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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4904/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. BLASI ANTONIO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. GRAZIA VALENTINA e dall'Avv. SALVETTI LUCA
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come atto di citazione:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: a) Per i motivi esposti in narrativa, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre l'efficacia della stessa alla minor somma di €.7314,00; b) Nel merito accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla alla società opposta è pari ad Parte_1
€.7314,00; c) Quindi revocare il D.I. opposto e condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 1 di 7
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante in epigrafe, contrariis rejectis, così pronunziarsi: IN VIA PRELIMINARE –
RESPINGERE la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. attesa l'assenza di gravi motivi e l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi esposti in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE, IN
SUBORDINE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, DISPORRE in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto nella misura pari ad Euro 7.314,00= maggiorata di interessi di mora come da domanda e spese di protesto, quale somma non contestata da parte opponente;
NEL MERITO – RESPINGERE in toto la opposizione de qua, e, in generale, tutte le domande attoree, per palese infondatezza, sia in fatto sia in diritto;
– CONFERMARE, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2024 del 23/02/2024 (R.G. 2542/2024) in ogni sua parte;
e, comunque, previe le più opportune e necessarie declaratorie, – CONDANNARE
(C.F. – P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Capua (CE) Via Abenavolo Ludovico S.n.c. (già con sede legale in Bologna
(BO) Galleria Cavour n. 7) a pagare, in favore di per i motivi ed i titoli di cui in atti, CP_1
la somma complessiva di Euro 55.131,80 o quella diversa, minore o maggiore, che risulterà dovuta ed equa, anche ex art. 96 C.p.c., a seguito dell'espletanda istruttoria – con interessi legali di mora ex art.
5, D. lgs. 231/2002 dal giorno della data di scadenza delle fatture all'effettivo saldo. Il tutto oltre spese, competenze ed onorari della procedura monitoria, così come «liquidate in € 1280,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge» ed oltre alle successive spese per registrazione, notifica e copia ed occorse. Con vittoria di spese e compensi del presente necessitato giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 701/2024 emesso il 23.02.2024 dal Tribunale di Bologna, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato alla società opponente in data 27.02.2024, unitamente all'atto di precetto.
pagina 2 di 7 Nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto di ingiungere a controparte il CP_1 pagamento del proprio preteso credito di € 55.131,80, oltre ad interessi di mora e spese della procedura, sulla base di dodici fatture emesse a fronte di forniture di merci, non integralmente pagate dalla debitrice, la quale, a parziale copertura del debito, aveva emesso due cambiali di € 2.857,00 ciascuna, entrambe ritornate protestate per mancato pagamento, ed una terza cambiale di € 1.600,00, risultata insoluta, tutte con aggravio di spese.
Nell'atto di opposizione, deduceva di essere debitrice di del minor Parte_1 CP_1 importo portato dalle cambiali, ovvero di € 7.314,00, maggiorato delle spese di pretesto, dal momento che la merce, di cui alle fatture azionate nel procedimento monitorio, non le era mai stata consegnata;
contestava il valore probatorio delle fatture commerciali, di formazione unilaterale della parte che intende avvalersene, come tali inidonee a dimostrare la pretesa creditoria su di esse fondata;
dichiarava di non aver mai firmato altri documenti, ad eccezione degli effetti cambiari per € 7.314,00, e disconosceva qualsiasi altra sottoscrizione eventualmente apposta da altri soggetti giuridici su documenti fondanti il credito preteso da controparte.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di pronunciare la sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare l'importo del credito spettante alla controparte nella misura di € 7.314,00, di disporre la revoca del provvedimento monitorio e di condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto, con vittoria delle spese del presente giudizio, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data CP_1
06.06.2024, esponendo di essere una società che opera nel settore della produzione, commercializzazione e distribuzione di articoli di abbigliamento ed accessori, e di aver ricevuto, negli anni 2019 e 2020, richieste di fornitura da parte dell'odierna opponente, pattuendo con il referente, la vendita degli articoli richiesti ed i relativi prezzi unitari (come da Persona_1
comunicazioni via mail di cui ai docc. 2-22); contestava le deduzioni avversarie e, in merito allo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le parti, precisava quanto segue:
- le forniture di merce, di cui alle fatture azionate nel procedimento monitorio, risalivano all'anno 2020, fatta eccezione per l'ultima fattura riferita al 2021; avevano ad oggetto accessori di abbigliamento e di vario genere, descritti nelle fatture di accompagnamento (cfr. docc. 23-34); venivano spedite nel periodo dal 19.05.2020 al 31.05.2021 tramite i vettori BRT S.P.A. e, per pochissimi CP_2 articoli, consegnate nelle mani dell' Per_1
pagina 3 di 7 - inviava a a causa del mancato puntuale pagamento della merce fornita, CP_1 Parte_1
prima una mail di sollecito del 05.02.2021 (doc. 35), poi, su richiesta della stessa, una pec del
23.03.2021 (doc. 36), contenente il riepilogo delle fatture insolute (esclusa la fattura n. 40/D del
31.05.2021, all'epoca non ancora emessa: doc. 34): entrambe le comunicazioni indicavano un ammontare complessivo del debito pari ad € 86.350,74, per merce già consegnata nel 2019 e nel 2020;
-a fronte di tali comunicazioni, non avanzava alcuna contestazione ed anzi, a Parte_1
parziale copertura del debito accumulato, emetteva in favore di n. 14 effetti cambiari ed CP_1
assegni bancari (cfr. docc. 37-47), incassati dalla creditrice tra aprile 2021 e febbraio 2023 per l'importo complessivo di € 31.735,00, mentre tre cambiali per totali € 7.314,00 risultavano insolute;
-persistendo l'inadempimento, con pec del 12.02.2024, intimava a il CP_1 Parte_1 pagamento del debito residuo di € 55.131,80 (doc. 18 all. al ricorso), quindi, in mancanza di riscontro, promuoveva il procedimento monitorio.
In conclusione, deduceva che l'opposizione era infondata e priva di qualsiasi supporto CP_1 probatorio e che controparte, non avendo neppure adempiuto all'onere della denuncia nel termine di otto giorni dalla consegna della merce, era decaduta da ogni azione, anche ai sensi degli artt. 1490 ss.
c.c., comunque prescritta, posto che le consegne erano state perfezionate negli anni 2020 e 2021.
Pertanto, in via preliminare, chiedeva il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'assenza di gravi motivi e l'infondatezza dell'opposizione (ovvero, in subordine, l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo per la somma di € 7.314,00, oltre interessi e spese). Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, con la condanna di controparte al pagamento della somma di € 55.131,80 o di quella comunque dovuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre agli interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese di lite.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. L'opposizione non merita accoglimento e pertanto deve essere respinta.
pagina 4 di 7 La difesa di parte opponente ha riconosciuto la debenza della minor somma portata dalle cambiali insolute, allegate al ricorso monitorio, che ammontano ad € 7.314,00 (cfr. docc. 15-17 fascicolo monitorio), limitandosi a contestare genericamente il residuo credito dedotto da parte opposta.
a invece offerto una puntuale ricostruzione dello svolgimento del rapporto intercorso CP_1
con la controparte, pienamente supportata dalla documentazione prodotta, dalla quale si evince che:
- nella copiosa corrispondenza via email di cui docc.
