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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 249/2022 R.G. avverso la sentenza n. 297 del 7/06/2022 del
Tribunale di Larino in composizione collegiale, resa nel procedimento iscritto al n. 830/2018
R.G., avente ad oggetto: impugnazione di testamenti olografi
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. ti Quirino Mescia e Giuseppe Giglio in virtù di procura allegata alla citazione in appello - pec: Email_1
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa anche Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, in forza di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Pierina Nucci ed Armando Montemarano - pec:
- Email_2 Email_3
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: avv. ti Giglio e Mescia per l'appellante riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Larino n. 297/2022 pubblicata in data
6.7.2022, e notificata in data 21.6.2022 che ha definito la causa RG 830/2018 e così provvedere:
- rigettare le domande formulate da perchè infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto e, per l'effetto, dichiarare che il testamento olografo redatto e sottoscritto in data 5 febbraio 1993 dal signor , nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto il 18 dicembre 2014, e il testamento olografo redatto e sottoscritto in data 5 febbraio 1993 dalla signora nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta il 29 marzo 2015, entrambi pubblicati dal Notaio di Guglionesi e Persona_2 presso di lui depositati il 16 dicembre 2015 sono pienamente validi ed efficaci al pari delle disposizioni in essi contenute
- con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e con diritto alla ripetizione delle somme eventualmente e nelle more corrisposte dallo. all'appellata a titolo di spese ed onorari del giudizio Pt_1 di primo grado;
avv.ti Nucci e Montemarano per l'appellata rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato;
in via incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza impugnata comunque dichiarare la nullità o in via subordinata annullare i testamenti olografi datati 5 febbraio 1993 dei signori e Pace Parte_2
2 pubblicati in data 13 gennaio 2016 con verbale di deposito e Persona_1 pubblicazione del Notaio registrato in Termoli al n. 55/1T; Persona_2 vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'avv. Armando Montemarano, antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, con sentenza n. 297 del 7/06/2022
(notificata il 21/06/2022), in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 con citazione notificata l'8/08/2018 nei confronti di ha
[...] Parte_1 dichiarato la nullità dei testamenti olografi di e di Parte_2 [...] datati 5/02/1993 e pubblicati in data 13/01/2016 con verbale del Notaio Persona_1 reg. a Termoli al n.55/1T, condannando il convenuto a rimborsare all'attrice le Persona_2 spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata Parte_1 il 18/07/2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande proposte da , con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Controparte_1
L'appellata, costituitasi tempestivamente, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed ha proposto appello incidentale -espressamente condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale- perché sia dichiarata la nullità dei testamenti in questione per le ulteriori ragioni disattese in primo grado, ed in subordine perché gli stessi testamenti siano annullati per il vizio di errore essenziale di diritto escluso dal primo giudice, in ogni caso con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di appello.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 16/01/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La decisione impugnata premette che i testamenti olografi dei genitori delle parti, pubblicati su istanza del figlio , redatti sulla stessa facciata di un unico foglio Parte_1 nello stesso luogo e nello stesso giorno e ciascuno sottoscritto dal testatore, hanno il seguente contenuto:
3 testamento di “Io sottoscritta in , Persona_1 Persona_1 Pt_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], dispongo che alla mia morte
e dopo la morte di mio marito dottor che è, vita natural durante, Parte_2 usufruttuario dei miei beni e inoltre proprietario della quota (dei miei averi) spettantegli per legge, a mio figlio , nato a [...] il [...], venga assegnata Parte_1 come disponibile la mia quota dell'appartamento sito a Termoli nel Villaggio IA e il terreno in contrada EL e RR. Guglionesi 5-2-1993”; testamento di : “Io sottoscritto , nato Parte_2 Parte_2
a Guglionesi il 06-06-1925 ed ivi residente in [...], dispongo che alla mia morte e dopo la morte di mia moglie che è, finché è in vita, usufruttuaria di Persona_1 tutti i miei beni e in più proprietaria della quota spettante per legge, a mio figlio
venga data come disponibile la casa di via Cavour 1 e Vittorio Parte_1
Emanuele, il garage di via XX Settembre 4, la quota dell'appartamento al Villaggio
IA, contrada Sinarca, e i terreni in Contrada Saliceto agro di Guglionesi. Guglionesi
05-02-1993”.
