TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1745/2023
Nella causa civile promossa da
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente all'indirizzo Manuel Ricardo Trelles 1001, per sé e la figlia minorenne , nata in [...] il Persona_1
17.07.2009, residente allo stesso indirizzo, rappresentate e difese, in virtù della procura allegata al ricorso dagli Avv.ti Tiziana Pedonese (C.F.
– PEC e C.F._1 Email_1
Maurizio Dalla Casa (C.F. – PEC C.F._2
, entrambi del Foro di Lucca ed elettivamente Email_2
domiciliate presso il loro studio sito in Viareggio (LU), Via Regia n. 53
(CAP 55049)
Ricorrenti
contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
ed il in persona del Ministro Controparte_2
pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Trento, Largo Porta Nuova, 9 (C.a.p. 38122) Resistente
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 29 giugno
2023, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al Controparte_1
fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “A. IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, accertare e dichiarare lo stato di cittadine italiane iure sanguinis delle ricorrenti in epigrafe indicate;
B. ordinare al
[...]
e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione CP_1
internazionale, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e/o, per essi, alle amministrazioni competenti e all'ufficiale dello stato civile, di procedere agli adempimenti di legge - ivi comprese le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate – nonché di provvedere alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Le predette hanno, in particolare, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere le stesse discendenti dirette di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'avo italiano, la SI.ra era nata a Persona_2
ST (USA) in data 7-3-1907, come da certificato di nascita rilasciato dalla Parrocchia Natività di Maria di Livo (TN) il 30 agosto
2022;
Pag. 2 di 22 - che la medesima, emigrata in Argentina e ivi coniugatasi, aveva generato la figlia nel 1938, madre della ricorrente A_
, a sua volta madre di Parte_1 Persona_1
, come da certificati di nascita e matrimonio delle
[...]
discendenti dirette nonché di morte dell'ava e della di lei figlia
[...]
; A_
- che dal 2022 la SI.ra si era rivolta Parte_1
all'Amministrazione competente, il Consolato d'Italia in Buenos Aires
(Argentina), al fine ottenere il riconoscimento dello stato di cittadina e che, falliti i tentativi di accedere al sistema di prenotazione indicato sul sito internet dell'Amministrazione (Prenot@mi), come da estratti allegati, la
SI.ra , tramite i propri legali, aveva provveduto ad inviare Parte_1
un'istanza a mezzo PEC in data 19 maggio 2023;
- che il alla predetta missiva, aveva risposto affermando che: “In Pt_2
base alla vigente legislazione, la trasmissione in linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948 ovvero dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana che ha eliminato ogni discriminazione tra uomini e donne. Pertanto, come indicato nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, ella potrà far riconoscere i diritti dei suoi assistiti ricorrendo giudizialmente presso un Tribunale italiano.
Secondo tale sentenza, infatti “...per effetto dell'ordinamento della
Suprema Corte, tutti i discendenti in linea retta delle cittadine italiane che dal 1912 sono emigrate e si sono sposate con stranieri prima del 1948, perdendo la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana, possono richiedere ora giudizialmente il riconoscimento della cittadinanza italiana”. Gli uffici consolari non
Pag. 3 di 22 possono quindi procedere al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana a coloro che siano nati da donna italiana prima del
1o gennaio 1948 ed ai loro discendenti, come sembrerebbe essere il caso dei suoi assistiti secondo quanto da Lei riferito” e che, pertanto, in considerazione della posizione espressa dall'Amministrazione, le ricorrenti erano costrette a radicare il presente procedimento dinanzi al Tribunale, al fine di accertare e dichiarare lo status civitatis iure sanguinis;
- che, premessa la competenza territoriale del Tribunale di Trento, l'art. 1 della legge n. 91 del 1992 prevedeva che "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini", mentre l'art. 1 della legge n. 555 del
1912 prevedeva la capacità, esclusivamente in capo al padre, di trasmettere, iure sanguinis, la propria cittadinanza italiana ai figli;
- che, nel caso di specie, le ricorrenti erano discendenti dirette di
[...]
cittadina italiana, come documentato dall'allegata Persona_2
attestazione rilasciata dal Comune di provenienza (Livo, prov. di Trento), secondo la quale l'ava risultava iscritta nell'elenco delle persone che, ai sensi del Trattato di San Germano, avevano acquisito la cittadinanza italiana di pieno diritto, in conseguenza dell'annessione del territorio corrispondente all'attuale Provincia Autonoma di Trento al Regno d'Italia a conclusione della Prima Guerra mondiale, risultando pertanto, per tale via, lo status civitatis di quale dante causa nella Persona_2
presente domanda di riconoscimento della cittadinanza;
- che, con sentenza n. 30 del 9.2.1983, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità del principio di derivazione paterna dello status civitatis espresso dall'articolo 1 della legge 555 del 1912 e che
Pag. 4 di 22 l'Amministrazione, notoriamente, opponeva l'inefficacia retroattiva di tali sentenze a data precedente all'entrata in vigore della Costituzione della
Repubblica (1.1.1948), in quanto secondo le autorità consolari adite i figli di donna italiana ed i loro discendenti avrebbero avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa soltanto se nati a partire dal 1948 ed, inoltre, la dichiarazione d'incostituzionalità delle norme allora vigenti non avrebbe avuto effetti applicabili a rapporti di mancata o perduta cittadinanza per cui la norma è causa, considerando tali rapporti “esauriti”;
- che, tuttavia, non potendosi applicare la categoria delle “situazioni esaurite” allo status di cittadino in quanto qualità della persona vivente, la cessazione degli effetti della legge illegittima, in quanto discriminatoria – sulla scorta di quanto enunciato nella sentenza n. 4466 del 25-2-2009 della
Cassazione a Sezioni Unite – non poteva non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza delle odierne ricorrenti, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadina di e, per l'effetto, della figlia Persona_2 [...]
e della nipote, odierna ricorrente;
A_
- che, in definitiva, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla
Corte, la titolarità della cittadinanza andava riconosciuta in sede giudiziaria, in base al principio secondo cui riacquista la cittadinanza il figlio nato da cittadina italiana prima del 1948 e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
Pag. 5 di 22 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In data 20-6-2024, le ricorrenti hanno depositato certificato attestante la non naturalizzazione in Argentina dell'ava “erroneamente Persona_2
non allegato al ricorso introduttivo”.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 2-12-2024, il
[...]
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al CP_1
territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, poi, rappresentato che, nel caso di specie, dall'atto introduttivo e dalla documentazione allegata, emergeva che l'ava Persona_2
dalla quale controparte radicava la discendenza italiana, era nata negli Stati
Uniti d'America il giorno 7 marzo 1907 (come risultante, in particolare, dall'atto di nascita rilasciato dalla parrocchia Natività di Maria di Livo
(TN), dal quale si desumeva che i genitori della sig.ra erano in Per_2
precedenza emigrati dal Trentino negli Stati Uniti).
Pertanto, ciò significava che la stessa non era mai stata cittadina italiana, accedendo l'emigrazione degli ascendenti delle odierne ricorrenti in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero
Austroungarico, e tale era la cittadinanza degli avi degli odierni ricorrenti,
Pag. 6 di 22 non risultando, peraltro, depositata in giudizio la necessaria dichiarazione di cui alla l. 379/2000, resa da altri ascendenti intermedi.
Conseguentemente, ha rilevato il che, mancandone i presupposti, CP_1
la domanda non poteva essere accolta.
Ha, in subordine, rappresentato nel merito – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna – la competenza dell'Autorità consolare, per i soggetti residenti all'estero, in relazione al luogo di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 200 del 5-1-1967 circa le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (o di revoca dello status civitatis italiano) mentre, per i richiedenti residenti in Italia, la necessità di certificazione dell'eventuale possesso del nostro status civitatis, con apposita attestazione da parte del Sindaco del Comune italiano di residenza.
Ha, dunque, evidenziato, in entrambi i casi, la conclusione della procedura con una certificazione di cittadinanza rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte del Controparte_1
(avente la sola attribuzione di un'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme riguardanti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della nostra cittadinanza), sostenendo che, conseguentemente, sarebbe stato improprio attribuire al CP_1
un'attività di ricognizione amministrativa dello status di cittadino atto a concludersi con l'emanazione di un vero e proprio decreto da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, disciplinando le predette disposizioni non il riconoscimento del diritto soggettivo di
Pag. 7 di 22 cittadinanza per discendenza ma il diverso caso dell'attribuzione della stessa allo straniero divenuto coniuge di un cittadino italiano.
Ha, in ogni caso, rilevato, nel merito per quanto detto, che la Cassazione a
Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della
Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia, l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n.
87/1975 della Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del
Diritto di Famiglia n. 151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora
Pag. 8 di 22 minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della
Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post
1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione,
l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
Pag. 9 di 22 effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , CP_1
di dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha, infine, chiesto – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
(qualora ne ricorrano e ne siano dalle ricorrenti dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto, anche in particolare in ordine al rispetto della l. 379/2000) – la compensazione delle spese di lite tra le parti, per tutte la ragioni esposte e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso. Spese vinte. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, la compensazione delle spese”.
Pag. 10 di 22 In data 25-3-2025, le ricorrenti hanno depositato note di udienza (fissata per il 27-3-2025) con le quali – alla luce delle deduzioni avversarie secondo cui l'ava non sarebbe mai stata cittadina Persona_2
italiana – hanno depositato, ad integrazione del ricorso, il passaporto italiano rilasciato all'ava in data 15 luglio 1927 dalla Questura di Trento e documentazione attestante lo sbarco dell'ava dalla nave Taormina in data
11 agosto 1927 allorquando la stessa era emigrata in Argentina, ove poi era deceduta in data 28-2-2000.
Le ricorrenti, in particolare, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie sul punto, hanno rappresentato che tutta la documentazione prodotta (passaporto italiano;
documento attestante lo sbarco dell'ava; attestazione comunale certificante l'acquisizione di pieno diritto della cittadinanza italiana da parte dell'ava, residente nel comune di Livo al momento dell'annessione al Regno d'Italia nel 1920 in epoca antecedente all'emigrazione avvenuta nel 1927; certificato attestante la mancata naturalizzazione in Argentina) dimostrava, in modo incontrovertibile, lo status di cittadinanza italiana dell'ava.
Con riferimento alla richiesta compensazione delle spese di giudizio, infine, ha rilevato parte ricorrente che solo il si era Controparte_3
costituito nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia del rispetto al quale non vi era pertanto Controparte_2
ragione alcuna per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio
(stante il contegno processuale da esso serbato) e che, inoltre, ad analoga conclusione si doveva pervenire anche in ordine alla posizione del essendo fatto notorio che i richiedenti la Controparte_3
cittadinanza italiana iure sanguinis erano di fatto impossibilitati ad esperire
Pag. 11 di 22 positivamente il procedimento amministrativo consolare per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, stante i gravi deficit organizzativi dell'amministrazione pubblica. Considerato anche il particolare valore della regola della soccombenza (rispondendo la condanna del soccombente alle spese alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto), infatti, la contraria ipotesi avrebbe visto ricadere i costi della inefficienza amministrativa sui cittadini italiani, senza avere questi ultimi contribuito ad essa in alcuna maniera.
All'udienza del 27-3-2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, in primis, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di
AI RM, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge
Pag. 12 di 22 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza
italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Nel caso di specie, sulla scorta della produzione effettuata da parte ricorrente, risulta documentalmente provata la cittadinanza italiana dell'ava de quo. La SI.ra infatti, pur nata, come da Persona_2
registro degli atti di nascita di cui al documento 3, allegato al ricorso, a
ST (USA) in data 7 marzo 1907, risulta essere iscritta nell'elenco delle persone “che ai sensi del trattato di San Germano – Legge 26 settembre 1920, n. 1322 – hanno acquisito la cittadinanza italiana di pieno diritto”, come emergente dalla dichiarazione rilasciata dal Sindaco del
Comune di Livo (TN) il 14 settembre 2022 (documento 17, allegato al ricorso).
Pag. 13 di 22 Di conseguenza, da siffatto documento si desume agevolmente che la medesima – al momento dell'entrata in vigore del Trattato di AI
RM (avvenuta appunto in data 16 luglio 1920) – era residente nel
Comune di Livo (TN), avendo ella acquisito la cittadinanza italiana “di pieno diritto”.
Inoltre, è stata fornita la prova necessaria in ordine al momento di emigrazione da parte dell'ava: dal documento 20, allegato alle note di udienza del 25-3-2025 (ovvero dal certificato dei precedenti migratori rilasciato dall'Archivio Generale della Nazione – Argentina contenente il registro di sbarco con numero di inventario n. 682), emerge, infatti, che la medesima è emigrata – imbarcandosi con la nave “Taormina” da un porto italiano, ovvero dal porto di Genova (ciò che, a fortiori, dimostra la sua permanenza in Italia dopo il 1920) – nel 1927, precisamente sbarcando in
Argentina giovedì 11 agosto 1927 (e pertanto in epoca ben successiva all'annessione delle regioni del Trentino-Alto Adige al Regno d'Italia).
A questo proposito, è altresì presente in atti (documento 19, allegato alle note di udienza del 25-3-2025) il passaporto italiano n. 1719 rilasciato all'ava dalla Questura di Trento sempre nel 1927 (in data 15 luglio), corredato dal visto apposto dal “Consulado General de la Republica
Argentina”, a Genova, il 20 luglio 1927 e dal visto rilasciato alla partenza
(21 luglio 1927) dal Commissariato di P.S. del Porto di Genova.
Peraltro, l'ava – come risultante dal Certificato Camera Nazionale
Elettorale di cui alla documentazione allegata alla nota di deposito del 20-
6-2024 – una volta emigrata in Argentina non si è mai naturalizzata.
Pag. 14 di 22 Nessuna problematica, allora, ponendosi, a riguardo, per tutto quanto sopra esplicitato, rimanendo, nel caso di specie, esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma secondo della l. 379/2000 per coloro che sono emigrati prima del 16 luglio 1920.
In secundis, si rileva come, dalla documentazione versata in atti, emerga che la linea di discendenza rappresentata dalle ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dalle stesse prodotta. Risulta, in particolare, che: in data 3-10-1938, dal matrimonio di con il SI. Persona_2
(cfr. documento 5, allegato al ricorso), è nata la SI.ra Controparte_4
(cfr. documento 7, allegato al ricorso); la SI.ra A_
, dall'unione coniugale con il SI. A_ Parte_3
, ha generato, in data 31-12-1974, la SI.ra
[...] Parte_1
(cfr. documento 9, allegato al ricorso); la SI.ra , Parte_1
dall'unione coniugale con il SI. (cfr. Controparte_5
documento 10, allegato al ricorso), ha generato, in data 17-7-2009, la minore (cfr. documento 12, allegato al Persona_1
ricorso).
Tutto ciò premesso, il tema afferente al presente giudizio è quello della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, il 1° gennaio 1948.
La trattazione del tema de quo richiede una sintetica illustrazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, così come integrato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 nonché
Pag. 15 di 22 dai principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 4466 e n. 4467 del
2009.
Il punto di partenza è costituito dalle norme della L. n. 555 del 1912, dichiarate incostituzionali. Si tratta, in particolare, dell'art. 1, n. 1), nella parte in cui prevedeva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”
(Corte Cost. n. 30 del 1983) e dell'art. 10, comma 3, laddove stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero (Corte Cost. n. 87 del 1975).
