Articolo 1385 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1393Articolo 1386
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9 ottobre 2010
Art. 1385. Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate 1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di piu' militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano. 2. Per la scelta degli altri quattro membri:
a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente; d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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