aveva dedotto la nullità di entrambi i testamenti, in quanto Controparte_1 predisposti:
a) in violazione dell'art. 458 c.c., giacchè con essi i testatori avrebbero convenzionalmente disposto della propria successione, ovvero avrebbero disposto dei diritti che sarebbero loro potuti spettare su successioni non ancora aperte;
b) in violazione degli artt. 589 c.c. e 635 c.c., per avere i testatori posto in essere un testamento corrispettivo o reciproco, disponendo l'uno in favore dell'altra e viceversa, ovvero un testamento congiuntivo, le relative previsioni non essendo autonome ma collegate tra loro;
c) in violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria di cui all'art. 692 c.c., per avere ciascun testatore disposto che, alla propria morte, il coniuge -finché in vita-, fosse proprietario della quota dei beni del testatore che gli spettava per legge e che, alla morte del coniuge beneficiario, determinati beni del medesimo testatore andassero interamente al figlio di entrambi.
4 In subordine, l'attrice aveva addotto l'annullabilità dei testamenti in quanto la volontà dei testatori sarebbe stata viziata da errore essenziale di diritto, consistente nel ritenere che alla morte del coniuge, quello superstite sarebbe stato usufruttuario ex lege di tutti i beni del deceduto, e ciò nonostante l'abolizione del diritto di usufrutto uxorio in forza della l. n.
151/1975 che ha modificato l'art. 540 c.c.
Tutti i rilievi dell'attrice erano stati contestati dal convenuto, che aveva sostenuto l'autonomia e validità delle disposizioni testamentarie.
Il tribunale - esclusi espressamente gli altri profili di nullità/annullabilità -, ha ritenuto entrambi i testamenti nulli per violazione dei divieti di cui ai punti sopra riportati sub b) e c)
(testamento congiuntivo semplice, nel caso inoltre finalizzato alla sostituzione fedecommissaria).
3.-- Con l'unico motivo di appello principale, addebita alla sentenza Parte_1 impugnata errata valutazione dei fatti di causa e delle prove, violazione e falsa applicazione dell'art. 589 c.c. e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc.
A dire dell'appellante, non ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 589 c.c., riferito ad una nullità di carattere formale - non suscettibile di interpretazione estensiva- presupponente la redazione di un unico testamento da parte di più testatori, trattandosi nel caso di due schede testamentarie distinte ed autonomamente revocabili;
mancherebbe inoltre la prova del presunto condizionamento reciproco fra i sottoscrittori dei due atti.
L'appello non merita accoglimento, rendendosi unicamente necessaria la precisazione di cui si esporrà, in merito alla motivazione adottata dal primo giudice: cfr. Cass. 2014/n.3594
e Cass. 2017/n.352; Cass. 2018/n. 29021, sul potere/dovere del giudice di appello di adottare, nel rigettare l'impugnazione, una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza'appellata, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum, senza violare i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c.
Il tribunale ha dato conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 05/04/2012) secondo il quale l'art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un
5 testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto.
Come anche specificato dalla sentenza appellata, ne consegue per la S.C. che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, quantunque scritte sullo stesso foglio (cd. testamento simultaneo), la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo.
Fatta tale premessa, il primo giudice ha tuttavia ritenuto che nella specie i testatori avessero in sostanza predisposto un unico testamento congiuntivo semplice -che si realizza quando due o più persone dispongano a favore di un terzo-, tenuto conto (non solo della redazione delle due schede su unico foglio, in pari data e luogo e con stile sovrapponibile), ma anche, sotto il profilo sostanziale, dell'identico contenuto e della conforme finalità di effettuare con ciascuno dei due testamenti una sostituzione fedecommissaria (vietata dall'art. 692, ult. co.,
c.c., non ricorrendo le ipotesi in cui essa è consentita), secondo lo schema tipico del fedecommesso (duplice vocazione, ordine successivo, obbligo di conservare) essendo nella specie ciascun coniuge l'«istituito», il figlio il «sostituito» e la quota dei beni Parte_1
l'oggetto dell'obbligo di conservare.
