Articolo 3 della Legge 13 luglio 1984, n. 302
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 luglio 1984
Art. 3.
In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , resti, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.
Entrata in vigore il 17 luglio 1984