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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2023, avente ad oggetto “fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione”,
promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore, sito a IL CA (KR) in via del Municipio Romano n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Spina, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, in Corso G.
Mazzini n. 36; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cizza, giusta procura in atti;
OPPOSTA
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
TERZA PIGNORATA
Conclusioni
All'udienza del 07.05.2025, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio Parte_1 di merito conseguente alla fase cautelare instaurata con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 35/2022 RGE, essendogli stato notificato, in data 21.12.2022, un atto di pignoramento presso terzi da parte della
[...] per un importo pari ad € 24.671,16, dovuto in forza di Controparte_1 mutuo fondiario stipulato con atto rogato dal Notaio in data 06.03.2002 Persona_1
(Rep. n.57370 Racc. n.17799).
Nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio ha riproposto le medesime censure della fase cautelare (poi sollevando, in corso di giudizio, ulteriori contestazioni), ovvero:
▪ difetto della legittimazione processuale e/o della capacità di stare in giudizio della
Banca opposta per difetto di valida procura
▪ nullità del pignoramento e nullità assoluta del titolo esecutivo per superamento del limite di finanziabilità,
▪ applicazione di interessi superiori al limite legale previsto dalla legge, omessa detrazione di importi già versati dal debitore;
▪ nullità del pignoramento per violazione dell'art. 2911 c.c. e vessatorietà della clausola richiamata dall'art. 9 del contratto di mutuo
▪ nullità parziale del pignoramento con riferimento alle somme eccedenti l'importo riconosciuto come dovuto di € 9.933,68.
Per le esposte ragioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del pignoramento presso terzi promosso di controparte per tutti i motivi specificati in atti e tenuto conto che lo stesso ha ad oggetto somme in parte versate ed in parte afferenti rapporti intercorsi con una diversa parte processuale (la ; Controparte_3
2) in via subordinata tenuto conto delle somme versate dal Sig. limitare il Parte_1 pignoramento alle somme eventualmente dovute dalla banca procedente per il titolo esecutivo e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia parziale del pignoramento per la somma eccedente indebitamente richiesta;
-2- 3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite da liquidare ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore per entrambi i gradi del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_4 ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale: – dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'solo atto di citazione per
i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale: nel merito – rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa
3) con ogni conseguenza di legge connessa alle sopra citate statuizione;
4) in ogni caso con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da determinarsi secondo equità e al risarcimento dei danni in favore della reclamata, alle spese e competenze di lite ed agli onorari per il doppio grado».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dall'udienza celebrata il 20.03.2024 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 07.05.2025 - scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in rito, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.p. per inosservanza del termine Cont perentorio concesso a parte attrice per la notifica dell'atto di opposizione alla e all CP_2
2.1. - Infatti, con la comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio la CP_1 opposta aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza dell'avvertimento di cui all'art. 163 co. 7 c.p.c.
2.2. - Trattasi, peraltro, di eccezione pregiudiziale rilevabile anche ex officio (cfr., sul tema,
Cass. Civ., Sez. Un., 26.01.2022 n. 2258).
2.3. - In ragione di ciò, il precedente titolare del fascicolo, preso atto dell'eccezione sollevata dalla Banca opposta e considerata soprattutto l'omessa costituzione in giudizio dell (da CP_2 intendersi quale litisconsorte necessaria1 effettivamente citata dall'attore, sebbene con un atto introduttivo affetto da nullità), disponeva - con decreto del 09.10.2023 - non già la mera
“fissazione di una nuova udienza” ex art. 164 comma 3 c.p.c. (destinato a trovare applicazione solo nel caso di intervenuta “costituzione del convenuto”), bensì la “rinnovazione della citazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c. (a mente del quale “se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”).
Il predetto onere, tuttavia, non risulta essere stato assolto dall'odierno opponente nel termine perentorio del 24.10.2023 all'uopo assegnatogli.
2.4. - Ne consegue che, non potendo ravvisarsi alcuna sanatoria alla luce della persistente omessa costituzione dell risultano senz'altro integrati i presupposti per la declaratoria CP_2 di estinzione ope legis del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.
