Art. 31.
Il trattamento di previdenza, consiste in pensioni di invalidita' e vecchiaia.
Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.
Il trattamento di previdenza, consiste in pensioni di invalidita' e vecchiaia.
Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.