Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 15711 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15711 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARIOTTINO FABIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n° 1366/24 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5.2.24 nel giudizio 21218/23 RG che recepiva le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 18.1.24 in ordine al figlio minore nato [...] . Persona_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva rappresentando di aver acconsentito, nelle Controparte_1
more del giudizio, al trasferimento del minore e chiedendo:
• una nuova disciplina del proprio diritto di visita;
• modificare la sentenza divorzile prevedendo l'attribuzione dell'assegno unico al 50% tra le parti.
Le parti comparivano in data 21.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava Parte_1
lavoro con contratto part time presso una società: vivo con il mio compagno che fa il poliziotto, la figlia del mio compagno che ha 15 anni, e . In una Abitazione locata con canone locativo di 600,00 €; non ho altri obblighi
Persona_1 contributivi in quanto i miei primi due figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendente;
guadagno circa 1000,00; percezione integrale da parte mia dell'Au come da accordi di divorzio che ammonta a 230,00 euro;
preciso che si è ben inserito nelle Marche, va bene a scuola, non ci sono problemi nella convivenza con il
Persona_1 mio compagno e la figlia, convivenza che peraltro avevamo già cominciato qui a Napoli. Preciso che io ho mantenuto fede all'impegno assunto in vista dell'udienza di accompagnare dal padre una volta al mese. Pigliamo
Persona_1 l'autobus il venerdì pomeriggio e rimaniamo fino alla domenica pomeriggio. Io prendo un B&B in quanto non ho la possibilità di dormire da mia madre perché la casa è già piccola per mamma e gli altri miei fratelli.
Persona_1 ovviamente trascorre tutto il periodo con il padre. Preciso che pur se il viaggio in autobus dura soltanto quattro ore io ho timore a lasciare che ha quasi 12 anni e mezzo. Sicuramente potrà in futuro affrontare il viaggio da solo. Per_1 Io peraltro ho detto a FA di venire lui a trovare anche perché mi sembra strano che il padre non voglia
Persona_1 vedere il nuovo ambiente sociale e scolastico dove si è inserito il figlio. Preciso che FA ha una zia nelle Marche e che, contrariamente a quanto affermato da lui, ha sempre avuto rapporti tanto che noi andavamo anche a trovarla e finanche
talvolta la sente telefonicamente. Insisto perché rimanga fermo l'accordo raggiunto in sede divorzile di Persona_1 attribuzione integrale dell'assegno unico a me anche perché peraltro FA non ha problemi economici. Preciso che da quando mi sono trasferita nelle Marche FA non sta più pagando il 50% delle spese straordinarie. Non capisco la ragione;
per me è come se mi volesse punire;
preciso che anche se in sede di divorzio abbiamo concordato le condizioni non è stato semplice, FA infatti pur essendo carabiniere con una lunga anzianità di servizio mi riferiva di non avere disponibilità economica, tutt'oggi mi dice che ha problemi a prendere permessi al lavoro per venire nelle Marche senza rendersi conto che io lavoro nel privato, peraltro da poco, e ho certamente più difficoltà. Peraltro il suo problema di salute (avendo un solo rene) non incide assolutamente sulla sua capacità reddituale. Preciso che l'assegno unico in sede divorzile abbiamo concordato che venisse attribuitami integralmente perché ovviamente lo stesso è rapportato al reddito. La quota che spetterebbe a FA nel caso di ripartizione al 50% sarebbe un importo praticamente irrisorio di circa 20
€ giacché lui è percettore di reddito più elevato a differenza mia che ho un reddito più modesto. Io non ostacolo la relazione tra e FA, anzi talvolta sono io ad incentivare a chiamare il padre e lui magari mi Persona_1 Per_1 dice che si annoia in quanto non sempre riesce ad instaurare un dialogo col padre. Preciso che io ho dato a FA anche la disponibilità maggiore a tenere nostro figlio durante le festività ma lui mi oppone ostacoli lavorativi ichiarava Controparte_1
vivo da solo in una Abitazione locata con canone locativo di 550,00 non ho altri obblighi contributivi ..stipendio
1850,00/1900,00; percezione integrale da parte della madre dell'AU come da accordi di divorzio preciso che tra me e
non c'è un clima sereno, la conflittualità si è già manifestata quando di fatto io sono dovuto andare via di casa Parte_1 nel maggio 2022. Da allora ho incontrato in condizioni a mio avviso inidonee. Infatti, poiché avevo preso Persona_1 una stanza in caserma, per incontrare ero costretto a prendere una camera in albergo o in un B&B, quindi Per_1
mi consegnò una busta con i panni di , dovevamo fare il cekout la mattina e vagare fino all'ora in Parte_1 Per_1 cui riaffidavo alla madre. Preciso che io comunque penso di avere un ottimo rapporto con nostro figlio. Per_1 Registro tuttavia che lui è strumentalizzato dalla madre nel senso che la madre qualunque richiesta che riguardi
si Pio me la fa fare tramite lui. Ad esempio mi ha detto che serviva la mia firma per il nullaosta Per_1 Per_1
2 per andare a San Benedetto e io non lo sapevo. Ho autorizzato il trasferimento anche se a mio giudizio mi è stato praticamente estorto. di fatto si trova bene a San Benedetto o quantomeno lui così mi dice. Io lo chiamo Persona_1 sul suo telefono cellulare ma non sempre risponde. Quando è andato via ai primi di gennaio 2025 ad esempio per sei giorni non mi ha risposto al telefono così come d'estate è capitato addirittura che per 10 giorni io non avessi contatti con lui. In queste occasioni io mando un messaggio a invitandola sollecitare perché mi chiami ma lei Parte_1 Per_1 talvolta mi risponde dicendo che è impegnato;
devo precisare che la comunicazione tra me e non è Per_1 Parte_1 una comunicazione serena, avviene essenzialmente per messaggistica e non sono poche le offese che ricevo da lei. Preciso che io ho sempre contribuito alle spese straordinarie e sto ancora contribuendo. Certo mi è stata inoltrata una fattura relativa all'acquisto di una tuta che mi era parsa alterata/gonfiata ed infatti ho chiamato il rivenditore che mi ha confermato che l'importo era stato maggiorato. È evidente che questo ha fatto venire meno , da parte mia, la fiducia nei confronti di . Preciso che quando percepivamo l'assegno unico ripartito al 50% la mia quota ammontava a 90 Parte_1 euro . Io chiedo di ripristinare la ripartizione dell'assegno unico al 50% perché sono migliorate le condizioni economiche di che attualmente svolge un doppio lavoro, sono aumentate le spese straordinarie per , e quando Parte_1 Persona_1 incontro nei fine settimana che lui trascorre con me a Napoli sostengo elevate spese comprando ad Persona_1 esempio per lui i capi di abbigliamento. Preciso che io non posso recarmi a San Benedetto perché ho una macchina molto vecchia che non è in grado di affrontare lo spostamento, le mie condizioni economiche non lo consentono, per recarmi a San Benedetto significa peraltro dover prendere una camera, necessariamente consumare dei pasti con Persona_1 in ristoranti pub, lasciare la camera al mattino e vagare senza il calore e la comodità di una casa. Preciso che mia zia che abita nelle Marche io non la sento dal 2019, per me sarebbe difficile ripristinare i rapporti esclusivamente finalizzati
a chiedere ospitalità. Tale ospitalità peraltro non sarebbe agevole perché lei abita in un Comune che dista 150 km da San Benedetto del Tronto, e mal collegato ovvero il collegamento è tramite corriera con uno spostamento di circa cinque ore per cui è improponibile che io possa salire e godere della sua ospitalità in quanto ripeto dovrei salire necessariamente con l'autobus e non avrei poi una macchina per gli spostamenti. Io chiedo esclusivamente che si preveda l'onere di
di accompagnare un fine settimana al mese(ad esempio il secondo del mese) prestabilito al fine Parte_1 Persona_1 di evitare che possano esser accampate giustificazioni per rinviarlo dal venerdì alla domenica a Napoli in quanto io potrei così godere del calore della casa e relazionarmi con lui adeguatamente. Chiedo un solo fine settimana al mese perché mi rendo conto che è grande, si è ambientato, ha gli amici e pertanto più volte potrebbe essere per lui Per_1 pesante Preciso che a mio giudizio è un dodicenne ancora timido che non è ancora maturo per affrontare Persona_1 lo spostamento in autobus da solo. Quando ha accompagnato da me a Napoli io non so lei poi Parte_1 Persona_1 se si è trattenuta a Napoli o è risalita a San Benedetto del Tronto. Ripeto che con lei la comunicazione è ridotta all'osso. Evidenzio la mia maggiore disponibilità a trattenermi a san Benedetto durante i fine settimana del periodo estivo da aprile a giugno e durante i ponti. Il Giudice all'esito
• tentava la conciliazione che non sortiva effetto;
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
• Evidenziava che la richiesta di prova avanzata da parte attorea appariva chiaramente superata dal trasferimento del minore nelle Marche autorizzato dal convenuto;
• Riteneva la causa matura per la decisione ed ordinava la discussione orale.
• tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Giova evidenziare che è cessato il contrasto tra le parti in ordine al trasferimento del minore autorizzato dal convenuto.
Si evidenzia che in sede divorzile le parti concordavano all'udienza del 18 gennaio 2024 la contribuzione al mantenimento del figlio minore a carico del ella misura di 400 € mensili CP_1
oltre il 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla Pt_1
Si evidenzia che il principio generale è che l'Assegno Unico e Universale viene erogato al 50% ciascuno ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
3 Tuttavia, resta salva la facoltà dei genitori di concordare che il contributo venga erogato per intero solo a uno dei due concordando magari nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente del figlio.
In tale ipotesi va da sé che la quota che sarebbe di spettanza del genitore non collocatario ceduta/rectius percepita dal genitore collocatario in deroga alla disciplina ex lege diviene vera e propria voce contributiva; per l'effetto la domanda proposta dal in questa sede deve CP_1
qualificarsi come domanda di riduzione della contribuzione al mantenimento di a suo Persona_1
carico.
Tale domanda, per essere accolta, necessita della prova che vi sia stato decremento reddituale/patrimoniale dell'obbligato di entità tale da ritenere diminuita la capacità contributiva del ispetto al momento del divorzio (pronunciato a febbraio 2024), comparando le condizioni CP_1
economiche del convenuto al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti all'epoca del divorzio.
Nel presente giudizio nulla risulta provato, ma neanche prospettato, in ordine a tale diminuita capacità reddituale del il quale invoca la attribuzione del 50% dell'assegno unico (ovvero, per le CP_1
ragioni sopra espresse, la diminuzione dei suoi obblighi contributivi) esclusivamente sulla scorta delle maggiori potenzialità economiche della (genitore convivente) rispetto all'epoca del divorzio Pt_1
(avendo reperito una occupazione) che, pur se concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore che non ha registrato alcuna diminuzione delle proprie entrate nell'arco dell'ultimo anno ovvero dal divorzio .
Ne può accogliersi la domanda di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore in ragione delle sopraggiunte spese di viaggio per incontrare il minore atteso che le stesse ricadono anche sulla come oltre disciplinato. Pt_1
Quanto alla formulazione di un calendario di incontri tra il minore e il padre, genitore non convivente, si registra un persistente contrasto tra le parti.
Si evidenzia che l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, in attesa della presente decisione, prevedeva l'impegno della ad accompagnare una volta al mese il figlio a Napoli a proprie Pt_1
spese un fine settimana da concordare con il dal venerdì sera dopo il lavoro fino alla CP_1
domenica pomeriggio.
