TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 10178/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino statunitense
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Orlenas (Francia) il 29.11.1990
Cittadino francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Simeone e Ida Parisi, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Simeone.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 1 settembre 2018 in Danimarca, Copenaghen
(atto n. 4733).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A.1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato tra – e Parte_1 Pt_1 il Sig. a Copenaghen, Danimarca, in data 01.09.2018; Parte_2
In via subordinata
A.
2. Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra – e il Sig. Parte_1 Pt_1
a Copenaghen, Danimarca, in data 01.09.2018; Parte_2 B. Dare atto dei seguenti accordi tra le parti:
1. Le parti confermano che, anche in forza dell'accordo sottoscritto a Berlino (Germania), il 2.8.2018 il loro regime patrimoniale è quello della separazione dei beni.
2. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi, si obbliga a Parte_2 trasferire, senza corrispettivo, a che si impegna ad accettare, la Parte_3 piena proprietà:
i) dell'autovettura “Porsche”, modello “911 Carrera S” Targa FW067SW; il trasferimento sarà effettuato presso gli uffici competenti previa richiesta inviata dal Sig. al Sig. Parte_1
non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026; Pt_2
ii) dell'immobile sito in Milano (MI), in Via Stradivari, n. 7, (così censito al NCEU del Comune di
Milano Foglio 273, particella 128, sub. 737, categoria A/2, classe 4, consistenza 12,5 vani), con annesse pertinenze e connessi diritti, come meglio identificato nel rogito allegato al presente ricorso
(All. 12) e impregiudicato ogni diverso effetto derivante dagli accordi stipulati per l'acquisto; il trasferimento sarà effettuato, non prima dell'1.12.2025 e non oltre il 31.12.2026, a mezzo rogito notarile presso Notaio indicato dal Signor e previa richiesta inviata dal Sig. Pt_1 Pt_1 [...] al Sig. ; Parte_1 Pt_2
iii) delle quote societarie della società e della società , il cui Controparte_1 Pt_1 CP_2 trasferimento sarà effettuato, non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026, a mezzo rogito notarile - o secondo la forma prevista dalla legge applicabile – presso notaio o altro professionista individuato dal Signor previa richiesta inviata dal Sig. al Sig. Parte_1 Parte_1
; Pt_2 iv) delle somme giacenti presso il conto corrente n. 000006176350 acceso presso Fineco Bank, filiale di Milano, Corso Venezia, n. 5 e del contenuto integrale del dossier titoli n. 000003799834; il trasferimento sarà effettuato non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026.
3. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi, il Sig. – si obbliga ad accollarsi il mutuo Pt_1 Pt_1 ipotecario stipulato, in data 11 aprile 2024, dal Sig. , assumendo a proprio carico il debito Pt_2 residuo nei confronti di Fineco Bank. L'accollo sarà formalizzato contestualmente al trasferimento di cui al punto 2 lett. ii) che segue.
4. Le parti dichiarano che il Sig. resta titolare del conto corrente n. 000006258160 acceso Pt_2 presso Fineco Bank, filiale di Milano, Corso Venezia, n. 5, nonché pieno proprietario, dichiarando il Signor di non aver alcun tipo di pretesa su di essi, dei seguenti immobili Parte_3
i) appartamento a Berlino (Germania), sito in Strausberger Platz, n. 19;
ii) appartamento a Berlino (Germania), sito in Bruederstrasse, n. 14;
iii) appartamento ad Atene (Grecia), sito in Karori, n. 5; iv) appartamento ad Atene (Grecia), sito in Drosopoulou, n. 47
5. Il Sig. dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia con la sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso, a tutti i diritti e alle proprie pretese comunque connesse alle seguenti società/aziende:
[...]
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 tati Uniti), dichiarando altresì lo stesso altresì
[...] Controparte_7 di non aver alcunché a pretendere nei confronti del Signor con riferimento alla titolarità delle Pt_1 quote e/o alla modalità del loro acquisto .
6. Il Signor dichiara e riconosce che tutti gli ulteriori beni - mobili e immobili, comunque Pt_2 suscettibili di valutazione economica, nonché tutti i diritti di credito (ivi inclusi conti correnti, denaro liquido, opere d'arte, investimenti, titoli di credito, crediti verso terzi, polizze assicurative etc.) diversi da quelli indicati nei punti che precedono restano assegnati in piena proprietà (ovvero restano nell'esclusiva titolarità) del Signor – Il Signor Parte_1 Pt_1 Pt_2 dichiara e riconosce di non aver alcuna pretesa nei confronti del Signor con riferimento Parte_1
a ogni e qualunque bene (o diritto di credito) pervenuto nella sfera giuridica del Signor Parte_1 dalla data di contrazione del vincolo alla data odierna.
7. Le parti dichiarano: a) di essere economicamente indipendenti e autosufficienti;
b) che non sussiste tra di loro alcuno squilibrio economico causalmente riconducibile a eventuali sacrifici fatti dall'uno o dall'altra in ragione dell'assolvimento dei compiti endofamiliari;
c) che non sussiste tra di loro alcuno squilibrio economico causalmente riconducibile al contributo morale e materiale dato dall'uno o dall'altra alla formazione del patrimonio comune o alla formazione del patrimonio dell'altro; d) di essere in possesso di piena e integra capacità lavorativa che permette a ciascuno di essi di provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni titolo, ragione o causa comunque connessa o dipendente dalla loro vita in comune, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nel ricorso.
9. Ordinare la trasmissione della sentenza agli uffici competenti per gli adempimenti necessari, considerando l'assenza di trascrizione del matrimonio nei registri italiani”.
*.*.*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano:
- in punto status, ai sensi dell' art. 3 Reg. lett. a) - i) e iv) del Reg. UE 2019/1111 in ragione della comune residenza delle parti nel territorio dello Stato (all.7 e 8 allegati al ricorso); il Tribunale osserva altresì che il giudice italiano è l'unico competente a decidere sulla questione, sia perché l'Italia è il paese di attuale e pregressa residenza comune da più di un anno (il che esclude ogni altro foro competente in ragione di quanto previsto dalla lett. a) della norma citata) sia perché, avendo le parti una diversa cittadinanza, non si può applicare l'art. 3 Reg. lett. b) del citato regolamento;
- in punto obbligazioni alimentari in ragione dell'art. 3 lett. a), b) e c) del Reg. Ue 2009/04; entrambe le parti, pur di diversa cittadinanza e pur non essendo cittadini italiani, risiedono nel territorio dello stato e, dunque, non è necessario alcun specifico accordo di elezione del foro, ex art. 4 del citato regolamento;
- in punto regime patrimoniale, in forza dell'art. 5 Reg. UE 2016/1103 – non vertendosi in alcune delle ipotesi indicate al par. 2 della norma citata in presenza delle quali è necessario l'accordo delle parti
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene applicabile, come da richiesta delle parti:
-la legge francese alla pronunzia sullo status, che ammette lo scioglimento per mutuo consenso
(divorce par consentement mutuel judiciaire) del matrimonio indipendentemente dal sesso dei coniugi, in forza dell'accordo l'accordo redatto ex art. 5 lett. c) Reg. UE 1259/2010 e allegato (All.
14bis); -alle obbligazioni alimentari la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 in quanto stato di residenza di entrambe le parti.
*.*.*
Ciò premesso, nel merito, la domanda congiunta delle parti è fondata.
e , rispettivamente di nazionalità Parte_4 Parte_2 statunitense e francese, hanno contratto matrimonio civile a Copenaghen (Danimarca), in data
01.09.2018, paese dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è valido e riconosciuto.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. 11696/18), il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, cittadini stranieri nessuno dei quali (anche) cittadino italiano, deve essere riconosciuto come tale, non operando per essi il c.d. "downgrading" previsto dall'art. 32 bis
L. 218/95, che invece opera solo per i matrimoni tra persone dello stesso sesso, di cui una almeno di esse avente cittadinanza italiana.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “…quando il matrimonio è stato contratto all'estero da cittadini stranieri non può ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento della L. n. 76/2016 e del modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento, così da doversi escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di diritto internazionale privato in relazione alla legge applicabile a tale relazione coniugale. In tale peculiare ipotesi non può essere ignorato il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto matrimoniale contratto tra cittadini stranieri, in quanto caratterizzato da un sufficiente grado di estraneità rispetto al nostro ordinamento, con conseguente operatività dei criteri di collegamento stabiliti negli artt. da 26 a 30 della l. n. 218 del 1995 o, ove applicabili, dei regolamenti UE in materia matrimoniale (Regolamento
CE n. 2201 del 2003 e 1259 del 2010) …”. La Suprema Corte continua prevedendo che: “…l'art. 32 bis, in conclusione, non trova applicazione diretta nell'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un'unione coniugale contratta all'estero tra due cittadini stranieri. Il matrimonio dovrebbe essere trascritto, in questa ipotesi, come tale, senza operare alcuna conversione ancorché il R.D. n. 1238 del 1939, art. 63, così come modificato dal D. Lgs. n. 5 del 2017, non preveda un registro dei matrimoni contratti da cittadini stranieri dello stesso sesso all'estero ma, al contrario, per questa ipotesi stabilisca, verosimilmente per un difetto di coordinamento con l'altro D. Lgs. n. 7 del 2017, all'art. 63, comma 2, lett. c-bis, che anche tali atti vadano trascritti nel registro delle unioni civili.
Tale profilo critico, tuttavia non incide sull'applicazione della regola sostanziale della lex fori, in considerazione della funzione meramente certificativa della trascrizione di un atto che sia idoneo a produrre effetti nell'ordinamento ove ciò sia stato richiesto in forza di una norma di legge o di un provvedimento giurisdizionale…”.
Non osta all'accoglimento delle domanda neppure la mancata trascrizione del matrimonio straniero, trascrizione neppure materialmente possibile in ragione del difetto di coordinamento tra il D.lgs 5/17
e il D.lgs 7/17. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 569/1975) e quella di merito (Trib.
Modena, 7 aprile 2022; Trib. Pisa, 16 dicembre 2022) hanno infatti chiarito che la mancata trascrizione di un matrimonio straniero nei registri dello stato civile italiano non costituisce condizione ostativa alla pronuncia del tribunale italiano sullo scioglimento del matrimonio, avendo la trascrizione valore meramente dichiarativa. Il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia, quanto alla forma, ex art. 28, L. 218/1995, se sussistono, come sussistono nel caso di specie, i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. Ciò premesso, le parti hanno dichiarato nel ricorso introduttivo e con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la precisa volontà di porre fine alla loro unione e di non volersi riconciliare, essendo venuto meno irrimediabilmente il consorzio familiare. Ipotesi, quella sottoposta al vaglio del
Tribunale, che integra perfettamente la fattispecie di cui agli artt. 230-232 del Codice Civile francese, applicabile ex artt. 5 Reg UE 2010/1259 ed ex art. 32 bis D.i.p.
La domanda congiunta - giusta l'assenza di figli comuni- può infine esser recepita giacché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le ulteriori pattuizioni concordate nel ricorso non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Copenaghen (Danimarca) tra
[...]
– e;
Parte_1 Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino statunitense
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Orlenas (Francia) il 29.11.1990
Cittadino francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Simeone e Ida Parisi, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Simeone.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 1 settembre 2018 in Danimarca, Copenaghen
(atto n. 4733).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A.1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato tra – e Parte_1 Pt_1 il Sig. a Copenaghen, Danimarca, in data 01.09.2018; Parte_2
In via subordinata
A.
2. Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra – e il Sig. Parte_1 Pt_1
a Copenaghen, Danimarca, in data 01.09.2018; Parte_2 B. Dare atto dei seguenti accordi tra le parti:
1. Le parti confermano che, anche in forza dell'accordo sottoscritto a Berlino (Germania), il 2.8.2018 il loro regime patrimoniale è quello della separazione dei beni.
2. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi, si obbliga a Parte_2 trasferire, senza corrispettivo, a che si impegna ad accettare, la Parte_3 piena proprietà:
i) dell'autovettura “Porsche”, modello “911 Carrera S” Targa FW067SW; il trasferimento sarà effettuato presso gli uffici competenti previa richiesta inviata dal Sig. al Sig. Parte_1
non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026; Pt_2
ii) dell'immobile sito in Milano (MI), in Via Stradivari, n. 7, (così censito al NCEU del Comune di
Milano Foglio 273, particella 128, sub. 737, categoria A/2, classe 4, consistenza 12,5 vani), con annesse pertinenze e connessi diritti, come meglio identificato nel rogito allegato al presente ricorso
(All. 12) e impregiudicato ogni diverso effetto derivante dagli accordi stipulati per l'acquisto; il trasferimento sarà effettuato, non prima dell'1.12.2025 e non oltre il 31.12.2026, a mezzo rogito notarile presso Notaio indicato dal Signor e previa richiesta inviata dal Sig. Pt_1 Pt_1 [...] al Sig. ; Parte_1 Pt_2
iii) delle quote societarie della società e della società , il cui Controparte_1 Pt_1 CP_2 trasferimento sarà effettuato, non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026, a mezzo rogito notarile - o secondo la forma prevista dalla legge applicabile – presso notaio o altro professionista individuato dal Signor previa richiesta inviata dal Sig. al Sig. Parte_1 Parte_1
; Pt_2 iv) delle somme giacenti presso il conto corrente n. 000006176350 acceso presso Fineco Bank, filiale di Milano, Corso Venezia, n. 5 e del contenuto integrale del dossier titoli n. 000003799834; il trasferimento sarà effettuato non prima dell'1.12.2025 ed entro il 31.12.2026.
3. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi, il Sig. – si obbliga ad accollarsi il mutuo Pt_1 Pt_1 ipotecario stipulato, in data 11 aprile 2024, dal Sig. , assumendo a proprio carico il debito Pt_2 residuo nei confronti di Fineco Bank. L'accollo sarà formalizzato contestualmente al trasferimento di cui al punto 2 lett. ii) che segue.
4. Le parti dichiarano che il Sig. resta titolare del conto corrente n. 000006258160 acceso Pt_2 presso Fineco Bank, filiale di Milano, Corso Venezia, n. 5, nonché pieno proprietario, dichiarando il Signor di non aver alcun tipo di pretesa su di essi, dei seguenti immobili Parte_3
i) appartamento a Berlino (Germania), sito in Strausberger Platz, n. 19;
ii) appartamento a Berlino (Germania), sito in Bruederstrasse, n. 14;
iii) appartamento ad Atene (Grecia), sito in Karori, n. 5; iv) appartamento ad Atene (Grecia), sito in Drosopoulou, n. 47
5. Il Sig. dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia con la sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso, a tutti i diritti e alle proprie pretese comunque connesse alle seguenti società/aziende:
[...]
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 tati Uniti), dichiarando altresì lo stesso altresì
[...] Controparte_7 di non aver alcunché a pretendere nei confronti del Signor con riferimento alla titolarità delle Pt_1 quote e/o alla modalità del loro acquisto .
6. Il Signor dichiara e riconosce che tutti gli ulteriori beni - mobili e immobili, comunque Pt_2 suscettibili di valutazione economica, nonché tutti i diritti di credito (ivi inclusi conti correnti, denaro liquido, opere d'arte, investimenti, titoli di credito, crediti verso terzi, polizze assicurative etc.) diversi da quelli indicati nei punti che precedono restano assegnati in piena proprietà (ovvero restano nell'esclusiva titolarità) del Signor – Il Signor Parte_1 Pt_1 Pt_2 dichiara e riconosce di non aver alcuna pretesa nei confronti del Signor con riferimento Parte_1
a ogni e qualunque bene (o diritto di credito) pervenuto nella sfera giuridica del Signor Parte_1 dalla data di contrazione del vincolo alla data odierna.
7. Le parti dichiarano: a) di essere economicamente indipendenti e autosufficienti;
b) che non sussiste tra di loro alcuno squilibrio economico causalmente riconducibile a eventuali sacrifici fatti dall'uno o dall'altra in ragione dell'assolvimento dei compiti endofamiliari;
c) che non sussiste tra di loro alcuno squilibrio economico causalmente riconducibile al contributo morale e materiale dato dall'uno o dall'altra alla formazione del patrimonio comune o alla formazione del patrimonio dell'altro; d) di essere in possesso di piena e integra capacità lavorativa che permette a ciascuno di essi di provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni titolo, ragione o causa comunque connessa o dipendente dalla loro vita in comune, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nel ricorso.
9. Ordinare la trasmissione della sentenza agli uffici competenti per gli adempimenti necessari, considerando l'assenza di trascrizione del matrimonio nei registri italiani”.
*.*.*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano:
- in punto status, ai sensi dell' art. 3 Reg. lett. a) - i) e iv) del Reg. UE 2019/1111 in ragione della comune residenza delle parti nel territorio dello Stato (all.7 e 8 allegati al ricorso); il Tribunale osserva altresì che il giudice italiano è l'unico competente a decidere sulla questione, sia perché l'Italia è il paese di attuale e pregressa residenza comune da più di un anno (il che esclude ogni altro foro competente in ragione di quanto previsto dalla lett. a) della norma citata) sia perché, avendo le parti una diversa cittadinanza, non si può applicare l'art. 3 Reg. lett. b) del citato regolamento;
- in punto obbligazioni alimentari in ragione dell'art. 3 lett. a), b) e c) del Reg. Ue 2009/04; entrambe le parti, pur di diversa cittadinanza e pur non essendo cittadini italiani, risiedono nel territorio dello stato e, dunque, non è necessario alcun specifico accordo di elezione del foro, ex art. 4 del citato regolamento;
- in punto regime patrimoniale, in forza dell'art. 5 Reg. UE 2016/1103 – non vertendosi in alcune delle ipotesi indicate al par. 2 della norma citata in presenza delle quali è necessario l'accordo delle parti
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene applicabile, come da richiesta delle parti:
-la legge francese alla pronunzia sullo status, che ammette lo scioglimento per mutuo consenso
(divorce par consentement mutuel judiciaire) del matrimonio indipendentemente dal sesso dei coniugi, in forza dell'accordo l'accordo redatto ex art. 5 lett. c) Reg. UE 1259/2010 e allegato (All.
14bis); -alle obbligazioni alimentari la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 in quanto stato di residenza di entrambe le parti.
*.*.*
Ciò premesso, nel merito, la domanda congiunta delle parti è fondata.
e , rispettivamente di nazionalità Parte_4 Parte_2 statunitense e francese, hanno contratto matrimonio civile a Copenaghen (Danimarca), in data
01.09.2018, paese dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è valido e riconosciuto.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. 11696/18), il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, cittadini stranieri nessuno dei quali (anche) cittadino italiano, deve essere riconosciuto come tale, non operando per essi il c.d. "downgrading" previsto dall'art. 32 bis
L. 218/95, che invece opera solo per i matrimoni tra persone dello stesso sesso, di cui una almeno di esse avente cittadinanza italiana.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “…quando il matrimonio è stato contratto all'estero da cittadini stranieri non può ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento della L. n. 76/2016 e del modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento, così da doversi escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di diritto internazionale privato in relazione alla legge applicabile a tale relazione coniugale. In tale peculiare ipotesi non può essere ignorato il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto matrimoniale contratto tra cittadini stranieri, in quanto caratterizzato da un sufficiente grado di estraneità rispetto al nostro ordinamento, con conseguente operatività dei criteri di collegamento stabiliti negli artt. da 26 a 30 della l. n. 218 del 1995 o, ove applicabili, dei regolamenti UE in materia matrimoniale (Regolamento
CE n. 2201 del 2003 e 1259 del 2010) …”. La Suprema Corte continua prevedendo che: “…l'art. 32 bis, in conclusione, non trova applicazione diretta nell'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un'unione coniugale contratta all'estero tra due cittadini stranieri. Il matrimonio dovrebbe essere trascritto, in questa ipotesi, come tale, senza operare alcuna conversione ancorché il R.D. n. 1238 del 1939, art. 63, così come modificato dal D. Lgs. n. 5 del 2017, non preveda un registro dei matrimoni contratti da cittadini stranieri dello stesso sesso all'estero ma, al contrario, per questa ipotesi stabilisca, verosimilmente per un difetto di coordinamento con l'altro D. Lgs. n. 7 del 2017, all'art. 63, comma 2, lett. c-bis, che anche tali atti vadano trascritti nel registro delle unioni civili.
Tale profilo critico, tuttavia non incide sull'applicazione della regola sostanziale della lex fori, in considerazione della funzione meramente certificativa della trascrizione di un atto che sia idoneo a produrre effetti nell'ordinamento ove ciò sia stato richiesto in forza di una norma di legge o di un provvedimento giurisdizionale…”.
Non osta all'accoglimento delle domanda neppure la mancata trascrizione del matrimonio straniero, trascrizione neppure materialmente possibile in ragione del difetto di coordinamento tra il D.lgs 5/17
e il D.lgs 7/17. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 569/1975) e quella di merito (Trib.
Modena, 7 aprile 2022; Trib. Pisa, 16 dicembre 2022) hanno infatti chiarito che la mancata trascrizione di un matrimonio straniero nei registri dello stato civile italiano non costituisce condizione ostativa alla pronuncia del tribunale italiano sullo scioglimento del matrimonio, avendo la trascrizione valore meramente dichiarativa. Il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia, quanto alla forma, ex art. 28, L. 218/1995, se sussistono, come sussistono nel caso di specie, i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. Ciò premesso, le parti hanno dichiarato nel ricorso introduttivo e con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la precisa volontà di porre fine alla loro unione e di non volersi riconciliare, essendo venuto meno irrimediabilmente il consorzio familiare. Ipotesi, quella sottoposta al vaglio del
Tribunale, che integra perfettamente la fattispecie di cui agli artt. 230-232 del Codice Civile francese, applicabile ex artt. 5 Reg UE 2010/1259 ed ex art. 32 bis D.i.p.
La domanda congiunta - giusta l'assenza di figli comuni- può infine esser recepita giacché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le ulteriori pattuizioni concordate nel ricorso non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Copenaghen (Danimarca) tra
[...]
– e;
Parte_1 Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG