CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/09/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2149/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/11/2022 al n. 2149 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Siena, n. 334/2022, emessa il 03/04/2022
e pubblicata il 19/04/2022.
promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Banco di
Santo Spirito n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Firenze (FI), Corso Italia n.2, presso lo studio dell'Avv.
Mauro Giovannelli che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellato/appellante incidentale –
avente ad oggetto: promessa di pagamento e ricognizione di debito. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante S.I.I.T.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza Trib. Siena n.
334/2022 pubblicata il 19/04/2022, accogliere integralmente il presente appello e, pertanto: -ritenuto l'avvenuto passaggio dal CAAV- SI a Controparte_1
(che li ha a sua volta, conferiti al degli impianti di adduzione
[...] CP_2
dell'acqua potabile di cui al verbale di consegna 31/12/1994 ed alla relazione
16/06/1997 della Commissione paritetica di Stima SI - Comune di San Casciano dei
Bagni-CIGAF, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di €
254.565,60 (£ 492.907,720) iva inclusa al 20% (o da ricalcolare al 22%), o a quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, determinata per differenza tra il valore degli impianti ceduti e quello di liquidazione della quota di partecipazione al CAAV -SIIIT dello stesso oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
monetaria a decorrere dal 01/01/1995 al saldo;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale, condannare il alla Controparte_1
restituzione a favore dell'appellante degli Impianti oggetto di causa ed al pagamento, sino alla riconsegna, dell'indennizzo per lo sfruttamento degli impianti medesimi nella misura di € 15.000 annui dal 01/01/1995 o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine, in caso di rigetto delle precedenti domande, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennizzo per lo sfruttamento degli impianti medesimi dall'01/01/1995 nella misura di € 15,000 annui, o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”; per l'appellato/appellante incidentale Controparte_1
“…in tesi e in via incidentale: accogliere il primo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua e, per l'effetto, rilevare la tardività della riassunzione promossa dalla innanzi al Tar Toscana Pt_1
dell'originario giudizio instaurato al Tribunale di Viterbo, dichiarare inammissibile la riassunzione al Tribunale di Siena, dichiarando l'estinzione del presente giudizio;
2 ancora in tesi, in via incidentale: accogliere il secondo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua, e per l'effetto, accertata la realizzazione degli impianti da parte del Controparte_1
rigettare le domande formulate dalla in quanto infondate, poiché
[...] Parte_1
nulla è dovuto all da parte de ancora Parte_1 Controparte_1
in tesi, in via incidentale: accogliere il terzo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua e, per l'effetto, accertata la natura demaniale della infrastruttura acquedottistica in oggetto e la conseguente intrasmissibilità, rigettare le domande formulate dalla da parte del Pt_1 [...]
in tesi e comunque: rigettare l'appello principale dell Controparte_1 Pt_1
perché infondato e inammissibile per tutti i motivi sopra esposti e confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022; in ipotesi gradata: nella non creduta ipotesi che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze dovesse riconoscere l'esistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo o della relativa indennità da parte de nei confronti dell , accertato - Controparte_1 Pt_1
previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183 comma 6,
n. 2 c.p.c. e qui riproposti - il minor valore degli impianti, nonché il maggior valore della partecipazione del nell'allora CAAV (oggi Controparte_1
ridurre conseguentemente il corrispettivo o l'indennizzo per la Parte_1
trasmissione degli impianti domandato dalla in ogni caso, con integrale Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali, comprese quelle dell'eventuale consulenza tecnica d'ufficio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. I fatti pregressi e il giudizio di primo grado. Va premesso che
[...]
(d'ora in poi, soltanto ”) aveva introdotto nel Controparte_3 Pt_1
3 TAR Toscana, il quale a sua volta (con sentenza n. 1636/18 del 17.12.2018) dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Infine, nel 2019, il medesimo procedimento era nuovamente introdotto dinanzi al
Tribunale di Siena che si pronunciava con la sentenza in epigrafe indicata, qui impugnata.
Per una migliore comprensione della intera e complessa vicenda, occorre accennare quanto segue.
I.
1. esponeva che in data 19/12/1956 veniva costituito il Pt_1 [...]
” (“CAAV”), in qualità di soggetto Controparte_4
di diritto pubblico deputato alla manutenzione degli acquedotti dell'Alto . CP_4
Tale consorzio, in data 10/04/1995 era successivamente trasformato nell'attuale , Pt_1
anch'esso ente consortile di diritto pubblico avente sede legale a Viterbo. Il CP_1
aderiva a tale Consorzio, dall'anno della sua creazione (ossia dal 1956) sino al novembre 1994, anno in cui deliberava di recedere da esso, aderendo ad altro ente, il
(d'ora in poi, soltanto Controparte_5
). Quale conseguenza del recesso sopra descritto, il avrebbe dovuto CP_2 CP_1
acquisire dal la proprietà di alcuni impianti, i quali sarebbero stati destinati CP_4
all'approvvigionamento d'acqua in favore dello stesso territorio comunale. Con
verbale di consegna datato 31/12/1994 avveniva un “passaggio di consegne” tra CAAV-
SI e il Comune, cosicché quest'ultimo entrava nella disponibilità materiale degli impianti e ne otteneva il godimento. La valutazione del valore degli impianti veniva affidata ad una Commissione paritetica, costituita da tre componenti, ciascuno di loro espressione delle scelte operate da CAAV- S.I.I.T, dal e da Detta CP_1 CP_2
Commissione stimava il valore degli impianti in complessivi € 1.243.577,60 (£
2.407.902,000) di cui: € 384.851,80 (£ 745.177.000), per i beni di tipo A), realizzati dal
Ministero dei Lavori Pubblici;
€ 518.752,55 (corrispondenti a £ 1.004.445.000 per i beni di tipo B), realizzati con contributi della Regione Toscana;
€ 339.973.25 (per complessivi £ 658.280.000) per i beni di tipo C), di proprietà CAAV-SI e costruiti con i propri fondi. Quale conseguenza del recesso dal , il Controparte_6
4 avrebbe dovuto corrispondere ad esso il valore dei beni di tipo C), oltre IVA, CP_1
salva ogni altra valutazione per i restanti beni, e cioè per gli impianti di tipo A e B.
Tuttavia, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna degli impianti e la valutazione di stima degli stessi, il stipulava una convenzione con per CP_1 CP_2
il conferimento dei suddetti beni. CAAV-SI, non ricevendo alcun pagamento dal per i beni di tipo C) dati in godimento, inviava a quest'ultimo, nell'ottobre CP_1
1998, la fattura n. 1152/1998 del 13/10/1998, la quale portava un credito di complessivi
€ 407.967,90 (£ 789.936.000). La fattura sopra citata rimaneva inevasa. Anzi, con lettera inviata a il 27/10/1998 il dichiarava di Pt_1 Controparte_1
nulla dovere a C.A.A.V.- S.I.I.T., stante l'insussistenza di un atto formale di trasferimento del credito, ex art. 1350 c.c.- Inoltre, in quell'occasione, il CP_1
comunicava di subordinare il predetto pagamento alla definizione dei suoi rapporti patrimoniali col , facendo leva sulla circostanza che il valore della quota di CP_4
adesione fosse già stato trattenuto da in conseguenza del recesso del Pt_1 CP_1
Il valore della quota partecipazione del alla data del 31/12/1994 veniva CP_1
successivamente stimato con perizia del Dott. in € 153.402,30 (£ 297.028.280): Per_1
tale importo veniva decurtato dalle complessivi £ 789.936.000 (comprensivo di IVA).
In definitiva, richiedeva al di di in pagamento Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1
l'importo di £. 492.907.720 comprensivo di IVA, oggi pari ad € 254.565,60 a titolo di indennizzo per l'utilizzo in godimento dei beni da parte del da corrispondere CP_1
entro la data del 30/09/2020, a pena di esecuzione forzata. L'importo non era versato.
Di qui, in successione, i giudizi in apertura indicati nei quali proponeva le Pt_1
medesime conclusioni ancora oggi in epigrafe. Da ultimo, il TAR Toscana così si esprimeva: “È peraltro evidente che la controversia di cui si tratta ha ad oggetto un accertamento di un diritto soggettivo e, precisamente l'esistenza di un obbligo del di corrispondere un corrispettivo a seguito dell'avvenuta Controparte_1
acquisizione degli impianti: non solo infatti non è stato impugnato alcun atto o provvedimento amministrativo, ma si [è] chiesto l'accertamento di un comportamento materiale e, nel contempo, il pagamento di un corrispettivo o, in alternativa la
5 restituzione dei beni conferiti. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in luogo del giudice ordinario territorialmente competente. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex articolo 11 c.p.a. (translatio iudicii) (…)”.
I.
2. Il processo era nuovamente introdotto dinanzi al GO, stavolta dinanzi al
Tribunale di Siena, con riproposizione, ad opera delle parti, delle medesime conclusioni rassegnate nei precedenti giudizi di merito. Il convenuto si CP_1
costituiva in giudizio e sollevava, pregiudizialmente, eccezione di inammissibilità della domanda, per tardività della riassunzione in esito alla pronuncia del Tar Toscana.
Nel merito, preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere da e Pt_1
comunque avversava la pretesa attorea, sostenendo che non vi fosse alcun titolo idoneo a trasferire i predetti beni (il verbale del 1994 non avrebbe soddisfatto le caratteristiche richieste dalla legge per valere quale titolo idoneo al trasferimento dei beni, ai sensi dell'art. 1350 c.c.), men che mai in presenza di un bene demaniale (nella specie si trattava di infrastruttura acquedottistica), per sua natura intrasmissibile, ai sensi dell'art. 823 c.c.; chiedeva pertanto la reiezione della domanda attorea.
I.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, in esito ad istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Siena respingeva le domande attoree e dichiarava la compensazione integrale delle spese di lite. Più specificatamente, con riferimento alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, il giudice osservava che: “…dalla lettura degli atti del procedimento dinanzi al giudice amministrativo non risulta che, con il ricorso introduttivo di tale procedimento Parte_1
abbia inteso riassumere il procedimento per il quale il Tribunale di Viterbo aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Piuttosto, tale ricorso pare costituire una vera e propria “riproposizione della domanda”, implicitamente fondata sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento precedentemente instaurato per la sua mancata riassunzione. In quest'ottica, non venendo in
6 considerazione una riassunzione, ogni questione relativa alla tardività della stessa riassunzione risulta assorbita. E conseguentemente la domanda proposta in questa sede a seguito di riassunzione del procedimento inizialmente instaurato dinanzi al Tar
Toscana risulta a sua volta ammissibile. Né si è verificata alcuna prescrizione del diritto vantato dall'attrice in quanto il relativo termine decennale è stato interrotto dapprima dalla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Viterbo in data 22/06/2001, poi dall'invio della diffida del 24/05/2011 quindi dal deposito del ricorso dinanzi al Tar
Toscana in data 21/11/2012 e, infine, dalla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, introduttivo del presente procedimento…”. Quanto al merito, osservava quanto segue: “…Il ha fatto riferimento, in proposito, al verbale del CP_4
31.12.1994 ma, con tale verbale, le parti danno atto della consegna provvisoria degli impianti e non di un trasferimento in proprietà, oltretutto precisando che tale verbale viene redatto al solo scopo di definire temporalmente il passaggio della gestione anche ai fini dei relativi oneri e che, a tale atto, seguirà successivo e definitivo verbale con più ampia descrizione delle opere oggetto di consegna. Né appare decisivo il fatto che il abbia inserito il valore degli impianti ricevuti dal CAVV nei conti CP_1
consuntivi degli esercizi finanziari degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 in quanto ciò è presumibilmente avvenuto sul presupposto che il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto entro un breve termine. E questo spiega perché, al fine di valutare il valore degli impianti, venne istituita una commissione paritetica formata da un componente
CAVV-SI, da un componente de e da uno del Controparte_1
Così come non appare decisiva la delibera de CP_2 Controparte_1
del 01/12/2000 n. 229 con la quale il suddett ha vincolato dei fondi
[...] CP_1
per il pagamento degli impianti in quanto tale provvedimento, come risulta dalla motivazione, si fonda proprio sulla mancanza di un atto di trasferimento oltre che sulla mancanza d'accordo sulla determinazione del valore della quota de al CP_1
momento del recesso. In questo senso, dunque, il trasferimento degli impianti non risulta essere mai avvenuto ed anzi, il decorso del tempo ha portato a rimettere in discussione il valore degli impianti e della quota di liquidazione per come risultante
7 dalla corrispondenza in atti. Ed allora, in mancanza di trasferimento della proprietà degli impianti in questione, la domanda proposta in via principale dalla di Pt_1
pagamento del valore di tali impianti, detratto il valore della quota liquidata al
Comune, la quale trova il suo presupposto proprio nel suddetto trasferimento della proprietà degli impianti, risulta infondata e deve essere rigettata”. Quanto alla domanda subordinata di restituzione degli impianti oggetto di causa e di pagamento di un indennizzo per lo sfruttamento dell'immobile, osservava: “…in particolare, ha proposto tale domanda Parte_1
subordinata sul presupposto “che il Comune di S. Casciano dei Bagni e conseguentemente il consorzi (in quanto gestore degli impianti di proprietà CP_2
, pur beneficiando della materiale Parte_1
disponibilità e del relativo godimento degli impianti sin dal 31.12.1994, ha omesso di corrispondere qualsivoglia somma in contropartita, sia in relazione al valore degli impianti, sia per il loro godimento e sfruttamento”. La società attrice, nel richiedere la restituzione degli impianti, non ha esattamente qualificato il fondamento giuridico della domanda ma, da un lato, ha fatto riferimento ancora al fatto di essere proprietario degli impianti e, dall'altro, alla mancata corresponsione di un corrispettivo. Il riferimento alla mancata corresponsione di un corrispettivo induce ad escludere che la domanda possa essere qualificata come domanda fondata su un diritto reale e, dunque, come domanda di rivendicazione e porta, per converso, a ritenere che la domanda medesima debba essere qualificata come domanda di natura contrattuale. In effetti, per come evidenziato supra, nella Convenzione per l'adesione a (doc. CP_2
5 fasc.att.), il si è impegnato a conferire nel Controparte_1
i beni in questione di sua proprietà e, in attesa di tale conferimento, li ha CP_4
conferiti a in comodato, cioè in uso gratuito (art. 2). A fronte di ciò, deve CP_4
ritenersi che anche la “consegna provvisoria” dalla Pt_1 Parte_1
al Comune di sia avvenuta a titolo di
[...] Controparte_1
comodato, sull'implicito presupposto che, una volta risolta la questione economica e stabilito il valore degli impianti, la consegna provvisoria sarebbe diventata definitiva,
8 in quanto fondata sul trasferimento del diritto di proprietà. In questa prospettiva, in mancanza di una specifica determinazione della durata del godimento “provvisorio”, deve ritenersi che il comodato sia stato stipulato in funzione di un determinato uso, ovvero per consentire agli abitanti del territorio comunale d Controparte_1
l'approvvigionamento di acqua, e ciò fino al trasferimento in proprietà dell'impianto al da parte del medesimo;
ciò appare del resto rispettoso della CP_4 CP_1
finalità pubblicistica dell'impianto medesimo e dello scopo dell'adesione de CP_1
a nonché del fatto che la gestione dell'impianto sia affidata a che CP_4 CP_1
utilizza l'impianto per gli interessi della comunità che vive sul suo territorio. In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il comodato sia stato stipulato per tutto il tempo necessario a giungere ad un trasferimento della proprietà dell'impianto, non è dunque configurabile un comodato c.d. precario e, conseguentemente, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1810 c.c. che impone al comodatario di restituire immediatamente la cosa al comodante, non appena questi la richieda. Al contrario, dal momento che l'esigenza per cui gli impianti sono stati consegnati in via provvisoria è tuttora permanente, la domanda di restituzione degli impianti deve essere rigettata.
Ed anche tale conclusione appare conforme alla funzione pubblicistica degli impianti, proprio perché altrimenti l'ente territoriale di riferimento si troverebbe privato della gestione degli impianti destinati all'approvvigionamento idrico della popolazione residente nel medesimo ambito territoriale…”. Quanto, infine, alla domanda ulteriormente subordinata di pagamento dell'indennizzo, osservava: “…Ove fondata sull'esistenza di un rapporto contrattuale, infatti, tale domanda deve essere rigettata, perché non vi è prova della pattuizione di un canone o, comunque di un indennizzo.
Da ultimo, ove la domanda ulteriormente subordinata di pagamento dell'indennizzo debba essere intesa come domanda di ingiustificato arricchimento, la domanda medesima deve essere ancora rigettata perché il godimento degli impianti da parte del non è ingiustificato ma fondato sul verbale di Controparte_1
consegna provvisoria in attesa del trasferimento in proprietà e del pagamento del relativo valore detratto quello della quota oggetto di liquidazione…”.
9 II. Il giudizio di appello. In questa sede, impugnava la sentenza di cui in Pt_1
epigrafe chiedendone l'integrale riforma e il si costituiva resistendo, CP_1
riproponendo eccezioni già esaminate o non esaminate perché assorbite, in primo grado e, a sua volta, svolgendo in via subordinata alla mancata conferma della sentenza, motivi di appello incidentale.
II.