Il reputa realistica, anche in ragione dell'età adolescenziale del figlio, la previsione di un CP_1
solo incontro al mese rappresentando le proprie difficoltà economiche a recarsi a San Benedetto del
Tronto e il disagio di dover incontrare il figlio in un contesto freddo (albergo, B&B) preferendo incontrarlo meno, ma condividendo con lui momenti di migliore qualità nel calore di una casa.
4 La dal canto suo, evidenziava l'opportunità che il si rechi a San Benedetto del Pt_1 CP_1
Tronto per condividere il nuovo contesto ambientale del figlio.
Il Tribunale in ragione delle evidenti criticità che si registrano nella costruzione quotidiana della genitorialità realmente condivisa invita preliminarmente le parti, al di fuori della presente cornice giuridica, a seguire dei percorsi di mediazione finalizzati ad individuare un canale di comunicazione valido nell'interesse del figlio minore.
Ritiene inoltre di prevedere un calendario che riconosca un regime di incontri equilibrato tra i due comuni di residenza (per consentire al minore di condividere col padre una quotidianità, benchè certamente ridotta, sia ad Ercolano che a San Benedetto) ed un'equa ripartizione degli oneri economici connessi agli spostamenti del minore quando viene a Napoli;
per l'effetto disciplina il seguente calendario in base al quale il padre potrà tenere con sé il figlio:
Il secondo fine settimana di ciascun mese quando sarà la madre ad accompagnarlo presso la abitazione del padre a Ercolano il venerdì sera fino alla domenica sera (salvo che le parti non concordino in ragione dell'età di farlo viaggiare da solo, con impegno del di prelevarlo presso la stazione CP_1 dei treni o autobus a seconda del mezzo di trasporto prescelto); le spese di viaggio da San benedetto a Napoli saranno comunque a carico della
. Pt_1
Il quarto fine settimana del mese, a mesi alterni, il potrà tenere con se CP_1 il figlio prelevandolo dalla abitazione materna in San Benedetto del Tronto dal venerdì pomeriggio alla domenica e trattenendosi a proprie spese a San
Benedetto del Tronto.
- 6 giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo la regola dell'alternanza;
- tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal venerdì
Santo alla domenica di Pasqua o dalle sera della domenica di pasqua sino alla sera del martedì successivo;
- 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno
- Nonché ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi sempre entro il
30 maggio, da trascorrere durante le vacanze scolastiche nei mesi di giugno, luglio o agosto che potranno essere anche uniti ai 15 sopra previsti ove le parti concordino che il minore stia con il padre per 30 giorni consecutivi;
- Il padre potrà e dovrà fare una videochiamata quotidiana a Persona_1
5 contattandolo sul suo telefono personale;
nel caso in cui non sia fornito di telefono personale il padre lo Persona_1 contatterà tramite il telefono della nella fascia orario 18.-19,30 e, Pt_1
▪ - nel caso di impedimento della e/o di impegno Pt_1 concomitante della minore – festa, momenti di gioco in compagnia
, sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria o si farà lei carico di chiamare l'Illiano per consentire la videochiamata;
▪ nel caso di impedimento del sarà sua cura comunicarlo CP_1 per tempo alla e magari concordare per le vie brevi Pt_1
(messagistica istantanea watsupp, altro orario)
Ritiene, altresì, il Tribunale - correttamente il Giudice relatore non ha rilevato la necessità di procedere all'ascolto del minore che è stato correttamente ritenuto manifestamente superfluo registrandosi il contrasto principalmente sulle determinazioni economiche e sui costi di viaggio.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (considerato il consenso prestato dal anteriormente al giudizio al trasferimento del minore e la soccombenza del convenuto CP_1 in relazione alla richiesta di riduzione di contribuzione) ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n° 1366/24 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5.2.24 nel giudizio 21218/23 RG limitatamente alla domiciliazione privilegiata del minore presso la madre in San Benedetto del Tronto e al calendario di incontri tra il minore e il padre come indicato in parte motiva;
Persona_2
• conferma per il resto la predetta sentenza;
• compensa le spese.
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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