Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del suo titolare , corrente in Parte_1 Parte_2
Trani ed ivi elettivamente domiciliata alla via Pansini n.4 presso lo studio dell'avv. Fonte
Patrizia Acquaviva, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Trani ed ivi CP_1 elettivamente domiciliata alla via M. Pagano n. 228 presso lo studio dell'avv. Alessio
Orazio Scarcella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellata
^^^^^
pagina 1 di 9
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 3/11/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: ” Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adìta, riservato ogni diritto, respinta ogni diversa domanda. Istanza ed eccezione, in riforma integrale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, accogliere la domanda di pagamento e rigettare ogni pretesa di controparte inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ,” per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della gravata sentenza e condanna dell' appellante alle spese e competenze del grado.
Svolgimento del processo
Con decreto del 20/9/2019, il Tribunale di Trani, accogliendo il correlativo ricorso monitorio proposto da una locale Impresa edile individuale, in persona del suo titolare sulla scorta di una pretesa creditoria supportata da allegata Parte_3 fattura commerciale per lavori edili eseguiti in favore di altra società locale, la CP_1
ingiungeva alla stessa il pagamento della somma di €22.000, oltre interessi e spese
[...] di procedura a titolo di corrispettivo per i lavori indicati nella ridetta fattura.
Avverso il decreto predetto, con formale e tempestiva opposizione, introduttiva del giudizio in esame, insorgeva la società ingiunta che disconosceva qualsiasi rapporto contrattuale sottostante la fattura allegata al ricorso monitorio, contestando altresì la carenza di prova circa l'effettiva esecuzione delle opere descritte in fattura, , subordinatamente chiedeva revocarsi il decreto opposto sulla scorta di un avvenuto pagamento dei lavori malgrado gli stessi evidenziassero una difettosa esecuzione, contraria alle c.d. regole dell'arte.
Si costituiva la ditta opposta, insistendo per la integrale conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
pagina 2 di 9 Così radicatosi il contradittorio, il giudizio perveniva, senza ulteriore istruttoria, all'udienza decisoria all'esito della quale l'adito Tribunale monocratica definiva lo stesso, accogliendo la spiegata opposizione con le conseguenziali statuizioni di rito sia in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo che in relazione alla condanna alle spese della ditta opposta.
Con concisa motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, rilevava il Tribunale che, con la citazione introduttiva, la società opponente aveva contestato la esistenza della prova di quali fossero stati i lavori svolti dall'impresa edile opposta nonché della prova della effettiva realizzazione degli stessi, contestando, inoltre, l'inesatta realizzazione di alcuni dei lavori realizzati dall'opposta, ovvero di quelli relativi alla difettosa impermeabilizzazione di un capannone.
Tanto premesso, evidenziava il Tribunale che, a fronte della contestazione della mancata prova di quali fossero stati i lavori appaltati e realizzati dall'opposta, la stessa, ai sensi dekll'art.2697 c.c., avrebbe dovuto fornire una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria e tanto sulla scorta dei generali e consolidati principi applicabili in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti supportati da sole fatture commerciali emesse dalla pretesa creditrice, con conseguente e rigoroso onere probatorio gravate a carico della creditrice opposta, convenuta processuale ma attrice in senso sostanziale, configurandosi, notoriamente insufficiente la sola fattura.
Nel caso di specie, ribadiva il primo giudice, l'impesa opposta, a fronte delle contestazioni attoree, aveva disatteso il predetto onere probatorio non avendo allegato e né, tantomeno, provato, quali fossero stati i lavori commissionati e realizzati, attesa la estrema genericità della fattura allegata.
A supporto del rilievo, precisava che, non solo negli atti di causa non vi fosse alcuna allegazione dei lavori oggetto dell'asserito appalto, ma un elenco di questi non vi era neanche nella fattura attivata in sede monitoria, laddove è indicata quale unica causale
“saldo lavori edili c/o la vostra sede”.
Siffatta genericità e l'assenza di prova di quali lavori fossero stati effettivamente realizzati dall'appaltatrice, rendeva impossibile all'adito giudicante la verifica, necessaria a seguito dell'introdotta opposizione con le ridette contestazioni, in ordine alla effettiva corrispondenza tra le somme richieste con la fattura azionata al costo residuo dei lavori, pagina 3 di 9 dovendosi, a tale riguardo, evidenziarsi, che la società opponente ha sostenuto di aver pagato la somma di €10.000,00 a titolo di saldo di tutti i lavori realizzati.
Rilevava, inoltre, il giudice di prime cure che, a tutto concedere, ove anche, come dedotto dall'opposta, si voleva qualificare la predetta somma pagata a mero titolo di acconto, in assenza della prova di quali fossero stati i lavori complessivamente realizzati, rimaneva impossibile valutare quale altra somma sarebbe stata ancora dovuta dall'appaltatore.
