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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/08/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2304/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Parte_1
Fiorelli ed Eliana Maria Fruncillo
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. CUFFARO VIRGINIA Controparte_1
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale del 15.4.25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.24 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
879/2024, emesso in data 11.9.24 dal Tribunale di ASTI, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze, o, in alternativa di Milano, chiedendo per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
In subordine chiedeva, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti in relazione al credito fatto valere.
Si costituiva in giudizio parte convenuta aderendo, in via preliminare, all'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, per essere competente il Tribunale di Firenze, e nel merito, chiedeva respingersi le domande di parte attrice, con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio.
In sede di prima udienza, in data 15.4. 2025, i procuratori delle parti erano invitati a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi pagina 1 di 2 dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c. In via pregiudiziale, va evidenziato che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che la citata clausola indica in modo chiaro la natura esclusiva del foro convenzionale indicato, senza possibilità di interpretazioni della determinazione pattizia in senso di alternatività del foro indicato con gli altri previsti dalla legge.
Peraltro la stessa opposta, in comparsa ha aderito all' eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze quale foro territorialmente competente.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità con conseguente necessità della riassunzione della causa di merito dinanzi al giudice competente.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Nulla sulle spese atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.adesione eccezione incompetenza territoriale (cfr. Cass. n. 21300 del 30/07/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione monocratica,
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n 879/2024 /2021 emesso dal Tribunale di ASTI, in quanto giudice territorialmente incompetente;
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Firenze;
Nulla sulle spese
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Asti, 13.8.25
Il giudice
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2304/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Parte_1
Fiorelli ed Eliana Maria Fruncillo
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. CUFFARO VIRGINIA Controparte_1
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale del 15.4.25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.24 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
879/2024, emesso in data 11.9.24 dal Tribunale di ASTI, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze, o, in alternativa di Milano, chiedendo per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
In subordine chiedeva, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti in relazione al credito fatto valere.
Si costituiva in giudizio parte convenuta aderendo, in via preliminare, all'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, per essere competente il Tribunale di Firenze, e nel merito, chiedeva respingersi le domande di parte attrice, con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio.
In sede di prima udienza, in data 15.4. 2025, i procuratori delle parti erano invitati a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi pagina 1 di 2 dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c. In via pregiudiziale, va evidenziato che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che la citata clausola indica in modo chiaro la natura esclusiva del foro convenzionale indicato, senza possibilità di interpretazioni della determinazione pattizia in senso di alternatività del foro indicato con gli altri previsti dalla legge.
Peraltro la stessa opposta, in comparsa ha aderito all' eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze quale foro territorialmente competente.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità con conseguente necessità della riassunzione della causa di merito dinanzi al giudice competente.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Nulla sulle spese atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.adesione eccezione incompetenza territoriale (cfr. Cass. n. 21300 del 30/07/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione monocratica,
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n 879/2024 /2021 emesso dal Tribunale di ASTI, in quanto giudice territorialmente incompetente;
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Firenze;
Nulla sulle spese
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Asti, 13.8.25
Il giudice
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
pagina 2 di 2