2-22 di parte opposta, le parti concordavano gli ordini e definivano gli articoli e le campionature per elevati quantitativi di merce;
-la società fornitrice emetteva fatture commerciali per un ammontare complessivo corrispondente al credito di € 55.131,80 dedotto nel procedimento monitorio, e si avvaleva delle prestazioni di trasporto rese dai vettori BRT S.P.A., incaricati delle spedizioni della merce, come da fatture CP_2
dagli stessi emesse (docc. 23-34);
-tali documenti recano la sottoscrizione del destinatario e/o del vettore, che in tal modo attestava l'avvenuta consegna della merce, avuto riguardo alla previsione dell'art. 1510 comma 2 c.c., secondo cui, in relazione ai beni da trasportare da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligazione di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
- l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità delle fatture emesse da e la loro CP_1 conformità all'originale, nonché a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili;
-nella mail del 05.02.2021 e nella pec del 23.03.2021, trasmesse a la società Parte_1 fornitrice indicava il credito complessivo di € 86.350,74, al quale si aggiungeva l'ulteriore importo di €
516,06, relativo alla fattura n. 40/D del 21.05.2021; emetteva assegni bancari e cambiali per complessivi € 31.735,00, poi Parte_1
regolarmente incassati (docc. 37-47), mentre restavano insoluti gli ulteriori tre titoli per € 7.314,00;
-il credito di € 55.131,80 indicato nella diffida via pec del 12.02.2024, poi dedotto nel procedimento monitorio, corrisponde esattamente alla differenza tra l'ammontare del credito di € 86.350,74 originariamente contestato nelle comunicazioni del 05.02.2021 e del 23.03.2021 - cui si è aggiunto l'importo della fattura successivamente emessa di € 516,06 - e l'ammontare degli assegni e cambiali regolarmente incassati per € 31.735,00.
Dunque, i documenti prodotti dalla convenuta evidenziano che sono intervenuti tra le parti specifici accordi sulla fornitura di merce in elevate quantità, che la merce è stata dettagliatamente descritta nelle fatture, in relazione agli articoli venduti, alle quantità e ai prezzi unitari e finali, e consegnata a attraverso regolari spedizioni, tramite ditte appositamente incaricate da Parte_1 CP_1
[...]
pagina 5 di 7 Parte opponente non ha contestato le allegazioni e la documentazione prodotta da controparte, né ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del rapporto intercorso con CP_1
in particolare, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale né la conclusione delle
[...] vendite oggetto di causa, ma si è limitata a ribadire, anche all'esito della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione, di non aver ricevuto la merce indicata nelle fatture prodotte nel procedimento monitorio. La contestazione è oltretutto generica, in quanto, a fronte dell'ampia documentazione prodotta da parte opponente non indica specificatamente a quali CP_1
articoli e a quali spedizioni si riferirebbe la mancata consegna della merce.
Non risulta, poi, che abbia mai sollevato alcuna contestazione in merito a mancate Parte_1
consegne della merce, a seguito degli ordini, del ricevimento delle fatture e nemmeno dopo la ricezione delle diffide del 05.02.2021 e del 23.03.2021. Anzi, all'esito di tali solleciti, emetteva cambiali ed assegni bancari in favore di er € 39.049,00, a parziale copertura dell'ingente debito CP_1
maturato nei confronti della fornitrice, senza riferire al riguardo alcunché nei propri atti difensivi, ma limitandosi ad affermare che la merce consegnata corrispondeva esclusivamente al valore delle cambiali insolute di € 7.314,00.
Neppure dopo la ricezione della diffida del 12.02.2024, eccepiva alcunché in Parte_1 ordine all'asserita mancata consegna della merce e all'importo del credito vantato dalla controparte: queste contestazioni venivano proposte per la prima volta nel presente giudizio di opposizione, a distanza di quattro anni dall'emissione delle fatture.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su documenti diversi dagli effetti cambiari riconosciuti, genericamente formulato nell'atto di opposizione, non è stato poi ripetuto né precisato con riferimento alla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, tale disconoscimento è inammissibile, considerando che quando esso è promosso da una persona giuridica, affinché si possa considerare validamente effettuato ed idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. civ. n.
3620/2010; Cass. civ. n. 7240/2019).