1. Il lamentava i seguenti specifici motivi: 1) Violazione del CP_4
principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: secondo l'odierno appellante,
il giudice di prime cure sarebbe palesemente caduto in contraddizione riconoscendo,
da un lato che il era proprietario degli impianti di tipo C) e, dall'altro, CP_4
rigettando la sua domanda di condanna diretta del al pagamento della somma CP_1
di € 254.565,60. Infatti, dopo aver riconosciuto che gli impianti fossero “trasferibili”
nel rapporto tra Enti pubblici e che la loro realizzazione fosse avvenuta con l'ausilio di fondi appartenenti allo stesso il Tribunale di Siena rigettava la domanda Pt_1
attorea sul presupposto che difettasse la prova del trasferimento de quo. Invero, il giudice di prime cure si era espresso in senso favorevole al riconoscimento della originaria proprietà degli impianti in capo a (ossia su un punto contestato) per Pt_1
poi negare l'attuale proprietà degli impianti in capo al (punto pacificamente CP_1
non confutato), con ciò violando l'art. 115 c.p.c.- In conclusione, la sentenza di primo grado andava riformata nel senso di dover accogliere la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento dell'importo pari ad € 254.565,60, previa CP_1
decurtazione della quota dello stesso a causa del recesso, ritenendo sussistente il passaggio di proprietà degli impianti da al 2) Violazione dei principi Pt_1 CP_1
generali di buona fede e correttezza da parte del – Controparte_1
Errata attribuzione di rilevanza al decorso del tempo ai fini della determinazione dell'importo spettante a Con detto motivo, l'odierno appellante rilevava la Parte_1
presenza di un contegno del contrario a buona fede e correttezza nei rapporti CP_1
con S.I.I.T.- In particolare, si doleva del fatto che il con propria nota n. CP_1
9927/2000, avesse messo in discussione il valore degli impianti, come determinato dalla Commissione paritetica e precedentemente da lui condiviso con Pt_1
10 aggiungeva inoltre che l'Amministrazione comunale aveva tenuto degli ulteriori atteggiamenti “discutibili”, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quello di iscrivere i beni al proprio bilancio, così come di ritardare per 27 anni il pagamento del corrispettivo. 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultra petita )- violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 18010, 832 c.c. e 42 Cost. ; violazione del principio generale di onerosità degli atti -Motivazione carente e contraddittoria.
Secondo l'appellante, la sentenza era erronea ed andava riformata anche perché aveva ritenuto di inferire dal contratto di comodato, siglato tra Controparte_1
e (fattispecie contrattuale sorta quindi successivamente, da un punto di
[...] CP_2
vista temporale, a disciplinare i rapporti tra questi ultimi) anche l'ulteriore, ma pregresso contratto di comodato tra e l'Amministrazione comunale. Siffatta Pt_1
interpretazione tuttavia, a parere dell'attore, poggiava su uno scorretto impiego della presunzione, giacché non vi sarebbero stati indizi gravi, precisi e concordanti che orientassero verso l'esistenza di un contratto di comodato. Difatti, secondo l'appellante, erronea era la qualificazione data al verbale di consegna provvisoria come contratto di comodato. Il giudice, operando in tal senso, aveva violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., non avendo alcuna delle parti mai fatto riferimento a detta fattispecie contrattuale. In conclusione, il godimento “gratuito” e protratto negli anni degli impianti da parte del era CP_1
indebito ed incompatibile con la volontà trasposta nel verbale di consegna provvisoria degli impianti del 1994 di realizzare, di lì a poco, un duraturo e stabile titolo di godimento in capo a sé. Quest'ultimo si sarebbe potuto concretizzare solo col successivo trasferimento di proprietà degli stessi, preannunciato nel verbale del
31/12/1994. Alla luce di queste considerazioni il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità extracontrattuale del per occupazione abusiva, CP_1
o quantomeno, in via residuale, l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. .
II.
2. Si costituiva – come anticipato – il il quale con medesime CP_1
articolazioni difensive, innanzitutto, riproponeva le eccezioni già sollevate in primo grado e contestava nel merito in senso stretto la fondatezza delle pretese avversarie.
11 Inoltre, con un primo motivo d'appello incidentale, il lamentava l'erroneità CP_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Siena aveva ritenuto il giudizio dinanzi al TAR Toscana quale “nuovo ed autonomo giudizio” e non quale
“riassunzione” rispetto al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo,
dichiarativo del difetto di giurisdizione. Secondo l'appellante incidentale, l'assunto non risultava condivisibile: il procedimento instaurato da dinanzi al TAR Toscana Pt_1
doveva ritenersi a tutti gli effetti una “riassunzione”, peraltro da dichiararsi
“inammissibile” perché proposta tardivamente, in violazione dell'art. 50 c.p.c. (il ricorso era stato infatti notificato al in data Controparte_1
21/11/2012, a distanza di ben nove anni dalla pronuncia del Tribunale di Viterbo).
Pertanto, da siffatta inammissibilità dinanzi al TAR Toscana derivavano due implicazioni importanti: a) l'inammissibilità anche del giudizio svolto dinanzi al
Tribunale di Siena, (giudice del rinvio) dinanzi al quale TAR Toscana aveva disposto la riassunzione nel rispetto del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sua pronuncia;
b) la perdita di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al Tribunale di Viterbo, con connessa estinzione anche del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Siena. Col secondo motivo di appello incidentale, il si doleva del fatto che la sentenza di primo grado aveva CP_1
ritenuto pacifica la proprietà degli impianti in capo a anziché a lui medesimo, Pt_1
sottovalutando la circostanza che la loro costruzione fosse avvenuta con i fondi dello stesso Invero, una lettura attenta delle numerose delibere allegate dal CP_1
avrebbe sicuramente smentito siffatte conclusioni cui era pervenuto il CP_1
giudice di primo grado e lo avrebbe portato a valutare come “infondata” la richiesta di pagamento per la cessione degli impianti di adduzione dell'acqua potabile avanzata da
. Rispetto agli impianti d'acquedotto, precisava parte appellata, aveva Pt_1 Pt_1
compiuto solo interventi di manutenzione. Col terzo motivo di appello incidentale,
contestava la parte di sentenza che aveva dichiarato la trasmissibilità degli acquedotti tra Enti pubblici, violando i principi contenuti nell'art. 823 c.c. sulla inalienabilità e sulla inidoneità di tali beni a costituire oggetto di diritti da parte di terzi. Nel caso di
12 specie, trattandosi di beni demaniali, la proprietà poteva spettare solo a enti pubblici territoriali, residuando, per i Consorzi, la sola possibilità di poterli gestire. Tale ipotesi era suffragata anche dalla l. 05/01/1994 n.36 recente “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e precisamente dall'art. 12 (rubricato “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”) il quale, al comma 1, testualmente disponeva: “Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”. Concludeva pertanto come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. Le eccezioni di tardività della riassunzione e di prescrizione. Sono infondate e vanno pertanto respinte.
III.
1. Quanto alla prima, il giudizio instaurato da CAAV-S.I.I.T. nel 2012 dinanzi al TAR Toscana fu introdotto a distanza di ben nove anni dalla pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione da parte del giudice viterbese. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto, con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, non può essere dichiarato estinto (cfr. sul punto, Cassazione
Sezione Lavoro, Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019). Del resto, a fronte di identica eccezione sollevata, anche al tempo, dal il TAR adito così si esprimeva: “…La CP_1
13 sentenza n. 1298/2003 – quella del Tribunale di Viterbo – non era stata impugnata dalla SI SP che, tuttavia, ha proposto un nuovo ricorso in data 21 novembre 2012
a seguito del mancato riscontro alla richiesta di pagamento inviata a CP_1
nel corso del 2011…” ed entrava, quindi, nel merito della giurisdizione che
[...]
– proprio in quanto autonomo giudizio – riteneva a sua volta di declinare per ius superveniens (cfr. sentenza TAR in atti).
III.
2. Quanto alla seconda, non può dirsi decorso il termine decennale di prescrizione lamentato dal ancora in questa sede Controparte_1
nel corpo del gravame, ma sul punto vale solo riportarsi alla congrua e completa motivazione del giudice di primo grado, già sopra riportata per esteso, che questa Corte ritiene di avallare.
IV. Il merito dell'appello. Entrando nel merito degli appelli, i rispettivi motivi – peraltro, tra loro connessi – possono essere trattati contestualmente, meritando la complessiva, e complessa, materia una disamina, piuttosto, tematica.
IV.
