Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n°1699/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1699 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di opposizione a decre4to i9ngiuntivo concesso per spettanze da prestazione d'opera intellettuale, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...], (C.F. , CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e4 disgiuntamente, dagli Avv.ti Angela Cecconi e Danilo Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piano di Sorrento, al Corso Italia n°62, giusta mandato prodotto in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pollio giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA
A V V E R S O
1
la sentenza n°2416/2018 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Torre Annunziata, il 7.11.18, pubblicata l'8.11.18, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1404/15; 2) condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 50,00 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 29/10/15 la proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°1404/2015 del Tribunale di Torre Annunziata col quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di €. 79.886,00, oltre accessori, interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo, nonché spese di procedura, liquidate in €. 406,50 per esborsi, €. 2.135,00 per compensi, in aggiunta ad I.V.A., C.P.A. e spese generali, il tutto per mancato pagamento delle prestazioni professionali svolte nell'interesse della predetta Società, quantificate dietro rilascio di parere di congruità da parte dell'Ordine di appartenenza della professionista, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli.
Costituitasi, l'opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., come richiesti dalle parti, il giudice, con ordinanza pronunciata a scioglimento di riserva, non ammetteva i mezzi istruttori invocati e rinviava per la precisazione delle conclusioni sulle quali, una volta rassegnate, tratteneva in decisione la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., definendola come da dispositivo in epigrafe.
Contro la sentenza proponeva appello l'opposta affidando la impugnazione ad un unico e complesso motivo postulante: “… Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 c.c. - Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle
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prove documentali e per errata e/o contraddittoria motivazione sulla non ammissione dei mezzi istruttori richiesti”. Per l'appellante la sentenza gravata andava riformata nella parte in cui aveva ritenuto che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da – fosse - Controparte_1
… fondata nel merito e – dovesse - trovare accoglimento”, ed in conseguenza nella ulteriore parte in cui, pur ritenendo sussistente l'attività professionale svolta da essa rag. in favore di Pt_1 CP_1
riteneva che essa appellante “non – avesse - fornito alcuna prova
[...] documentale sul punto. Tanto al fine di consentire a codesto giudicante la verifica della congruità dell'importo richiesto in assenza di prova circa un accordo sul corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 2233 c.c.” ed ancora laddove il Tribunale aveva opinato che “Nemmeno poteva ritenersi utile al riguardo la prova testimoniale articolata dalla opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, secondo termine”. Così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Napoli in accoglimento del gravame, 1. riformare la sentenza di primo grado n. 2416/2018 del 7 novembre 2018, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata e conseguentemente annullare la stessa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1404/2015 reso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio 4999/2015 R.G.; 2. in linea meramente subordinata e laddove l'adita Corte lo ritenesse necessario, ammettersi tutte le istanze istruttorie rassegnate in primo grado nell'interesse dell'appellante e disattese immotivatamente dal Giudice di prime cure. Ergo ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi: a) “vero è che all'atto della verifica ispettiva del 1985 presso la società
[...] la stessa società aveva nominato quale proprio consulente Controparte_1 di parte la sig.ra ”; b) “vero è che nel giudizio n. Parte_1
581/cs/1998 incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata sezione lavoro la società ebbe a nominare CTP Controparte_1 la sig.ra ”; c) “vero è che la sig.ra ha Parte_1 Parte_1 partecipato come consulente della a tutta la fase CP_1 amministrativa relativa alla verifica ispettiva”; d) “vero è che la sig.ra ha partecipato come consulente della a tutta Parte_1 CP_1 la fase giudiziale relativa alla verifica ispettiva”; e) “vero è che la sig.ra
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ha collaborato con l'avv. Pollio nella predisposizione delle Parte_1 difese e negli atti giudiziali”, indicando a testi 1) , all'epoca Testimone_1 dei fatti Ispettore dell'INPS, res.nte in Sorrento alla Via San Paolo n. 26; 2) parimenti Ispettore Inps all'epoca Persona_1 dell'accertamento, res.nte in Sant'Agnello alla Via San Martino n. 14; 3)
, CTU nel giudizio scaturente dall'accertamento, Persona_2 res.nte in Castellammare di Stabia alla Via F. Petrarca n. 24; 4) l'avv. Giovanni Pollio, res.nte in Piano di Sorrento, legale della Controparte_1 nonché, ex art. 210 c.p.c., ordinare l'acquisizione del cassetto previdenziale di presso l'INPS. Con condanna di parte Controparte_1 appellata al pagamento delle doppie spese di giudizio e di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo revocato.”
Nel costituirsi l'appellata società resisteva al gravame, infondato in fatto e in diritto, e ne auspicava il rigetto con vittoria di spese di lite. Precisava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione; 2) Rigettare l'appello proposto, perché infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte al capo 2); o, in subordine ed in caso di riforma della sentenza di primo grado 3) Rigettare le pretese creditorie di controparte previo accertamento dell'avvenuto pagamento o, in subordine, previo accertamento del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2956 c.c. o, in subordine, previo accertamento del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c.; 4) Condannare, altresì, controparte al pagamento di spese diritto ed onorari, oltre IVA CPA e spese generali del presente grado di giudizio”.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni;
quindi, sostituita infine all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione.
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L'appello non è fo0ndato e non merita pertanto accoglimento.
La preliminare eccezione di sua inammissibilità appare in definitiva superabile. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione
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iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018).
Nel merito l'appello non è fondato e non merita pertanto accoglimento. Il giudice a quo, sgombrato il campo dalle eccezioni circa il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla già opponente ha così motivato le ragioni di accoglimento della proposta opposizione: “a fronte le circostanziate contestazioni sollevate dalla parte opponente in ordine alla reale portata dell'attività professionale svolta dalla , Pt_1 quest'ultima si è limitata a riferire laconicamente di essere stata incaricata come consulente di parte con riferimento ad una verifica ispettiva e di aver svolto tutta le attività inerenti la fase amministrativa e giudiziale della verifica in parola senza, tuttavia, precisare nel dettaglio l'attività professionale in ordine alla quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo, né ha fornito alcuna prova documentale sul punto. Tanto al fine di consentire a codesto giudicante la verifica della congruità dell'importo richiesto in assenza di prova circa un accordo sul corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Nemmeno poteva ritenersi utile al riguardo la prova testimoniale articolata dalla opposta nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., secondo termine. Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1404/15”. Per quanto stringata, la motivazione riportata è sostanzialmente corretta, tanto da non poter essere demolita dalle censure argomentate dalla impugnante. Sul configurato vizio di errata valutazione del materiale probatorio, in violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., va innanzitutto condiviso la giudiziale, deprecata esposizione del fatto, essendosi la professionista limitata ad esporre che nel periodo dal 1984 sino al 31 dicembre 2013 avrebbe svolto la propria attività professionale in favore della senza precisare CP_1 altro, così ingenerando una lacuna non colmata nell'incardinatosi giudizio cognitivo di opposizione al decreto ingiuntivo. Gravava invero sul creditore, quanto meno, l'onere di provare l'enunciato della propria parcella, nel riscontro più volte richiesto dall'opponente, anche al fine di valutare se si trattava di pretese rivolte nei confronti della società
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destinataria del decreto ingiuntivo. Né sarebbe potuto bastare, come denotato dal primo giudice, “esclusivamente il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Torre Annunziata, … - atteso che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la parcella correlata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha - per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c. – valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione. Per contro, non ha tale valore e carattere, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo esprime un mero parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza della prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. Nell'ordinario giudizio di cognizione, il creditore, in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, ovvero della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanza la cui valutazione è poi rimessa al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/01/2016, n. 230)”. Ma anche a voler elaborare ipotesi ragionevoli circa la durata dell'attività professionale asseritamente profusa nell'interesse della nel corso degli anni additati Controparte_1 dalla , la consistenza ed effettività del credito vantato appaiono Pt_1 alquanto evanescenti. Così, posto che il rapporto fosse iniziato già dal 2002, (ben tredici anni prima che venisse introdotto il giudizio), e durato fino a tutto il 2013, (anno in cui si sarebbe interrotto), sembra inverosimile che solo dopo tale momento la si fosse ricordata della Pt_1 esistenza di un pregresso, peraltro mai contestato in precedenza. Ancora vi è da precisare che in alcune fatture sono figurate inserite, oltre alle rituali voci relative all'elaborazione delle paghe, anche altre riguardanti l'attività di consulenza, così che il discernimento in ordine alla reale portata del credito risulta arduo, se non impossibile. Una seconda
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ipotesi, quella per cui tutta l'attività svolta e per la quale è reclamato il pagamento, (vale a dire anche le successive voci di sessioni informative ed assistenza), si riferirebbe al contenzioso previdenziale contro l'INPS, descritto nel preavviso di fattura, anch'esso ampiamente remunerato. Del resto, solo in sede di comparse conclusionali la opposta finiva per chiarire che la richiesta di pagamento si riferiva a tale seconda ipotesi. Tuttavia, come puntualmente rilevato nella impugnata sentenza alle contestazioni mosse dalla opponente in ordine alla reale portata dell'attività professionale svolta non ha fatto seguito una indicazione probatoria atta a confutarne il fondamento essendosi la “limitata Pt_1
a riferire laconicamente di essere stata incaricata come consulente di parte con riferimento ad una verifica ispettiva e di aver svolto tutta le attività inerenti la fase amministrativa e giudiziale della verifica in parola senza, tuttavia, precisare nel dettaglio l'attività professionale in ordine alla quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo, né - fornendo - alcuna prova documentale sul punto. …” In pratica, il giudice di prime cure ha evidenziato che non solo le circostanze additate non erano state provate, ma nemmeno dedotte in maniera specifica, rendendo di fatto impossibile la difesa. Né la prova orale invocata sarebbe valsa a rendere la imprescindibile dimostrazione del credito nei termini come divisati. In altre parole, gli stessi capi di prova, articolati in primo grado e non ammessi, nulla aggiungevano, considerato che anche essi erano estremamente generici e non erano tesi a rivelare in cosa fosse consistita l'attività di consulenza. Peraltro, “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. …” (Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2015, n°1808, Giustizia Civile Massimario 2015, rv 634290). Non a caso la , nella Pt_1 breve ricostruzione dei fatti effettuata nel ricorso per decreto ingiuntivo, (e non meglio specificata nel successivo giudizio di merito), aveva rappresentato lo svolgimento di attività professionale in favore della nel periodo dal 1984 sino al 31 dicembre 2013 senza precisare CP_1
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altro. Solo nel preavviso di parcella la stessa professionista provava a fornire giusto qualche dettaglio in più e si apprendeva così che: 39.171,00 euro sarebbero stati richiesti in relazione ad un contenzioso nato dalla opposizione ad un verbale di accertamento INPS;
4.183,00 euro avrebbero integrato il dovuto a titolo di sessioni informative con il cliente;
9.336,00 euro le spettanze a titolo di sessione informativa/riunioni con più parti ed euro 14.254,00 il compenso per assistenza e discussione presso istituti previdenziali. Queste ultime tre attività, elencate solo a seguito del deposito delle memorie conclusionali, sarebbero state inerenti al detto contenzioso, restando tuttavia nell'ombra mai dissipata la relativa collocazione temporale, essendosi trattato complessivamente di 500 ore, vale a dire oltre 60 giornate di lavoro, (ipotizzando 8 ore a giornata), ed ancora quasi tre mesi, (esclusi i festivi), dedicate per intero alla parte assistita. In ogni caso, nella seconda delle ipotesi formulate, (il giudizio avverso l'INPS), può notarsi, unicamente per completezza motivazionale, come la opponente, seppure in linea gradata, avesse eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2956 punto 3) c.c., atteso che erano ampiamente trascorsi i tre anni previsti dalla norma. Il verbale di accertamento del 31 maggio 1995, a cui la controparte si era sommariamente riferita, era stato posto infatti a fondamento del decreto ingiuntivo n. 377/1998 emesso dall'ex Pretore di Castellammare di Stabia su istanza dell'Ente previdenziale nei confronti dell'allora Controparte_2
” (c.f.r. allegato 2 del Doc. 6 fascicolo di primo grado appellata).
[...]
Avverso detto decreto ingiuntivo la Controparte_2 aveva proposto opposizione al magistrato del lavoro
[...] che in data 6 maggio 1998, aveva fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti, (c.f.r.. allegato 3 del Doc. 6 fascicolo di primo grado prod. cit.). Ne era nato un lungo contenzioso nel corso del quale il giudice adito aveva provvuto alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, autorizzando le parti a nominare propri consulenti di parte sino alla data del primo accesso (c.f.r.. verbali di udienza del procedimento n. 581/CS/1998 - Doc. 7 fascicolo di primo grado in prod. cit.). Orbene, da quanto riassunto appare evidente che se alla data del 30 maggio 2003
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poteva ritenersi conclusa l'attività di consulenza svolta dall'ausiliario, è ancora più evidente che sicuramente prima di tale data era altresì conclusa anche l'attività prestata dal consulente tecnico di parte. Trattasi, a bene vedere, di circa undici anni intercorsi tra l'adempimento della prestazione e la richiesta di pagamento, (qualora si volesse far riferimento all'invio della missiva), e di oltre dodici se si volesse far riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo;
con la conseguenza che sarebbe ampiamente spirato il termine triennale previsto dalla richiamata norma. Ad ogni modo, il diritto di credito si sarebbe ampiamente prescritto anche a voler applicare il disposto generale di cui all'art. 2946 c.c., atteso che dalla data in cui il creditore avrebbe potuto richiedere il pagamento, (antecedente alla conclusione della consulenza e quindi al 30 maggio 2003), alla data della richiesta, erano trascorsi almeno 11 anni, sempre facendo riferimento all'invio del preavviso di parcella, ovvero 12 facendo riferimento al decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1
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del legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 3.4.19, così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata società, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 5.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.5.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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