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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
4.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Marone, Assunta Parte_1
Di Stefano e Giuseppe Maria Perullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Varvaro, domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro dell'Università degli studi di Napoli Federico II, in Napoli al corso Umberto I n. 40;
E
in persona del Controparte_2
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12.02.2021, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 4250 del 2020, emessa in data 29.09.2020, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, l'istante sosteneva:
-che l'art. 3 l. 742/1969 non si applicasse al caso in esame, in quanto detta norma, tra le eccezioni all'operatività dell'istituto della sospensione feriale, non contemplava il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro di un giudizio proveniente dal Giudice Amministrativo;
-che erroneamente la sentenza di prime cure non avesse ritenuto di considerare il ricorso in riassunzione, ancorché proposto tardivamente, come un nuovo ricorso, non essendo – a suo dire – vincolante il nomen iuris attribuito all'atto introduttivo del giudizio, riproponendo, dunque, i motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale per effetto della pronuncia di estinzione del giudizio;
-che il primo giudice, omettendo di decidere nel merito avesse, altresì, omesso di rigettare le ulteriori (rispetto alla tardività) eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti, in tal senso reiterando le difese sul punto svolte nel precedente grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio l' nonché Controparte_2
l'Università degli studi di Napoli Federico II, chiedendo il rigetto del gravame per estinzione, prescrizione, inammissibilità ed infondatezza, con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
, professore associato di Urologia presso l'Università degli Studi di Parte_1
Napoli Federico II, con ricorso al TA Campania, aveva impugnato il decreto del
Rettore dell'Università che aveva fissato in 22 ore settimanali l'attività assistenziale dei docenti a tempo definito e aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire il trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'attività assistenziale prestata in regime di tempo definito, nei periodi specificamente indicati, proponendo due azioni, una di annullamento del decreto rettorale e l'altra di accertamento del diritto ad ottenere una retribuzione equa per l'attività assistenziale svolta.
Il TA Campania, con sentenza n. 370 del 17.01.2018, aveva rigettato la domanda di annullamento del decreto rettorale n. 2121 del 12.6.2013, dichiarandone
2 l'inammissibilità per tardività, e aveva declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice del lavoro, quanto alla domanda di accertamento del diritto ad ottenere differenze retributive.
Con ricorso depositato il 15.11.2018, il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per ottenere la declaratoria del diritto a percepire gli emolumenti spettanti per l'esercizio dell'attività assistenziale svolta nei periodi dall'1.01.2009 al 31.12.2010 e dall'1.01.2013 all'1.11.2013, in qualità di Dirigente medico equiparato a tempo definito, e nel periodo dall'1.11.2013 al 31.12.2013, in qualità di Dirigente medico di struttura semplice, nonché la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della complessiva somma di €
23.749,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo e la condanna delle Amministrazioni a versare all' le conseguenti quote contributive. CP_3
Il Tribunale, preso atto che il termine di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a. decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto nella specie il
17.07.2018 (tenuto conto della pubblicazione della decisione in data 17.01.2018), accogliendo l'eccezione di tardività della riassunzione (sollevata da entrambe le parti resistenti) avvenuta il 15.11.2018, dichiarava l'estinzione del giudizio.
E la Corte condivide l'assunto.
Per il calcolo del termine di deposito del ricorso in riassunzione, la parte sosteneva di aver tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dall'1.08.2018 al
31.08.2018 ex L. n. 742/69, considerato che l'art. 3 l. 742/1969 non prevede come eccezione la riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro di un giudizio proveniente dal
Giudice Amministrativo.
Tale prospettazione difensiva non merita accoglimento, vertendo il giudizio riassunto in materia di lavoro, retto dal rito ex artt. 409 e ss. c.p.c. per il quale non opera la predetta sospensione.
In proposito, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, sia pur affermato in vicenda solo analoga alla presente, offre significativi spunti di analisi, secondo il quale: “Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi
3 incompetente, abbia così escluso che la controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia.(Nella specie la S.C. ha affermato che, avendo - con la declaratoria di incompetenza - il giudice del lavoro dichiarato che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione)”
(Cass. n. 12524 del 2010; n. 3192 del 2009; n. 24412 del 2008; n. 24649 del 2007; n.
4209 del 1977); negli stessi termini, è stato precisato che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del
1969” (Cass. n. 3192 del 2009).
Pertanto, come rilevato dal Giudice di primo grado, avendo il TA Campania, nella sentenza declinatoria della giurisdizione, indicato come Autorità munita di potestas iudicandi il giudice del lavoro, non potevano che applicarsi le norme proprie del rito dinanzi allo stesso.
Dunque, tenuto conto dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non poteva che dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Con riferimento, invece, alla doglianza per cui il primo giudice avrebbe potuto considerare il ricorso in riassunzione tardivo come nuova domanda, la Corte, anche a prescindere dalla presenza di chiari riferimenti al precedente giudizio innanzi al TA
(di cui era riportato il contenuto dell'atto introduttivo), che palesavano una inequivoca intenzione di azionare una mera translatio iudicii, rileva quanto segue.
Non si ignora che “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di
4 un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.” (Cfr. Cass.
n. 26768 del 2019).
Nel caso in esame, come evidenziato anche dalle controparti, nell'esposizione dei fatti, non vi erano dettagliate allegazioni e relative prove sull'attività assistenziale concretamente espletata, sulle modalità di realizzazione della stessa, sulla equiparazione ai corrispondenti incarichi del settore Sanità, sui corrispettivi percepiti, sul trattamento economico supplementare legislativo e/o contrattuale invocato, al fine di verificare la fondatezza della pretesa.
Pertanto, solo il certificato di servizio e i conteggi (con allegati stralci della contrattazione collettiva e degli statini paga) non erano di per sé soli idonei a sostenere la pretesa, per cui anche l'invocata CTU sarebbe stata meramente esplorativa.
In altri termini, anche a considerare il ricorso di prime cure “quale atto introduttivo autonomo”, la domanda, senza esaminare eventuali eccezioni di prescrizione, non poteva comunque essere accolta.
L'appello va dunque rigettato, assorbita ogni altra questione.
Le tematiche affrontate integrano ad avviso della Corte i presupposti per la compensazione delle spese del grado fra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 4.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Gabriella Gentile dott. Piero Francesco De Pietro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
4.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Marone, Assunta Parte_1
Di Stefano e Giuseppe Maria Perullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Varvaro, domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro dell'Università degli studi di Napoli Federico II, in Napoli al corso Umberto I n. 40;
E
in persona del Controparte_2
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12.02.2021, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 4250 del 2020, emessa in data 29.09.2020, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, l'istante sosteneva:
-che l'art. 3 l. 742/1969 non si applicasse al caso in esame, in quanto detta norma, tra le eccezioni all'operatività dell'istituto della sospensione feriale, non contemplava il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro di un giudizio proveniente dal Giudice Amministrativo;
-che erroneamente la sentenza di prime cure non avesse ritenuto di considerare il ricorso in riassunzione, ancorché proposto tardivamente, come un nuovo ricorso, non essendo – a suo dire – vincolante il nomen iuris attribuito all'atto introduttivo del giudizio, riproponendo, dunque, i motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale per effetto della pronuncia di estinzione del giudizio;
-che il primo giudice, omettendo di decidere nel merito avesse, altresì, omesso di rigettare le ulteriori (rispetto alla tardività) eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti, in tal senso reiterando le difese sul punto svolte nel precedente grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio l' nonché Controparte_2
l'Università degli studi di Napoli Federico II, chiedendo il rigetto del gravame per estinzione, prescrizione, inammissibilità ed infondatezza, con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
, professore associato di Urologia presso l'Università degli Studi di Parte_1
Napoli Federico II, con ricorso al TA Campania, aveva impugnato il decreto del
Rettore dell'Università che aveva fissato in 22 ore settimanali l'attività assistenziale dei docenti a tempo definito e aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire il trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'attività assistenziale prestata in regime di tempo definito, nei periodi specificamente indicati, proponendo due azioni, una di annullamento del decreto rettorale e l'altra di accertamento del diritto ad ottenere una retribuzione equa per l'attività assistenziale svolta.
Il TA Campania, con sentenza n. 370 del 17.01.2018, aveva rigettato la domanda di annullamento del decreto rettorale n. 2121 del 12.6.2013, dichiarandone
2 l'inammissibilità per tardività, e aveva declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice del lavoro, quanto alla domanda di accertamento del diritto ad ottenere differenze retributive.
Con ricorso depositato il 15.11.2018, il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per ottenere la declaratoria del diritto a percepire gli emolumenti spettanti per l'esercizio dell'attività assistenziale svolta nei periodi dall'1.01.2009 al 31.12.2010 e dall'1.01.2013 all'1.11.2013, in qualità di Dirigente medico equiparato a tempo definito, e nel periodo dall'1.11.2013 al 31.12.2013, in qualità di Dirigente medico di struttura semplice, nonché la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della complessiva somma di €
23.749,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo e la condanna delle Amministrazioni a versare all' le conseguenti quote contributive. CP_3
Il Tribunale, preso atto che il termine di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a. decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto nella specie il
17.07.2018 (tenuto conto della pubblicazione della decisione in data 17.01.2018), accogliendo l'eccezione di tardività della riassunzione (sollevata da entrambe le parti resistenti) avvenuta il 15.11.2018, dichiarava l'estinzione del giudizio.
E la Corte condivide l'assunto.
Per il calcolo del termine di deposito del ricorso in riassunzione, la parte sosteneva di aver tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dall'1.08.2018 al
31.08.2018 ex L. n. 742/69, considerato che l'art. 3 l. 742/1969 non prevede come eccezione la riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro di un giudizio proveniente dal
Giudice Amministrativo.
Tale prospettazione difensiva non merita accoglimento, vertendo il giudizio riassunto in materia di lavoro, retto dal rito ex artt. 409 e ss. c.p.c. per il quale non opera la predetta sospensione.
In proposito, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, sia pur affermato in vicenda solo analoga alla presente, offre significativi spunti di analisi, secondo il quale: “Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi
3 incompetente, abbia così escluso che la controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia.(Nella specie la S.C. ha affermato che, avendo - con la declaratoria di incompetenza - il giudice del lavoro dichiarato che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione)”
(Cass. n. 12524 del 2010; n. 3192 del 2009; n. 24412 del 2008; n. 24649 del 2007; n.
4209 del 1977); negli stessi termini, è stato precisato che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del
1969” (Cass. n. 3192 del 2009).
Pertanto, come rilevato dal Giudice di primo grado, avendo il TA Campania, nella sentenza declinatoria della giurisdizione, indicato come Autorità munita di potestas iudicandi il giudice del lavoro, non potevano che applicarsi le norme proprie del rito dinanzi allo stesso.
Dunque, tenuto conto dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non poteva che dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Con riferimento, invece, alla doglianza per cui il primo giudice avrebbe potuto considerare il ricorso in riassunzione tardivo come nuova domanda, la Corte, anche a prescindere dalla presenza di chiari riferimenti al precedente giudizio innanzi al TA
(di cui era riportato il contenuto dell'atto introduttivo), che palesavano una inequivoca intenzione di azionare una mera translatio iudicii, rileva quanto segue.
Non si ignora che “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di
4 un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.” (Cfr. Cass.
n. 26768 del 2019).
Nel caso in esame, come evidenziato anche dalle controparti, nell'esposizione dei fatti, non vi erano dettagliate allegazioni e relative prove sull'attività assistenziale concretamente espletata, sulle modalità di realizzazione della stessa, sulla equiparazione ai corrispondenti incarichi del settore Sanità, sui corrispettivi percepiti, sul trattamento economico supplementare legislativo e/o contrattuale invocato, al fine di verificare la fondatezza della pretesa.
Pertanto, solo il certificato di servizio e i conteggi (con allegati stralci della contrattazione collettiva e degli statini paga) non erano di per sé soli idonei a sostenere la pretesa, per cui anche l'invocata CTU sarebbe stata meramente esplorativa.
In altri termini, anche a considerare il ricorso di prime cure “quale atto introduttivo autonomo”, la domanda, senza esaminare eventuali eccezioni di prescrizione, non poteva comunque essere accolta.
L'appello va dunque rigettato, assorbita ogni altra questione.
Le tematiche affrontate integrano ad avviso della Corte i presupposti per la compensazione delle spese del grado fra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 4.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Gabriella Gentile dott. Piero Francesco De Pietro
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