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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2186/2019 R.G.A.C., a cui risulta riunita la causa civile n. 809/2020 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Commissario p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via degli Alimena n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
PE RO, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di costituzione con nuovo difensore depositata in data 7.07.2021;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore , elettivamente domiciliata in al Viale degli Alimena n. 56/a, CP_2 Pt_1 presso lo studio degli Avv.ti Piero Funari e Alessandra Amantea, i quali la rappresentano e la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nel procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via pregiudiziale e cautelare,
1 sospendere, inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi, avendo già provveduto controparte
a notificare atto di precetto che si allega e potendo verosimilmente agire esecutivamente presso terzi (Tesoriere) oppure inserendosi in procedure esecutive pendenti, l'efficacia esecutiva della sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 24.09.2019 e notificata a mezzo pec in data 07 ottobre 2019, per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque connessi e/o sussistenti;
b) accogliere, per tutti i motivi esposti in narrativa, il presente atto di appello e così riformare in tutto e/o in parte e/o annullare e/o revocare la sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza, dott. Massimo Lento, in data 24.09.2019 e, in accoglimento delle conclusioni già riportate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432 del 2013 nel procedimento n. 6114
/2013 innanzi al Tribunale di Cosenza così formulate:“Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità, inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della somma ingiunta e quindi accertare che la somma ingiunta non è dovuta e/o che nessuna somma è dovuta dall'opponente Part
e di conseguenza in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1432/13 ( RG n. 4281/2013) per tutte le causali di cui in narrativa;
in via gradata, e salvo gravame, accertata l'esistenza di un eventuale credito del comunque inferiore a quello ingiunto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente provato e dovuto, Parte_3 riconoscendo su detto importo i soli interessi legali. Con vittoria in ogni caso delle spese tutte di giudizio”.
Per “…valutati ed accolti i diversi profili di inammissibilità Controparte_1 dell'appello avverso, nel merito, si insiste nel rigetto del gravame proposto con condanna della parte appellante per lite temeraria aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che l'Adita Corte vorrà indicare, per le motivazioni esposte nel presente atto. Tutto, con condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
Nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via pregiudiziale e cautelare,
2 sospendere, inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi, avendo già provveduto controparte
a notificare atto di precetto che si allega e potendo verosimilmente agire esecutivamente presso terzi (Tesoriere) oppure inserendosi in procedure esecutive pendenti, l'efficacia esecutiva della sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 24.09.2019 e notificata a mezzo pec in data 07 ottobre 2019, per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque connessi e/o sussistenti;
b) accogliere, per tutti i motivi esposti in narrativa, il presente atto di appello e così riformare in tutto e/o in parte e/o annullare e/o revocare la sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza, dott. Massimo Lento, in data 24.09.2019 e, in accoglimento delle conclusioni già riportate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432 del 2013 nel procedimento n. 6114
/2013 innanzi al Tribunale di Cosenza così formulate:“Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità, inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della somma ingiunta e quindi accertare che la somma ingiunta non è dovuta e/o che nessuna somma è dovuta dall'opponente Part
e di conseguenza in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1432/13 ( RG n. 4281/2013) per tutte le causali di cui in narrativa;
in via gradata, e salvo gravame, accertata l'esistenza di un eventuale credito del comunque inferiore a quello ingiunto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente provato e dovuto, Parte_3 riconoscendo su detto importo i soli interessi legali. Con vittoria in ogni caso delle spese tutte di giudizio”.
Per “…. si chiede alla Corte Adita che voglia cancellare dal ruolo Controparte_1 il presente giudizio. Con salvezza di ogni diritto anche per spese di lite, nella denegata ipotesi di riunione di questo procedimento a quello RG 2186/19 con condanna di controparte con distrazione ex art.93 c.p.c.”
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione a opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432/2013, ritualmente notificato,
l' ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto, in virtù
[...] del quale le è stata ingiunta la somma di euro 289.635,11 quale corrispettivo del servizio di Parte fornitura dei presidi e protesi in favore degli assistiti dell' per l'anno 2011.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
3 ➢ le somme indicate nel decreto ingiuntivo sono riferite anche a fatture che rientrano nell'accordo transattivo stipulato nel mese di settembre 2012, in ordine al quale il Centro ortopedico ha rinunciato espressamente a quota parte del capitale, pari al 10%, CP_1
e al 100% degli interessi maturati, nonché ha rinunciato altresì a intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero delle somme oggetto di accordo;
➢ nello specifico sono rientrate nell'accordo transattivo le fatture con numeri E/5, E/6, E/7,
F/2, E/19, E/11, E/12, E/13, E/14, E/15, E/16 ,E/18, E/24, E/27, E/28, E/29, E/42, E/52,
E/54, E/57, E/58, E/59, E/69, E/82, E/90, E/115, E/116, E/117, E/118,E/126, E/133, E/135;
➢ nell'accordo è stato altresì previsto che il pagamento delle somme dovute da parte dell'
[...] fosse subordinato alla presentazione di regolare e che in caso di mancato Parte_3 Pt_4
Parte pagamento, la società avrebbe dovuto notificare all' una diffida ad adempiere al fine di rendere invalido l'accordo sottoscritto;
➢ per quanto riguarda le ulteriori fatture, i relativi importi sono stati vincolati su disposizione Parte del G.E. in esito a vari pignoramenti presso terzi notificati all' in qualità di terzo pignorato e in danno della società , quale debitore esecutato;
Controparte_1
➢ inoltre, nel medesimo periodo, sono stati notificati all'esponente altri tre decreti ingiuntivi che, sebbene riferiti ad annualità diverse, essendo stati azionati contestualmente devono considerarsi come ipotesi di frazionamento del credito;
➢ pertanto, la domanda è da ritenersi inammissibile in virtù del frazionamento del credito, avendo il creditore parcellizzato in plurime distinte domande l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Inoltre, ha contestato l'erogazione della fornitura di merce di cui alle fatture indicate dalla controparte e l'applicabilità degli interessi ai sensi del decreto legislativo numero 231/2002.
