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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RGL 494/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 494/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Chiodo Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
e in persona dei rispettivi CP_1 ONroparte_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Diego Dirutigliano e dall'avv. Luca Ropolo parti convenute
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
Accertare e dichiarare che il sig. dal 27/5/2008 al Parte_1 30/11/2021 ha svolto mansioni pertinenti perlomeno alla quarta categoria o veriore del CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo (già IV Gruppo II° Fascia del CP_2 CCSL precedente) conseguentemente condannare corrente in Torino, Via ONroparte_2 Plava n. 80 in persona del suo legale rappresentante ed corrente in CP_1 Torino, Via Puglia n. 35 in persona del legale rappresentant re, in solido tra loro (nella loro qualità di condebitrici solidali quali cedente e cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente) a riconoscere al ricorrente perlomeno l'inquadramento nella quarta categoria professionale come rispondente al CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industrial (già IV Gruppo II° Fascia del CCSL precedente) sin dal 27/5/2008 con adeguamento della retribuzione attualmente percepita ed al pagamento delle differenze, anche a titolo contributivo, spettanti fra quanto
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percepito come operaio di terza categoria e quanto dovuto per effetto del riconoscimento di cui sopra, nei limiti della prescrizione di legge, nella misura di Euro 14.373,25 come da allegato conteggio o quella somma maggiore o minore che risultasse dovuta ovvero da ripartirsi tenuto conto dei rispettivi periodi di competenza ed oltre ancora quanto a maturarsi sino alla data dell'emananda sentenza. Oltre interesse e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio (IVA - CPA e 15 % spese generali), anche per la fase conciliativa ed anche a titolo di danno e/o maggior danno. Spese distratte.
- Con sentenza esecutiva
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: eccepita l'improcedibilità parziale della domanda ex art. 2909 c.c. al paragrafo I della presente memoria per il periodo anteriore al 23 aprile 2014; eccepita ad ogni effetto la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. e comunque ex art. 2946 c.c. in ordine ai diritti vantati in ricorso […] nel merito, respingere le domande avanzate dal sig. con il Parte_1 ricorso datato 24.1.2023 e ritualmente notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, compensare quanto eventualmente dovuto con quanto percepito dal ricorrente a titolo di superminimo individuale nella misura accertanda in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre oneri di legge e successive occorrende.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 26 gennaio 2023, il ricorrente conviene in giudizio e chiedendo di accertare che le CP_1 ONroparte_2 mansioni svolte dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021 rientrino nella quarta categoria o veriore del CCNL Metalmeccanica, oggi corrispondente al IV Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industriale e, per l'effetto, di condannare le società resistenti in solido tra loro a riconoscere tale inquadramento con adeguamento della retribuzione e pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di € 14.373,25; a fondamento delle proprie domande, il ricorrente espone che:
- è stato assunto alle dipendenze di ONroparte_2 il 27 maggio 2008, ove ha svolto attività di assemblatore, riparatore e saldatore presso il Reparto “7103 – Carpenteria Pesante”, area rifinitura Torrette, con inquadramento riconducibile alla terza categoria del CCNL Industria Metalmeccanica, quale semplice operaio comune;
- ricevuta la dopo che il robot aveva applicato i primi Per_1 punti, il suo compito era quello di completare e rifinire la
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saldatura, effettuando anche saldatura di ripristino in presenza di errori da parte del robot, attività che comportava una complessa serie di azioni tecniche e specialistiche in autonomia;
- terminata la saldatura, provvedeva all'assemblaggio dei particolari e dei supporti utilizzando una specifica maschera, controllando la qualità della saldatura e dell'assemblaggio e compilando la scheda di accompagnamento, con attestazione di fine lavoro e conseguente delibera. Veniva anche addetto all'assemblaggio del telaio dei grandi escavatori provvedendo di nuovo a mano alla saldatura dei longheroni che costituiscono il telaio attendendosi al disegno tecnico. In ragione della sua polivalenza e specializzazione era in grado di compiere qualsiasi tipo di saldatura anche particolarmente complessa come il “multipass” che è dato da più saldature contigue e sovrapposte sempre eseguite a mano a filo continuo;
- distaccato presso negli anni 2013 e 2014, quale addetto CP_1 ad attività di montaggio, è rientrato presso il sito di San Mauro Torinese, reparto 7103, svolgendo le stesse mansioni, precedentemente assegnate, fino al novembre 2021 e passando poi definitivamente alle dipendenze di , stabilimento CP_1 di Torino, senza soluzione di continuità, ove è impiegato presso l'Area Logistica in attività di confezionamento, a far data dal 1° dicembre 2021.
Costituendosi congiuntamente in giudizio, e CP_1 ONroparte_2
preliminarmente, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per il
[...] periodo antecedente alla data del 23 aprile 2014, in quanto coperto dal giudicato di altra sentenza del Tribunale di Torino1; nel merito rilevano l'infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, contestandone le allegazioni della parte narrativa e sostenendo, quindi, l'effettiva corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte e l'inquadramento assegnato.
II
Sono disposti alcuni differimenti per consentire alle parti di valutare prospettive conciliative, anche in considerazione della pendenza di altri analoghi giudizi. All'udienza del 18 settembre 2024, fallita ogni trattativa, le parti chiedono la fissazione dell'udienza di discussione limitandosi, sotto il profilo
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istruttorio, a provvedere al deposito dei verbali delle prove testimoniali assunte negli altri giudizi2. In via preliminare è opportuno osservare che le medesime questioni, di fatto e di diritto, oggetto del presente giudizio sono già state esaminate e decise dalla locale Corte d'Appello che, con due recenti sentenze3, ha ritenuto infondate le domande proposte dai ricorrenti nei confronti delle odierne convenute. Ad avviso del giudicante non sussistono ragioni per discostarsi da tali pronunce, il cui percorso argomentativo, anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, viene espressamente richiamato, e condiviso, nella presente sentenza.
III Sull'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta circa inammissibilità del ricorso per il periodo antecedente alla data del 23 aprile 2014, in quanto coperto da giudicato, si osserva che:
1.1. con ricorso depositato in data 22 luglio 20144, Parte_1
ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della
[...] sospensione in cassa integrazione disposta nei suoi confronti, rivendicando le differenze retributive che parametrava al trattamento economico a lui dovuto in forza dell'inquadramento assegnato. Con sentenza n. 1920/2015, questo Tribunale ha accolto il ricorso, parametrando il dovuto all'inquadramento nella III categoria professionale. In virtù del principio per il quale il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, parte convenuta ha, dunque, eccepito nel presente giudizio l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, sostenendo coperto dal giudicato della predetta sentenza anche l'eventuale credito retributivo connesso allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo oggetto del precedente giudizio;
1.2. la domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione CIGS proposta nel precedente giudizio, fondata sulla situazione di crisi aziendale e sul rispetto del procedimento previsto dalla normativa delle sospensioni collettive dal lavoro, deve essere, tuttavia, tenuta distinta dall'oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, fondata sull'asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle indicate
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nel contratto individuale e volta ad ottenere l'inquadramento delle stesse nel superiore livello previsto dai contratti collettivi via via applicati in azienda;
1.3. in nessun caso, infatti, è possibile accertare che la sentenza precedentemente resa tra le medesime parti in causa possa avere avuto riguardo, se non in via puramente incidentale (e senza alcun accertamento nel merito), alle questioni sottese al presente giudizio, in quanto sia petitum che causa petendi risultano evidentemente distinti nelle due controversie, non potendo l'esito dell'una minimamente influire sulla decisione da assumere nell'altra;
1.4. alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità preliminarmente formulata dalle parti convenute.