3. - Tanto precisato, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, appare opportuno rilevare come l'opposizione sarebbe stata infondata anche nel merito.
3.1. - Invero, premesso che il procedimento ex artt. 615 e 617 c.p.c. ha natura unitaria ma struttura necessariamente bifasica (articolandosi in una prima fase a cognizione sommaria, di competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nel termine all'uopo assegnato dal medesimo giudice dell'esecuzione), deve rilevarsi che già nella pregressa fase cautelare l'odierno opponente «nell'impugnare l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, ha rinunciato alle eccezioni concernenti la carenza di legittimazione ed il difetto di procura del creditore procedente” (cfr. ordinanza emessa il 18.07.2023 dal Collegio in sede di reclamo). Cont In ogni caso, la ha documentato che, a decorrere dal 31.02.2022, la
[...]
è stata incorporata per fusione dalla Controparte_1 Controparte_5
(cfr. atto a rogito del Dr. Notaio in Lamezia Terme,
[...] Persona_2
Rep. n. 25093 Racc. n. 16133 in atti), risultando così depositata la procura speciale
[...] rilasciata da tale ente societario in favore del procuratore costituito.
3.2. - Con riguardo poi agli ulteriori motivi di opposizione, vanno in questa sede confermate le considerazioni espresse con l'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo nella parte in cui è stato precisato che «a ben vedere, le doglianze di parte ricorrente attengono a circostanze fattuali antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, costituito non più dal negozio di mutuo, ma dall'ordinanza di assegnazione somme del 23.11.2010».
3.2.a. - In ogni caso, con riferimento alla doglianza attorea riguardante la violazione dell'art. 38 II co. TUB – disposizione in virtù della quale l'importo massimo erogabile non può essere superiore ad una percentuale (80%) del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate – deve rilevarsi come tale censura non sia comunque idonea a determinare le conseguenze invocate da parte attrice.
Difatti, va qui ribadito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza
-4- di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; Cass. n. 6907/2023; Cass. n.
7949/2023; Cass. 3462/2024).
Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve escludersi che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, nei termini dedotti da parte attrice, sia idoneo ad inficiare la validità del contratto.
3.2.b. - Venendo poi alle ulteriori censure, vanno qui ribaditi gli ordinari criteri di distribuzione all'onus probandi in sede di opposizione esecutiva.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, nel caso in esame l'opponente si è limitato a contestare la fondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia meglio specificare la propria domanda.
Ciò vale, in primo luogo, con riferimento alla contestazione degli interessi che, non solo risulta formulata in maniera del tutto generica ed approssimativa (senza cioè fornire specificazione alcuna in merito ai periodi e ai tassi applicati e, soprattutto, senza indicare quali e quanti addebiti sarebbero stati illegittimamente effettuati dall'istituto di credito convenuto), ma è altresì sconfessata dalla specifica previsione contenuta nel contratto di mutuo: il meccanismo di computo degli interessi ivi indicato esclude ogni questione di indeterminatezza/indeterminabilità della prestazione del mutuatario, trattandosi di criterio di calcolo idoneo a consentire una chiara previsione delle prestazioni in punto di interessi dovuti (cfr. art. 2 ove si legge: “la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata in mesi
120 con il metodo dell'ammortamento, mediante versamento alla Banca di numero 120 (centoventi) rate mensili…..il tasso d'interesse praticato resterà fisso nella misura del 5% (cinque per cento) per i primi cinque mesi con una rata mensile di € 547,78 (cinquecentoquarantasette virgola settantotto) il tutto
-5- come risulta dal piano di ammortamento che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”; successivamente sul capitale esistente alla sesta rata verrà applicato un tasso pari a due punti in più del saggio nominale annuo di interessi, risultante dalla media aritmetica semplice dei tasi di rendimento effettivo lordo annuo dei BTP con vita residua superiore all'anno, rilevata nel mese solare precedente e pubblicati per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al
Bollettino della Banca di Italia e sul quotidiano “Il Sole 24 ore”).