L'appello trascura completamente la motivazione (di cui alle pagg. 6 e 7 della sentenza appellata) concernente il suddetto profilo della nullità della sostituzione fedecommissaria, nel quale a parere di questa corte si concreta l'essenziale ragione di nullità di ciascuna delle disposizioni testamentarie in questione, senza che si renda necessario indagare sulla identità ed unitarietà delle volontà dei disponenti ai fini dell'art. 589 c.c.:
- ciascun testatore ha istituito l'altro usufruttuario universale sui beni eccedenti la quota di eredità, comunque anch'essa spettante ex lege al coniuge superstite [testamento Pace:
…Consalvo che è, vita natural durante, usufruttuario dei miei beni e inoltre Pt_1 proprietario della quota (dei miei averi) spettantegli per legge – testamento Pt_1
…Pace che è, finché è in vita, usufruttuaria di tutti i miei beni e in più Persona_1 proprietaria della quota spettante per legge];
6 - ciascun testatore ha implicitamente disposto che ai propri figli venga devoluta per successione legittima la nuda proprietà indivisa sui beni gravati da usufrutto a favore del coniuge superstite, vincolando quest'ultimo a trasmettere, alla sua morte, determinati beni rientranti nella sua quota di piena proprietà al solo figlio , con l'effetto Parte_1 conservativo e sostitutivo tipico del fedecommesso [testamento Pace: …dispongo che alla mia morte e dopo la morte di mio marito… a mio figlio venga Persona_3 assegnata come disponibile la mia quota dell'appartamento sito a Termoli nel Villaggio
IA e il terreno in contrada EL e RR – testamento Pt_1
….dispongo che alla mia morte e dopo la morte di mia moglie …, a Persona_1 mio figlio venga data come disponibile la casa di via Cavour 1 e Parte_1
Vittorio Emanuele, il garage di via XX Settembre 4, la quota dell'appartamento al Villaggio
IA, contrada Sinarca];
- per la figlia si è determinata una -vietata- nuda comproprietà temporanea CP_1
(per il tempo di vita del genitore superstite) rispetto ai beni della quota ereditaria ex lege di quest'ultimo, la cui proprietà è destinata a consolidarsi in capo al fratello.
Con la pronuncia della S.C. n. 25698 del 15/10/2018, relativa ad un caso per diversi aspetti simile a quello attuale, si è chiarito che l'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il diritto sui beni era stato conferito dal testatore, secondo un ordine successivo, ad un soggetto per tutta la durata della sua vita ed ai nipoti e alle sorelle del testatore dopo la morte del primo beneficiario, determinandosi un fedecommesso vietato, stante la duplice chiamata ereditaria e l'ordine successivo delle chiamate (l'obbligo della conservazione dei beni imposto all'istituito per restituirli al sostituito non necessariamente deve essere espresso dal testatore, potendo risultare implicito nella duplice chiamata e nell'ordine successivo delle chiamate).
7 Il giudice di merito aveva posto l'accento, nel contesto complessivo della scheda testamentaria, anche sulla circostanza in base alla quale - nel disporre un legato - il de cuius aveva fissato al tempo successivo alla morte della moglie la decorrenza del relativo beneficio, così risultando confermato l'intento unitario del testatore di voler regolare le sorti del proprio patrimonio anche per l'epoca successiva al decesso della consorte, privandola del diritto di disporne liberamente, sottolineando come l'utilizzazione dell'aggettivo "mia" nel contesto della frase "...al suo decesso [cioè al decesso della moglie] detta mia proprietà sarà così suddivisa...", fosse chiaramente sintomatica di previsione di una sostituzione fedecommissaria, connotata da una duplice contestuale delazione, con cui, cioè, il testatore attribuisce la titolarità dei medesimi beni a due distinti soggetti - l'istituito e il sostituito - che non succedono l'uno all'altro ma acquistano entrambi la qualità di eredi (o legatari) del testatore ma non contemporaneamente bensì secondo un ordine successivo, ossia l'uno dopo l'altro (al momento della morte dell'istituito).
4.-- Al rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
La soluzione adottata comporta la condanna dell'appellante principale a rimborsare all'appellata anche le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi per causa di valore indeterminabile in ragione dell'attività svolta -fasi di studio, introduttiva e decisionale- (Cass. civ. 19/09/2025 n.
25664).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione, nei confronti dell'appellante principale, dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 18/07/2022 da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
297/2022 del Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata;
8 lette le conclusioni in atti, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiarata assorbito l'appello incidentale;
2) condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 per esborsi ed in € 8.470,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare all'avv. Armando
Montemarano, antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione, nei confronti dell'appellante principale, dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9 ottobre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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