Sulla base delle ragioni che precedono, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, di limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato.
Con comparsa depositata in data 27.05.2014, si è costituita in giudizio Controparte_1 per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto.
[...]
In particolare, ha rappresentato che: 1) l'emissione di più decreto ingiuntivi, distinti per anno di fornitura, per la complessiva somma di euro 1 milione non avrebbe potuto dar luogo a una ipotesi di frazionamento del credito trattandosi di esercizi e forniture diverse;
2) non è stata provata la circostanza per cui le somme vincolate col pignoramento presso terzi erano imputabili alle fatture indicate.
4 Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza dell'1.02.2018 è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successivo provvedimento depositato in data 21.05.2018, la causa è stata rimessa sul ruolo dopo aver rilevato che: 1) parte opponente ha dato atto nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6
c.p.c. che l'eccezione di pagamento si riferisce alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo n.
1432/13 e non a quello con n. 1438/13 oggetto di opposizione;
2) l'opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento di alcune fatture per l'importo complessivo di € 26.959,33; 3) l'Asp ha richiamato la documentazione relativa a pagamenti che sarebbero stati effettuati nei confronti di
AN FI e altri creditori del 3) occorre sentire le parti per acquisire Controparte_1 opportuni chiarimenti in ordine all'effettiva imputazione dei pagamenti effettuati alle fatture oggetto della domanda nonché in ordine alla corrispondenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo con quelle indicate nella transazione depositata in atti.
All'udienza del 6.12.2018, la causa è stata rinviata al 14.02.2019 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
In quest'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1874/2019, pubblicata in data 24.09.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2) ha condannato l' al pagamento, in Parte_3 favore della parte opposta, della complessiva somma di € 252.067.57 oltre interessi sulla somma capitale di ciascuna fattura residuata all'esito del parziale pagamento;
3) ha condannato parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria € 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% , distratte in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima esaminato e disatteso l'eccezione circa l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito. Sul punto, ha evidenziato che la società creditrice ha richiesto il pagamento delle fatture relative all'anno 2011 e che le relative prestazioni non possono essere ritenute oggetto di un'unica obbligazione trattandosi di prestazioni periodiche maturate di volta in volta in funzione della esigenza dei pazienti dell'Asp. Ha, poi, disatteso anche il motivo di opposizione relativo al disconoscimento del credito, specificando che molte delle fatture azionate sono state oggetto dell'accordo transattivo stipulato nel settembre del 2012, con conseguente riconoscimento delle prestazioni effettuate.
5 Premesso quanto sopra, ha poi dato atto delle seguenti circostanze: 1) con la memoria n. 1 di cui all' articolo 183 VI comma numero c.p.c. e in comparsa conclusionale, Controparte_1 ha evidenziato l'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle nn. 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
[...]
15, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29,40, 41, 42 e 69, tutte relative all'anno 2011 e per la complessiva somma di € 37.567,54, con mandati di pagamento n. 5743 del 25.06.2014, n. 5494 del 19.06.2014 Part e del n.5688 del 22.07.2013, quest'ultimo prodotto dall' in corso di causa;
2) malgrado l'invito formulato nell'ordinanza del 18.5.2018, l' non ha fornito la prova della corretta Parte_3 imputazione delle somme versate ad estinzione dell'obbligazione mediante la produzione in giudizio delle quietanze di pagamento o dei bonifici direttamente riferibili alle fatture.
Pertanto, attesa l'assenza di specifica prova circa l'estinzione (per pagamento o per versamento in favore di terzi creditori) dei crediti relativi alle fatture azionate, il Tribunale ha concluso nel senso di ritenere che il risulterebbe ancora creditore della somma azionata, Controparte_1 detratto l'importo ricevuto nelle more del giudizio.
Di conseguenza e in ragione del sopravvenuto pagamento, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato e l' è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, della Parte_3 complessiva somma di € 252.067.57, oltre interessi sulla somma capitale di ciascuna fattura residuata all'esito del parziale pagamento. Infine, alla fattispecie in esame ha ritenuto di dover dare applicazione anche alla disciplina relativa agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la medesima sentenza, notificata in data 7.10.2019, con separati atti di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., notificati entrambi mezzo pec il 6.11.2019, l' ha incardinato il Parte_1 procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C. e n. 809/2020 R.G.A.C.
Nel procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C., in data 5.02.2020, si è costituita in giudizio
[...]
per resistere al gravame chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e Controparte_1 in diritto. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante a sostegno dei fatti estintivi circa la pretesa creditoria.
Allo stesso modo, con comparsa depositata in data 28.05.2021 si è Controparte_1 costituita anche nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C. evidenziando che l'appellante all'udienza del 14/12/20 ha chiesto di disporre la riunione dei due procedimenti oppure la cancellazione del giudizio n. 809/2020 R.G.A.C., “trattandosi di una iscrizione dello stesso giudizio per mero disguido nella trasmissione dell'iscrizione telematica dell'atto di appello”.
6 Al fine di valutare la richiesta di riunione, il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del
26.10.2021.
Nell'ambito del procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C., entrambe le parti hanno depositato l'adesione all'astensione per l'udienza del 10.03.2020 e in questa udienza la causa è stata rinviata al 23.06.2020 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Con provvedimento dell'1.07.2020, è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In data 7.07.2021, l' si è costituita con nuovo difensore, Parte_1
l'Avv. PE RO.
In data 9.07.2021, è stato depositato l'elaborato peritale.
Nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C., all'udienza del 26.10.2021 il Collegio ha disposto la riunione a quello con n. 2186/2019 R.G.A.C.
Dopo diversi rinvii, con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa
SI RR.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 12.09.2025 depositato il
15.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza per “omessa, illogica e contraddittoria motivazione e per errata valutazione e travisamento dei fatti nonché falsa applicazione delle norme di diritto”.
7 In particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha così affermato: “in ordine di priorità logica va esaminata e disattesa l'eccezione relativa l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito dovendosi evidenziare che parte creditrice ha richiesto il pagamento delle fatture relative all'anno 2011 e che le prestazioni non possono essere ritenute oggetto di un'unica obbligazione trattandosi di prestazioni periodiche maturate di volta in volta Part in funzione dell'esigenza degli assistiti dell' ”.
Sul punto rileva l'appellante che, contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dalla documentazione prodotta e sulla base di quanto pacificamente ammesso da controparte nella comparsa conclusionale del 18.07.2019 a pag. 5, ha ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza, sempre nell'anno 2013, oltre al decreto ingiuntivo per cui è causa altri tre distinti decreti ingiuntivi tutti opposti.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda per evidente frazionamento del credito per come dai decreti ingiuntivi n. 1242 del 2013 (per le forniture dal 2005 al 2008), n. 1480 del 2013 (per le forniture anno 2009) e n. 1438 del 2013 (per le forniture dell'anno 2010).
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la motivazione resa sul punto dal Tribunale. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso la ricorrenza dell'illegittimo frazionamento del credito sul rilievo che i decreti diversi richiesti ed ottenuti dal creditore riguardavano tutti annualità diverse. Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo criticata dall'appellante che si è limitato a ribadire il dato cronologico della coeva richiesta di più decreti
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia la nullità della sentenza per illogicità, insufficienza e contraddittorietà, della motivazione oltre che per travisamento dei fatti.
Nello specifico, censura la sentenza nella parte in cui è stato affermato che: “Merita di essere disatteso anche il motivo di opposizione relativo al disconoscimento del credito dovendosi, al riguardo, rilevare che molte fatture azionate sono state oggetto dell'accordo transattivo stipulato
a settembre 2012 con conseguente riconoscimento delle prestazioni effettuate”.
Secondo l' , il giudice di prime cure ha errato nella parte Parte_1 in cui ha esteso gli effetti dell'accordo transattivo anche a fatture che non hanno fatto parte della transazione, senza però tenere in considerazione che queste fatture per l'acquisto di protesi e ausili non hanno potuto formare oggetto del suddetto accordo perché, come ha riconosciuto anche l'odierna appellata, necessitavano di una previa validazione e di una autorizzazione prevista ai sensi di legge.
8 Il motivo per come formulato deve essere disatteso per difetto di adeguata specificità. Se è vero infatti che il Tribunale ha riconosciuto che la transazione comprendeva molte delle fatture azionate, lasciando così effettivamente intendere che vi sono anche fatture non comprese in quella transazione, era in ogni caso onere della parti indicare specificamente le fatture non comprese nella transazione e, prima ancora, descrivere e documentare il procedimento di validazione in assenza del quale non è possibile - nell'assunto dell' – riconoscere alla fattura il valore di titolo Pt_1 fondante il diritto al pagamento del corrispettivo. Peraltro il motivo si pone in insuperabile contraddizione con l'eccezione di pagamento che fondano gli ulteriori motivi di censura.
Con un terzo motivo di gravame, l' denuncia la nullità Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato statuito che: “malgrado l'invito formulato nell'ordinanza del 18 maggio 2018 l' , su cui gravava l'onere della prova della Parte_3 corretta imputazione delle somme versate ad estinzione dell'obbligazione mediante la produzione in giudizio delle quietanze di pagamento o dei bonifici direttamente riferibili alle fatture, ha omesso di fornire la prova limitandosi a produrre, in comparsa conclusionale, un mandato di pagamento, relativo ad alcune delle fatture per cui si procede ed uno schema riepilogativo, peraltro a valenza interna, dal quale non è dato desumere il pagamento in favore di terzi, e comunque, che tale importo pagato non sia riconducibile e scomputabile da altri crediti vantati dal Centro Giove, non azionati in questa sede. In sostanza, in assenza di specifica prova diretta a provare che i crediti relativi alle fatture azionate siano stati estinti per pagamento o per versamento in favore di terzi creditori, deve ritenersi che il risulti ancora Controparte_1 creditore della somma azionata, detratto l'importo ricevuto nelle more del giudizio”.
Secondo l'appellante il Tribunale è incorso in errore perché, come si evince dai diversi mandati di pagamento prodotti e specificamente elencati in appello, non ha considerato che, nelle more del giudizio e sulla base dei pagamenti riconosciuti dalla stessa controparte, l' ha già Parte_3 corrisposto la somma di euro 201.231,90.
In relazione a tale profilo precisa ulteriormente che la riforma richiesta si rende necessaria anche in considerazione della circostanza per cui, se non si dà atto dell'avvenuto pagamento con conseguente condanna del solo importo residuo ed effettivamente provato, si esporrebbe l'odierna appellante al rischio di un doppio pagamento per le stesse fatture. Infatti, come da documentazione allegata, l'appellata ha già provveduto alla notifica dell'atto di precetto comprensivo delle fatture già pagate e di interessi.