Sotto ulteriore profilo, proseguiva in motivazione il primo giudice, doveva osservarsi che l'opponente aveva finanche sollevato un'eccezione d'inadempimento, sostenendo che alcuni lavori non fossero stati realizzati a regola d'arte, sostenendo, per tale ragione, di non dover pagare alcuna ulteriore somma in favore dell'impresa opposta.
La suddetta eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c. non si configura legittima ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, il rifiuto di adempiere sia contrario alla buona fede, conseguendone la evidenza, a tal fine, di quali siano le prestazioni contrapposte onde valutare se il rifiuto di adempiere sia o meno proporzionato all'inadempimento imputabile alla controparte.
Nella specie, concludeva il Tribunale, in assenza di prova di quali fossero stai i lavori realizzati dall'impresa, non risultava possibile verificare quale parte dei lavori complessivi abbiano rappresentato i lavori imputati in fattura e dunque se l'eventuale inesatto adempimento nella realizzazione di tali lavori giustificasse o meno il mancato pagamento del residuo corrispettivo, ovvero di altri lavori.
Avverso il suddetto procedimento motivazionale, insorgeva l'impresa proponendo Pt_1 il gravame che ci occupa a supporto del quale articolava una duplice motivazione, contestando, in primo luogo un prospettato illegittimo ed erroneo accertamento giudiziale e, in secondo luogo un'omessa erronea ed insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia, individuando, a supporto di entrambe le censure, una omessa interpretazione del pagamento effettuato dall'opponente a titolo di acconto con conseguente qualifica di natura ricognitiva del rapporto contrattuale sottostante la causale del predetto pagamento, invocando, quindi la concessione di un provvedimento di inibitoria della gravata sentenza.
Si costituiva la società appellata, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma della gravata sentenza e conseguenziale condanna alle spese delle pagina 4 di 9 grado a carico dell'appellante, assumendo, quanto al merito, che la somma erogata di
€10.000,00 si riferiva a differente fattura di quella monitoriamente azionata dall'opposta, corrispondendo esattamente al valore dei soli lavori eseguiti, conseguendone l'inidoneità di tale pagamento a comprovare l'esecuzione integrale dell'appalto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26/11/2021, veniva disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per palese inesistenza dei presupposti di legge e veniva fissata la p.c. per l'udienza del 21/4/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 3/11/2023, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale acquisite le prescritte note di trazione scritta, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., facoltà invero disattesa dall'appellante che, irritualmente, provvedeva ad allegare estese deduzioni difensive a supporto del gravame con le prescritte note di trattazione scritta (da limitarsi alla sola precisazione delle conclusioni), omettendo di depositare la successiva comparsa conclusionale, atto ritualmente finalizzato alle argomentazioni difensive a supporto delle rassegnate conclusioni.
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio destituito di fondamento il gravame in esame, risultando, nella specie, evidente la grave lacuna probatoria istruttoria a carico della ditta opposta, odierna appellante, attrice sostanziale nel giudizio introdotto dall'opposizione dell'odierna appellata e, in quanto tale, onerata della prova circa il fatto costitutivo della pretesa creditoria monitoriamente azionata, non potendosi la stessa avallarsi sulla sola scorta di una fattura assolutamente generica, predisposta unilateralmente a solo scopo partecipativo e che, se sufficiente a comprovare la liquidità del credito nella fase monitoria, perde tale rilevanza a seguito della proposta opposizione al decreto monitorio con cui si contesta la prestazione asseritamente allegata a supporto del credito medesimo.
Nel caso di specie, poi, la carenza di un contratto di appalto con indicazione specifica dei lavori commissionati con correlativo computo metrico e la assoluta genericità della fattura, priva di effettiva causale di riferimento agli specifici lavori asseritamente eseguiti, rendeva ancora più rigoroso l'onere predetto, la cui rilevata carenza è stata correttamente posta dal Tribunale a supporto dell'accoglimento della spiegata opposizione.
pagina 5 di 9 Il principio predetto, disapplicato dalla convenuta opposta, era poi ancora più cogente in quanto, a seguito dell'incontestato versamento di una somma da parte dell'opponente, portata da precedente e differente fattura a saldo dei lavori, si configurava ancora più i inderogabile l'onere di descrivere nella fattura azionata in sede monitoria a quali lavori si riferisse l'asserita pretesa creditoria di €22.000,00 a fonte del già avvenuto pagamento della somma di €10.000,00 la cui omissione, come correttamente motivato dal primo giudice, precludeva di fatto qualsiasi valutazione circa la ritenuta congruità ed esaustività del pagamento già effettuato dalla committente.