IV
All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte dalle parti, dei documenti prodotti e dei riscontri istruttori acquisiti, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella quarta categoria o veriore del CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industrial (già IV Gruppo II° Fascia del CCSL precedente) con decorrenza dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021, si osserva che:
2. anzitutto, va posta l'attenzione sulla carente allegazione da parte del ricorrente circa le declaratorie contrattuali e il raffronto tra la declaratoria relativa al livello riconosciuto e quella relativa al livello rivendicato;
sul punto si osserva che: 2.1.) è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento sulla correttezza dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si deve seguire un procedimento logico-giuridico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
ai fini dell'osservanza di tale procedimento è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
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decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.5; 2.2.) il presupposto imprescindibile di tale procedimento logico giuridico, è costituito dalle allegazioni del lavoratore-ricorrente relative alle mansioni svolte e alle declaratorie contrattuali richiamate;
infatti, si è affermato che è necessario che nell'atto introduttivo siano specificamente indicate le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento posseduto e il tratto qualificante, rispetto a questo, del livello di inquadramento rivendicato;
soltanto una volta compiutamente svolte queste allegazioni si può passare ad analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta ed infine indagare sulla prevalenza dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori 6; 2.3.) nel caso in esame, parte ricorrente, nel corpo dell'atto introduttivo, si è limitata a qualche breve e sommario riferimento alle declaratorie7, – sia quella riconosciuta che quella rivendicata, senza riportarne né lo specifico contenuto testuale, né, quantomeno, un precisa indicazione dell'articolo del contratto collettivo, affidando così la sua concreta individuazione ad una ricerca da svolgersi, a cura della controparte e del giudice, su una produzione costituita dal documento denominato doc. 3 Estratto CCNL Metalmeccanici -CSSL Aziendale8; 2.4.) è opportuno rilevare che il citato documento (nel quale presumibilmente dovrebbero essere inseriti i testi dei tre ONratti Collettivi rilevanti in causa) è costituito da un unico file composto di 420 pagine totalmente prive di ogni forma di intitolazione, di indicizzazione
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e di numerazione progressiva e complessiva, nel quale le pagine si susseguono in modo disordinato sia nella numerazione, sia nell'impaginazione, sia nei contenuti (per lo più totalmente irrilevanti); 2.5.) inoltre, il medesimo documento è depositato telematicamente come file “pdf in formato immagine”, tale cioè da impedire ogni forma di navigazione interna e di ricerca testuale per parola;
2.6.) ne deriva che tale produzione documentale è effettuata in spregio non solo ai più basilari principi codicistici di leale collaborazione processuale9, ma anche, nell'epoca del processo civile telematico, ai più moderni principi ispirati alle nuove tecnologie a disposizione dei professionisti10 per la redazione degli atti e per il deposito documenti;
2.7.) le ragioni ora esposte potrebbero essere sufficienti a portare al rigetto del ricorso, come ritenuto dalla locale Corte d'Appello11, attesa la lacunosa allegazione dei fatti costitutivi;
2.8.) tuttavia, per completezza argomentativa e in considerazione delle sentenze già pronunciate in analoghi giudizi, si ritiene opportuno esaminare il merito della vicenda, esame che è possibile effettuare esclusivamente sulla base delle specifiche allegazioni in fatto12 e delle precise produzioni documentali13 effettuate dalle parti convenute;
3.1. nel presente giudizio, che ha ad oggetto il periodo dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021 assumono rilievo tre diversi contratti collettivi: il CCNL 15 ottobre 2009 per i lavoratori dipendenti dalle Industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti14, il CCSL 13 dicembre 201115 e, infine, il CCSL 11 marzo 201916;
3.2. con riferimento ai citati ONratti Collettivi al ricorrente sono state attribuite:
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a) la 3ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009 (4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009), secondo la quale: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro […] Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà. AT;
b) il 5° gruppo professionale, seconda fascia del CCSL 13 dicembre 2011 nel quale rientrano i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro […] AT;
c) il 5° gruppo professionale del CCSL 11 marzo 2019 nel quale rientrano: i lavoratori che con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi – anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-partiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione, risultante anche da diploma di qualifica di istituti professionali, inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliare a complemento organizzativo e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio […] AT;
3.3. sempre con riferimento ai citati ONratti Collettivi, il ricorrente ritiene di avere diritto all'inquadramento nei seguenti livelli: a) la 4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009 (4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009), alla quale: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività per
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l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente. […] Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature. AT;
b) il 4° gruppo professionale, seconda fascia del CCSL 13 dicembre 2011 nel quale rientrano: i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate . A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni: […] AT;
c) il 4° gruppo professionale del CCSL 11 marzo 2019 nel quale rientrano: i lavoratori anche qualificati che, con perizia, svolgono attività esecutive di maggiore o particolare rilievo rispetto a quelle previste per il quinto gruppo professionale, per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite
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mediante il necessario tirocinio e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo. A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni: […] AT […] A questo gruppo appartengono, ferma restando una valutazione complessiva sull'attitudine professionale, i lavoratori con il ruolo di "Team Leader"/"Conduttore" che eseguono- sulla base dei principi del WCM, dei cicli di fabbricazione, di prescrizioni e di indicazioni ricevute - con l'apporto di adeguate competenze tecnico-pratiche attività qualificate, anche di natura complessa, di supporto al Responsabile di area (ad es. production supervisor) e ai tecnici di riferimento;
3.4. dal tenore letterale dei contratti collettivi susseguitisi – criterio prioritario nell'interpretazione delle norme in essi contenute ex art. 1362 e ss. c.c.17 – non è possibile sostenere18 che nel tempo si sia verificata una riparametrazione dei livelli, più o meno specificati nelle relative declaratorie, con una diversa valorizzazione di mansioni rientranti prima in un livello inferiore e poi, secondo la volontà delle parti contrattuali, in quello superiore. Infatti, la Corte d'Appello nella decisione con cui, esaminando i medesimi testi contrattuali, ha rigettato l'analoga domanda ha deciso che è non possibile ritenere che, a fronte dell'identica formulazione della declaratoria di livello, dal passaggio da un contratto ad un altro gli elementi descrittivi di professionalità che ne costituiscono il minimo comune denominatore assumano una valenza classificatoria diversa a
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fronte di una identica mansione svolta19. Nel caso specifico, peraltro, come perspicuamente osservato da parte convenuta in sede di discussione, appare evidente e logico che il CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009, sostituito integralmente dal CCSL del 13 dicembre 2011, contenga una disciplina più generale e più articolata, aperta a tutti i settori cui si riferisce, dalla carpenteria pesante al settore aerospaziale. Per tale ragione, in quell'accordo collettivo era necessaria una declinazione della declaratoria con riguardo al profilo professionale cui precipuamente si riferiva, trattandosi appunto di un contratto collettivo multisettoriale;
diversamente, invece, è accaduto nei contratti aziendali di seguito applicati dalle società del Gruppo (oggi CP_3
), non a caso denominati ONratti Collettivi Specifici Parte_2 di Lavoro, che con la prima versione hanno semplicemente ripreso20 e, successivamente, hanno maggiormente precisato21 le proprie declaratorie, al fine di meglio disciplinare le uniche figure effettivamente presenti in azienda, e ben note alle parti contraenti (senza necessità di specificare come la declaratoria poi si declini con riferimento allo specifico profilo professionale), traducendo con un contratto maggiormente pertinente le medesime disposizioni previste dalla contrattazione nazionale. In quest'ottica, appare ragionevole che i requisiti stabiliti per i saldatori della 4° categoria del CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 200922, non vengano ripresi nel CCSL aziendale, in quanto riferibili a particolari categorie di lavoratori che eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature, come ad esempio avviene per quei saldatori che operano nei cantieri navali o aerei23, soggetti alla più vasta
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disciplina della contrattazione nazionale del 2009 (riferita, appunto all'intero settore Metalmeccanico – industria), ma non a quella aziendale del 2011 (riferibile ai soli dipendenti del Gruppo stipulante, che si occupano di lavorazioni meno complesse e comunque più specifiche). Mentre, si valorizza, il riferimento alla figura dei team leader nel 4° gruppo dei CCSL (in particolare, in quello del 2019 che elimina le c.d. “fasce”), per meglio distinguere le mansioni che, come quella del saldatore, appartengono alle figure professionali elencate sia nel 5° che nel 4° gruppo, senza la necessità di richiamare le caratteristiche specificate dal CCNL per i saldatori di IV livello, poiché comunque non riferibili ai saldatori operanti all'interno ONr del Gruppo
3.5. pertanto, anche in ragione di tale interpretazione dei contratti collettivi oggetto del presente esame24, tenuto conto dell'affermazione di parte ricorrente in merito allo svolgimento delle medesime mansioni di saldatore specializzato e dell'inserimento nel Reparto “7103 – Carpenteria Pesante”, più precisamente nell'area rifinitura torrette, sin dal momento della sua assunzione in data 27 maggio 200825, in ragione della sua nota competenza26, l'accertamento circa l'inquadramento dell'attività concretamente svolta nella 3° o 4° categoria del CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009, può essere riferita e deve riguardare anche il successivo inquadramento delle mansioni del lavoratore nel 5° o 4° gruppo dei CCSL di seguito applicati. Queste ultime, infatti, risultano essere derivazione orizzontale delle declaratorie del
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precedente CCNL che hanno infatti sostituito nel tempo, a nulla rilevando che, con l'entrata in vigore del CCSL del 2011, le parti contrattuali non abbiano più inserito all'interno delle declaratorie le relative declinazioni per le figure esemplificative indicate nel CCNL fino ad allora applicato, come sopra argomentato;
3.6. pertanto, in ragione della medesima istruttoria acquisita anche nel presente processo27, non si possono che condividere i principi esposti nelle sentenze della Corte d'Appello28 che hanno portato alla riforma rispettivamente delle pronunce nn. 2239/2024 e 2240/2024 del Tribunale di Torino. In particolare, devono essere richiamati i passaggi che la Corte d'Appello ha riproposto in entrambe le sentenze e che hanno portato il Collegio alla conferma della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal sig. nella IV categoria CP_4 professionale prevista dal CCNL del 2009: “In relazione alla figura del saldatore descritta al IV livello, [il giudice, n.d.r.] ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale non avesse consentito di provare che il ricorrente svolgesse in modo prevalente le mansioni descritte all'interno del profilo dato che: “L'esecuzione della prestazione viene effettuata dai lavoratori “sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni”. Il ricorrente ha affermato in sede di interrogatorio di conoscere e interpretare il disegno tecnico (mostrato al ricorrente il doc. 8 di parte convenuta), ma che esso fosse concretamente utilizzato e che fosse necessario per ogni lavorazione risulta quantomeno controverso: “Gli operai non usavano il disegno tecnico, ma delle SOP che erano portate nelle varie postazioni di lavoro. Presso le postazioni non c'era il disegno tecnico che era all'interno degli uffici.” Teste;
“Ai tempi appoggiati alle Tes_1 pareti c'erano dei disegni che, se ricordo bene, erano proprio dei disegni tecnici. Mi vengono esibiti i documenti 8 e 9 di parte
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convenuta: li usavo entrambi ma nel doc. 9 non sono presenti le quote che indicavano lo spessore della saldatura da effettuare.” L'azienda ha quindi fornito ai lavoratori le “SOP” (doc. 9 parte convenuta): si tratta di documenti interpretativi del disegno tecnico realizzate dal datore di lavoro al fine di semplificare l'esecuzione delle mansioni di assemblaggio e saldatura dei pezzi. “Per quanto riguarda lo spessore delle saldature, abbiamo dovuto seguire le indicazioni prima di un disegno tecnico e successivamente è stata realizzata una sop e verificare che lo spessore fosse corretto. In ogni postazione erano collocati i calibri di saldatura e poi i sop.” Teste “Anche per Tes_2 quanto riguarda lo spessore della saldatura, c'erano le indicazioni del tecnologo poi trasposte nelle sop: i saldatori non dovevano leggere il disegno tecnico e presso molte postazioni vi erano dei calibri di saldatura per verificare lo spessore da raggiungere” teste . Tes_1
Date le caratteristiche di questi documenti essi non possono essere valutati come “documenti di massima”, trattandosi di istruzioni esplicative e dettagliate”. (pag.
6-7 dell'impugnata sentenza)”. Devono poi essere riprese le ragioni che hanno portato la Corte d'Appello, invece, a riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento nel IV livello professionale delle mansioni concretamente svolte da e CP_5
in virtù del mancato inserimento nelle declaratorie Pt_3 del CCSL del 2011 delle figure esemplificative indicate nel CCNL fino allora applicato: Nel momento in cui il Tribunale di Torino ha osservato che, alla luce del profilo professionale di saldatore di IV livello del CCNL Metalmeccanici e della relativa declaratoria che ne compendia il minimo comune denominatore, il sig. non CP_5 aveva gli elementi qualificanti, è del tutto irragionevole affermare che la situazione sia variata, a parità di mansioni svolte, solo perché nel CCSL non è più descritto il relativo profilo professionale. In ogni caso, a prescindere da ciò e venendo ad esaminare il periodo oggetto dell'appello (quello disciplinato dal CCSL del 2011), come osservato in sentenza l'attività e le mansioni e sono rimaste invariate, l'istruttoria non ha dato conferma del fatto che per svolgere le attività di saldatura bracci e telai fosse necessario conoscere e interpretare il disegno tecnico (pag. 6 sentenza), gli unici cicli di lavoro erano le SOP, istruzioni che contenevano indicazioni dettagliate e tali da non richiedere alcun atto interpretativo, ma la semplice lettura (pag.7 sentenza). Il teste ha riferito che: “si utilizzavano le maschere Tes_1 per l'assemblaggio che indicavano dove i pezzi dovevano essere collocati: il ricorrente procedeva poi alla puntatura dei pezzi senza necessità di ulteriori misurazioni … i pezzi sono contrassegnati da un
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numero che indica dove devono essere posizionati all'interno della maschera. Ogni particolare arrivava attraverso un kit di lamiera in modo che potesse essere posizionato all'interno della maschera: le misure erano così predeterminate e non era necessario farne di nuove”. E in tale senso si è espresso anche il teste “usavamo Tes_2 delle scarsette fornite dall'azienda per controllare che le dimensioni della saldatura che avevamo realizzato corrispondessero alle dimensioni richieste”. Non è quindi emersa, dalla istruttoria svolta, la prova che il disegno fosse concretamente utilizzato e che fosse necessario per ogni lavorazione, necessità smentita dalla esistenza stessa delle maschere e dalla visione dei filmati prodotti. Ora, con siffatte modalità di svolgimento del lavoro non vi è necessità di comprendere dei disegni tecnici per poter procedere all'esecuzione delle operazioni della saldatura a punti in fase di assemblaggio. In assenza di tali cognizioni nello svolgimento delle mansioni di saldatura, necessarie per le parti collettive al fine di riconoscere il superiore inquadramento rivendicato, le domande proposte dal lavoratore con il ricorso introduttivo devono essere integralmente respinte con conseguente accoglimento dell'appello30;
3.7. le stesse conclusioni sono corroborate anche dall'istruttoria acquisita con riferimento al processo iscritto al n. 1721/23 RG del Tribunale di Torino31. Nonostante, infatti, la testimonianza di , valorizzi le mansioni svolte con Testimone_3 riferimento all'interpretazione del disegno, alle misurazioni effettuate e alle posizioni particolari assunte dai lavoratori in funzione di alcuni tipi di saldature, tuttavia, la stessa deve ritenersi generica e soprattutto riferibile all'attività sui bracci (e non sulle torrette, come quella cui era addetto il ricorrente), oltre che comunque subordinata alla responsabilità di un team leader32. Al contrario, invece, proprio per la specificità delle
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informazioni rese, per la corrispondenza con quelle assunte in relazione alla causa iscritta al n. 493/23 R.G.L. (richiamate nella sentenza della Corte d'Appello sopra riportata) e per il puntuale riferimento all'attività propria dell'odierno ricorrente (saldatura torrette), deve essere valorizzato quanto dichiarato dal teste alla medesima udienza33, sulla base Testimone_4
i disegni all'interno delle buste crystal. Il ricorrente sapeva leggere il disegno per effettuare le saldature mancanti. Quando la saldatura non era completa o comunque non andava bene, noi avvisavamo il team leader e lui ci diceva di ripararla, ma non ci diceva come farlo. Lo facevamo noi in autonomia. Ogni giorno capitava di dover effettuare gli interventi di finitura della saldatura. Quello era il nostro lavoro. […] i disegni di cui ho parlato sono disegni tecnici, contenenti misure e quotazioni, anche relative ad esempio allo spessore che deve avere la saldatura. Dopo aver saldato noi misuriamo lo spessore della saldatura con un calibro, e a volte può capitare di dover passare nuovamente, quando lo spessore non è sufficiente, perché deve essere della misura del disegno, che può essere da 10, da 20 o da 25. […] alcune saldature debbono essere fatte dall'addetto in posizioni particolari, per esempio in ginocchio o chinandoci sotto il braccio. 33 Cfr. verbale d'udienza del 12.4.2024, R.G.L. n. 1721/23 del Tribunale di Torino,
[...] : Una volta che il braccio veniva saldato dal robot, c'era un addetto che scaricava il robot Tes_4 e controllava che tutte le saldature fossero state eseguite correttamente e che non ci fossero imprecisioni. Questo tipo di controllo visivo non lo faceva il ricorrente. Questo addetto doveva compilare una scheda di autocontrollo ad ogni step: assemblaggio, robot di saldatura, finitura, lavorazione meccanica, imboccolatura e verniciatura. La scheda di controllo seguiva l'elemento. Su questa scheda veniva annotato l'eventuale difetto della saldatura. La difettosità è diversa dall'incompletezza. Se c'era un difetto nella saldatura, quando il pezzo andava in finitura l'addetto alla finizione leggeva la scheda di autocontrollo, non i disegni, perché in quel momento non serve a niente, e faceva la riparazione della saldatura a mano. Sul disegno tecnico è indicata la misura che deve avere la saldatura. Se sul disegno ad esempio è scritto Z-10 significa “lato 10 per lato 10”. Nei disegni fatti in Germania ad esempio era indicata la misura dell'ipotenusa. Voglio precisare che sulle schede di autocontrollo di cui ho parlato era segnata la misura della saldatura che faceva il robot e che avrebbe dovuto fare a mano l'addetto. L'addetto in questa operazione di finitura usava le
“scarsette”, che sono gli elementi usati per misurare la dimensione della saldatura. Preciso però che non sono strumenti di misura ma di confronto, perché non sono indicate le misure. Viene messo in contatto con l'elemento che si deve verificare e così si accerta che la misura sia corretta. Io venivo chiamato solo al momento dell'avviamento dei primi pezzi, quindi non so dire se il ricorrente abbia svolto l'attività di finitura che ho sopra descritto. Un pezzo su 10/15 poteva presentare un difetto. Preciso che il robot esegue l'85/90% della saldatura del pezzo che deve eseguire. Ci sono dei pezzi di saldatura che il robot non esegue mai, per cui compito dell'addetto alla finitura è di completare a mano il tratto di saldatura mancante. Anche qui non è necessaria la lettura del disegno, perché io nella fase iniziale andavo a bordo macchina, accanto al finitore, e davo indicazioni su come eseguire la lunghezza della saldatura mancante. Tutto ciò era riportato anche nelle SOP, che si trovano a bordo macchina. Se la parte di saldatura fatta a mano era da levigare, sul disegno tecnico compariva o una G o, in fondo alla saldatura, era scritto “grinding”. I disegni erano tutti scritti in inglese. L'addetto alla finitura sapeva se era necessario fare la levigatura perché questa era indicata nella SOP, che era in italiano. Siccome i pezzi sono sempre gli stessi, il lavoro da fare era sempre uguale, cioè ripetitivo, escluse le riparazioni. I finitori si occupavano anche di montare gli elementi mancanti, come staffe, tasselli, con attrezzature specifiche per ogni modello. Anche in questo caso la saldatura poteva essere completa o interrotta. Sulla SOP era riportato tutto ciò che era scritto sul disegno tecnico, ma in italiano. Era un disegno semplificato. Confermo che il doc. 13 di parte convenuta che mi viene rammostrato è una delle SOP di cui ho parlato, mentre il doc. 11 è un disegno tecnico. Voglio precisare che io facevo anche le SOP. […] nella fase di assemblaggio sulla
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del cui riscontro testimoniale, deve considerarsi accertata la corretta collocazione contrattuale delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel livello assegnato;
3.8. da quanto accertato all'esito dell'istruttoria, in considerazione della scarsa utilizzabilità dei documenti audio-video prodotti (in assenza di riferimenti precisi da parte ricorrente circa le diverse fasi dell'attività cui si riferiscono le riprese34), infatti, deve considerarsi adeguato il livello assegnato al ricorrente. Ciò, non solo in ragione del mancato accertamento circa la necessità di conoscere e interpretare i disegni tecnici da parte del saldatore per l'espletamento della propria attività, ma anche della natura (confronto e non misurazione) e della ripetitività delle funzioni svolte (saldatura interna ancora meno frequente per quanto riguarda le torrette), della semplificazione relativa all'oggetto della prestazione (nel caso delle torrette, la saldatura effettuata dal robot era più completa) e, non da ultimo, della supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale (team leader). Caratteristiche del tutto in linea con la declaratoria della 3° categoria
SOP era indicato dove effettuare la saldatura e anche le misure della saldatura. Nella fase di ON finitura sulla veniva indicata la lunghezza della saldatura da effettuare e se fare o meno la molatura. I finitori avevano anche l'obbligo di fare i liquidi penetranti sui baffi, cioè pulire il pezzo con un detergente, mettere un liquido rosso, farlo asciugare e mettere un prodotto bianco, che, in presenza di fori o incrinatura, li portava in evidenza. In questo caso il saldatore avrebbe dovuto rifare la finitura della saldatura. In tal caso, sulla SOP veniva indicato “LP”, cioè fare liquidi ON penetranti. Se era una saldatura di puntatura in fase di assemblaggio sulla non venivano indicate le misure dello spessore della saldatura, ma si diceva solo di non dare un punto di saldature nei tratti dove c'era il raggio dell'elemento. Se invece erano da eseguire saldature interne, che non poteva effettuare il robot, perché il pezzo ormai era chiuso, in fase di assemblaggio era l'addetto all'assemblaggio che doveva effettuare queste saldature interne. Quindi in questo caso ON sulla era indicato dove doveva essere effettuata la saldatura interna e le misure della stessa.
[…] le misure della saldatura interna erano misure sia di lunghezza sia di spessore. Ciò dipendeva dall'elemento da saldare, nel senso che, in un caso si dava indicazione soltanto di inizio e fine della saldatura, invece, se era da saldare ad esempio il semimozzo o il mozzo centrale, si dava indicazione di effettuare la saldatura in cerchio e c'era infatti il simbolo del cerchio, e questo era ON indicato sia sul disegno tecnico sia sulla Quanto ho riferito sui bracci vale anche per le torrette, l'unica cosa però è che sulle torrette erano poco frequenti le saldature interne, perché nel caso delle torrette il passaggio delle torrette era più agevolato, per cui la saldatura effettuata dal robot era più completa. 34 Cfr. produzione documentale del 15 febbraio 2024 ric.
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professionale del CCNL35, prima, e del 5° gruppo professionale dei CCSL che lo hanno succeduto36;
3.9. alla luce delle ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
V La difformità degli orientamenti giurisprudenziali e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Torino, 5 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Marco Nigra 35 CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009, categoria professionale 3°: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro […] Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà. AT. 36 CCSL aziendale del 13.12.2011, gruppo professionale 5°, seconda fascia: i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro […] AT CCSL aziendale del 11.3.2019, gruppo professionale 5°: con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi
– anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione, risultante anche da diploma di qualifica di istituti professionali, inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliare a complemento organizzativo e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio […] AT
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale Torino, sez. lav., 29 dicembre 2015, n. 1920, RG 6165/14. 2 Cfr. verbale dell'udienza del 18 settembre 2024; cfr. giudizi nn. 493/2023 e 1721/2023 R.G.L. del Tribunale di Torino, promossi da saldatori dipendenti dalle medesime società convenute. 3 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 giugno 2024, n. 251, RG 88/24 e 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 4 Cfr. doc. 4 conv. 5 Ex multis, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2019, n. 30580. 6 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 dicembre 2023, n. 590, RG 487/23, nella quale inoltre si legge che Negli atti introduttivi, dunque, non stati allegati gli elementi indispensabili (individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria) per consentire la verifica della correttezza o meno dell'inquadramento delle lavoratrici tenuto conto delle attività da loro svolte, potendosi procedere, soltanto in presenza di queste allegazioni, al raffronto tra detta indagine e quanto emerso a livello istruttorio sulle attività concretamente svolte. Né l'attività istruttoria espletata in primo grado, all'esito della quale il Tribunale ha ritenuto l'inquadramento delle lavoratrici non congruo rispetto alle attività da loro svolte, è idonea a sanare le carenti allegazioni attoree, essendo esse, come osservato, relative ad uno degli elementi costitutivi della domanda relativa alle mansioni superiori. L'appello deve pertanto essere accolto, con reiezione delle domande proposte con i ricorsi introduttivi. 7 Cfr. pag.
8-9 ric. 8 Cfr. doc. 3 ric. 9 Cfr. art. 88 e 121 cpc e Buone Prassi innanzi al Tribunale del lavoro di Torino. 10 Cfr. DM 110/23 e art. 4, comma 1bis, DM 55/14, 11 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 dicembre 2023, n. 590, RG 487/23. 12 Cfr. pag. 10-15 mem. cost. conv. 13 Cfr. doc. 5, 6, 7 conv. 14 Cfr. doc. 5 conv. 15 Cfr. doc. 6 conv. 16 Cfr. doc. 7 conv. 17 Cass. Sez. Un., 15 luglio 1988, n. 4635, e da ultimo Cass., 20 giugno 2024 n. 17063; in particolare, cfr. Cass. Sez. Lav., 10 giugno 2008, n. 15339, per la quale nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune -operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione e non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria- occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 cod. civ.) 18 E non viene peraltro sostenuto in ricorso, ma solo in sede di discussione, richiamando parte ricorrente la sentenza n. 2239/2023 del Tribunale di Torino 19 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 20 CCSL del 13.12.2011 21 CCSL del 11.3.2019 22 Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature 23 Che in ragione della natura della lavorazione, ad es. quelle svolta direttamente sulla nave, sono costretti a eseguire saldature complesse in relazione alle difficoltà delle posizioni di lavoro determinate dai ristretti spazi in cui l'addetto è costretto ad operare. 24 Interpretazione che deriva dai principi affermati da Cass. sez. lav., 18 novembre 1997, n. 11461: In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. 25 E per tutto il periodo cui la domanda si riferisce, fino al 30 novembre 2021, fatta eccezione per gli anni 2013 e 2014 durante i quali è stato distaccato presso quale addetto ad CP_1 attività di montaggio (punto 7, pag. 5 ric.), circostanze queste tutte pacifiche, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte delle società resistenti. 26 Cfr. pagg. 2 e 3 ric. 27 Cfr. verbali d'udienza e documentazione audiovisiva relativa al fascicolo n. 493/23, depositata da parte resistente con nota di deposito del 15.2.2023 in ottemperanza di quanto disposto col decreto del 30.1.2024 28 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 giugno 2024, n. 251, RG 88/24 e 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 29 le medesime mansioni del sig. con riferimento ai bracci e ai telai, e dell'odierno Pt_3 ricorrente, con riferimento alle torrette 30 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24, pag.10 31 Cfr. nota di deposito conv. del 30.9.2024, in ottemperanza di quanto disposto all'udienza del 18.9.2024 32 Cfr. verbale d'udienza del 12.4.2024, R.G.L. n. 1721/23 del Tribunale di Torino,
[...] : Io ho solo svolto attività sui bracci, non sulle torrette. Capitava spesso che il saldatore Tes_3 dovesse completare la saldatura a mano, a filo continuo, nei punti in cui il robot non arrivava. Questo era proprio il nostro lavoro. Il robot, per come era fatto, non arrivava ad effettuare la saldatura in determinati punti dei bracci. A volte poteva addirittura capitare di dover fare a mano la saldatura dell'intero braccio in quanto la saldatura era tutta soffiata, cioè tutta bucata. Quando bisogna intervenire a mano per completare o effettuare interamente la saldatura, bisogna guardare il disegno. Ogni braccio ha il suo disegno, a seconda del tipo. I disegni dei vari tipi di braccio erano appesi sui muri del corridoio del reparto di finitura e poi nel cassetto della postazione erano custoditi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 494/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Chiodo Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
e in persona dei rispettivi CP_1 ONroparte_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Diego Dirutigliano e dall'avv. Luca Ropolo parti convenute
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
Accertare e dichiarare che il sig. dal 27/5/2008 al Parte_1 30/11/2021 ha svolto mansioni pertinenti perlomeno alla quarta categoria o veriore del CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo (già IV Gruppo II° Fascia del CP_2 CCSL precedente) conseguentemente condannare corrente in Torino, Via ONroparte_2 Plava n. 80 in persona del suo legale rappresentante ed corrente in CP_1 Torino, Via Puglia n. 35 in persona del legale rappresentant re, in solido tra loro (nella loro qualità di condebitrici solidali quali cedente e cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente) a riconoscere al ricorrente perlomeno l'inquadramento nella quarta categoria professionale come rispondente al CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industrial (già IV Gruppo II° Fascia del CCSL precedente) sin dal 27/5/2008 con adeguamento della retribuzione attualmente percepita ed al pagamento delle differenze, anche a titolo contributivo, spettanti fra quanto
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percepito come operaio di terza categoria e quanto dovuto per effetto del riconoscimento di cui sopra, nei limiti della prescrizione di legge, nella misura di Euro 14.373,25 come da allegato conteggio o quella somma maggiore o minore che risultasse dovuta ovvero da ripartirsi tenuto conto dei rispettivi periodi di competenza ed oltre ancora quanto a maturarsi sino alla data dell'emananda sentenza. Oltre interesse e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio (IVA - CPA e 15 % spese generali), anche per la fase conciliativa ed anche a titolo di danno e/o maggior danno. Spese distratte.
- Con sentenza esecutiva
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: eccepita l'improcedibilità parziale della domanda ex art. 2909 c.c. al paragrafo I della presente memoria per il periodo anteriore al 23 aprile 2014; eccepita ad ogni effetto la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. e comunque ex art. 2946 c.c. in ordine ai diritti vantati in ricorso […] nel merito, respingere le domande avanzate dal sig. con il Parte_1 ricorso datato 24.1.2023 e ritualmente notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, compensare quanto eventualmente dovuto con quanto percepito dal ricorrente a titolo di superminimo individuale nella misura accertanda in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre oneri di legge e successive occorrende.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 26 gennaio 2023, il ricorrente conviene in giudizio e chiedendo di accertare che le CP_1 ONroparte_2 mansioni svolte dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021 rientrino nella quarta categoria o veriore del CCNL Metalmeccanica, oggi corrispondente al IV Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industriale e, per l'effetto, di condannare le società resistenti in solido tra loro a riconoscere tale inquadramento con adeguamento della retribuzione e pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di € 14.373,25; a fondamento delle proprie domande, il ricorrente espone che:
- è stato assunto alle dipendenze di ONroparte_2 il 27 maggio 2008, ove ha svolto attività di assemblatore, riparatore e saldatore presso il Reparto “7103 – Carpenteria Pesante”, area rifinitura Torrette, con inquadramento riconducibile alla terza categoria del CCNL Industria Metalmeccanica, quale semplice operaio comune;
- ricevuta la dopo che il robot aveva applicato i primi Per_1 punti, il suo compito era quello di completare e rifinire la
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saldatura, effettuando anche saldatura di ripristino in presenza di errori da parte del robot, attività che comportava una complessa serie di azioni tecniche e specialistiche in autonomia;
- terminata la saldatura, provvedeva all'assemblaggio dei particolari e dei supporti utilizzando una specifica maschera, controllando la qualità della saldatura e dell'assemblaggio e compilando la scheda di accompagnamento, con attestazione di fine lavoro e conseguente delibera. Veniva anche addetto all'assemblaggio del telaio dei grandi escavatori provvedendo di nuovo a mano alla saldatura dei longheroni che costituiscono il telaio attendendosi al disegno tecnico. In ragione della sua polivalenza e specializzazione era in grado di compiere qualsiasi tipo di saldatura anche particolarmente complessa come il “multipass” che è dato da più saldature contigue e sovrapposte sempre eseguite a mano a filo continuo;
- distaccato presso negli anni 2013 e 2014, quale addetto CP_1 ad attività di montaggio, è rientrato presso il sito di San Mauro Torinese, reparto 7103, svolgendo le stesse mansioni, precedentemente assegnate, fino al novembre 2021 e passando poi definitivamente alle dipendenze di , stabilimento CP_1 di Torino, senza soluzione di continuità, ove è impiegato presso l'Area Logistica in attività di confezionamento, a far data dal 1° dicembre 2021.
Costituendosi congiuntamente in giudizio, e CP_1 ONroparte_2
preliminarmente, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per il
[...] periodo antecedente alla data del 23 aprile 2014, in quanto coperto dal giudicato di altra sentenza del Tribunale di Torino1; nel merito rilevano l'infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, contestandone le allegazioni della parte narrativa e sostenendo, quindi, l'effettiva corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte e l'inquadramento assegnato.
II
Sono disposti alcuni differimenti per consentire alle parti di valutare prospettive conciliative, anche in considerazione della pendenza di altri analoghi giudizi. All'udienza del 18 settembre 2024, fallita ogni trattativa, le parti chiedono la fissazione dell'udienza di discussione limitandosi, sotto il profilo
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istruttorio, a provvedere al deposito dei verbali delle prove testimoniali assunte negli altri giudizi2. In via preliminare è opportuno osservare che le medesime questioni, di fatto e di diritto, oggetto del presente giudizio sono già state esaminate e decise dalla locale Corte d'Appello che, con due recenti sentenze3, ha ritenuto infondate le domande proposte dai ricorrenti nei confronti delle odierne convenute. Ad avviso del giudicante non sussistono ragioni per discostarsi da tali pronunce, il cui percorso argomentativo, anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, viene espressamente richiamato, e condiviso, nella presente sentenza.
III Sull'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta circa inammissibilità del ricorso per il periodo antecedente alla data del 23 aprile 2014, in quanto coperto da giudicato, si osserva che:
1.1. con ricorso depositato in data 22 luglio 20144, Parte_1
ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della
[...] sospensione in cassa integrazione disposta nei suoi confronti, rivendicando le differenze retributive che parametrava al trattamento economico a lui dovuto in forza dell'inquadramento assegnato. Con sentenza n. 1920/2015, questo Tribunale ha accolto il ricorso, parametrando il dovuto all'inquadramento nella III categoria professionale. In virtù del principio per il quale il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, parte convenuta ha, dunque, eccepito nel presente giudizio l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, sostenendo coperto dal giudicato della predetta sentenza anche l'eventuale credito retributivo connesso allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo oggetto del precedente giudizio;
1.2. la domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione CIGS proposta nel precedente giudizio, fondata sulla situazione di crisi aziendale e sul rispetto del procedimento previsto dalla normativa delle sospensioni collettive dal lavoro, deve essere, tuttavia, tenuta distinta dall'oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, fondata sull'asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle indicate
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nel contratto individuale e volta ad ottenere l'inquadramento delle stesse nel superiore livello previsto dai contratti collettivi via via applicati in azienda;
1.3. in nessun caso, infatti, è possibile accertare che la sentenza precedentemente resa tra le medesime parti in causa possa avere avuto riguardo, se non in via puramente incidentale (e senza alcun accertamento nel merito), alle questioni sottese al presente giudizio, in quanto sia petitum che causa petendi risultano evidentemente distinti nelle due controversie, non potendo l'esito dell'una minimamente influire sulla decisione da assumere nell'altra;
1.4. alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità preliminarmente formulata dalle parti convenute.
IV
All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte dalle parti, dei documenti prodotti e dei riscontri istruttori acquisiti, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella quarta categoria o veriore del CCNL Industria Metalmeccanica oggi corrispondente al IV° Gruppo Professionale del CCSL Aziendale – Ramo Industrial (già IV Gruppo II° Fascia del CCSL precedente) con decorrenza dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021, si osserva che:
2. anzitutto, va posta l'attenzione sulla carente allegazione da parte del ricorrente circa le declaratorie contrattuali e il raffronto tra la declaratoria relativa al livello riconosciuto e quella relativa al livello rivendicato;
sul punto si osserva che: 2.1.) è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento sulla correttezza dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si deve seguire un procedimento logico-giuridico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
ai fini dell'osservanza di tale procedimento è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
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decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.5; 2.2.) il presupposto imprescindibile di tale procedimento logico giuridico, è costituito dalle allegazioni del lavoratore-ricorrente relative alle mansioni svolte e alle declaratorie contrattuali richiamate;
infatti, si è affermato che è necessario che nell'atto introduttivo siano specificamente indicate le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento posseduto e il tratto qualificante, rispetto a questo, del livello di inquadramento rivendicato;
soltanto una volta compiutamente svolte queste allegazioni si può passare ad analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta ed infine indagare sulla prevalenza dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori 6; 2.3.) nel caso in esame, parte ricorrente, nel corpo dell'atto introduttivo, si è limitata a qualche breve e sommario riferimento alle declaratorie7, – sia quella riconosciuta che quella rivendicata, senza riportarne né lo specifico contenuto testuale, né, quantomeno, un precisa indicazione dell'articolo del contratto collettivo, affidando così la sua concreta individuazione ad una ricerca da svolgersi, a cura della controparte e del giudice, su una produzione costituita dal documento denominato doc. 3 Estratto CCNL Metalmeccanici -CSSL Aziendale8; 2.4.) è opportuno rilevare che il citato documento (nel quale presumibilmente dovrebbero essere inseriti i testi dei tre ONratti Collettivi rilevanti in causa) è costituito da un unico file composto di 420 pagine totalmente prive di ogni forma di intitolazione, di indicizzazione
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e di numerazione progressiva e complessiva, nel quale le pagine si susseguono in modo disordinato sia nella numerazione, sia nell'impaginazione, sia nei contenuti (per lo più totalmente irrilevanti); 2.5.) inoltre, il medesimo documento è depositato telematicamente come file “pdf in formato immagine”, tale cioè da impedire ogni forma di navigazione interna e di ricerca testuale per parola;
2.6.) ne deriva che tale produzione documentale è effettuata in spregio non solo ai più basilari principi codicistici di leale collaborazione processuale9, ma anche, nell'epoca del processo civile telematico, ai più moderni principi ispirati alle nuove tecnologie a disposizione dei professionisti10 per la redazione degli atti e per il deposito documenti;
2.7.) le ragioni ora esposte potrebbero essere sufficienti a portare al rigetto del ricorso, come ritenuto dalla locale Corte d'Appello11, attesa la lacunosa allegazione dei fatti costitutivi;
2.8.) tuttavia, per completezza argomentativa e in considerazione delle sentenze già pronunciate in analoghi giudizi, si ritiene opportuno esaminare il merito della vicenda, esame che è possibile effettuare esclusivamente sulla base delle specifiche allegazioni in fatto12 e delle precise produzioni documentali13 effettuate dalle parti convenute;
3.1. nel presente giudizio, che ha ad oggetto il periodo dal 27 maggio 2008 al 30 novembre 2021 assumono rilievo tre diversi contratti collettivi: il CCNL 15 ottobre 2009 per i lavoratori dipendenti dalle Industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti14, il CCSL 13 dicembre 201115 e, infine, il CCSL 11 marzo 201916;
3.2. con riferimento ai citati ONratti Collettivi al ricorrente sono state attribuite:
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a) la 3ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009 (4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009), secondo la quale: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro […] Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà. AT;
b) il 5° gruppo professionale, seconda fascia del CCSL 13 dicembre 2011 nel quale rientrano i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro […] AT;
c) il 5° gruppo professionale del CCSL 11 marzo 2019 nel quale rientrano: i lavoratori che con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi – anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-partiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione, risultante anche da diploma di qualifica di istituti professionali, inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliare a complemento organizzativo e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio […] AT;
3.3. sempre con riferimento ai citati ONratti Collettivi, il ricorrente ritiene di avere diritto all'inquadramento nei seguenti livelli: a) la 4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009 (4ª categoria CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009), alla quale: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività per
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l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente. […] Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature. AT;
b) il 4° gruppo professionale, seconda fascia del CCSL 13 dicembre 2011 nel quale rientrano: i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate . A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni: […] AT;
c) il 4° gruppo professionale del CCSL 11 marzo 2019 nel quale rientrano: i lavoratori anche qualificati che, con perizia, svolgono attività esecutive di maggiore o particolare rilievo rispetto a quelle previste per il quinto gruppo professionale, per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite
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mediante il necessario tirocinio e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo. A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni: […] AT […] A questo gruppo appartengono, ferma restando una valutazione complessiva sull'attitudine professionale, i lavoratori con il ruolo di "Team Leader"/"Conduttore" che eseguono- sulla base dei principi del WCM, dei cicli di fabbricazione, di prescrizioni e di indicazioni ricevute - con l'apporto di adeguate competenze tecnico-pratiche attività qualificate, anche di natura complessa, di supporto al Responsabile di area (ad es. production supervisor) e ai tecnici di riferimento;
3.4. dal tenore letterale dei contratti collettivi susseguitisi – criterio prioritario nell'interpretazione delle norme in essi contenute ex art. 1362 e ss. c.c.17 – non è possibile sostenere18 che nel tempo si sia verificata una riparametrazione dei livelli, più o meno specificati nelle relative declaratorie, con una diversa valorizzazione di mansioni rientranti prima in un livello inferiore e poi, secondo la volontà delle parti contrattuali, in quello superiore. Infatti, la Corte d'Appello nella decisione con cui, esaminando i medesimi testi contrattuali, ha rigettato l'analoga domanda ha deciso che è non possibile ritenere che, a fronte dell'identica formulazione della declaratoria di livello, dal passaggio da un contratto ad un altro gli elementi descrittivi di professionalità che ne costituiscono il minimo comune denominatore assumano una valenza classificatoria diversa a
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fronte di una identica mansione svolta19. Nel caso specifico, peraltro, come perspicuamente osservato da parte convenuta in sede di discussione, appare evidente e logico che il CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009, sostituito integralmente dal CCSL del 13 dicembre 2011, contenga una disciplina più generale e più articolata, aperta a tutti i settori cui si riferisce, dalla carpenteria pesante al settore aerospaziale. Per tale ragione, in quell'accordo collettivo era necessaria una declinazione della declaratoria con riguardo al profilo professionale cui precipuamente si riferiva, trattandosi appunto di un contratto collettivo multisettoriale;
diversamente, invece, è accaduto nei contratti aziendali di seguito applicati dalle società del Gruppo (oggi CP_3
), non a caso denominati ONratti Collettivi Specifici Parte_2 di Lavoro, che con la prima versione hanno semplicemente ripreso20 e, successivamente, hanno maggiormente precisato21 le proprie declaratorie, al fine di meglio disciplinare le uniche figure effettivamente presenti in azienda, e ben note alle parti contraenti (senza necessità di specificare come la declaratoria poi si declini con riferimento allo specifico profilo professionale), traducendo con un contratto maggiormente pertinente le medesime disposizioni previste dalla contrattazione nazionale. In quest'ottica, appare ragionevole che i requisiti stabiliti per i saldatori della 4° categoria del CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 200922, non vengano ripresi nel CCSL aziendale, in quanto riferibili a particolari categorie di lavoratori che eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature, come ad esempio avviene per quei saldatori che operano nei cantieri navali o aerei23, soggetti alla più vasta
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disciplina della contrattazione nazionale del 2009 (riferita, appunto all'intero settore Metalmeccanico – industria), ma non a quella aziendale del 2011 (riferibile ai soli dipendenti del Gruppo stipulante, che si occupano di lavorazioni meno complesse e comunque più specifiche). Mentre, si valorizza, il riferimento alla figura dei team leader nel 4° gruppo dei CCSL (in particolare, in quello del 2019 che elimina le c.d. “fasce”), per meglio distinguere le mansioni che, come quella del saldatore, appartengono alle figure professionali elencate sia nel 5° che nel 4° gruppo, senza la necessità di richiamare le caratteristiche specificate dal CCNL per i saldatori di IV livello, poiché comunque non riferibili ai saldatori operanti all'interno ONr del Gruppo
3.5. pertanto, anche in ragione di tale interpretazione dei contratti collettivi oggetto del presente esame24, tenuto conto dell'affermazione di parte ricorrente in merito allo svolgimento delle medesime mansioni di saldatore specializzato e dell'inserimento nel Reparto “7103 – Carpenteria Pesante”, più precisamente nell'area rifinitura torrette, sin dal momento della sua assunzione in data 27 maggio 200825, in ragione della sua nota competenza26, l'accertamento circa l'inquadramento dell'attività concretamente svolta nella 3° o 4° categoria del CCNL Metalmeccanica – Industria del 15 ottobre 2009, può essere riferita e deve riguardare anche il successivo inquadramento delle mansioni del lavoratore nel 5° o 4° gruppo dei CCSL di seguito applicati. Queste ultime, infatti, risultano essere derivazione orizzontale delle declaratorie del
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precedente CCNL che hanno infatti sostituito nel tempo, a nulla rilevando che, con l'entrata in vigore del CCSL del 2011, le parti contrattuali non abbiano più inserito all'interno delle declaratorie le relative declinazioni per le figure esemplificative indicate nel CCNL fino ad allora applicato, come sopra argomentato;
3.6. pertanto, in ragione della medesima istruttoria acquisita anche nel presente processo27, non si possono che condividere i principi esposti nelle sentenze della Corte d'Appello28 che hanno portato alla riforma rispettivamente delle pronunce nn. 2239/2024 e 2240/2024 del Tribunale di Torino. In particolare, devono essere richiamati i passaggi che la Corte d'Appello ha riproposto in entrambe le sentenze e che hanno portato il Collegio alla conferma della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal sig. nella IV categoria CP_4 professionale prevista dal CCNL del 2009: “In relazione alla figura del saldatore descritta al IV livello, [il giudice, n.d.r.] ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale non avesse consentito di provare che il ricorrente svolgesse in modo prevalente le mansioni descritte all'interno del profilo dato che: “L'esecuzione della prestazione viene effettuata dai lavoratori “sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni”. Il ricorrente ha affermato in sede di interrogatorio di conoscere e interpretare il disegno tecnico (mostrato al ricorrente il doc. 8 di parte convenuta), ma che esso fosse concretamente utilizzato e che fosse necessario per ogni lavorazione risulta quantomeno controverso: “Gli operai non usavano il disegno tecnico, ma delle SOP che erano portate nelle varie postazioni di lavoro. Presso le postazioni non c'era il disegno tecnico che era all'interno degli uffici.” Teste;
“Ai tempi appoggiati alle Tes_1 pareti c'erano dei disegni che, se ricordo bene, erano proprio dei disegni tecnici. Mi vengono esibiti i documenti 8 e 9 di parte
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convenuta: li usavo entrambi ma nel doc. 9 non sono presenti le quote che indicavano lo spessore della saldatura da effettuare.” L'azienda ha quindi fornito ai lavoratori le “SOP” (doc. 9 parte convenuta): si tratta di documenti interpretativi del disegno tecnico realizzate dal datore di lavoro al fine di semplificare l'esecuzione delle mansioni di assemblaggio e saldatura dei pezzi. “Per quanto riguarda lo spessore delle saldature, abbiamo dovuto seguire le indicazioni prima di un disegno tecnico e successivamente è stata realizzata una sop e verificare che lo spessore fosse corretto. In ogni postazione erano collocati i calibri di saldatura e poi i sop.” Teste “Anche per Tes_2 quanto riguarda lo spessore della saldatura, c'erano le indicazioni del tecnologo poi trasposte nelle sop: i saldatori non dovevano leggere il disegno tecnico e presso molte postazioni vi erano dei calibri di saldatura per verificare lo spessore da raggiungere” teste . Tes_1
Date le caratteristiche di questi documenti essi non possono essere valutati come “documenti di massima”, trattandosi di istruzioni esplicative e dettagliate”. (pag.
6-7 dell'impugnata sentenza)”. Devono poi essere riprese le ragioni che hanno portato la Corte d'Appello, invece, a riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento nel IV livello professionale delle mansioni concretamente svolte da e CP_5
in virtù del mancato inserimento nelle declaratorie Pt_3 del CCSL del 2011 delle figure esemplificative indicate nel CCNL fino allora applicato: Nel momento in cui il Tribunale di Torino ha osservato che, alla luce del profilo professionale di saldatore di IV livello del CCNL Metalmeccanici e della relativa declaratoria che ne compendia il minimo comune denominatore, il sig. non CP_5 aveva gli elementi qualificanti, è del tutto irragionevole affermare che la situazione sia variata, a parità di mansioni svolte, solo perché nel CCSL non è più descritto il relativo profilo professionale. In ogni caso, a prescindere da ciò e venendo ad esaminare il periodo oggetto dell'appello (quello disciplinato dal CCSL del 2011), come osservato in sentenza l'attività e le mansioni e sono rimaste invariate, l'istruttoria non ha dato conferma del fatto che per svolgere le attività di saldatura bracci e telai fosse necessario conoscere e interpretare il disegno tecnico (pag. 6 sentenza), gli unici cicli di lavoro erano le SOP, istruzioni che contenevano indicazioni dettagliate e tali da non richiedere alcun atto interpretativo, ma la semplice lettura (pag.7 sentenza). Il teste ha riferito che: “si utilizzavano le maschere Tes_1 per l'assemblaggio che indicavano dove i pezzi dovevano essere collocati: il ricorrente procedeva poi alla puntatura dei pezzi senza necessità di ulteriori misurazioni … i pezzi sono contrassegnati da un
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numero che indica dove devono essere posizionati all'interno della maschera. Ogni particolare arrivava attraverso un kit di lamiera in modo che potesse essere posizionato all'interno della maschera: le misure erano così predeterminate e non era necessario farne di nuove”. E in tale senso si è espresso anche il teste “usavamo Tes_2 delle scarsette fornite dall'azienda per controllare che le dimensioni della saldatura che avevamo realizzato corrispondessero alle dimensioni richieste”. Non è quindi emersa, dalla istruttoria svolta, la prova che il disegno fosse concretamente utilizzato e che fosse necessario per ogni lavorazione, necessità smentita dalla esistenza stessa delle maschere e dalla visione dei filmati prodotti. Ora, con siffatte modalità di svolgimento del lavoro non vi è necessità di comprendere dei disegni tecnici per poter procedere all'esecuzione delle operazioni della saldatura a punti in fase di assemblaggio. In assenza di tali cognizioni nello svolgimento delle mansioni di saldatura, necessarie per le parti collettive al fine di riconoscere il superiore inquadramento rivendicato, le domande proposte dal lavoratore con il ricorso introduttivo devono essere integralmente respinte con conseguente accoglimento dell'appello30;
3.7. le stesse conclusioni sono corroborate anche dall'istruttoria acquisita con riferimento al processo iscritto al n. 1721/23 RG del Tribunale di Torino31. Nonostante, infatti, la testimonianza di , valorizzi le mansioni svolte con Testimone_3 riferimento all'interpretazione del disegno, alle misurazioni effettuate e alle posizioni particolari assunte dai lavoratori in funzione di alcuni tipi di saldature, tuttavia, la stessa deve ritenersi generica e soprattutto riferibile all'attività sui bracci (e non sulle torrette, come quella cui era addetto il ricorrente), oltre che comunque subordinata alla responsabilità di un team leader32. Al contrario, invece, proprio per la specificità delle
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informazioni rese, per la corrispondenza con quelle assunte in relazione alla causa iscritta al n. 493/23 R.G.L. (richiamate nella sentenza della Corte d'Appello sopra riportata) e per il puntuale riferimento all'attività propria dell'odierno ricorrente (saldatura torrette), deve essere valorizzato quanto dichiarato dal teste alla medesima udienza33, sulla base Testimone_4
i disegni all'interno delle buste crystal. Il ricorrente sapeva leggere il disegno per effettuare le saldature mancanti. Quando la saldatura non era completa o comunque non andava bene, noi avvisavamo il team leader e lui ci diceva di ripararla, ma non ci diceva come farlo. Lo facevamo noi in autonomia. Ogni giorno capitava di dover effettuare gli interventi di finitura della saldatura. Quello era il nostro lavoro. […] i disegni di cui ho parlato sono disegni tecnici, contenenti misure e quotazioni, anche relative ad esempio allo spessore che deve avere la saldatura. Dopo aver saldato noi misuriamo lo spessore della saldatura con un calibro, e a volte può capitare di dover passare nuovamente, quando lo spessore non è sufficiente, perché deve essere della misura del disegno, che può essere da 10, da 20 o da 25. […] alcune saldature debbono essere fatte dall'addetto in posizioni particolari, per esempio in ginocchio o chinandoci sotto il braccio. 33 Cfr. verbale d'udienza del 12.4.2024, R.G.L. n. 1721/23 del Tribunale di Torino,
[...] : Una volta che il braccio veniva saldato dal robot, c'era un addetto che scaricava il robot Tes_4 e controllava che tutte le saldature fossero state eseguite correttamente e che non ci fossero imprecisioni. Questo tipo di controllo visivo non lo faceva il ricorrente. Questo addetto doveva compilare una scheda di autocontrollo ad ogni step: assemblaggio, robot di saldatura, finitura, lavorazione meccanica, imboccolatura e verniciatura. La scheda di controllo seguiva l'elemento. Su questa scheda veniva annotato l'eventuale difetto della saldatura. La difettosità è diversa dall'incompletezza. Se c'era un difetto nella saldatura, quando il pezzo andava in finitura l'addetto alla finizione leggeva la scheda di autocontrollo, non i disegni, perché in quel momento non serve a niente, e faceva la riparazione della saldatura a mano. Sul disegno tecnico è indicata la misura che deve avere la saldatura. Se sul disegno ad esempio è scritto Z-10 significa “lato 10 per lato 10”. Nei disegni fatti in Germania ad esempio era indicata la misura dell'ipotenusa. Voglio precisare che sulle schede di autocontrollo di cui ho parlato era segnata la misura della saldatura che faceva il robot e che avrebbe dovuto fare a mano l'addetto. L'addetto in questa operazione di finitura usava le
“scarsette”, che sono gli elementi usati per misurare la dimensione della saldatura. Preciso però che non sono strumenti di misura ma di confronto, perché non sono indicate le misure. Viene messo in contatto con l'elemento che si deve verificare e così si accerta che la misura sia corretta. Io venivo chiamato solo al momento dell'avviamento dei primi pezzi, quindi non so dire se il ricorrente abbia svolto l'attività di finitura che ho sopra descritto. Un pezzo su 10/15 poteva presentare un difetto. Preciso che il robot esegue l'85/90% della saldatura del pezzo che deve eseguire. Ci sono dei pezzi di saldatura che il robot non esegue mai, per cui compito dell'addetto alla finitura è di completare a mano il tratto di saldatura mancante. Anche qui non è necessaria la lettura del disegno, perché io nella fase iniziale andavo a bordo macchina, accanto al finitore, e davo indicazioni su come eseguire la lunghezza della saldatura mancante. Tutto ciò era riportato anche nelle SOP, che si trovano a bordo macchina. Se la parte di saldatura fatta a mano era da levigare, sul disegno tecnico compariva o una G o, in fondo alla saldatura, era scritto “grinding”. I disegni erano tutti scritti in inglese. L'addetto alla finitura sapeva se era necessario fare la levigatura perché questa era indicata nella SOP, che era in italiano. Siccome i pezzi sono sempre gli stessi, il lavoro da fare era sempre uguale, cioè ripetitivo, escluse le riparazioni. I finitori si occupavano anche di montare gli elementi mancanti, come staffe, tasselli, con attrezzature specifiche per ogni modello. Anche in questo caso la saldatura poteva essere completa o interrotta. Sulla SOP era riportato tutto ciò che era scritto sul disegno tecnico, ma in italiano. Era un disegno semplificato. Confermo che il doc. 13 di parte convenuta che mi viene rammostrato è una delle SOP di cui ho parlato, mentre il doc. 11 è un disegno tecnico. Voglio precisare che io facevo anche le SOP. […] nella fase di assemblaggio sulla
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del cui riscontro testimoniale, deve considerarsi accertata la corretta collocazione contrattuale delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel livello assegnato;
3.8. da quanto accertato all'esito dell'istruttoria, in considerazione della scarsa utilizzabilità dei documenti audio-video prodotti (in assenza di riferimenti precisi da parte ricorrente circa le diverse fasi dell'attività cui si riferiscono le riprese34), infatti, deve considerarsi adeguato il livello assegnato al ricorrente. Ciò, non solo in ragione del mancato accertamento circa la necessità di conoscere e interpretare i disegni tecnici da parte del saldatore per l'espletamento della propria attività, ma anche della natura (confronto e non misurazione) e della ripetitività delle funzioni svolte (saldatura interna ancora meno frequente per quanto riguarda le torrette), della semplificazione relativa all'oggetto della prestazione (nel caso delle torrette, la saldatura effettuata dal robot era più completa) e, non da ultimo, della supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale (team leader). Caratteristiche del tutto in linea con la declaratoria della 3° categoria
SOP era indicato dove effettuare la saldatura e anche le misure della saldatura. Nella fase di ON finitura sulla veniva indicata la lunghezza della saldatura da effettuare e se fare o meno la molatura. I finitori avevano anche l'obbligo di fare i liquidi penetranti sui baffi, cioè pulire il pezzo con un detergente, mettere un liquido rosso, farlo asciugare e mettere un prodotto bianco, che, in presenza di fori o incrinatura, li portava in evidenza. In questo caso il saldatore avrebbe dovuto rifare la finitura della saldatura. In tal caso, sulla SOP veniva indicato “LP”, cioè fare liquidi ON penetranti. Se era una saldatura di puntatura in fase di assemblaggio sulla non venivano indicate le misure dello spessore della saldatura, ma si diceva solo di non dare un punto di saldature nei tratti dove c'era il raggio dell'elemento. Se invece erano da eseguire saldature interne, che non poteva effettuare il robot, perché il pezzo ormai era chiuso, in fase di assemblaggio era l'addetto all'assemblaggio che doveva effettuare queste saldature interne. Quindi in questo caso ON sulla era indicato dove doveva essere effettuata la saldatura interna e le misure della stessa.
[…] le misure della saldatura interna erano misure sia di lunghezza sia di spessore. Ciò dipendeva dall'elemento da saldare, nel senso che, in un caso si dava indicazione soltanto di inizio e fine della saldatura, invece, se era da saldare ad esempio il semimozzo o il mozzo centrale, si dava indicazione di effettuare la saldatura in cerchio e c'era infatti il simbolo del cerchio, e questo era ON indicato sia sul disegno tecnico sia sulla Quanto ho riferito sui bracci vale anche per le torrette, l'unica cosa però è che sulle torrette erano poco frequenti le saldature interne, perché nel caso delle torrette il passaggio delle torrette era più agevolato, per cui la saldatura effettuata dal robot era più completa. 34 Cfr. produzione documentale del 15 febbraio 2024 ric.
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professionale del CCNL35, prima, e del 5° gruppo professionale dei CCSL che lo hanno succeduto36;
3.9. alla luce delle ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
V La difformità degli orientamenti giurisprudenziali e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Torino, 5 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Marco Nigra 35 CCNL Metalmeccanica – Industria del 15.10.2009, categoria professionale 3°: Appartengono a questa categoria: – i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro […] Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà. AT. 36 CCSL aziendale del 13.12.2011, gruppo professionale 5°, seconda fascia: i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro […] AT CCSL aziendale del 11.3.2019, gruppo professionale 5°: con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi
– anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione, risultante anche da diploma di qualifica di istituti professionali, inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliare a complemento organizzativo e i lavoratori impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio […] AT
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale Torino, sez. lav., 29 dicembre 2015, n. 1920, RG 6165/14. 2 Cfr. verbale dell'udienza del 18 settembre 2024; cfr. giudizi nn. 493/2023 e 1721/2023 R.G.L. del Tribunale di Torino, promossi da saldatori dipendenti dalle medesime società convenute. 3 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 giugno 2024, n. 251, RG 88/24 e 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 4 Cfr. doc. 4 conv. 5 Ex multis, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2019, n. 30580. 6 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 dicembre 2023, n. 590, RG 487/23, nella quale inoltre si legge che Negli atti introduttivi, dunque, non stati allegati gli elementi indispensabili (individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria) per consentire la verifica della correttezza o meno dell'inquadramento delle lavoratrici tenuto conto delle attività da loro svolte, potendosi procedere, soltanto in presenza di queste allegazioni, al raffronto tra detta indagine e quanto emerso a livello istruttorio sulle attività concretamente svolte. Né l'attività istruttoria espletata in primo grado, all'esito della quale il Tribunale ha ritenuto l'inquadramento delle lavoratrici non congruo rispetto alle attività da loro svolte, è idonea a sanare le carenti allegazioni attoree, essendo esse, come osservato, relative ad uno degli elementi costitutivi della domanda relativa alle mansioni superiori. L'appello deve pertanto essere accolto, con reiezione delle domande proposte con i ricorsi introduttivi. 7 Cfr. pag.
8-9 ric. 8 Cfr. doc. 3 ric. 9 Cfr. art. 88 e 121 cpc e Buone Prassi innanzi al Tribunale del lavoro di Torino. 10 Cfr. DM 110/23 e art. 4, comma 1bis, DM 55/14, 11 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 dicembre 2023, n. 590, RG 487/23. 12 Cfr. pag. 10-15 mem. cost. conv. 13 Cfr. doc. 5, 6, 7 conv. 14 Cfr. doc. 5 conv. 15 Cfr. doc. 6 conv. 16 Cfr. doc. 7 conv. 17 Cass. Sez. Un., 15 luglio 1988, n. 4635, e da ultimo Cass., 20 giugno 2024 n. 17063; in particolare, cfr. Cass. Sez. Lav., 10 giugno 2008, n. 15339, per la quale nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune -operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione e non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria- occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 cod. civ.) 18 E non viene peraltro sostenuto in ricorso, ma solo in sede di discussione, richiamando parte ricorrente la sentenza n. 2239/2023 del Tribunale di Torino 19 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 20 CCSL del 13.12.2011 21 CCSL del 11.3.2019 22 Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature 23 Che in ragione della natura della lavorazione, ad es. quelle svolta direttamente sulla nave, sono costretti a eseguire saldature complesse in relazione alle difficoltà delle posizioni di lavoro determinate dai ristretti spazi in cui l'addetto è costretto ad operare. 24 Interpretazione che deriva dai principi affermati da Cass. sez. lav., 18 novembre 1997, n. 11461: In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. 25 E per tutto il periodo cui la domanda si riferisce, fino al 30 novembre 2021, fatta eccezione per gli anni 2013 e 2014 durante i quali è stato distaccato presso quale addetto ad CP_1 attività di montaggio (punto 7, pag. 5 ric.), circostanze queste tutte pacifiche, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte delle società resistenti. 26 Cfr. pagg. 2 e 3 ric. 27 Cfr. verbali d'udienza e documentazione audiovisiva relativa al fascicolo n. 493/23, depositata da parte resistente con nota di deposito del 15.2.2023 in ottemperanza di quanto disposto col decreto del 30.1.2024 28 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 28 giugno 2024, n. 251, RG 88/24 e 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24. 29 le medesime mansioni del sig. con riferimento ai bracci e ai telai, e dell'odierno Pt_3 ricorrente, con riferimento alle torrette 30 Corte Appello Torino, sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 258, RG 79/24, pag.10 31 Cfr. nota di deposito conv. del 30.9.2024, in ottemperanza di quanto disposto all'udienza del 18.9.2024 32 Cfr. verbale d'udienza del 12.4.2024, R.G.L. n. 1721/23 del Tribunale di Torino,
[...] : Io ho solo svolto attività sui bracci, non sulle torrette. Capitava spesso che il saldatore Tes_3 dovesse completare la saldatura a mano, a filo continuo, nei punti in cui il robot non arrivava. Questo era proprio il nostro lavoro. Il robot, per come era fatto, non arrivava ad effettuare la saldatura in determinati punti dei bracci. A volte poteva addirittura capitare di dover fare a mano la saldatura dell'intero braccio in quanto la saldatura era tutta soffiata, cioè tutta bucata. Quando bisogna intervenire a mano per completare o effettuare interamente la saldatura, bisogna guardare il disegno. Ogni braccio ha il suo disegno, a seconda del tipo. I disegni dei vari tipi di braccio erano appesi sui muri del corridoio del reparto di finitura e poi nel cassetto della postazione erano custoditi