1. Emerge dalla lettura della documentazione in atti, in particolare, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/1980 (all. n. 3 del fascicolo di I grado del conv.), che il si era fatto carico di erogare la somma Controparte_1
di £ 70.300,00 (quale contributo straordinario) al al quale Controparte_6
affida la realizzazione di un acquedotto destinato ad alimentare il serbatoio del dalle sorgenti del Monte Cetona. Parimenti emerge che il con CP_1 CP_1
deliberazione n. 74/1981, aveva approvato il preventivo di spesa presentato dall'Ufficio tecnico del 25/06/1981 recante l'importo complessivo di £ 25.049.827 (IVA
compresa). Questo stanziamento sarebbe stato destinato al potenziamento e al prolungamento della condotta idrica comunale del capoluogo e della frazione di Celle
sul Rigo ed all'elettrificazione del pozzo di Poggio Crispino. Queste delibere evidenziano come il abbia provveduto al finanziamento e comunque al CP_1
rimborso delle spese concernenti la realizzazione degli impianti di tipo “C)”, anticipate dal , facendo così “proprie” tali opere che pertanto risultano – in origine – CP_4
di proprietà comunale. Del resto, che tale fosse l'originario assetto proprietario non è
14 messo in discussione neppure dall'appellante il quale anche da ultimo affida CP_4
il preteso passaggio di proprietà in suo favore a successive delibere (cfr., sul punto, da ultimo la comparsa conclusionale del , pagg. 2 ss.). Ebbene, innanzitutto, in CP_4
linea generale in base al combinato disposto degli artt. 822-824 c.c., l'ordinamento contempla l'ipotesi della sussistenza di acquedotti di proprietà comunale ed in tali casi
è ad essi applicabile il regime del demanio idrico (cfr., sul punto, Cassazione civile,
Sezione III, 20/05/2015 n. 10287). Nel caso di specie, poi, struttura, destinazione e utilizzazione di tali manufatti – anche alla luce del chiaro tenore delle delibere comunali di finanziamento delle opere – non possono che deporre per la soggezione di essi alla condizione giuridica e al regime del demanio pubblico. Tanto basta a ritenere che detto assetto non fosse modificabile.
IV.
2. In epoca successiva alle delibere comunali sopra citate (anni 1980-1981)
erano poste in essere attività e assunti atti amministrativi, non univocamente interpretati. Così, in conseguenza della deliberazione del CAAV-S.I.I.T. n. 32/1984 del
25/05/1984 (doc. n.
2-29 fasc. SI) e della successiva deliberazione del Consiglio
comunale di n. 83/1984 del 03/08/1984 (doc. n.
2-30 fasc. SI) Controparte_1
era deliberata la cessione in proprietà dal al della porzione di CP_1 CP_4
acquedotto in lite e l'acquisizione della medesima in proprietà da parte del , CP_4
inclusi “…tutti i pozzi, le linee elettriche, le elettropompe e tutti gli altri strumenti e pertinenze a servizio del citato acquedotto…”. Ancora successivamente, fermo restando il pacifico recesso del dal , formalizzato con CP_1 Controparte_6
Delibera del Consiglio Comunale del 04/11/1994 n. 63 menzionata in atti, era redatto il verbale del 31.12.1994 di consegna dal al degli impianti di CP_4 CP_1
adduzione dell'acqua (denominato “verbale di consegna provvisoria impianti di adduzione idropotabile al comune di S. Casciano Bagni”, doc. n.
2-3 fasc. ), il Pt_1
quale, sinteticamente, prevedeva: a) la consegna provvisoria dei medesimi impianti e di tutte le opere mobili ed immobili relative all'esercizio dell'adduzione dell'acqua potabile da CAAV-SI al Comune recedente, con la sola eccezione rappresentata dalla sorgente S. Piero Acquaeortus, la cui gestione rimaneva in capo al;
b) CP_4
15 l'impegno del a far data dal 01/01/1995, a gestire gli impianti di adduzione CP_1
dell'acqua e la conseguente attribuzione di responsabilità da gestione;
c) la definizione temporale del passaggio di gestione ai fini dei relativi oneri;
d) il successivo rinvio ad altro definitivo verbale, col quale sarebbero state più compiutamente descritte le opere oggetto di consegna. A chiusura della scrittura era infine chiarito quanto segue:
“…sulla scorta delle descrizioni di cui sopra, di sopralluoghi effettuati e dei disegni delle opere, si conviene che le stesse nello stato di fatto in cui si trovano passeranno in gestione del di S. Casciano a a far data dal 1° Gennaio 1995 CP_1 CP_1
precisando che in pari data i stesso se ne assumerà la completa responsabilità, CP_1
salvo ulteriori definizioni dello stesso nei confronti di altro Ente Gestore. Tale verbale viene redatto al solo scopo di definire temporalmente il passaggio della gestione anche ai fini dei relativi oneri;
a tale fine si precisa che dalla data di inizio gestione saranno a carico del Comune d i contratti ENEL…”. Infine, era effettuata una CP_1
Relazione di stima sui beni del complesso “C)” dell'acquedotto redatta ad opera di una
Commissione paritetica in data 16/06/1997, la cui composizione era espressione di
CAAV-SI (Consorzio a quo), del e di (Consorzio ad quem), assunta CP_1 CP_2
all'unanimità e senza mai alcuna contestazione da parte del (doc. n.
2-04 fasc. CP_1
). Pt_1
IV.
3. Orbene, anche a voler concedere che le originarie strutture idriche di proprietà del fossero alienabili (ma così si è visto che non è), tutte tali attività, CP_1
anche amministrative, non consentono di ritenere raggiunta la prova di un trasferimento della proprietà di esse alla stregua di beni in condizione giuridica non pubblica, dal momento che non è in atti alcuna documentazione di carattere negoziale inter partes tesa a definire in modo specifico i caratteri della pretesa “compravendita”, proprio anche alla stregua della specifica causa del contratto (trasferimento della proprietà di beni individuati verso corrispettivo di un prezzo). Difatti, le delibere del e del sopra citate possono – al più – valere quali dichiarazioni di CP_4 CP_1
intenti politico-amministrative, pure indispensabili, ai fini della più corretta gestione del territorio e delle sue risorse idriche al fine di approvvigionare gli insediamenti
16 urbani coinvolti, ma non concretizzano – in sé e nell'assenza di specifici atti di trasferimento negoziali – gli elementi essenziali ed indefettibili della compravendita né in riferimento all'oggetto né in riferimento al prezzo. Né soccorre, in senso contrario, la cessione in gestione da al del 31.12.1994 dei beni in CP_4 CP_1
questione sopra citata, atto che anche sulla base del tenore letterale, va valutato alla stregua di individuazione – peraltro “provvisoria” – dei beni che avrebbero dovuto essere consegnati al nuovo di gestione (CIGAF) cui aderiva il e che CP_4 CP_1
il vecchio dismetteva, facendo transitare dal successivo 01.01.1995 al CP_4
come logico e come letteralmente evidenziato nell'atto, la gestione con ogni CP_1
forma di responsabilità connessa. Neppure soccorre la successiva Relazione di stima del 1997, con il quale sono identificati i beni passati in gestione, Relazione che non ha certamente sotto tale ultimo aspetto né oggettivamente né soggettivamente valore negoziale di trasferimento/riconoscimento della proprietà. Conclusivamente, resta, pertanto accertato che il non poteva essere sotto l'aspetto amministrativo e CP_4
comunque – allo stato degli atti – non è neppure sotto un preteso aspetto negoziale,
proprietario degli impianti in questione.
IV.
4. Sulla base dei sopra svolti accertamenti, non possono ritenersi accoglibili le domande svolte dal , né di riconsegna in suo favore dei beni (non essendo CP_4
essi di proprietà del medesimo) né di pagamento di un corrispettivo per il tempo della loro gestione (basandosi tale attività sull'adesione del al e non CP_1 CP_4
emergendo alcuna obbligazione di quest'ultimo in tal senso), ma neanche per il tempo successivo alla riconsegna di essi al con ciò essendosi provveduto alla CP_1
riconsegna dei beni al proprietario in esito al recesso di esso dal . CP_1 CP_4
Quanto sopra comporta, infine e con tutta evidenza, l'assenza dei presupposti della domanda di arricchimento in estremo subordine svolta.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni involte, sussistono certamente i presupposti per la compensazione totale delle spese del doppio grado.
17 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa di appello introdotta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco Controparte_1
in carica, sui rispettivi appelli così provvede:
1) respinge l'appello principale e, accertata la proprietà del appellato in CP_1
riferimento agli impianti per cui è lite e la loro soggezione al regime demaniale,
dichiara assorbito per il resto l'appello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado tra le Parti;
3) dà atto che sussistono, nei confronti di Parte appellante principale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 identico giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo (con atto di citazione notificato il 22.6.2001), il quale nel 2003 aveva pronunciato (con propria sentenza n. 1598/03 del
05.11.2003) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel 2012, la medesima attrice riproponeva la domanda dinanzi al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/11/2022 al n. 2149 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Siena, n. 334/2022, emessa il 03/04/2022
e pubblicata il 19/04/2022.
promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Banco di
Santo Spirito n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Firenze (FI), Corso Italia n.2, presso lo studio dell'Avv.
