a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente; d) ((se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.)) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".