La Corte di Cassazione ha al riguardo chiarito che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso “prime rate Abi come rilevato da ”, in quanto determinabile CP_6 attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici (cfr. Cass. sentenza 04.01.2022 n.
96).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che persino la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, è insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità se risultano indicati i criteri dettati per individuare i tassi di interesse applicati al rapporto, dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass. n.
12922/2020).
A fronte di tali carenze assertive deve escludersi che possa trovare accoglimento la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, non potendo affidarsi all'ausiliario del giudice accertamenti esplorativi tesi a colmare lacune di allegazione e prova in cui sia incorsa la parte gravata dal relativo onere (cfr. Cass. n. 30128/2017: “la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte onerata dal fornire la prova di quanto assume e tale mezzo istruttorio è legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
3.2.c. - Infondata risulta altresì l'eccepita vessatorietà degli artt. 9 e 10 del contratto di mutuo in oggetto.
Infatti, premesso che la nozione di significativo squilibrio di cui al codice del consumo ha carattere esclusivamente giuridico in quanto afferente alla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (non consentendo, invece, alcun sindacato sull'equilibrio economico ossia sulla convenienza economica dell'affare concluso cfr. Cass. n. 36740/2021), nel caso di specie non è ravvisabile una tale condizione con riguardo ad alcuna delle censure articolate – in verità in termini eccessivamente generici – dall'odierno opponente.
-6- Né può farsi qui applicazione della generale disciplina dettata dal codice civile, atteso che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se in ipotesi vessatorie, non necessitano di specifica sottoscrizione (cfr. Cass., sez. II, 25.06.2021 n. 18275).
3.2.d. - Inoltre, in ordine al quantum debeatur, è indubbio che la somma indicata in precetto corrisponda a quella effettivamente dovuta, avendo lo stesso opponente riconosciuto che, rispetto al totale erogato (pari ad € 51.646,00: cfr. mutuo in atti), non è stata versato né
l'importo pari ad € 9.933,68 (oltre ulteriori spese di esecuzione) dovuta in proprio alla Banca mutuante né la somma pari ad € 28.872,69 versata a quest'ultima, a titolo di garanzia, dalla
Fondazione Antiusura Zaccheo.
3.2.e. - Infine, con riguardo all'eccezione con cui invoca la parziale estinzione del diritto di credito vantato dalla Banca opposta per effetto del pagamento effettuato in suo favore dalla
Fondazione Antiusura Zaccheo, essa è anzitutto inammissibile, in quanto tardivamente sollevata dall'opponente per la prima volta solo nella presente fase di merito e, peraltro, soltanto in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Sul punto, va ribadito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., le eccezioni sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, sicché non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva - sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. - accogliere l'opposizione sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso;
Cass. 153/2023; n. 1876/2013; n. 16541/2011, Sezioni
Unite n. 25478 del 21/09/2021).
L'eccezione, d'altronde, non sarebbe comunque meritevole di accoglimento nel merito, considerato che, per effetto della stessa convenzione sottoscritta tra Banca garantita e
Fondazione garante, la prima è comunque legittimata ad agire in qualità di mandataria della seconda al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute dal mutuatario inadempiente.
***********
In punto di regolamentazione delle spese di lite, va assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti,
«Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non
-7- potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza» (cfr. Cass., sez. II, ord.
14.07.2021 n. 20073).
Sicché, confermata la statuizione sulle spese della fase sommaria nei termini stabiliti dal
G.E., le spese della presente fase di merito, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e tenuto conto della sola fase decisionale, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., l'estinzione della presente fase di merito dell'opposizione spiegata da avverso l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1 notificatogli in data 21.12.2022 dalla , in persona Controparte_1 del relativo l.r.p.t.;
2. condanna a rifondere alla , in Parte_1 Controparte_1 persona del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore Avv.
Giovanni Cizza dichiaratosi antistatario, liquida in € 851,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo ai rapporti tra e l' Parte_1 CP_2
Così deciso in Crotone, in data 01.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-8- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., sez. III, 22.02.2023 n. 5476: «Il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere
l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento».
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 939/2023, avente ad oggetto “fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione”,
promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore, sito a IL CA (KR) in via del Municipio Romano n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Spina, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, in Corso G.
Mazzini n. 36; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cizza, giusta procura in atti;
OPPOSTA
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
TERZA PIGNORATA
Conclusioni
All'udienza del 07.05.2025, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio Parte_1 di merito conseguente alla fase cautelare instaurata con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 35/2022 RGE, essendogli stato notificato, in data 21.12.2022, un atto di pignoramento presso terzi da parte della
[...] per un importo pari ad € 24.671,16, dovuto in forza di Controparte_1 mutuo fondiario stipulato con atto rogato dal Notaio in data 06.03.2002 Persona_1
(Rep. n.57370 Racc. n.17799).
Nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio ha riproposto le medesime censure della fase cautelare (poi sollevando, in corso di giudizio, ulteriori contestazioni), ovvero:
▪ difetto della legittimazione processuale e/o della capacità di stare in giudizio della
Banca opposta per difetto di valida procura
▪ nullità del pignoramento e nullità assoluta del titolo esecutivo per superamento del limite di finanziabilità,
▪ applicazione di interessi superiori al limite legale previsto dalla legge, omessa detrazione di importi già versati dal debitore;
▪ nullità del pignoramento per violazione dell'art. 2911 c.c. e vessatorietà della clausola richiamata dall'art. 9 del contratto di mutuo
▪ nullità parziale del pignoramento con riferimento alle somme eccedenti l'importo riconosciuto come dovuto di € 9.933,68.
Per le esposte ragioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del pignoramento presso terzi promosso di controparte per tutti i motivi specificati in atti e tenuto conto che lo stesso ha ad oggetto somme in parte versate ed in parte afferenti rapporti intercorsi con una diversa parte processuale (la ; Controparte_3
2) in via subordinata tenuto conto delle somme versate dal Sig. limitare il Parte_1 pignoramento alle somme eventualmente dovute dalla banca procedente per il titolo esecutivo e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia parziale del pignoramento per la somma eccedente indebitamente richiesta;
-2- 3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite da liquidare ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore per entrambi i gradi del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_4 ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale: – dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'solo atto di citazione per
i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale: nel merito – rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa
3) con ogni conseguenza di legge connessa alle sopra citate statuizione;
4) in ogni caso con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da determinarsi secondo equità e al risarcimento dei danni in favore della reclamata, alle spese e competenze di lite ed agli onorari per il doppio grado».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dall'udienza celebrata il 20.03.2024 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 07.05.2025 - scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in rito, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.p. per inosservanza del termine Cont perentorio concesso a parte attrice per la notifica dell'atto di opposizione alla e all CP_2
2.1. - Infatti, con la comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio la CP_1 opposta aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza dell'avvertimento di cui all'art. 163 co. 7 c.p.c.
2.2. - Trattasi, peraltro, di eccezione pregiudiziale rilevabile anche ex officio (cfr., sul tema,
Cass. Civ., Sez. Un., 26.01.2022 n. 2258).
2.3. - In ragione di ciò, il precedente titolare del fascicolo, preso atto dell'eccezione sollevata dalla Banca opposta e considerata soprattutto l'omessa costituzione in giudizio dell (da CP_2 intendersi quale litisconsorte necessaria1 effettivamente citata dall'attore, sebbene con un atto introduttivo affetto da nullità), disponeva - con decreto del 09.10.2023 - non già la mera
“fissazione di una nuova udienza” ex art. 164 comma 3 c.p.c. (destinato a trovare applicazione solo nel caso di intervenuta “costituzione del convenuto”), bensì la “rinnovazione della citazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c. (a mente del quale “se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”).
Il predetto onere, tuttavia, non risulta essere stato assolto dall'odierno opponente nel termine perentorio del 24.10.2023 all'uopo assegnatogli.
2.4. - Ne consegue che, non potendo ravvisarsi alcuna sanatoria alla luce della persistente omessa costituzione dell risultano senz'altro integrati i presupposti per la declaratoria CP_2 di estinzione ope legis del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.
