Versione
12 gennaio 1957
12 gennaio 1957
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.
I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che evoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.
In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.
Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.
I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che evoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.
In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 361Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F. F. - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione - Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere - Dott. Franco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - Dott. Antonio VELLA - Consigliere - Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO LAVORI PUBBLICI, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, …Leggi di più...
- sussistenza·
- piena ordinaria del corso d'acqua·
- controversia concernente l'appartenenza di alcuni beni al demanio fluviale·
- sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione del consorzio·
- terreni facenti parte del demanio idrico per la contiguità a corsi d'acqua pubblici·
- criterio·
- esclusione·
- determinazione del livello raggiunto dalla piena ordinaria·
- individuazione·
- competenza del tribunale regionale delle acque·
- consorzi idraulici di terza categoria·
- acque·
- acque pubbliche·
- tribunali regionali delle acque·
- consorzi