Per le ragioni esposte, l'opposizione presentata da non risulta fondata, dovendo il Parte_1
giudice porre a fondamento della decisione sia le prove proposte dalle parti, sia i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c..
pagina 6 di 7 5. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valor medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Nella liquidazione si fa riferimento allo scaglione in cui è compreso il valore del credito dedotto in giudizio (da € 52.001,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , per l'effetto, Pt_1 Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 701/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23.02.2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, CP_1
oltre ad IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 2 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4904/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. BLASI ANTONIO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. GRAZIA VALENTINA e dall'Avv. SALVETTI LUCA
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come atto di citazione:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: a) Per i motivi esposti in narrativa, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre l'efficacia della stessa alla minor somma di €.7314,00; b) Nel merito accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla alla società opposta è pari ad Parte_1
€.7314,00; c) Quindi revocare il D.I. opposto e condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 1 di 7
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante in epigrafe, contrariis rejectis, così pronunziarsi: IN VIA PRELIMINARE –
RESPINGERE la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. attesa l'assenza di gravi motivi e l'assoluta infondatezza dell'opposizione avversaria per tutti i motivi esposti in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE, IN
SUBORDINE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, DISPORRE in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto nella misura pari ad Euro 7.314,00= maggiorata di interessi di mora come da domanda e spese di protesto, quale somma non contestata da parte opponente;
NEL MERITO – RESPINGERE in toto la opposizione de qua, e, in generale, tutte le domande attoree, per palese infondatezza, sia in fatto sia in diritto;
– CONFERMARE, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2024 del 23/02/2024 (R.G. 2542/2024) in ogni sua parte;
e, comunque, previe le più opportune e necessarie declaratorie, – CONDANNARE
(C.F. – P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Capua (CE) Via Abenavolo Ludovico S.n.c. (già con sede legale in Bologna
(BO) Galleria Cavour n. 7) a pagare, in favore di per i motivi ed i titoli di cui in atti, CP_1
la somma complessiva di Euro 55.131,80 o quella diversa, minore o maggiore, che risulterà dovuta ed equa, anche ex art. 96 C.p.c., a seguito dell'espletanda istruttoria – con interessi legali di mora ex art.
5, D. lgs. 231/2002 dal giorno della data di scadenza delle fatture all'effettivo saldo. Il tutto oltre spese, competenze ed onorari della procedura monitoria, così come «liquidate in € 1280,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge» ed oltre alle successive spese per registrazione, notifica e copia ed occorse. Con vittoria di spese e compensi del presente necessitato giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 701/2024 emesso il 23.02.2024 dal Tribunale di Bologna, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato alla società opponente in data 27.02.2024, unitamente all'atto di precetto.
pagina 2 di 7 Nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto di ingiungere a controparte il CP_1 pagamento del proprio preteso credito di € 55.131,80, oltre ad interessi di mora e spese della procedura, sulla base di dodici fatture emesse a fronte di forniture di merci, non integralmente pagate dalla debitrice, la quale, a parziale copertura del debito, aveva emesso due cambiali di € 2.857,00 ciascuna, entrambe ritornate protestate per mancato pagamento, ed una terza cambiale di € 1.600,00, risultata insoluta, tutte con aggravio di spese.
Nell'atto di opposizione, deduceva di essere debitrice di del minor Parte_1 CP_1 importo portato dalle cambiali, ovvero di € 7.314,00, maggiorato delle spese di pretesto, dal momento che la merce, di cui alle fatture azionate nel procedimento monitorio, non le era mai stata consegnata;