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
9 Il Tribunale non ha tenuto in alcun modo in considerazione il mandato di pagamento prodotto Parte dall' con la memoria di replica ( e non con la comparsa conclusionale ) pur avendo dato atto che esso si riferiva almeno in parte alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo. Deve qui in primo luogo rilevarsi che il mandato di pagamento prodotto con la memoria di replica è di formazione successiva alla scadenza dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie. Deve quindi qui trovare applicazione il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7977 del
2022, secondo cui i documenti di formazione successiva alle preclusioni istruttorie possono essere prodotti per la prima volta anche in appello e questo anche dove la parte ne si venuta in possesso in tempo utile per produrlo prima che la causa venisse trattenuta in decisione. Ciò vale a superare la questione della mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, atteso che il consulente tecnico ha esaminato quella documentazione con gli esiti di cui si dirà
Quanto alla documentazione prodotta in questo grado del giudizio che pure sarebbe stata ammissibile secondo la pronuncia sopra richiamata deve tuttavia rilevarsi che essa non è in alcun modo pertinente ai fatti di causa. I mandati di pagamento prodotti dall'appellante, infatti, sono totalmente diversi da quelli indicati nell'atto di appello e nell'indice della produzione e riguardano soggetti diversi dal I mandati prodotti sono infatti: il n. 4735/2019 a Controparte_1 favore di Mylon s.p.a., il 2498/2019 a favore di Mylon s.p.a., il 383/2017 a favore di Mylan s.p.a.
e il 6049 a favore di Parte_5
Ciò detto occorre allora esaminare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado del giudizio dalla Corte per verificare, alla luce della documentazione prodotta in primo grado, quale fosse l'ammontare del credito del Il consulente ha Controparte_1 prospettato due diversi a conteggi a seconda che si tenga o meno conto del mandato di pagamento Parte 13483 /2016 prodotto dall' con le memorie di replica di primo grado. Poiché quel mandato è successivo allo spirare dei termini di cui all'art. 183VI comma c.p.c., in ossequio alla pronuncia sopra richiamata, la Corte riconosce la legittimità della sua produzione e riconosce quindi la sua idoneità ad incidere sulla determinazione del credito residuo. Tenendo conto dei pagamenti risultanti da quel mandato, che si aggiungono a quelli che il aveva Controparte_1 riconosciuto di avere ricevuto e in relazione ai quali soltanto il Tribunale ha operato la riduzione del credito, per come affermato dal consulente il credito residuo del al Controparte_1 momento della sentenza di primo grado era di € 128.170,41. Non può essere sul punto condivisa la prospettazione difensiva esposta dall'appellata in comparsa conclusionale e relativa alla erronea inclusione da parte del ctu nel computo delle somme dovute anche delle fatture n. 4,23 e 28 che sarebbero state estinte mediante pagamenti a terzi mai operati e dell'intero importo della fattura n.
10 84 pagata invece solo in minima parte. Dette obiezioni mai mosse in seguito al deposito della consulenza sono frutto di una personale interpretazione del mancato di pagamento dal quale comunque risulta l'accredito degli interi importi elencati sul conto corrente del . Controparte_1
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato così affermato: “per quanto concerne, infine, l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al d.lgvo 231 del 2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'
[...]
”. Parte_1
In particolare, tale statuizione deve considerarsi errata e deve essere riformata nel senso di non riconoscere la sussistenza di interessi legali e di mora perché: 1) con l'accordo transattivo l'odierna appellata ha rinunciato espressamente agli interessi;
2) il ritardo nei pagamenti non è dovuto a un inadempimento dell' ma ai numerosi pignoramenti intrapresi;
3) manca un Parte_3 contratto a monte che li prevede espressamente.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Sul punto occorre osservarsi che il presupposto dell'azione proposta in primo grado dal è in parte costituito proprio dalla Controparte_1 mancata esecuzione dell'accordo transattivo e, quindi, dalla reviviscenza dell'obbligazione nella sua interezza tanto più che non è stata mai allegata l'efficacia novativa dell'accordo. Il motivo sub
2 è inammissibile perché dedotto per la prima volta in grado di appello, oltre che manifestamente infondato posto che il pignoramento è la conseguenza e non la causa del ritardo del pagamento.
Irrilevante infine una mancata espressa previsione convenzionale, posto che tali interessi trovano la propria fonte direttamente nella legge.
Deve infine rilevarsi che l'appellata ha espressamente riconosciuto di avere ottenuto in sede esecutiva sulla base della sentenza di primo grado l'importo di € 126.033,79 oltre interessi maturati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2023. In difetto di un prospetto analitico che consenta di ricostruire le specifiche imputazioni dei pagamenti non è possibile in questa sede la determinazione esatta del residuo credito del che andrà effettuata tenendo Controparte_1 conto che al momento della sentenza di primo grado detto credito ammontava per capitale ad €
128.170,41 oltre interessi come da decreto legislativo n. 231 del 2002
2.4. Le spese processuali.
L'esito della lite che ha visto la riduzione della condanna solo in ragione dei pagamenti effettuati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e, quindi, il riconoscimento implicito della fondatezza della domanda per come originariamente formulata, impone che in applicazione del
11 Parte principio della soccombenza le spese di lite siano liquidate a carico dell' e commisurate all'importo originariamente richiesto. Deve tuttavia rilevarsi che con riferimento alle spese di primo grado l'applicazione di detto criterio comporterebbe la condanna ad una somma maggiore di quella stabilita dal primo giudice. In applicazione quindi del divieto reformatio in peius per l'appellante e in difetto di appello incidentale sul capo delle spese, va confermata sul punto la statuizione del Tribunale.
Le spese dell'appello sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento e per le quattro fasi.
Restano a carico dell'appellante anche le spese di ctu già liquidate come da decreto in atti.
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1874/19 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.09.2019 e notificata
[...] il 7.10.2019, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata determina in 128.170,41 la somma dovuta al
[...]
