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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2003/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RR DR Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. GI AM Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 2003/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MERENDA CLAUDIA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MERENDA CLAUDIA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole,
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/07/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/06/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/09/2008 in Cecina (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cecina nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A Atto n. 27.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
La regolamentazione inerente i figli rispetta il preminente interesse della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 20/09/2008 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A Atto n. 27.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti continueranno a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, intestata alla IG.ra sita in Cecina (LI), Via Salvatore Quasimodo CP_1
n. 54, rimarrà nella sua disponibilità esclusiva;
3) i figli, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, presso la casa in Cecina (LI), Via Montanara n. 58 - lettera 21, intestata al padre della IG.ra CP_1
; il IG. avrà diritto di frequentarli e di tenerli con sé
[...] Parte_1 prelevandoli dalla casa della madre due/tre giorni a settimana con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giorno seguente, inoltre il padre potrà tenere con sé i figli alternativamente nel week end. Rimane inteso che il IG. , potrà Parte_1 tenere con sé i figli anche in altri giorni e orari, previe intese con la IG.ra CP_1
e compatibilmente con le future occupazioni lavorative ed impegni personali di entrambi;
4) per quanto concerne le festività (vacanze di Natale e Pasqua) e il periodo delle ferie estive i IG.ri e troveranno di volta in volta un'intesa compatibilmente con le CP_1 Parte_1 loro future occupazioni lavorative e impegni personali;
5) la IG,ra è proprietaria di un terreno sito in Cecina (LI), Via Aurelia Nord, CP_1 censito al Catasto Terreni foglio 9 part.626 Sub 601, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
6) inoltre, la IG.ra è proprietaria dell'auto FORD KUGA targata GA621CB, che CP_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e si farà carico di ogni spesa necessaria al mantenimento;
7) il IG. verserà sul conto corrente della IG.ra - il Parte_1 CP_1 giorno 1 di ogni mese - la somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, ossia euro 300,00 cadauno (somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT); 8) l'assegno unico per il nucleo familiare, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; CP_1
9) il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di Parte_1 CP_1 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli;
con la precisazione che per le stesse sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori;
10) il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Parte_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
11) gli obblighi patrimoniali a carico del IG. verso entrambi i figli Parte_1 potranno essere modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del IG. stesso;
Parte_1
12) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. GI AM dott.ssa RR DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RR DR Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. GI AM Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 2003/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MERENDA CLAUDIA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MERENDA CLAUDIA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole,
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/07/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/06/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/09/2008 in Cecina (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cecina nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A Atto n. 27.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
La regolamentazione inerente i figli rispetta il preminente interesse della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 20/09/2008 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie A Atto n. 27.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti continueranno a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, intestata alla IG.ra sita in Cecina (LI), Via Salvatore Quasimodo CP_1
n. 54, rimarrà nella sua disponibilità esclusiva;
3) i figli, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, presso la casa in Cecina (LI), Via Montanara n. 58 - lettera 21, intestata al padre della IG.ra CP_1
; il IG. avrà diritto di frequentarli e di tenerli con sé
[...] Parte_1 prelevandoli dalla casa della madre due/tre giorni a settimana con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giorno seguente, inoltre il padre potrà tenere con sé i figli alternativamente nel week end. Rimane inteso che il IG. , potrà Parte_1 tenere con sé i figli anche in altri giorni e orari, previe intese con la IG.ra CP_1
e compatibilmente con le future occupazioni lavorative ed impegni personali di entrambi;
4) per quanto concerne le festività (vacanze di Natale e Pasqua) e il periodo delle ferie estive i IG.ri e troveranno di volta in volta un'intesa compatibilmente con le CP_1 Parte_1 loro future occupazioni lavorative e impegni personali;
5) la IG,ra è proprietaria di un terreno sito in Cecina (LI), Via Aurelia Nord, CP_1 censito al Catasto Terreni foglio 9 part.626 Sub 601, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
6) inoltre, la IG.ra è proprietaria dell'auto FORD KUGA targata GA621CB, che CP_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e si farà carico di ogni spesa necessaria al mantenimento;
7) il IG. verserà sul conto corrente della IG.ra - il Parte_1 CP_1 giorno 1 di ogni mese - la somma di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, ossia euro 300,00 cadauno (somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT); 8) l'assegno unico per il nucleo familiare, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; CP_1
9) il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di Parte_1 CP_1 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli;
con la precisazione che per le stesse sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori;
10) il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Parte_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
11) gli obblighi patrimoniali a carico del IG. verso entrambi i figli Parte_1 potranno essere modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del IG. stesso;
Parte_1
12) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. GI AM dott.ssa RR DR