contestava il valore probatorio delle fatture commerciali, di formazione unilaterale della parte che intende avvalersene, come tali inidonee a dimostrare la pretesa creditoria su di esse fondata;
dichiarava di non aver mai firmato altri documenti, ad eccezione degli effetti cambiari per € 7.314,00, e disconosceva qualsiasi altra sottoscrizione eventualmente apposta da altri soggetti giuridici su documenti fondanti il credito preteso da controparte.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di pronunciare la sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare l'importo del credito spettante alla controparte nella misura di € 7.314,00, di disporre la revoca del provvedimento monitorio e di condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto, con vittoria delle spese del presente giudizio, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data CP_1
06.06.2024, esponendo di essere una società che opera nel settore della produzione, commercializzazione e distribuzione di articoli di abbigliamento ed accessori, e di aver ricevuto, negli anni 2019 e 2020, richieste di fornitura da parte dell'odierna opponente, pattuendo con il referente, la vendita degli articoli richiesti ed i relativi prezzi unitari (come da Persona_1
comunicazioni via mail di cui ai docc. 2-22); contestava le deduzioni avversarie e, in merito allo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le parti, precisava quanto segue:
- le forniture di merce, di cui alle fatture azionate nel procedimento monitorio, risalivano all'anno 2020, fatta eccezione per l'ultima fattura riferita al 2021; avevano ad oggetto accessori di abbigliamento e di vario genere, descritti nelle fatture di accompagnamento (cfr. docc. 23-34); venivano spedite nel periodo dal 19.05.2020 al 31.05.2021 tramite i vettori BRT S.P.A. e, per pochissimi CP_2 articoli, consegnate nelle mani dell' Per_1
pagina 3 di 7 - inviava a a causa del mancato puntuale pagamento della merce fornita, CP_1 Parte_1
prima una mail di sollecito del 05.02.2021 (doc. 35), poi, su richiesta della stessa, una pec del
23.03.2021 (doc. 36), contenente il riepilogo delle fatture insolute (esclusa la fattura n. 40/D del
31.05.2021, all'epoca non ancora emessa: doc. 34): entrambe le comunicazioni indicavano un ammontare complessivo del debito pari ad € 86.350,74, per merce già consegnata nel 2019 e nel 2020;
-a fronte di tali comunicazioni, non avanzava alcuna contestazione ed anzi, a Parte_1
parziale copertura del debito accumulato, emetteva in favore di n. 14 effetti cambiari ed CP_1
assegni bancari (cfr. docc. 37-47), incassati dalla creditrice tra aprile 2021 e febbraio 2023 per l'importo complessivo di € 31.735,00, mentre tre cambiali per totali € 7.314,00 risultavano insolute;
-persistendo l'inadempimento, con pec del 12.02.2024, intimava a il CP_1 Parte_1 pagamento del debito residuo di € 55.131,80 (doc. 18 all. al ricorso), quindi, in mancanza di riscontro, promuoveva il procedimento monitorio.
In conclusione, deduceva che l'opposizione era infondata e priva di qualsiasi supporto CP_1 probatorio e che controparte, non avendo neppure adempiuto all'onere della denuncia nel termine di otto giorni dalla consegna della merce, era decaduta da ogni azione, anche ai sensi degli artt. 1490 ss.
c.c., comunque prescritta, posto che le consegne erano state perfezionate negli anni 2020 e 2021.
Pertanto, in via preliminare, chiedeva il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'assenza di gravi motivi e l'infondatezza dell'opposizione (ovvero, in subordine, l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo per la somma di € 7.314,00, oltre interessi e spese). Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, con la condanna di controparte al pagamento della somma di € 55.131,80 o di quella comunque dovuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre agli interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese di lite.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. L'opposizione non merita accoglimento e pertanto deve essere respinta.
pagina 4 di 7 La difesa di parte opponente ha riconosciuto la debenza della minor somma portata dalle cambiali insolute, allegate al ricorso monitorio, che ammontano ad € 7.314,00 (cfr. docc. 15-17 fascicolo monitorio), limitandosi a contestare genericamente il residuo credito dedotto da parte opposta.
a invece offerto una puntuale ricostruzione dello svolgimento del rapporto intercorso CP_1
con la controparte, pienamente supportata dalla documentazione prodotta, dalla quale si evince che:
- nella copiosa corrispondenza via email di cui docc.
2-22 di parte opposta, le parti concordavano gli ordini e definivano gli articoli e le campionature per elevati quantitativi di merce;
-la società fornitrice emetteva fatture commerciali per un ammontare complessivo corrispondente al credito di € 55.131,80 dedotto nel procedimento monitorio, e si avvaleva delle prestazioni di trasporto rese dai vettori BRT S.P.A., incaricati delle spedizioni della merce, come da fatture CP_2
dagli stessi emesse (docc. 23-34);
-tali documenti recano la sottoscrizione del destinatario e/o del vettore, che in tal modo attestava l'avvenuta consegna della merce, avuto riguardo alla previsione dell'art. 1510 comma 2 c.c., secondo cui, in relazione ai beni da trasportare da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligazione di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
- l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità delle fatture emesse da e la loro CP_1 conformità all'originale, nonché a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili;
-nella mail del 05.02.2021 e nella pec del 23.03.2021, trasmesse a la società Parte_1 fornitrice indicava il credito complessivo di € 86.350,74, al quale si aggiungeva l'ulteriore importo di €
516,06, relativo alla fattura n. 40/D del 21.05.2021; emetteva assegni bancari e cambiali per complessivi € 31.735,00, poi Parte_1
regolarmente incassati (docc. 37-47), mentre restavano insoluti gli ulteriori tre titoli per € 7.314,00;
-il credito di € 55.131,80 indicato nella diffida via pec del 12.02.2024, poi dedotto nel procedimento monitorio, corrisponde esattamente alla differenza tra l'ammontare del credito di € 86.350,74 originariamente contestato nelle comunicazioni del 05.02.2021 e del 23.03.2021 - cui si è aggiunto l'importo della fattura successivamente emessa di € 516,06 - e l'ammontare degli assegni e cambiali regolarmente incassati per € 31.735,00.
Dunque, i documenti prodotti dalla convenuta evidenziano che sono intervenuti tra le parti specifici accordi sulla fornitura di merce in elevate quantità, che la merce è stata dettagliatamente descritta nelle fatture, in relazione agli articoli venduti, alle quantità e ai prezzi unitari e finali, e consegnata a attraverso regolari spedizioni, tramite ditte appositamente incaricate da Parte_1 CP_1
[...]
pagina 5 di 7 Parte opponente non ha contestato le allegazioni e la documentazione prodotta da controparte, né ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del rapporto intercorso con CP_1
in particolare, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale né la conclusione delle
[...] vendite oggetto di causa, ma si è limitata a ribadire, anche all'esito della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione, di non aver ricevuto la merce indicata nelle fatture prodotte nel procedimento monitorio. La contestazione è oltretutto generica, in quanto, a fronte dell'ampia documentazione prodotta da parte opponente non indica specificatamente a quali CP_1
articoli e a quali spedizioni si riferirebbe la mancata consegna della merce.
Non risulta, poi, che abbia mai sollevato alcuna contestazione in merito a mancate Parte_1
consegne della merce, a seguito degli ordini, del ricevimento delle fatture e nemmeno dopo la ricezione delle diffide del 05.02.2021 e del 23.03.2021. Anzi, all'esito di tali solleciti, emetteva cambiali ed assegni bancari in favore di er € 39.049,00, a parziale copertura dell'ingente debito CP_1
maturato nei confronti della fornitrice, senza riferire al riguardo alcunché nei propri atti difensivi, ma limitandosi ad affermare che la merce consegnata corrispondeva esclusivamente al valore delle cambiali insolute di € 7.314,00.
Neppure dopo la ricezione della diffida del 12.02.2024, eccepiva alcunché in Parte_1 ordine all'asserita mancata consegna della merce e all'importo del credito vantato dalla controparte: queste contestazioni venivano proposte per la prima volta nel presente giudizio di opposizione, a distanza di quattro anni dall'emissione delle fatture.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su documenti diversi dagli effetti cambiari riconosciuti, genericamente formulato nell'atto di opposizione, non è stato poi ripetuto né precisato con riferimento alla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, tale disconoscimento è inammissibile, considerando che quando esso è promosso da una persona giuridica, affinché si possa considerare validamente effettuato ed idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. civ. n.
3620/2010; Cass. civ. n. 7240/2019).
Per le ragioni esposte, l'opposizione presentata da non risulta fondata, dovendo il Parte_1
giudice porre a fondamento della decisione sia le prove proposte dalle parti, sia i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c..
pagina 6 di 7 5. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valor medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Nella liquidazione si fa riferimento allo scaglione in cui è compreso il valore del credito dedotto in giudizio (da € 52.001,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , per l'effetto, Pt_1 Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 701/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23.02.2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, CP_1
oltre ad IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 2 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
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