Articolo 170 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 221Articolo 176
Versione
16 settembre 2003
>
Versione
1 giugno 2012
>
Versione
28 aprile 2024
Art. 170. Corrispondenza pubblica 1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) , con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente