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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del dott. Marco Bottino, a seguito di scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9241/2024 R.G.
tra
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'avv.to Parte_1
Moretto Anna presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura CP_1 generale alle liti come in atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione ultima mensilità ai sensi del D.L.vo 297/82 e condanna dell' .Vittoria di spese con CP_1 attribuzione.
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l' accolto CP_1
la domanda di intervento del fondo di garanzia RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.24 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della ultima mensilità a CP_1
carico del Fondo di Garanzia ex D.Lvo n. 80/92 e per la relativa condanna del convenuto
Si costituiva l producendo in giudizio attestazione dell'avvenuta ammissione della CP_1
richiesta del ricorrente di accesso al fondo di garanzia e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda per tfr.
Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso dopo la proposizione del ricorso .
le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in CP_1
dispositivo.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1700,00, oltre rimborso CP_1
forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 28.3.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino