Articolo 31 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 aprile 1958
Art. 31.
Il trattamento di previdenza, consiste in pensioni di invalidita' e vecchiaia.
Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958