3. - Tanto precisato, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, appare opportuno rilevare come l'opposizione sarebbe stata infondata anche nel merito.
3.1. - Invero, premesso che il procedimento ex artt. 615 e 617 c.p.c. ha natura unitaria ma struttura necessariamente bifasica (articolandosi in una prima fase a cognizione sommaria, di competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nel termine all'uopo assegnato dal medesimo giudice dell'esecuzione), deve rilevarsi che già nella pregressa fase cautelare l'odierno opponente «nell'impugnare l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, ha rinunciato alle eccezioni concernenti la carenza di legittimazione ed il difetto di procura del creditore procedente” (cfr. ordinanza emessa il 18.07.2023 dal Collegio in sede di reclamo). Cont In ogni caso, la ha documentato che, a decorrere dal 31.02.2022, la
[...]
è stata incorporata per fusione dalla Controparte_1 Controparte_5
(cfr. atto a rogito del Dr. Notaio in Lamezia Terme,
[...] Persona_2
Rep. n. 25093 Racc. n. 16133 in atti), risultando così depositata la procura speciale
[...] rilasciata da tale ente societario in favore del procuratore costituito.
3.2. - Con riguardo poi agli ulteriori motivi di opposizione, vanno in questa sede confermate le considerazioni espresse con l'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo nella parte in cui è stato precisato che «a ben vedere, le doglianze di parte ricorrente attengono a circostanze fattuali antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, costituito non più dal negozio di mutuo, ma dall'ordinanza di assegnazione somme del 23.11.2010».
3.2.a. - In ogni caso, con riferimento alla doglianza attorea riguardante la violazione dell'art. 38 II co. TUB – disposizione in virtù della quale l'importo massimo erogabile non può essere superiore ad una percentuale (80%) del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate – deve rilevarsi come tale censura non sia comunque idonea a determinare le conseguenze invocate da parte attrice.
Difatti, va qui ribadito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza
-4- di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; Cass. n. 6907/2023; Cass. n.
7949/2023; Cass. 3462/2024).
Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve escludersi che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, nei termini dedotti da parte attrice, sia idoneo ad inficiare la validità del contratto.
3.2.b. - Venendo poi alle ulteriori censure, vanno qui ribaditi gli ordinari criteri di distribuzione all'onus probandi in sede di opposizione esecutiva.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, nel caso in esame l'opponente si è limitato a contestare la fondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia meglio specificare la propria domanda.
Ciò vale, in primo luogo, con riferimento alla contestazione degli interessi che, non solo risulta formulata in maniera del tutto generica ed approssimativa (senza cioè fornire specificazione alcuna in merito ai periodi e ai tassi applicati e, soprattutto, senza indicare quali e quanti addebiti sarebbero stati illegittimamente effettuati dall'istituto di credito convenuto), ma è altresì sconfessata dalla specifica previsione contenuta nel contratto di mutuo: il meccanismo di computo degli interessi ivi indicato esclude ogni questione di indeterminatezza/indeterminabilità della prestazione del mutuatario, trattandosi di criterio di calcolo idoneo a consentire una chiara previsione delle prestazioni in punto di interessi dovuti (cfr. art. 2 ove si legge: “la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata in mesi
120 con il metodo dell'ammortamento, mediante versamento alla Banca di numero 120 (centoventi) rate mensili…..il tasso d'interesse praticato resterà fisso nella misura del 5% (cinque per cento) per i primi cinque mesi con una rata mensile di € 547,78 (cinquecentoquarantasette virgola settantotto) il tutto
-5- come risulta dal piano di ammortamento che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”; successivamente sul capitale esistente alla sesta rata verrà applicato un tasso pari a due punti in più del saggio nominale annuo di interessi, risultante dalla media aritmetica semplice dei tasi di rendimento effettivo lordo annuo dei BTP con vita residua superiore all'anno, rilevata nel mese solare precedente e pubblicati per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al
Bollettino della Banca di Italia e sul quotidiano “Il Sole 24 ore”).
La Corte di Cassazione ha al riguardo chiarito che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso “prime rate Abi come rilevato da ”, in quanto determinabile CP_6 attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici (cfr. Cass. sentenza 04.01.2022 n.
96).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che persino la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, è insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità se risultano indicati i criteri dettati per individuare i tassi di interesse applicati al rapporto, dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass. n.
12922/2020).
A fronte di tali carenze assertive deve escludersi che possa trovare accoglimento la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, non potendo affidarsi all'ausiliario del giudice accertamenti esplorativi tesi a colmare lacune di allegazione e prova in cui sia incorsa la parte gravata dal relativo onere (cfr. Cass. n. 30128/2017: “la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte onerata dal fornire la prova di quanto assume e tale mezzo istruttorio è legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
3.2.c. - Infondata risulta altresì l'eccepita vessatorietà degli artt. 9 e 10 del contratto di mutuo in oggetto.
Infatti, premesso che la nozione di significativo squilibrio di cui al codice del consumo ha carattere esclusivamente giuridico in quanto afferente alla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (non consentendo, invece, alcun sindacato sull'equilibrio economico ossia sulla convenienza economica dell'affare concluso cfr. Cass. n. 36740/2021), nel caso di specie non è ravvisabile una tale condizione con riguardo ad alcuna delle censure articolate – in verità in termini eccessivamente generici – dall'odierno opponente.
-6- Né può farsi qui applicazione della generale disciplina dettata dal codice civile, atteso che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se in ipotesi vessatorie, non necessitano di specifica sottoscrizione (cfr. Cass., sez. II, 25.06.2021 n. 18275).
3.2.d. - Inoltre, in ordine al quantum debeatur, è indubbio che la somma indicata in precetto corrisponda a quella effettivamente dovuta, avendo lo stesso opponente riconosciuto che, rispetto al totale erogato (pari ad € 51.646,00: cfr. mutuo in atti), non è stata versato né
l'importo pari ad € 9.933,68 (oltre ulteriori spese di esecuzione) dovuta in proprio alla Banca mutuante né la somma pari ad € 28.872,69 versata a quest'ultima, a titolo di garanzia, dalla
Fondazione Antiusura Zaccheo.
3.2.e. - Infine, con riguardo all'eccezione con cui invoca la parziale estinzione del diritto di credito vantato dalla Banca opposta per effetto del pagamento effettuato in suo favore dalla
Fondazione Antiusura Zaccheo, essa è anzitutto inammissibile, in quanto tardivamente sollevata dall'opponente per la prima volta solo nella presente fase di merito e, peraltro, soltanto in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Sul punto, va ribadito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., le eccezioni sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, sicché non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva - sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. - accogliere l'opposizione sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso;
Cass. 153/2023; n. 1876/2013; n. 16541/2011, Sezioni
Unite n. 25478 del 21/09/2021).
L'eccezione, d'altronde, non sarebbe comunque meritevole di accoglimento nel merito, considerato che, per effetto della stessa convenzione sottoscritta tra Banca garantita e
Fondazione garante, la prima è comunque legittimata ad agire in qualità di mandataria della seconda al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute dal mutuatario inadempiente.
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, va assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti,
«Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non
-7- potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza» (cfr. Cass., sez. II, ord.
14.07.2021 n. 20073).
Sicché, confermata la statuizione sulle spese della fase sommaria nei termini stabiliti dal
G.E., le spese della presente fase di merito, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e tenuto conto della sola fase decisionale, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., l'estinzione della presente fase di merito dell'opposizione spiegata da avverso l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1 notificatogli in data 21.12.2022 dalla , in persona Controparte_1 del relativo l.r.p.t.;
2. condanna a rifondere alla , in Parte_1 Controparte_1 persona del relativo l.r.p.t., le spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore Avv.
Giovanni Cizza dichiaratosi antistatario, liquida in € 851,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo ai rapporti tra e l' Parte_1 CP_2
Così deciso in Crotone, in data 01.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-8- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., sez. III, 22.02.2023 n. 5476: «Il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere
l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento».
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