Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante n. 72/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati
[...] presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori, con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo (pec
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RICORRENTI
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di e depositato in data 8.4.2025, ai sensi degli Parte_1 Parte_2 artt. 66 e 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott.ssa , nominata Persona_1 dall'O.C.C. dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio.
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Ritenuto che:
- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono nel Comune di Somma Lombardo (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza. L'impresa individuale di cui il ricorrente era titolare Parte_1 risulta infatti cancellata da oltre un anno ed entrambi i debitori svolgono attualmente una attività di lavoro subordinato;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. esprime una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 3 e 10) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti (Relazione dell'O.C.C., pagg. 5, 7, 8 e 9), ricostruendo – sia pure sommariamente - le cause dell'indebitamento correlate all'andamento negativo dell'impresa individuale di cui il Sig. era titolare. Parte_1 L'OCC ha inoltre attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali;
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”), desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalle parti ricorrenti. Il ricorrente ha infatti Parte_1 debiti scaduti pari complessivamente ad oltre € 400.000,00 e la ricorrente ha debiti Parte_2 scaduti per circa € 85.000,00 e non dispongono di beni liquidabili per un valore corrispondente. Tali passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito unicamente dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta, rispettivamente, alle dipendenze di e di dedotte le Controparte_1 CP_2 spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Considerato che
- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto: i) da un immobile ad uso abitativo e relativa autorimessa siti nel Comune Somma Lombardo (VA), via Dei Mille n. 19 (identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14 Particella 20596 Subalterno 18 ed al Foglio 14 Particella 20596 Subalterno 39; doc. 6), di proprietà dei ricorrenti per la quota di ½ ciascuno;
ii) dall'autovettura AUDI Q3 TG. ES690DB immatricolata il 28/08/2013, di proprietà di Parte_1
.
[...]
Tale cespite non può essere sottratto alla liquidazione, che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
iii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta da ciascuno dei ricorrenti, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita dei debitori e del nucleo familiare. Tale importo, indicato dai ricorrenti e dal Gestore della crisi in € 2.850,00 mensili, è stato calcolato tenendo conto anche del prevedibile esborso (per € 600,00 mensili) che i debitori dovranno sostenere a titolo di canone di locazione per una nuova abitazione, allorquando dovranno rilasciare l'immobile pignorato. Si deve tuttavia considerare che detto esborso non è attuale e specifico, in quanto i debitori non hanno ancora stipulato alcun contratto e risultano tuttora risiedere nell'appartamento di Somma Lombardo. Ne consegue che, allo stato, i debitori non necessitano delle somme occorrenti al pagamento di un canone di locazione che pertanto
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
debbono essere apprese alla Procedura per il soddisfacimento dei creditori. La quota di reddito mensile necessaria alle attuali esigenze di vita dei debitori va quindi rideterminata in complessivi
€ 2.250,00 che appare coerente con le spese minime essenziali per un nucleo familiare composto anche da due figli non economicamente autosufficienti (con la precisazione che tale somma potrà essere modificata in corso di procedura in caso di mutamento significativo delle circostanze sulla base delle quali è stata calcolata).Tenuto conto dell'entità dei redditi di ciascuno dei ricorrenti e della necessità di tenere distinte le masse attive e passive, ai sensi dell'art. 66 comma III CCII, il ricorrente può essere autorizzato a trattenere per mantenimento proprio e del Parte_1 nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.350,00 per dodici mensilità e la ricorrente Pt_2
può essere autorizzata a trattenere, per tale finalità, il reddito mensile netto di € 900,00 per
[...] dodici mensilità.
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita ai ricorrenti, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi
NOMINA Liquidatore il Dott. Gianluca Abrescia con studio in Parabiago, Via Brisa n. 34.
ORDINA a e il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture Parte_1 Parte_2 contabili e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 11/7/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando
ad utilizzare l'autovettura AUDI Q3 TG. ES690DB fino alla data di inizio delle Parte_1
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
operazioni di liquidazione ed autorizzando a trattenere per il proprio Parte_1 mantenimento il reddito mensile netto di € 1.350,00 per dodici mensilità e a trattenere Parte_2 per il proprio mantenimento il reddito mensile netto di € 900,00 per dodici mensilità. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, a cura del
Liquidatore.
ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del
Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 15.7.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16.4.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Elisa Tosi
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