Mauro Giovannelli che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellato/appellante incidentale –
avente ad oggetto: promessa di pagamento e ricognizione di debito. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante S.I.I.T.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza Trib. Siena n.
334/2022 pubblicata il 19/04/2022, accogliere integralmente il presente appello e, pertanto: -ritenuto l'avvenuto passaggio dal CAAV- SI a Controparte_1
(che li ha a sua volta, conferiti al degli impianti di adduzione
[...] CP_2
dell'acqua potabile di cui al verbale di consegna 31/12/1994 ed alla relazione
16/06/1997 della Commissione paritetica di Stima SI - Comune di San Casciano dei
Bagni-CIGAF, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di €
254.565,60 (£ 492.907,720) iva inclusa al 20% (o da ricalcolare al 22%), o a quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, determinata per differenza tra il valore degli impianti ceduti e quello di liquidazione della quota di partecipazione al CAAV -SIIIT dello stesso oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
monetaria a decorrere dal 01/01/1995 al saldo;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale, condannare il alla Controparte_1
restituzione a favore dell'appellante degli Impianti oggetto di causa ed al pagamento, sino alla riconsegna, dell'indennizzo per lo sfruttamento degli impianti medesimi nella misura di € 15.000 annui dal 01/01/1995 o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine, in caso di rigetto delle precedenti domande, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennizzo per lo sfruttamento degli impianti medesimi dall'01/01/1995 nella misura di € 15,000 annui, o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”; per l'appellato/appellante incidentale Controparte_1
“…in tesi e in via incidentale: accogliere il primo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua e, per l'effetto, rilevare la tardività della riassunzione promossa dalla innanzi al Tar Toscana Pt_1
dell'originario giudizio instaurato al Tribunale di Viterbo, dichiarare inammissibile la riassunzione al Tribunale di Siena, dichiarando l'estinzione del presente giudizio;
2 ancora in tesi, in via incidentale: accogliere il secondo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua, e per l'effetto, accertata la realizzazione degli impianti da parte del Controparte_1
rigettare le domande formulate dalla in quanto infondate, poiché
[...] Parte_1
nulla è dovuto all da parte de ancora Parte_1 Controparte_1
in tesi, in via incidentale: accogliere il terzo motivo d'appello incidentale, riformando la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022 in parte qua e, per l'effetto, accertata la natura demaniale della infrastruttura acquedottistica in oggetto e la conseguente intrasmissibilità, rigettare le domande formulate dalla da parte del Pt_1 [...]
in tesi e comunque: rigettare l'appello principale dell Controparte_1 Pt_1
perché infondato e inammissibile per tutti i motivi sopra esposti e confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Siena n. 334/2022; in ipotesi gradata: nella non creduta ipotesi che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze dovesse riconoscere l'esistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo o della relativa indennità da parte de nei confronti dell , accertato - Controparte_1 Pt_1
previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183 comma 6,
n. 2 c.p.c. e qui riproposti - il minor valore degli impianti, nonché il maggior valore della partecipazione del nell'allora CAAV (oggi Controparte_1
ridurre conseguentemente il corrispettivo o l'indennizzo per la Parte_1
trasmissione degli impianti domandato dalla in ogni caso, con integrale Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali, comprese quelle dell'eventuale consulenza tecnica d'ufficio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. I fatti pregressi e il giudizio di primo grado. Va premesso che
[...]
(d'ora in poi, soltanto ”) aveva introdotto nel Controparte_3 Pt_1
3 TAR Toscana, il quale a sua volta (con sentenza n. 1636/18 del 17.12.2018) dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Infine, nel 2019, il medesimo procedimento era nuovamente introdotto dinanzi al
Tribunale di Siena che si pronunciava con la sentenza in epigrafe indicata, qui impugnata.
Per una migliore comprensione della intera e complessa vicenda, occorre accennare quanto segue.
I.
1. esponeva che in data 19/12/1956 veniva costituito il Pt_1 [...]
” (“CAAV”), in qualità di soggetto Controparte_4
di diritto pubblico deputato alla manutenzione degli acquedotti dell'Alto . CP_4
Tale consorzio, in data 10/04/1995 era successivamente trasformato nell'attuale , Pt_1
anch'esso ente consortile di diritto pubblico avente sede legale a Viterbo. Il CP_1
aderiva a tale Consorzio, dall'anno della sua creazione (ossia dal 1956) sino al novembre 1994, anno in cui deliberava di recedere da esso, aderendo ad altro ente, il
(d'ora in poi, soltanto Controparte_5
). Quale conseguenza del recesso sopra descritto, il avrebbe dovuto CP_2 CP_1
acquisire dal la proprietà di alcuni impianti, i quali sarebbero stati destinati CP_4
all'approvvigionamento d'acqua in favore dello stesso territorio comunale. Con
verbale di consegna datato 31/12/1994 avveniva un “passaggio di consegne” tra CAAV-
SI e il Comune, cosicché quest'ultimo entrava nella disponibilità materiale degli impianti e ne otteneva il godimento. La valutazione del valore degli impianti veniva affidata ad una Commissione paritetica, costituita da tre componenti, ciascuno di loro espressione delle scelte operate da CAAV- S.I.I.T, dal e da Detta CP_1 CP_2
Commissione stimava il valore degli impianti in complessivi € 1.243.577,60 (£
2.407.902,000) di cui: € 384.851,80 (£ 745.177.000), per i beni di tipo A), realizzati dal
Ministero dei Lavori Pubblici;
€ 518.752,55 (corrispondenti a £ 1.004.445.000 per i beni di tipo B), realizzati con contributi della Regione Toscana;
€ 339.973.25 (per complessivi £ 658.280.000) per i beni di tipo C), di proprietà CAAV-SI e costruiti con i propri fondi. Quale conseguenza del recesso dal , il Controparte_6
4 avrebbe dovuto corrispondere ad esso il valore dei beni di tipo C), oltre IVA, CP_1
salva ogni altra valutazione per i restanti beni, e cioè per gli impianti di tipo A e B.
Tuttavia, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna degli impianti e la valutazione di stima degli stessi, il stipulava una convenzione con per CP_1 CP_2
il conferimento dei suddetti beni. CAAV-SI, non ricevendo alcun pagamento dal per i beni di tipo C) dati in godimento, inviava a quest'ultimo, nell'ottobre CP_1
1998, la fattura n. 1152/1998 del 13/10/1998, la quale portava un credito di complessivi
€ 407.967,90 (£ 789.936.000). La fattura sopra citata rimaneva inevasa. Anzi, con lettera inviata a il 27/10/1998 il dichiarava di Pt_1 Controparte_1
nulla dovere a C.A.A.V.- S.I.I.T., stante l'insussistenza di un atto formale di trasferimento del credito, ex art. 1350 c.c.- Inoltre, in quell'occasione, il CP_1
comunicava di subordinare il predetto pagamento alla definizione dei suoi rapporti patrimoniali col , facendo leva sulla circostanza che il valore della quota di CP_4
adesione fosse già stato trattenuto da in conseguenza del recesso del Pt_1 CP_1
Il valore della quota partecipazione del alla data del 31/12/1994 veniva CP_1
successivamente stimato con perizia del Dott. in € 153.402,30 (£ 297.028.280): Per_1
tale importo veniva decurtato dalle complessivi £ 789.936.000 (comprensivo di IVA).
In definitiva, richiedeva al di di in pagamento Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1
l'importo di £. 492.907.720 comprensivo di IVA, oggi pari ad € 254.565,60 a titolo di indennizzo per l'utilizzo in godimento dei beni da parte del da corrispondere CP_1
entro la data del 30/09/2020, a pena di esecuzione forzata. L'importo non era versato.
Di qui, in successione, i giudizi in apertura indicati nei quali proponeva le Pt_1
medesime conclusioni ancora oggi in epigrafe. Da ultimo, il TAR Toscana così si esprimeva: “È peraltro evidente che la controversia di cui si tratta ha ad oggetto un accertamento di un diritto soggettivo e, precisamente l'esistenza di un obbligo del di corrispondere un corrispettivo a seguito dell'avvenuta Controparte_1
acquisizione degli impianti: non solo infatti non è stato impugnato alcun atto o provvedimento amministrativo, ma si [è] chiesto l'accertamento di un comportamento materiale e, nel contempo, il pagamento di un corrispettivo o, in alternativa la
5 restituzione dei beni conferiti. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in luogo del giudice ordinario territorialmente competente. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex articolo 11 c.p.a. (translatio iudicii) (…)”.
I.
2. Il processo era nuovamente introdotto dinanzi al GO, stavolta dinanzi al
Tribunale di Siena, con riproposizione, ad opera delle parti, delle medesime conclusioni rassegnate nei precedenti giudizi di merito. Il convenuto si CP_1
costituiva in giudizio e sollevava, pregiudizialmente, eccezione di inammissibilità della domanda, per tardività della riassunzione in esito alla pronuncia del Tar Toscana.
Nel merito, preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere da e Pt_1
comunque avversava la pretesa attorea, sostenendo che non vi fosse alcun titolo idoneo a trasferire i predetti beni (il verbale del 1994 non avrebbe soddisfatto le caratteristiche richieste dalla legge per valere quale titolo idoneo al trasferimento dei beni, ai sensi dell'art. 1350 c.c.), men che mai in presenza di un bene demaniale (nella specie si trattava di infrastruttura acquedottistica), per sua natura intrasmissibile, ai sensi dell'art. 823 c.c.; chiedeva pertanto la reiezione della domanda attorea.
I.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, in esito ad istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Siena respingeva le domande attoree e dichiarava la compensazione integrale delle spese di lite. Più specificatamente, con riferimento alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, il giudice osservava che: “…dalla lettura degli atti del procedimento dinanzi al giudice amministrativo non risulta che, con il ricorso introduttivo di tale procedimento Parte_1
abbia inteso riassumere il procedimento per il quale il Tribunale di Viterbo aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Piuttosto, tale ricorso pare costituire una vera e propria “riproposizione della domanda”, implicitamente fondata sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento precedentemente instaurato per la sua mancata riassunzione. In quest'ottica, non venendo in
6 considerazione una riassunzione, ogni questione relativa alla tardività della stessa riassunzione risulta assorbita. E conseguentemente la domanda proposta in questa sede a seguito di riassunzione del procedimento inizialmente instaurato dinanzi al Tar
Toscana risulta a sua volta ammissibile. Né si è verificata alcuna prescrizione del diritto vantato dall'attrice in quanto il relativo termine decennale è stato interrotto dapprima dalla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Viterbo in data 22/06/2001, poi dall'invio della diffida del 24/05/2011 quindi dal deposito del ricorso dinanzi al Tar
Toscana in data 21/11/2012 e, infine, dalla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, introduttivo del presente procedimento…”. Quanto al merito, osservava quanto segue: “…Il ha fatto riferimento, in proposito, al verbale del CP_4
31.12.1994 ma, con tale verbale, le parti danno atto della consegna provvisoria degli impianti e non di un trasferimento in proprietà, oltretutto precisando che tale verbale viene redatto al solo scopo di definire temporalmente il passaggio della gestione anche ai fini dei relativi oneri e che, a tale atto, seguirà successivo e definitivo verbale con più ampia descrizione delle opere oggetto di consegna. Né appare decisivo il fatto che il abbia inserito il valore degli impianti ricevuti dal CAVV nei conti CP_1
consuntivi degli esercizi finanziari degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 in quanto ciò è presumibilmente avvenuto sul presupposto che il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto entro un breve termine. E questo spiega perché, al fine di valutare il valore degli impianti, venne istituita una commissione paritetica formata da un componente
CAVV-SI, da un componente de e da uno del Controparte_1
Così come non appare decisiva la delibera de CP_2 Controparte_1
del 01/12/2000 n. 229 con la quale il suddett ha vincolato dei fondi
[...] CP_1
per il pagamento degli impianti in quanto tale provvedimento, come risulta dalla motivazione, si fonda proprio sulla mancanza di un atto di trasferimento oltre che sulla mancanza d'accordo sulla determinazione del valore della quota de al CP_1
momento del recesso. In questo senso, dunque, il trasferimento degli impianti non risulta essere mai avvenuto ed anzi, il decorso del tempo ha portato a rimettere in discussione il valore degli impianti e della quota di liquidazione per come risultante
7 dalla corrispondenza in atti. Ed allora, in mancanza di trasferimento della proprietà degli impianti in questione, la domanda proposta in via principale dalla di Pt_1
pagamento del valore di tali impianti, detratto il valore della quota liquidata al
Comune, la quale trova il suo presupposto proprio nel suddetto trasferimento della proprietà degli impianti, risulta infondata e deve essere rigettata”. Quanto alla domanda subordinata di restituzione degli impianti oggetto di causa e di pagamento di un indennizzo per lo sfruttamento dell'immobile, osservava: “…in particolare, ha proposto tale domanda Parte_1
subordinata sul presupposto “che il Comune di S. Casciano dei Bagni e conseguentemente il consorzi (in quanto gestore degli impianti di proprietà CP_2
, pur beneficiando della materiale Parte_1
disponibilità e del relativo godimento degli impianti sin dal 31.12.1994, ha omesso di corrispondere qualsivoglia somma in contropartita, sia in relazione al valore degli impianti, sia per il loro godimento e sfruttamento”. La società attrice, nel richiedere la restituzione degli impianti, non ha esattamente qualificato il fondamento giuridico della domanda ma, da un lato, ha fatto riferimento ancora al fatto di essere proprietario degli impianti e, dall'altro, alla mancata corresponsione di un corrispettivo. Il riferimento alla mancata corresponsione di un corrispettivo induce ad escludere che la domanda possa essere qualificata come domanda fondata su un diritto reale e, dunque, come domanda di rivendicazione e porta, per converso, a ritenere che la domanda medesima debba essere qualificata come domanda di natura contrattuale. In effetti, per come evidenziato supra, nella Convenzione per l'adesione a (doc. CP_2
5 fasc.att.), il si è impegnato a conferire nel Controparte_1
i beni in questione di sua proprietà e, in attesa di tale conferimento, li ha CP_4
conferiti a in comodato, cioè in uso gratuito (art. 2). A fronte di ciò, deve CP_4
ritenersi che anche la “consegna provvisoria” dalla Pt_1 Parte_1
al Comune di sia avvenuta a titolo di
[...] Controparte_1
comodato, sull'implicito presupposto che, una volta risolta la questione economica e stabilito il valore degli impianti, la consegna provvisoria sarebbe diventata definitiva,
8 in quanto fondata sul trasferimento del diritto di proprietà. In questa prospettiva, in mancanza di una specifica determinazione della durata del godimento “provvisorio”, deve ritenersi che il comodato sia stato stipulato in funzione di un determinato uso, ovvero per consentire agli abitanti del territorio comunale d Controparte_1
l'approvvigionamento di acqua, e ciò fino al trasferimento in proprietà dell'impianto al da parte del medesimo;
ciò appare del resto rispettoso della CP_4 CP_1
finalità pubblicistica dell'impianto medesimo e dello scopo dell'adesione de CP_1
a nonché del fatto che la gestione dell'impianto sia affidata a che CP_4 CP_1
utilizza l'impianto per gli interessi della comunità che vive sul suo territorio. In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il comodato sia stato stipulato per tutto il tempo necessario a giungere ad un trasferimento della proprietà dell'impianto, non è dunque configurabile un comodato c.d. precario e, conseguentemente, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1810 c.c. che impone al comodatario di restituire immediatamente la cosa al comodante, non appena questi la richieda. Al contrario, dal momento che l'esigenza per cui gli impianti sono stati consegnati in via provvisoria è tuttora permanente, la domanda di restituzione degli impianti deve essere rigettata.
Ed anche tale conclusione appare conforme alla funzione pubblicistica degli impianti, proprio perché altrimenti l'ente territoriale di riferimento si troverebbe privato della gestione degli impianti destinati all'approvvigionamento idrico della popolazione residente nel medesimo ambito territoriale…”. Quanto, infine, alla domanda ulteriormente subordinata di pagamento dell'indennizzo, osservava: “…Ove fondata sull'esistenza di un rapporto contrattuale, infatti, tale domanda deve essere rigettata, perché non vi è prova della pattuizione di un canone o, comunque di un indennizzo.
Da ultimo, ove la domanda ulteriormente subordinata di pagamento dell'indennizzo debba essere intesa come domanda di ingiustificato arricchimento, la domanda medesima deve essere ancora rigettata perché il godimento degli impianti da parte del non è ingiustificato ma fondato sul verbale di Controparte_1
consegna provvisoria in attesa del trasferimento in proprietà e del pagamento del relativo valore detratto quello della quota oggetto di liquidazione…”.
9 II. Il giudizio di appello. In questa sede, impugnava la sentenza di cui in Pt_1
epigrafe chiedendone l'integrale riforma e il si costituiva resistendo, CP_1
riproponendo eccezioni già esaminate o non esaminate perché assorbite, in primo grado e, a sua volta, svolgendo in via subordinata alla mancata conferma della sentenza, motivi di appello incidentale.
II.
