Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13069/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1 Napoli alla Via G. Jannelli n. 23/M, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Esofaco, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 mandato in atti, indirizzo PEC Email_1
ATTORE
contro
P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore e responsabile del servizio sinistri p.t., elett.te dom.ta al Vico Tutti i Santi n. 82, 80139 – Napoli - presso lo studio dell'avv.
Giuliana Sepe (C.F.: ) che la rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
indirizzo PEC Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 16.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la
comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda va accolta nei limiti di seguito illustrati. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di perdita del diritto di indennizzo, ex art. 1915 c.c., formulata dalla ( d'ora in Controparte_2 avanti solo per l'inosservanza da parte dell'attore , CP_2 Parte_1 di quanto prescritto dall'art.
3.1 della polizza “Protezione casa” n. 344594761, stipulata e vigente tra le parti, per la copertura e garanzia in caso di danni derivanti da una pluralità di eventi dell'immobile di proprietà del , che Pt_1 in caso di sinistro prevedeva :“ (…) comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare il numero verde oppure al numero urbano del Servizio sinistri (UGS) di e Controparte_1 ciò allo scopo di consentire l'accertamento tempestivo delle circostanze e dell'entità del danno”; orbene, bisogna assolutamente sottolineare che i danni conseguenti alla rottura del tubo, servente la proprietà dell'attore (presente nel giardino), avvenuta la notte tra il 2 e 3 giugno 2019, erano copiosi ed importanti, e riguardavano anche il muro perimetrale posto al confine con un'altra proprietà, gli stessi pertanto, avevano creato una situazione di pericolo riguardante anche la proprietà confinante. Il , nell'immediatezza dell'evento dannoso, si è trovato a fronteggiare Pt_1 una situazione critica ed urgente per debellare il pericolo alla proprietà confinante;
il ritardo di denuncia, avvenuta solo in data 03 luglio 2019, e perfezionata in data 25 settembre 2019 è senza alcun dubbio ascrivibile a tale stato di urgenza;
da tale presupposto, appare lapalissiano che il motivo del ritardo della denuncia del alla non ha carattere doloso o Pt_1 CP_2 colposo, tale da giustificare la perdita del diritto di indennizzo ex art. 1915
c.c., così come invocato dalla convenuta compagnia assicurativa, e come definitivamente chiarito dalla S.C. con l'ordinanza n. 19071 del 11/07/2024:
“Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.”. Inoltre, appaiono conseguenza alla suddetta situazione di urgenza, i lamentati ritardi eccepiti dalle parti processuali, ovvero quella formulata dall'attore di non tempestiva formulazione dell'offerta risarcitoria e quella Pt_1 formulata dalla convenuta di ritardata messa a disposizione delle cose CP_2
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danneggiate, pertanto, per i suddetti ritardi non è ravvisabile alcun inadempimento contrattuale delle parti. Entrando nel merito, l'escussione della teste , ha chiarito la Testimone_1 causa del sinistro che ci occupa, ovvero la rottura di una tubazione presente nel giardino dell'immobile di proprietà del con i consequenziali danni Pt_1 derivati, ed inoltre ha chiarito anche la tipologia e la natura dei lavori effettuati a spese del per il ripristino dello stato dei luoghi e la loro Pt_1 messa in sicurezza: ” Vivo assieme a mio marito e posso confermare che lui ha provveduto alla sostituzione del tubo lesionato;
si trattava del tubo della montate dell'acqua della nostra abitazione che è una villetta, detto tubo si trova in giardino a poca distanza dalla porta di ingresso;
egli inoltre ha provveduto alla demolizione e riedificazione del muro precisamente, quello del lato davanti e gli angoli che aggrappano alle mura laterali;
infatti il muro stava per crollare in quanto il terreno sottostante era imbibito d'acqua , e la cosa era pericolosa in quanto sotto c'è un'altra villetta privata ”. Una volta chiarita la causa dell'evento dannoso e la tipologia dei lavori effettuati, va rigettata l'eccezione formulata dalla vertente CP_2 sull'inapplicabilità della polizza “Protezione casa” n. 344594761 in essere tra le parti, per il sinistro oggetto del presente procedimento, in quanto la tubazione esterna dalla quale avrebbe tratto origine lo spargimento d'acqua, non era stabilmente installata all'interno del manufatto edile;
orbene, a confutare la validità di tale eccezione, ha provveduto il CTU Ing.
[...]
nel proprio elaborato peritale, il quale dopo aver effettuato in loco Per_1 le dovute indagini (scavo di indagine lungo il perimetro della proprietà di
) ha definitivamente descritto la natura servente della tubazione Pt_1 oggetto di rottura dell'impianto idrico dell'immobile di proprietà : Pt_1
“Pertanto, il CTU, a seguito di tali indagini e del conseguente ritrovamento della porzione di tubo entrante nel fabbricato attoreo poteva dare risposta positiva al quesito posto dall'onorevole Giudicante affermando che il tubo oggetto di rottura costituisce parte integrante dell'impianto idrico a servizio del fabbricato”. Una volta accertata l'operatività della polizza “Protezione casa” per i danni occorsi a seguito dell'evento del 02 giugno 2029 all'immobile dell'attore, il CTU nel proprio elaborato ha anche accertato l'assoluta necessità di tutti gli interventi di ripristino/sostituzione posti in essere dall'attore nell'immediatezza, anche a mezzo di una tassativa elencazione degli stessi, e chiarendo al contempo, che non era possibile viceversa effettuare interventi minori:” A seguito dei sopralluoghi, delle dovute misurazioni operate in situ e dell'attenta osservazione della documentazione fotografica agli atti, il CTU ha potuto verificare che effettivamente gli interventi di ripristino/sostituzione effettuati dall'attore erano necessari nella loro interezza e non si sarebbero potuti efficacemente eseguire interventi minori a meno di un ripristino del muro per un'altezza molto maggiore.
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Di seguito vengono individuati nel dettaglio gli interventi ritenuti sufficienti e necessari a risolvere integralmente tutti i danni derivati dalla rottura del tubo su menzionata con ripristino dello status quo ante, lavorazioni tutte corrispondenti a quanto effettivamente eseguito dall'attore. (…) 1. Rimozione ringhiera di recinzione;
2. Scavo di sbancamento;
3. Rimozione tubazione in ferro;
4. Demolizione del cordolo in c.a. e del muro in tufo per un'altezza di 1,60 metri;
5. Scarriolatura materiali e Trasporto a rifiuto;
6. Spianamento e getto in conglomerato magro;
7. ;
8. Getto in Parte_2 conglomerato cementizio;
9. Ripristino del muro in tufo e del cordolo di coronamento in c.a.; 10. Ripristino del terreno a tergo del muro e ripiantumazione;
11. Posa in opera nuove copertine in marmo 12. Riposizionamento ringhiera.” Infine, una volta accertati gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi e la loro relativa messa in sicurezza, il CTU ha provveduto a quantificare i costi degli stessi ritenendo congrua la cifra di € 16.900,00 :” Dal Q.T.E. DEFINTIVO risulta che i costi complessivi degli interventi ritenuti sufficienti
e necessari a risolvere integralmente tutti i danni derivati dalla rottura del tubo su menzionata con ripristino dello status quo ante possono essere valutati in una cifra lorda stimata in € 16.900,00 (euro sedicimilanovecento//00).”. Orbene, a termine di polizza per quantificare esattamente l'indennizzo spettante al bisogna applicare, alla somma riconosciuta in CTU di Pt_1
16.900,00, la franchigia di € 250,00 prevista in polizza, (cfr. polizza versata in atti pag. 42), pertanto, la in via definitiva va condannata a pagamento CP_2 dell'indennizzo € 16.650,00 in favore del , a cui vanno aggiunti gli Pt_1 interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In considerazione degli esiti del procedimento le spese di lite vanno compensate tra le parti per il 50%, la restante parte va posta a carico della tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della Tariffa Forense DM. CP_2
55/2014 come modif. dal DM 147/22, che si liquidano (scaglione 5.201,00- 26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1del D.M. 55/14 valori medi per tutte le fasi) in € 2.538,50 per compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege ed € 259,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'Avv. Massimiliano Esofago dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU per come liquidate in corso di causa vanno poste a carico definitivo della CP_2
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice;
1) condanna la in Controparte_1 persona del procuratore e responsabile del servizio sinistri p.t., al
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pagamento della somma di € 16.650,00, per le causali in parte motiva, in favore di , oltre interessi legali di mora Parte_1 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico della Controparte_1
[...]
3) compensa al 50% le spese processuali del presente giudizio fra le parti,
e condanna in Controparte_1 persona del procuratore e responsabile del servizio sinistri p.t., al pagamento, in favore , della restante parte Parte_1 liquidate in € 2.538,50 per compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege ed € 259,00 per spese esenti, con attribuzione all'avv. Massimiliano Esofago;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli, il 29/05/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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