Part
al momento della sentenza di primo grado e condanna l' al pagamento degli Controparte_1 importi residui dovuti calcolati secondo le modalità indicate in motivazione: condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 20119 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa SI RR
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2186/2019 R.G.A.C., a cui risulta riunita la causa civile n. 809/2020 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Commissario p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via degli Alimena n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
PE RO, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di costituzione con nuovo difensore depositata in data 7.07.2021;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore , elettivamente domiciliata in al Viale degli Alimena n. 56/a, CP_2 Pt_1 presso lo studio degli Avv.ti Piero Funari e Alessandra Amantea, i quali la rappresentano e la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nel procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via pregiudiziale e cautelare,
1 sospendere, inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi, avendo già provveduto controparte
a notificare atto di precetto che si allega e potendo verosimilmente agire esecutivamente presso terzi (Tesoriere) oppure inserendosi in procedure esecutive pendenti, l'efficacia esecutiva della sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 24.09.2019 e notificata a mezzo pec in data 07 ottobre 2019, per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque connessi e/o sussistenti;
b) accogliere, per tutti i motivi esposti in narrativa, il presente atto di appello e così riformare in tutto e/o in parte e/o annullare e/o revocare la sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza, dott. Massimo Lento, in data 24.09.2019 e, in accoglimento delle conclusioni già riportate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432 del 2013 nel procedimento n. 6114
/2013 innanzi al Tribunale di Cosenza così formulate:“Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità, inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della somma ingiunta e quindi accertare che la somma ingiunta non è dovuta e/o che nessuna somma è dovuta dall'opponente Part
e di conseguenza in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1432/13 ( RG n. 4281/2013) per tutte le causali di cui in narrativa;
in via gradata, e salvo gravame, accertata l'esistenza di un eventuale credito del comunque inferiore a quello ingiunto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente provato e dovuto, Parte_3 riconoscendo su detto importo i soli interessi legali. Con vittoria in ogni caso delle spese tutte di giudizio”.
Per “…valutati ed accolti i diversi profili di inammissibilità Controparte_1 dell'appello avverso, nel merito, si insiste nel rigetto del gravame proposto con condanna della parte appellante per lite temeraria aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che l'Adita Corte vorrà indicare, per le motivazioni esposte nel presente atto. Tutto, con condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
Nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via pregiudiziale e cautelare,
2 sospendere, inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi, avendo già provveduto controparte
a notificare atto di precetto che si allega e potendo verosimilmente agire esecutivamente presso terzi (Tesoriere) oppure inserendosi in procedure esecutive pendenti, l'efficacia esecutiva della sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 24.09.2019 e notificata a mezzo pec in data 07 ottobre 2019, per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che
l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque connessi e/o sussistenti;
b) accogliere, per tutti i motivi esposti in narrativa, il presente atto di appello e così riformare in tutto e/o in parte e/o annullare e/o revocare la sentenza n 1874/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza, dott. Massimo Lento, in data 24.09.2019 e, in accoglimento delle conclusioni già riportate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432 del 2013 nel procedimento n. 6114
/2013 innanzi al Tribunale di Cosenza così formulate:“Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità, inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della somma ingiunta e quindi accertare che la somma ingiunta non è dovuta e/o che nessuna somma è dovuta dall'opponente Part
e di conseguenza in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1432/13 ( RG n. 4281/2013) per tutte le causali di cui in narrativa;
in via gradata, e salvo gravame, accertata l'esistenza di un eventuale credito del comunque inferiore a quello ingiunto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e limitare la condanna dell' all'importo effettivamente provato e dovuto, Parte_3 riconoscendo su detto importo i soli interessi legali. Con vittoria in ogni caso delle spese tutte di giudizio”.
Per “…. si chiede alla Corte Adita che voglia cancellare dal ruolo Controparte_1 il presente giudizio. Con salvezza di ogni diritto anche per spese di lite, nella denegata ipotesi di riunione di questo procedimento a quello RG 2186/19 con condanna di controparte con distrazione ex art.93 c.p.c.”
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione a opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432/2013, ritualmente notificato,
l' ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto, in virtù
[...] del quale le è stata ingiunta la somma di euro 289.635,11 quale corrispettivo del servizio di Parte fornitura dei presidi e protesi in favore degli assistiti dell' per l'anno 2011.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
3 ➢ le somme indicate nel decreto ingiuntivo sono riferite anche a fatture che rientrano nell'accordo transattivo stipulato nel mese di settembre 2012, in ordine al quale il Centro ortopedico ha rinunciato espressamente a quota parte del capitale, pari al 10%, CP_1
e al 100% degli interessi maturati, nonché ha rinunciato altresì a intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero delle somme oggetto di accordo;
➢ nello specifico sono rientrate nell'accordo transattivo le fatture con numeri E/5, E/6, E/7,
F/2, E/19, E/11, E/12, E/13, E/14, E/15, E/16 ,E/18, E/24, E/27, E/28, E/29, E/42, E/52,
E/54, E/57, E/58, E/59, E/69, E/82, E/90, E/115, E/116, E/117, E/118,E/126, E/133, E/135;
➢ nell'accordo è stato altresì previsto che il pagamento delle somme dovute da parte dell'
[...] fosse subordinato alla presentazione di regolare e che in caso di mancato Parte_3 Pt_4
Parte pagamento, la società avrebbe dovuto notificare all' una diffida ad adempiere al fine di rendere invalido l'accordo sottoscritto;
➢ per quanto riguarda le ulteriori fatture, i relativi importi sono stati vincolati su disposizione Parte del G.E. in esito a vari pignoramenti presso terzi notificati all' in qualità di terzo pignorato e in danno della società , quale debitore esecutato;
Controparte_1
➢ inoltre, nel medesimo periodo, sono stati notificati all'esponente altri tre decreti ingiuntivi che, sebbene riferiti ad annualità diverse, essendo stati azionati contestualmente devono considerarsi come ipotesi di frazionamento del credito;
➢ pertanto, la domanda è da ritenersi inammissibile in virtù del frazionamento del credito, avendo il creditore parcellizzato in plurime distinte domande l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Inoltre, ha contestato l'erogazione della fornitura di merce di cui alle fatture indicate dalla controparte e l'applicabilità degli interessi ai sensi del decreto legislativo numero 231/2002.
