Interveniva, quindi, l'art.
1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I,
II e III, del testo unico di cui al d Igs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e scuole non paritarie.
13. L'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico. Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 Cost., ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.
13.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse diposizioni della legge n. 62 del 2000.
Il Giudice delle Leggi, nel ritenere inammissibile la richiesta di referendum ha affermato che «Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece
7 parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario. Ove si conformino ai prescritti standard qualitativi, esse non potrebbero infatti non concorrere, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di quello che la stessa legge definisce "obiettivo prioritario della
Repubblica", vale a dire "l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"». (...) «il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità» (citata sentenza n. 42 del 2003).
13.2. La Corte costituzionale ha altresì affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del 2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate».
14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del
8 personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno
2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del
2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto- legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970.
La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio preruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
9 La seconda disposizione (si v., in particolare il cornma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie).
Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del
1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n.
16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).”.
La Corte, quindi, ha operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una
“omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della Suprema Corte,
Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
Nella citata sentenza la Corte ha affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non potesse ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni Pt_3
professionali e dei servizi prestati.
Orbene, nella specie, l'Istituto in cui la ricorrente ha prestato servizio era un Istituto
Provinciale pareggiato (doc. in atti, esso è oggi il medesimo presso cui Controparte_4
la docente ha prestato servizio e che ha emesso il decreto di ricostruzione della carriera), cui si applica proprio la norma citata, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994,
10 che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni
– il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, ritenersi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati.
Per quanto poi concerne la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2011, la parte ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo CP_3
determinato stipulati prima del 1° settembre 2010, in particolare fin dall'anno scolastico 2002/2003 (cfr. decreto ricostruzione carriera).
Tale domanda va accolta, alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2924/2020), le cui conclusioni si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato
11 allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, evidenziando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Pertanto, alla ricorrente, immessa in ruolo l'01.09.2014, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni antecedenti al 01° settembre 2011, va riconosciuto il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”, con conseguente condanna di cui al dispositivo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara valutabile il servizio prestato presso l'Istituto Provinciale di Cultura e
Lingue “Ninni Cassarà” negli a.s. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013 dalla ricorrente ai fini della ricostruzione della carriera e condanna il ad operare di conseguenza la ricostruzione della carriera della ricorrente CP_1
anche tenendo conto di detti servizi, come se fossero stati prestati presso scuola statale o “pareggiata”;
12 - dichiara il diritto di all'applicazione in suo favore della Parte_1
clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 ed il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
-per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della stessa a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre accessori di legge, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio che CP_1
si liquidano in complessivi € 2.550,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 29.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
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