1. Il lamentava i seguenti specifici motivi: 1) Violazione del CP_4
principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: secondo l'odierno appellante,
il giudice di prime cure sarebbe palesemente caduto in contraddizione riconoscendo,
da un lato che il era proprietario degli impianti di tipo C) e, dall'altro, CP_4
rigettando la sua domanda di condanna diretta del al pagamento della somma CP_1
di € 254.565,60. Infatti, dopo aver riconosciuto che gli impianti fossero “trasferibili”
nel rapporto tra Enti pubblici e che la loro realizzazione fosse avvenuta con l'ausilio di fondi appartenenti allo stesso il Tribunale di Siena rigettava la domanda Pt_1
attorea sul presupposto che difettasse la prova del trasferimento de quo. Invero, il giudice di prime cure si era espresso in senso favorevole al riconoscimento della originaria proprietà degli impianti in capo a (ossia su un punto contestato) per Pt_1
poi negare l'attuale proprietà degli impianti in capo al (punto pacificamente CP_1
non confutato), con ciò violando l'art. 115 c.p.c.- In conclusione, la sentenza di primo grado andava riformata nel senso di dover accogliere la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento dell'importo pari ad € 254.565,60, previa CP_1
decurtazione della quota dello stesso a causa del recesso, ritenendo sussistente il passaggio di proprietà degli impianti da al 2) Violazione dei principi Pt_1 CP_1
generali di buona fede e correttezza da parte del – Controparte_1
Errata attribuzione di rilevanza al decorso del tempo ai fini della determinazione dell'importo spettante a Con detto motivo, l'odierno appellante rilevava la Parte_1
presenza di un contegno del contrario a buona fede e correttezza nei rapporti CP_1
con S.I.I.T.- In particolare, si doleva del fatto che il con propria nota n. CP_1
9927/2000, avesse messo in discussione il valore degli impianti, come determinato dalla Commissione paritetica e precedentemente da lui condiviso con Pt_1
10 aggiungeva inoltre che l'Amministrazione comunale aveva tenuto degli ulteriori atteggiamenti “discutibili”, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quello di iscrivere i beni al proprio bilancio, così come di ritardare per 27 anni il pagamento del corrispettivo. 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultra petita )- violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 18010, 832 c.c. e 42 Cost. ; violazione del principio generale di onerosità degli atti -Motivazione carente e contraddittoria.
Secondo l'appellante, la sentenza era erronea ed andava riformata anche perché aveva ritenuto di inferire dal contratto di comodato, siglato tra Controparte_1
e (fattispecie contrattuale sorta quindi successivamente, da un punto di
[...] CP_2
vista temporale, a disciplinare i rapporti tra questi ultimi) anche l'ulteriore, ma pregresso contratto di comodato tra e l'Amministrazione comunale. Siffatta Pt_1
interpretazione tuttavia, a parere dell'attore, poggiava su uno scorretto impiego della presunzione, giacché non vi sarebbero stati indizi gravi, precisi e concordanti che orientassero verso l'esistenza di un contratto di comodato. Difatti, secondo l'appellante, erronea era la qualificazione data al verbale di consegna provvisoria come contratto di comodato. Il giudice, operando in tal senso, aveva violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., non avendo alcuna delle parti mai fatto riferimento a detta fattispecie contrattuale. In conclusione, il godimento “gratuito” e protratto negli anni degli impianti da parte del era CP_1
indebito ed incompatibile con la volontà trasposta nel verbale di consegna provvisoria degli impianti del 1994 di realizzare, di lì a poco, un duraturo e stabile titolo di godimento in capo a sé. Quest'ultimo si sarebbe potuto concretizzare solo col successivo trasferimento di proprietà degli stessi, preannunciato nel verbale del
31/12/1994. Alla luce di queste considerazioni il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità extracontrattuale del per occupazione abusiva, CP_1
o quantomeno, in via residuale, l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. .
II.
2. Si costituiva – come anticipato – il il quale con medesime CP_1
articolazioni difensive, innanzitutto, riproponeva le eccezioni già sollevate in primo grado e contestava nel merito in senso stretto la fondatezza delle pretese avversarie.
11 Inoltre, con un primo motivo d'appello incidentale, il lamentava l'erroneità CP_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Siena aveva ritenuto il giudizio dinanzi al TAR Toscana quale “nuovo ed autonomo giudizio” e non quale
“riassunzione” rispetto al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo,
dichiarativo del difetto di giurisdizione. Secondo l'appellante incidentale, l'assunto non risultava condivisibile: il procedimento instaurato da dinanzi al TAR Toscana Pt_1
doveva ritenersi a tutti gli effetti una “riassunzione”, peraltro da dichiararsi
“inammissibile” perché proposta tardivamente, in violazione dell'art. 50 c.p.c. (il ricorso era stato infatti notificato al in data Controparte_1
21/11/2012, a distanza di ben nove anni dalla pronuncia del Tribunale di Viterbo).
Pertanto, da siffatta inammissibilità dinanzi al TAR Toscana derivavano due implicazioni importanti: a) l'inammissibilità anche del giudizio svolto dinanzi al
Tribunale di Siena, (giudice del rinvio) dinanzi al quale TAR Toscana aveva disposto la riassunzione nel rispetto del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sua pronuncia;
b) la perdita di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al Tribunale di Viterbo, con connessa estinzione anche del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Siena. Col secondo motivo di appello incidentale, il si doleva del fatto che la sentenza di primo grado aveva CP_1
ritenuto pacifica la proprietà degli impianti in capo a anziché a lui medesimo, Pt_1
sottovalutando la circostanza che la loro costruzione fosse avvenuta con i fondi dello stesso Invero, una lettura attenta delle numerose delibere allegate dal CP_1
avrebbe sicuramente smentito siffatte conclusioni cui era pervenuto il CP_1
giudice di primo grado e lo avrebbe portato a valutare come “infondata” la richiesta di pagamento per la cessione degli impianti di adduzione dell'acqua potabile avanzata da
. Rispetto agli impianti d'acquedotto, precisava parte appellata, aveva Pt_1 Pt_1
compiuto solo interventi di manutenzione. Col terzo motivo di appello incidentale,
contestava la parte di sentenza che aveva dichiarato la trasmissibilità degli acquedotti tra Enti pubblici, violando i principi contenuti nell'art. 823 c.c. sulla inalienabilità e sulla inidoneità di tali beni a costituire oggetto di diritti da parte di terzi. Nel caso di
12 specie, trattandosi di beni demaniali, la proprietà poteva spettare solo a enti pubblici territoriali, residuando, per i Consorzi, la sola possibilità di poterli gestire. Tale ipotesi era suffragata anche dalla l. 05/01/1994 n.36 recente “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e precisamente dall'art. 12 (rubricato “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”) il quale, al comma 1, testualmente disponeva: “Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”. Concludeva pertanto come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. Le eccezioni di tardività della riassunzione e di prescrizione. Sono infondate e vanno pertanto respinte.
III.
1. Quanto alla prima, il giudizio instaurato da CAAV-S.I.I.T. nel 2012 dinanzi al TAR Toscana fu introdotto a distanza di ben nove anni dalla pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione da parte del giudice viterbese. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto, con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, non può essere dichiarato estinto (cfr. sul punto, Cassazione
Sezione Lavoro, Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019). Del resto, a fronte di identica eccezione sollevata, anche al tempo, dal il TAR adito così si esprimeva: “…La CP_1
13 sentenza n. 1298/2003 – quella del Tribunale di Viterbo – non era stata impugnata dalla SI SP che, tuttavia, ha proposto un nuovo ricorso in data 21 novembre 2012
a seguito del mancato riscontro alla richiesta di pagamento inviata a CP_1
nel corso del 2011…” ed entrava, quindi, nel merito della giurisdizione che
[...]
– proprio in quanto autonomo giudizio – riteneva a sua volta di declinare per ius superveniens (cfr. sentenza TAR in atti).
III.
2. Quanto alla seconda, non può dirsi decorso il termine decennale di prescrizione lamentato dal ancora in questa sede Controparte_1
nel corpo del gravame, ma sul punto vale solo riportarsi alla congrua e completa motivazione del giudice di primo grado, già sopra riportata per esteso, che questa Corte ritiene di avallare.
IV. Il merito dell'appello. Entrando nel merito degli appelli, i rispettivi motivi – peraltro, tra loro connessi – possono essere trattati contestualmente, meritando la complessiva, e complessa, materia una disamina, piuttosto, tematica.
IV.
1. Emerge dalla lettura della documentazione in atti, in particolare, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/1980 (all. n. 3 del fascicolo di I grado del conv.), che il si era fatto carico di erogare la somma Controparte_1
di £ 70.300,00 (quale contributo straordinario) al al quale Controparte_6
affida la realizzazione di un acquedotto destinato ad alimentare il serbatoio del dalle sorgenti del Monte Cetona. Parimenti emerge che il con CP_1 CP_1
deliberazione n. 74/1981, aveva approvato il preventivo di spesa presentato dall'Ufficio tecnico del 25/06/1981 recante l'importo complessivo di £ 25.049.827 (IVA
compresa). Questo stanziamento sarebbe stato destinato al potenziamento e al prolungamento della condotta idrica comunale del capoluogo e della frazione di Celle
sul Rigo ed all'elettrificazione del pozzo di Poggio Crispino. Queste delibere evidenziano come il abbia provveduto al finanziamento e comunque al CP_1
rimborso delle spese concernenti la realizzazione degli impianti di tipo “C)”, anticipate dal , facendo così “proprie” tali opere che pertanto risultano – in origine – CP_4
di proprietà comunale. Del resto, che tale fosse l'originario assetto proprietario non è
14 messo in discussione neppure dall'appellante il quale anche da ultimo affida CP_4
il preteso passaggio di proprietà in suo favore a successive delibere (cfr., sul punto, da ultimo la comparsa conclusionale del , pagg. 2 ss.). Ebbene, innanzitutto, in CP_4
linea generale in base al combinato disposto degli artt. 822-824 c.c., l'ordinamento contempla l'ipotesi della sussistenza di acquedotti di proprietà comunale ed in tali casi
è ad essi applicabile il regime del demanio idrico (cfr., sul punto, Cassazione civile,
Sezione III, 20/05/2015 n. 10287). Nel caso di specie, poi, struttura, destinazione e utilizzazione di tali manufatti – anche alla luce del chiaro tenore delle delibere comunali di finanziamento delle opere – non possono che deporre per la soggezione di essi alla condizione giuridica e al regime del demanio pubblico. Tanto basta a ritenere che detto assetto non fosse modificabile.
IV.
2. In epoca successiva alle delibere comunali sopra citate (anni 1980-1981)
erano poste in essere attività e assunti atti amministrativi, non univocamente interpretati. Così, in conseguenza della deliberazione del CAAV-S.I.I.T. n. 32/1984 del
25/05/1984 (doc. n.
2-29 fasc. SI) e della successiva deliberazione del Consiglio
comunale di n. 83/1984 del 03/08/1984 (doc. n.
2-30 fasc. SI) Controparte_1
era deliberata la cessione in proprietà dal al della porzione di CP_1 CP_4
acquedotto in lite e l'acquisizione della medesima in proprietà da parte del , CP_4
inclusi “…tutti i pozzi, le linee elettriche, le elettropompe e tutti gli altri strumenti e pertinenze a servizio del citato acquedotto…”. Ancora successivamente, fermo restando il pacifico recesso del dal , formalizzato con CP_1 Controparte_6
Delibera del Consiglio Comunale del 04/11/1994 n. 63 menzionata in atti, era redatto il verbale del 31.12.1994 di consegna dal al degli impianti di CP_4 CP_1
adduzione dell'acqua (denominato “verbale di consegna provvisoria impianti di adduzione idropotabile al comune di S. Casciano Bagni”, doc. n.
2-3 fasc. ), il Pt_1
quale, sinteticamente, prevedeva: a) la consegna provvisoria dei medesimi impianti e di tutte le opere mobili ed immobili relative all'esercizio dell'adduzione dell'acqua potabile da CAAV-SI al Comune recedente, con la sola eccezione rappresentata dalla sorgente S. Piero Acquaeortus, la cui gestione rimaneva in capo al;
b) CP_4
15 l'impegno del a far data dal 01/01/1995, a gestire gli impianti di adduzione CP_1
dell'acqua e la conseguente attribuzione di responsabilità da gestione;
c) la definizione temporale del passaggio di gestione ai fini dei relativi oneri;
d) il successivo rinvio ad altro definitivo verbale, col quale sarebbero state più compiutamente descritte le opere oggetto di consegna. A chiusura della scrittura era infine chiarito quanto segue:
“…sulla scorta delle descrizioni di cui sopra, di sopralluoghi effettuati e dei disegni delle opere, si conviene che le stesse nello stato di fatto in cui si trovano passeranno in gestione del di S. Casciano a a far data dal 1° Gennaio 1995 CP_1 CP_1
precisando che in pari data i stesso se ne assumerà la completa responsabilità, CP_1
salvo ulteriori definizioni dello stesso nei confronti di altro Ente Gestore. Tale verbale viene redatto al solo scopo di definire temporalmente il passaggio della gestione anche ai fini dei relativi oneri;
a tale fine si precisa che dalla data di inizio gestione saranno a carico del Comune d i contratti ENEL…”. Infine, era effettuata una CP_1
Relazione di stima sui beni del complesso “C)” dell'acquedotto redatta ad opera di una
Commissione paritetica in data 16/06/1997, la cui composizione era espressione di
CAAV-SI (Consorzio a quo), del e di (Consorzio ad quem), assunta CP_1 CP_2
all'unanimità e senza mai alcuna contestazione da parte del (doc. n.
2-04 fasc. CP_1
). Pt_1
IV.
3. Orbene, anche a voler concedere che le originarie strutture idriche di proprietà del fossero alienabili (ma così si è visto che non è), tutte tali attività, CP_1
anche amministrative, non consentono di ritenere raggiunta la prova di un trasferimento della proprietà di esse alla stregua di beni in condizione giuridica non pubblica, dal momento che non è in atti alcuna documentazione di carattere negoziale inter partes tesa a definire in modo specifico i caratteri della pretesa “compravendita”, proprio anche alla stregua della specifica causa del contratto (trasferimento della proprietà di beni individuati verso corrispettivo di un prezzo). Difatti, le delibere del e del sopra citate possono – al più – valere quali dichiarazioni di CP_4 CP_1
intenti politico-amministrative, pure indispensabili, ai fini della più corretta gestione del territorio e delle sue risorse idriche al fine di approvvigionare gli insediamenti
16 urbani coinvolti, ma non concretizzano – in sé e nell'assenza di specifici atti di trasferimento negoziali – gli elementi essenziali ed indefettibili della compravendita né in riferimento all'oggetto né in riferimento al prezzo. Né soccorre, in senso contrario, la cessione in gestione da al del 31.12.1994 dei beni in CP_4 CP_1
questione sopra citata, atto che anche sulla base del tenore letterale, va valutato alla stregua di individuazione – peraltro “provvisoria” – dei beni che avrebbero dovuto essere consegnati al nuovo di gestione (CIGAF) cui aderiva il e che CP_4 CP_1
il vecchio dismetteva, facendo transitare dal successivo 01.01.1995 al CP_4
come logico e come letteralmente evidenziato nell'atto, la gestione con ogni CP_1
forma di responsabilità connessa. Neppure soccorre la successiva Relazione di stima del 1997, con il quale sono identificati i beni passati in gestione, Relazione che non ha certamente sotto tale ultimo aspetto né oggettivamente né soggettivamente valore negoziale di trasferimento/riconoscimento della proprietà. Conclusivamente, resta, pertanto accertato che il non poteva essere sotto l'aspetto amministrativo e CP_4
comunque – allo stato degli atti – non è neppure sotto un preteso aspetto negoziale,
proprietario degli impianti in questione.
IV.
4. Sulla base dei sopra svolti accertamenti, non possono ritenersi accoglibili le domande svolte dal , né di riconsegna in suo favore dei beni (non essendo CP_4
essi di proprietà del medesimo) né di pagamento di un corrispettivo per il tempo della loro gestione (basandosi tale attività sull'adesione del al e non CP_1 CP_4
emergendo alcuna obbligazione di quest'ultimo in tal senso), ma neanche per il tempo successivo alla riconsegna di essi al con ciò essendosi provveduto alla CP_1
riconsegna dei beni al proprietario in esito al recesso di esso dal . CP_1 CP_4
Quanto sopra comporta, infine e con tutta evidenza, l'assenza dei presupposti della domanda di arricchimento in estremo subordine svolta.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni involte, sussistono certamente i presupposti per la compensazione totale delle spese del doppio grado.
17 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa di appello introdotta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco Controparte_1
in carica, sui rispettivi appelli così provvede:
1) respinge l'appello principale e, accertata la proprietà del appellato in CP_1
riferimento agli impianti per cui è lite e la loro soggezione al regime demaniale,
dichiara assorbito per il resto l'appello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado tra le Parti;
3) dà atto che sussistono, nei confronti di Parte appellante principale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 identico giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo (con atto di citazione notificato il 22.6.2001), il quale nel 2003 aveva pronunciato (con propria sentenza n. 1598/03 del
05.11.2003) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel 2012, la medesima attrice riproponeva la domanda dinanzi al