Sulla base delle ragioni che precedono, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, di limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato.
Con comparsa depositata in data 27.05.2014, si è costituita in giudizio Controparte_1 per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto.
[...]
In particolare, ha rappresentato che: 1) l'emissione di più decreto ingiuntivi, distinti per anno di fornitura, per la complessiva somma di euro 1 milione non avrebbe potuto dar luogo a una ipotesi di frazionamento del credito trattandosi di esercizi e forniture diverse;
2) non è stata provata la circostanza per cui le somme vincolate col pignoramento presso terzi erano imputabili alle fatture indicate.
4 Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza dell'1.02.2018 è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successivo provvedimento depositato in data 21.05.2018, la causa è stata rimessa sul ruolo dopo aver rilevato che: 1) parte opponente ha dato atto nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6
c.p.c. che l'eccezione di pagamento si riferisce alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo n.
1432/13 e non a quello con n. 1438/13 oggetto di opposizione;
2) l'opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento di alcune fatture per l'importo complessivo di € 26.959,33; 3) l'Asp ha richiamato la documentazione relativa a pagamenti che sarebbero stati effettuati nei confronti di
AN FI e altri creditori del 3) occorre sentire le parti per acquisire Controparte_1 opportuni chiarimenti in ordine all'effettiva imputazione dei pagamenti effettuati alle fatture oggetto della domanda nonché in ordine alla corrispondenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo con quelle indicate nella transazione depositata in atti.
All'udienza del 6.12.2018, la causa è stata rinviata al 14.02.2019 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
In quest'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1874/2019, pubblicata in data 24.09.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2) ha condannato l' al pagamento, in Parte_3 favore della parte opposta, della complessiva somma di € 252.067.57 oltre interessi sulla somma capitale di ciascuna fattura residuata all'esito del parziale pagamento;
3) ha condannato parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria € 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% , distratte in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima esaminato e disatteso l'eccezione circa l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito. Sul punto, ha evidenziato che la società creditrice ha richiesto il pagamento delle fatture relative all'anno 2011 e che le relative prestazioni non possono essere ritenute oggetto di un'unica obbligazione trattandosi di prestazioni periodiche maturate di volta in volta in funzione della esigenza dei pazienti dell'Asp. Ha, poi, disatteso anche il motivo di opposizione relativo al disconoscimento del credito, specificando che molte delle fatture azionate sono state oggetto dell'accordo transattivo stipulato nel settembre del 2012, con conseguente riconoscimento delle prestazioni effettuate.
5 Premesso quanto sopra, ha poi dato atto delle seguenti circostanze: 1) con la memoria n. 1 di cui all' articolo 183 VI comma numero c.p.c. e in comparsa conclusionale, Controparte_1 ha evidenziato l'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle nn. 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
[...]
15, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29,40, 41, 42 e 69, tutte relative all'anno 2011 e per la complessiva somma di € 37.567,54, con mandati di pagamento n. 5743 del 25.06.2014, n. 5494 del 19.06.2014 Part e del n.5688 del 22.07.2013, quest'ultimo prodotto dall' in corso di causa;
2) malgrado l'invito formulato nell'ordinanza del 18.5.2018, l' non ha fornito la prova della corretta Parte_3 imputazione delle somme versate ad estinzione dell'obbligazione mediante la produzione in giudizio delle quietanze di pagamento o dei bonifici direttamente riferibili alle fatture.
Pertanto, attesa l'assenza di specifica prova circa l'estinzione (per pagamento o per versamento in favore di terzi creditori) dei crediti relativi alle fatture azionate, il Tribunale ha concluso nel senso di ritenere che il risulterebbe ancora creditore della somma azionata, Controparte_1 detratto l'importo ricevuto nelle more del giudizio.
Di conseguenza e in ragione del sopravvenuto pagamento, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato e l' è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, della Parte_3 complessiva somma di € 252.067.57, oltre interessi sulla somma capitale di ciascuna fattura residuata all'esito del parziale pagamento. Infine, alla fattispecie in esame ha ritenuto di dover dare applicazione anche alla disciplina relativa agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la medesima sentenza, notificata in data 7.10.2019, con separati atti di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., notificati entrambi mezzo pec il 6.11.2019, l' ha incardinato il Parte_1 procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C. e n. 809/2020 R.G.A.C.
Nel procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C., in data 5.02.2020, si è costituita in giudizio
[...]
per resistere al gravame chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e Controparte_1 in diritto. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante a sostegno dei fatti estintivi circa la pretesa creditoria.
Allo stesso modo, con comparsa depositata in data 28.05.2021 si è Controparte_1 costituita anche nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C. evidenziando che l'appellante all'udienza del 14/12/20 ha chiesto di disporre la riunione dei due procedimenti oppure la cancellazione del giudizio n. 809/2020 R.G.A.C., “trattandosi di una iscrizione dello stesso giudizio per mero disguido nella trasmissione dell'iscrizione telematica dell'atto di appello”.
6 Al fine di valutare la richiesta di riunione, il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del
26.10.2021.
Nell'ambito del procedimento n. 2186/2019 R.G.A.C., entrambe le parti hanno depositato l'adesione all'astensione per l'udienza del 10.03.2020 e in questa udienza la causa è stata rinviata al 23.06.2020 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Con provvedimento dell'1.07.2020, è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In data 7.07.2021, l' si è costituita con nuovo difensore, Parte_1
l'Avv. PE RO.
In data 9.07.2021, è stato depositato l'elaborato peritale.