In sostanza, la contestazione effettiva con cui si supportava la proposta opposizione, atteneva al quantum dell'avversa pretesa creditoria in conseguenza dell'incontestato versamento della somma di €10.000,00, conseguendone l'onere da parte della pretesa creditrice di comprovare adeguatamente la mera qualifica di acconto del suddetto versamento, residuando il saldo azionato in sede monitoria.
Alcun supporto istruttorio e documentale è stato allegato al fine di emendare la genericità della prestazione riportata in fattura, non essendovi né un contratto scritto di appalto con correlativa descrizione dei lavori e rispettivo computo metrico la cui somma complessiva avrebbe dovuto corrispondere ad un saldo di €32.000,00 (da cui quella in fattura al netto dell'acconto versato), né una proposta contrattuale in tal senso redatta dall'impresa appaltatrice con correlativa accettazione scritta da parte della società committente e né un'articolata prova orale intesa a comprovare i lavori effettivamente eseguiti.
D'altronde, la ventilata eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c. di parte opponente, supportata da una contestata irregolare esecuzione di alcuni lavori, rendeva ineludibile la prova delle prestazioni appaltate, anche al fine di verificare la effettiva proporzione tra il costo di quella contestata per omessa esecuzione a regola d'arte (nella specie l'impermeabilizzazione di un capannone) ed il mancato adempimento della controprestazione da parte della committente.
La lacuna probatoria evidenziata veniva correttamente ritenuta dirimente nel ritenere disatteso il rigoroso onere incombente a carico dell'attrice sostanziale rappresentata dalla ditta convenuta ed opposta, con conseguenziale supporto decisionale alla delibata soluzione decisoria di accoglimento della proposta opposizione con un procedimento logico da condividersi anche in tale sede di riesame, in quanto avallato da incontestabili rilievi processuali (carenza di alcun compendio probatorio circa il fatto costitutivo della pretesa pagina 6 di 9 creditoria azionata in fase monitoria) e suffragato da consolidati principi di legittimità in subiecta materia.
A tale riguardo, solo a mero titolo esemplificativo, è sufficiente citare, quanto alla giurisprudenza di merito in ordine alla inidoneità delle sole fatture commerciali, due rilevanti e recenti pronunce di Tribunali distrettuali, secondo cui: “La fattura di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito. Pertanto la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria;
nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, co n la conseguenza che tale documento può rappresentare, al massimo, un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata” (Tribunale Bari, sez.II 2/12/2021 n.4371); “in tema di giudizio monitorio incardinato dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo dovuto per
l'appalto privato, se il committente contesti l'entità del debito, l'appaltatore ingiungente non può provare il suo credito attraverso la produzione della fattura dallo stesso emessa, posto che la fattura è documento di natura fiscale, valido come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma, trattandosi di documento proveniente dalla parte, non è prova nel successivo giudizio di merito conseguente all'opposizione”(Tribunale di Trani, sez. I, 5/10/2021 n.1673, perfettamente sovrapponibile al caso di specie), principio reiteratamente confermato anche in sede di legittimità, laddove, solo per citare le pronunce più recenti, si è statuito che: “La fattura può rappresentare prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso
e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come negli degli altri elementi costitutivi del contratto”(Cass. n.5827 del
27/2/2023; conf. Cass. 3/4/2008 n.8549; Cass. 13651/2006).
pagina 7 di 9 Quanto poi al riparto dell'onere probatorio a carico del convenuto opposto, attore sostanziale, altro principio “granitico” in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ci basti citare, sia pure in materia di opposizione a decreto ingiuntivo di natura bancaria, la recente Cass. 231/2023 n.1892.
Facendo, quindi, buon governo dei suddetti principi, il Tribunale, sulla scorta del disatteso onere probatorio di cui innanzi da parte dell'impresa essendosi la stessa limitata Pt_1 alla produzione di una fattura assolutamente generica circa la descrizione dettagliata dei lavori asseritamente commissionati, senza alcuna integrazione della stessa con valida documentazione di supporto e senza alcuna articolazione di una prova orale finalizzata ad avallare quanto meno una convenzione verbale relativa ai lavori genericamente riportati in fattura, ha correttamente, con motivazione integralmente condivisibile, accolto la contestata eccessività della somma oggetto della pretesa creditoria in sede monitoria, ritenendo accoglibile la proposta opposizione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_1 in persona del suo titolare e legale rappresentante, , avverso la Parte_2 sentenza n.858/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data
27/4/2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante , nella suestesa qualità, alla integrale Parte_4 refusione, in favore della società appellata, in persona del suo legale CP_1 rappresentante, delle competenze difensive relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante,
[...]
, nella suestesa qualità, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di un Parte_2 importo pari al contributo unificato pagato all'atto della iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza dell'8/4/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore pagina 8 di 9 (avv. Leonardo Nota)
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