Nel procedimento n. 809/2020 R.G.A.C., all'udienza del 26.10.2021 il Collegio ha disposto la riunione a quello con n. 2186/2019 R.G.A.C.
Dopo diversi rinvii, con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa
SI RR.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 12.09.2025 depositato il
15.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza per “omessa, illogica e contraddittoria motivazione e per errata valutazione e travisamento dei fatti nonché falsa applicazione delle norme di diritto”.
7 In particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha così affermato: “in ordine di priorità logica va esaminata e disattesa l'eccezione relativa l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito dovendosi evidenziare che parte creditrice ha richiesto il pagamento delle fatture relative all'anno 2011 e che le prestazioni non possono essere ritenute oggetto di un'unica obbligazione trattandosi di prestazioni periodiche maturate di volta in volta Part in funzione dell'esigenza degli assistiti dell' ”.
Sul punto rileva l'appellante che, contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dalla documentazione prodotta e sulla base di quanto pacificamente ammesso da controparte nella comparsa conclusionale del 18.07.2019 a pag. 5, ha ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza, sempre nell'anno 2013, oltre al decreto ingiuntivo per cui è causa altri tre distinti decreti ingiuntivi tutti opposti.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda per evidente frazionamento del credito per come dai decreti ingiuntivi n. 1242 del 2013 (per le forniture dal 2005 al 2008), n. 1480 del 2013 (per le forniture anno 2009) e n. 1438 del 2013 (per le forniture dell'anno 2010).
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la motivazione resa sul punto dal Tribunale. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso la ricorrenza dell'illegittimo frazionamento del credito sul rilievo che i decreti diversi richiesti ed ottenuti dal creditore riguardavano tutti annualità diverse. Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo criticata dall'appellante che si è limitato a ribadire il dato cronologico della coeva richiesta di più decreti
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia la nullità della sentenza per illogicità, insufficienza e contraddittorietà, della motivazione oltre che per travisamento dei fatti.
Nello specifico, censura la sentenza nella parte in cui è stato affermato che: “Merita di essere disatteso anche il motivo di opposizione relativo al disconoscimento del credito dovendosi, al riguardo, rilevare che molte fatture azionate sono state oggetto dell'accordo transattivo stipulato
a settembre 2012 con conseguente riconoscimento delle prestazioni effettuate”.
Secondo l' , il giudice di prime cure ha errato nella parte Parte_1 in cui ha esteso gli effetti dell'accordo transattivo anche a fatture che non hanno fatto parte della transazione, senza però tenere in considerazione che queste fatture per l'acquisto di protesi e ausili non hanno potuto formare oggetto del suddetto accordo perché, come ha riconosciuto anche l'odierna appellata, necessitavano di una previa validazione e di una autorizzazione prevista ai sensi di legge.
8 Il motivo per come formulato deve essere disatteso per difetto di adeguata specificità. Se è vero infatti che il Tribunale ha riconosciuto che la transazione comprendeva molte delle fatture azionate, lasciando così effettivamente intendere che vi sono anche fatture non comprese in quella transazione, era in ogni caso onere della parti indicare specificamente le fatture non comprese nella transazione e, prima ancora, descrivere e documentare il procedimento di validazione in assenza del quale non è possibile - nell'assunto dell' – riconoscere alla fattura il valore di titolo Pt_1 fondante il diritto al pagamento del corrispettivo. Peraltro il motivo si pone in insuperabile contraddizione con l'eccezione di pagamento che fondano gli ulteriori motivi di censura.
Con un terzo motivo di gravame, l' denuncia la nullità Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato statuito che: “malgrado l'invito formulato nell'ordinanza del 18 maggio 2018 l' , su cui gravava l'onere della prova della Parte_3 corretta imputazione delle somme versate ad estinzione dell'obbligazione mediante la produzione in giudizio delle quietanze di pagamento o dei bonifici direttamente riferibili alle fatture, ha omesso di fornire la prova limitandosi a produrre, in comparsa conclusionale, un mandato di pagamento, relativo ad alcune delle fatture per cui si procede ed uno schema riepilogativo, peraltro a valenza interna, dal quale non è dato desumere il pagamento in favore di terzi, e comunque, che tale importo pagato non sia riconducibile e scomputabile da altri crediti vantati dal Centro Giove, non azionati in questa sede. In sostanza, in assenza di specifica prova diretta a provare che i crediti relativi alle fatture azionate siano stati estinti per pagamento o per versamento in favore di terzi creditori, deve ritenersi che il risulti ancora Controparte_1 creditore della somma azionata, detratto l'importo ricevuto nelle more del giudizio”.
Secondo l'appellante il Tribunale è incorso in errore perché, come si evince dai diversi mandati di pagamento prodotti e specificamente elencati in appello, non ha considerato che, nelle more del giudizio e sulla base dei pagamenti riconosciuti dalla stessa controparte, l' ha già Parte_3 corrisposto la somma di euro 201.231,90.
In relazione a tale profilo precisa ulteriormente che la riforma richiesta si rende necessaria anche in considerazione della circostanza per cui, se non si dà atto dell'avvenuto pagamento con conseguente condanna del solo importo residuo ed effettivamente provato, si esporrebbe l'odierna appellante al rischio di un doppio pagamento per le stesse fatture. Infatti, come da documentazione allegata, l'appellata ha già provveduto alla notifica dell'atto di precetto comprensivo delle fatture già pagate e di interessi.
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
9 Il Tribunale non ha tenuto in alcun modo in considerazione il mandato di pagamento prodotto Parte dall' con la memoria di replica ( e non con la comparsa conclusionale ) pur avendo dato atto che esso si riferiva almeno in parte alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo. Deve qui in primo luogo rilevarsi che il mandato di pagamento prodotto con la memoria di replica è di formazione successiva alla scadenza dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie. Deve quindi qui trovare applicazione il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7977 del
2022, secondo cui i documenti di formazione successiva alle preclusioni istruttorie possono essere prodotti per la prima volta anche in appello e questo anche dove la parte ne si venuta in possesso in tempo utile per produrlo prima che la causa venisse trattenuta in decisione. Ciò vale a superare la questione della mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, atteso che il consulente tecnico ha esaminato quella documentazione con gli esiti di cui si dirà
Quanto alla documentazione prodotta in questo grado del giudizio che pure sarebbe stata ammissibile secondo la pronuncia sopra richiamata deve tuttavia rilevarsi che essa non è in alcun modo pertinente ai fatti di causa. I mandati di pagamento prodotti dall'appellante, infatti, sono totalmente diversi da quelli indicati nell'atto di appello e nell'indice della produzione e riguardano soggetti diversi dal I mandati prodotti sono infatti: il n. 4735/2019 a Controparte_1 favore di Mylon s.p.a., il 2498/2019 a favore di Mylon s.p.a., il 383/2017 a favore di Mylan s.p.a.
e il 6049 a favore di Parte_5
Ciò detto occorre allora esaminare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado del giudizio dalla Corte per verificare, alla luce della documentazione prodotta in primo grado, quale fosse l'ammontare del credito del Il consulente ha Controparte_1 prospettato due diversi a conteggi a seconda che si tenga o meno conto del mandato di pagamento Parte 13483 /2016 prodotto dall' con le memorie di replica di primo grado. Poiché quel mandato è successivo allo spirare dei termini di cui all'art. 183VI comma c.p.c., in ossequio alla pronuncia sopra richiamata, la Corte riconosce la legittimità della sua produzione e riconosce quindi la sua idoneità ad incidere sulla determinazione del credito residuo. Tenendo conto dei pagamenti risultanti da quel mandato, che si aggiungono a quelli che il aveva Controparte_1 riconosciuto di avere ricevuto e in relazione ai quali soltanto il Tribunale ha operato la riduzione del credito, per come affermato dal consulente il credito residuo del al Controparte_1 momento della sentenza di primo grado era di € 128.170,41. Non può essere sul punto condivisa la prospettazione difensiva esposta dall'appellata in comparsa conclusionale e relativa alla erronea inclusione da parte del ctu nel computo delle somme dovute anche delle fatture n. 4,23 e 28 che sarebbero state estinte mediante pagamenti a terzi mai operati e dell'intero importo della fattura n.
10 84 pagata invece solo in minima parte. Dette obiezioni mai mosse in seguito al deposito della consulenza sono frutto di una personale interpretazione del mancato di pagamento dal quale comunque risulta l'accredito degli interi importi elencati sul conto corrente del . Controparte_1
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato così affermato: “per quanto concerne, infine, l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al d.lgvo 231 del 2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'
[...]
”. Parte_1
In particolare, tale statuizione deve considerarsi errata e deve essere riformata nel senso di non riconoscere la sussistenza di interessi legali e di mora perché: 1) con l'accordo transattivo l'odierna appellata ha rinunciato espressamente agli interessi;
2) il ritardo nei pagamenti non è dovuto a un inadempimento dell' ma ai numerosi pignoramenti intrapresi;
3) manca un Parte_3 contratto a monte che li prevede espressamente.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Sul punto occorre osservarsi che il presupposto dell'azione proposta in primo grado dal è in parte costituito proprio dalla Controparte_1 mancata esecuzione dell'accordo transattivo e, quindi, dalla reviviscenza dell'obbligazione nella sua interezza tanto più che non è stata mai allegata l'efficacia novativa dell'accordo. Il motivo sub
2 è inammissibile perché dedotto per la prima volta in grado di appello, oltre che manifestamente infondato posto che il pignoramento è la conseguenza e non la causa del ritardo del pagamento.
Irrilevante infine una mancata espressa previsione convenzionale, posto che tali interessi trovano la propria fonte direttamente nella legge.
Deve infine rilevarsi che l'appellata ha espressamente riconosciuto di avere ottenuto in sede esecutiva sulla base della sentenza di primo grado l'importo di € 126.033,79 oltre interessi maturati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2023. In difetto di un prospetto analitico che consenta di ricostruire le specifiche imputazioni dei pagamenti non è possibile in questa sede la determinazione esatta del residuo credito del che andrà effettuata tenendo Controparte_1 conto che al momento della sentenza di primo grado detto credito ammontava per capitale ad €
128.170,41 oltre interessi come da decreto legislativo n. 231 del 2002
2.4. Le spese processuali.
L'esito della lite che ha visto la riduzione della condanna solo in ragione dei pagamenti effettuati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e, quindi, il riconoscimento implicito della fondatezza della domanda per come originariamente formulata, impone che in applicazione del
11 Parte principio della soccombenza le spese di lite siano liquidate a carico dell' e commisurate all'importo originariamente richiesto. Deve tuttavia rilevarsi che con riferimento alle spese di primo grado l'applicazione di detto criterio comporterebbe la condanna ad una somma maggiore di quella stabilita dal primo giudice. In applicazione quindi del divieto reformatio in peius per l'appellante e in difetto di appello incidentale sul capo delle spese, va confermata sul punto la statuizione del Tribunale.
Le spese dell'appello sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento e per le quattro fasi.
Restano a carico dell'appellante anche le spese di ctu già liquidate come da decreto in atti.
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1874/19 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.09.2019 e notificata
[...] il 7.10.2019, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata determina in 128.170,41 la somma dovuta al
[...]
Part
al momento della sentenza di primo grado e condanna l' al pagamento degli Controparte_1 importi residui dovuti calcolati secondo le modalità indicate in motivazione: condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 20119 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa SI RR
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