Gli interventi della Corte Costituzionale hanno rimosso sia nei confronti della donna coniugata, originariamente cittadina italiana, sia nei confronti dei figli di una cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, tutte le norme che facevano discendere la perdita della cittadinanza italiana, o la mancata trasmissione della stessa ai propri figli esclusivamente da un regime discriminatorio fondato sul genere, senza alcun margine di scelta individuale in ordine alla conservazione della cittadinanza originaria sia da parte della madre che dei figli.
Alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito di tali declaratorie di incostituzionalità – situazione nella quale veniva riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis, anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948 – si è posto il problema della sorte di coloro che erano, invece, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Sul punto, in giurisprudenza, erano emerse delle divergenze in quanto una parte di essa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/07/1996, n. 6297 e Cass. civ., Sez. I,
18/11/1996, n. 10086) riteneva che al figlio legittimo di madre cittadina,
Pag. 16 di 22 nato in [...] anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe dovuto riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 30 del 9 febbraio 1983, atteso che anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla
Costituzione avrebbe determinato la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe stata ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, non potendosi, allora, immaginare la presenza di un limite temporale alla “retroazione” degli effetti di una pronuncia della Corte costituzionale;
un'altra parte, invece (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Ordinanza, 19/02/2004, n. 3331), reputava che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 non sarebbero retroagiti oltre la data del primo gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio fosse stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, sarebbe stato destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato della cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità
- concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente, con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non si sarebbe potuto considerare cittadino italiano iure sanguinis (a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 30 del 1983) il figlio di donna la quale, sposatasi
Pag. 17 di 22 con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avesse perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale),
l'originario status di cittadina italiana e acquisito quella del marito.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite nel 2009.
Anzitutto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, la
Cassazione ha risposto al quesito del se la cittadinanza italiana, perduta dalla donna per essersi sposata con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe potuto essere riconosciuta automaticamente, anche in assenza della dichiarazione di riacquisto.
Orbene, la Corte di Cassazione – superando il precedente intervento della stessa Corte a Sezioni Unite del 2004 (ordinanza, 19/02/2004, n. 3331 cit.) ed operando un intervento riformatore – ha statuito che, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948 (non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione), il diritto di cittadinanza – in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente) – è giustiziabile in ogni tempo, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n.
151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, effetto che
Pag. 18 di 22 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.).
Inoltre, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4467 del 25/02/2009 la
Cassazione ha, poi, stabilito che “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente
e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino”, sicché “gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto. Le norme pre- costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che “… riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di
Pag. 19 di 22 filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Ebbene, si ritiene che tutti i principi di diritto testé enunciati siano direttamente applicabili al presente procedimento, per quanto sopra enunciato: essendo la SI.ra e la figlia minorenne Parte_1 [...]
discendenti dirette (come da albero genealogico Persona_1
ricostruito) della SI.ra – cittadina italiana, nata in Persona_2
data 7 marzo 1907, nel vigore della L. n. 555 del 1912 e sposatasi con il
SI. in data 2 agosto 1930 (come risultante dal Controparte_4
certificato di matrimonio della SI.ra, documento 5, allegato al ricorso) – essi, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In tale sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari, essendo il diritto di cittadinanza giustiziabile indipendentemente dal fatto che l'ascendente abbia reso la dichiarazione prevista dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente, SI.ra dal quale Persona_2
deriva il riconoscimento, non essendo, peraltro, stata eccepita né documentata dall'Amministrazione l'esistenza di alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Pag. 20 di 22 Ne consegue, allora, che va dichiarato lo status di cittadine italiane delle ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento alle spese di lite si ritiene, da ultimo, che, sussistano gravi e giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti. Infatti,
l'Amministrazione ha, in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, rappresentato il quadro di incertezza giurisprudenziale e normativa protrattosi negli anni sul punto, sottolineando la sussistenza
(evidenziata anche dalla stessa Cassazione) del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione nonché la necessità di un intervento da parte del legislatore, ad oggi ancora non pervenuto, che permetta al di CP_1
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, allo stato dallo stesso inattuabili.
Stante, dunque, l'impossibilità (per impedimento di legge), del di CP_1
dare attuazione ai principi sopra richiamati, con conseguente non sussistenza di una condotta inadempiente a carico di quest'ultimo, si ritiene che nessuna condanna al pagamento delle spese di lite possa essere emessa nei riguardi di quest'ultimo. Stesse considerazioni valgono, inoltre, per il che, per altro, non si è neppure opposto Controparte_2
all'accoglimento della domanda dei ricorrenti, stante lo stato di contumacia dello stesso.
Pag. 21 di 22
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_2
Dichiara lo status di cittadine italiane delle ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento 04-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1745/2023
Nella causa civile promossa da
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente all'indirizzo Manuel Ricardo Trelles 1001, per sé e la figlia minorenne , nata in [...] il Persona_1
17.07.2009, residente allo stesso indirizzo, rappresentate e difese, in virtù della procura allegata al ricorso dagli Avv.ti Tiziana Pedonese (C.F.
– PEC e C.F._1 Email_1
Maurizio Dalla Casa (C.F. – PEC C.F._2
, entrambi del Foro di Lucca ed elettivamente Email_2
domiciliate presso il loro studio sito in Viareggio (LU), Via Regia n. 53
(CAP 55049)
Ricorrenti
contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
ed il in persona del Ministro Controparte_2
pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Trento, Largo Porta Nuova, 9 (C.a.p. 38122) Resistente
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 29 giugno
2023, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al Controparte_1
fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “A. IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, accertare e dichiarare lo stato di cittadine italiane iure sanguinis delle ricorrenti in epigrafe indicate;
B. ordinare al
[...]
e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione CP_1
internazionale, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e/o, per essi, alle amministrazioni competenti e all'ufficiale dello stato civile, di procedere agli adempimenti di legge - ivi comprese le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate – nonché di provvedere alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Le predette hanno, in particolare, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere le stesse discendenti dirette di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'avo italiano, la SI.ra era nata a Persona_2
ST (USA) in data 7-3-1907, come da certificato di nascita rilasciato dalla Parrocchia Natività di Maria di Livo (TN) il 30 agosto
2022;
Pag. 2 di 22 - che la medesima, emigrata in Argentina e ivi coniugatasi, aveva generato la figlia nel 1938, madre della ricorrente A_
, a sua volta madre di Parte_1 Persona_1
, come da certificati di nascita e matrimonio delle
[...]
discendenti dirette nonché di morte dell'ava e della di lei figlia
[...]
; A_
- che dal 2022 la SI.ra si era rivolta Parte_1
all'Amministrazione competente, il Consolato d'Italia in Buenos Aires
(Argentina), al fine ottenere il riconoscimento dello stato di cittadina e che, falliti i tentativi di accedere al sistema di prenotazione indicato sul sito internet dell'Amministrazione (Prenot@mi), come da estratti allegati, la
SI.ra , tramite i propri legali, aveva provveduto ad inviare Parte_1
un'istanza a mezzo PEC in data 19 maggio 2023;
- che il alla predetta missiva, aveva risposto affermando che: “In Pt_2
base alla vigente legislazione, la trasmissione in linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948 ovvero dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana che ha eliminato ogni discriminazione tra uomini e donne. Pertanto, come indicato nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, ella potrà far riconoscere i diritti dei suoi assistiti ricorrendo giudizialmente presso un Tribunale italiano.
Secondo tale sentenza, infatti “...per effetto dell'ordinamento della
Suprema Corte, tutti i discendenti in linea retta delle cittadine italiane che dal 1912 sono emigrate e si sono sposate con stranieri prima del 1948, perdendo la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana, possono richiedere ora giudizialmente il riconoscimento della cittadinanza italiana”. Gli uffici consolari non
Pag. 3 di 22 possono quindi procedere al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana a coloro che siano nati da donna italiana prima del
1o gennaio 1948 ed ai loro discendenti, come sembrerebbe essere il caso dei suoi assistiti secondo quanto da Lei riferito” e che, pertanto, in considerazione della posizione espressa dall'Amministrazione, le ricorrenti erano costrette a radicare il presente procedimento dinanzi al Tribunale, al fine di accertare e dichiarare lo status civitatis iure sanguinis;
- che, premessa la competenza territoriale del Tribunale di Trento, l'art. 1 della legge n. 91 del 1992 prevedeva che "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini", mentre l'art. 1 della legge n. 555 del
1912 prevedeva la capacità, esclusivamente in capo al padre, di trasmettere, iure sanguinis, la propria cittadinanza italiana ai figli;
- che, nel caso di specie, le ricorrenti erano discendenti dirette di
[...]
cittadina italiana, come documentato dall'allegata Persona_2
attestazione rilasciata dal Comune di provenienza (Livo, prov. di Trento), secondo la quale l'ava risultava iscritta nell'elenco delle persone che, ai sensi del Trattato di San Germano, avevano acquisito la cittadinanza italiana di pieno diritto, in conseguenza dell'annessione del territorio corrispondente all'attuale Provincia Autonoma di Trento al Regno d'Italia a conclusione della Prima Guerra mondiale, risultando pertanto, per tale via, lo status civitatis di quale dante causa nella Persona_2
presente domanda di riconoscimento della cittadinanza;
- che, con sentenza n. 30 del 9.2.1983, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità del principio di derivazione paterna dello status civitatis espresso dall'articolo 1 della legge 555 del 1912 e che
Pag. 4 di 22 l'Amministrazione, notoriamente, opponeva l'inefficacia retroattiva di tali sentenze a data precedente all'entrata in vigore della Costituzione della
Repubblica (1.1.1948), in quanto secondo le autorità consolari adite i figli di donna italiana ed i loro discendenti avrebbero avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa soltanto se nati a partire dal 1948 ed, inoltre, la dichiarazione d'incostituzionalità delle norme allora vigenti non avrebbe avuto effetti applicabili a rapporti di mancata o perduta cittadinanza per cui la norma è causa, considerando tali rapporti “esauriti”;
- che, tuttavia, non potendosi applicare la categoria delle “situazioni esaurite” allo status di cittadino in quanto qualità della persona vivente, la cessazione degli effetti della legge illegittima, in quanto discriminatoria – sulla scorta di quanto enunciato nella sentenza n. 4466 del 25-2-2009 della
Cassazione a Sezioni Unite – non poteva non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza delle odierne ricorrenti, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadina di e, per l'effetto, della figlia Persona_2 [...]
e della nipote, odierna ricorrente;
A_
- che, in definitiva, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla
Corte, la titolarità della cittadinanza andava riconosciuta in sede giudiziaria, in base al principio secondo cui riacquista la cittadinanza il figlio nato da cittadina italiana prima del 1948 e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
Pag. 5 di 22 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In data 20-6-2024, le ricorrenti hanno depositato certificato attestante la non naturalizzazione in Argentina dell'ava “erroneamente Persona_2
non allegato al ricorso introduttivo”.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 2-12-2024, il
[...]
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al CP_1
territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, poi, rappresentato che, nel caso di specie, dall'atto introduttivo e dalla documentazione allegata, emergeva che l'ava Persona_2
dalla quale controparte radicava la discendenza italiana, era nata negli Stati
Uniti d'America il giorno 7 marzo 1907 (come risultante, in particolare, dall'atto di nascita rilasciato dalla parrocchia Natività di Maria di Livo
(TN), dal quale si desumeva che i genitori della sig.ra erano in Per_2
precedenza emigrati dal Trentino negli Stati Uniti).
Pertanto, ciò significava che la stessa non era mai stata cittadina italiana, accedendo l'emigrazione degli ascendenti delle odierne ricorrenti in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero
Austroungarico, e tale era la cittadinanza degli avi degli odierni ricorrenti,
Pag. 6 di 22 non risultando, peraltro, depositata in giudizio la necessaria dichiarazione di cui alla l. 379/2000, resa da altri ascendenti intermedi.
Conseguentemente, ha rilevato il che, mancandone i presupposti, CP_1
la domanda non poteva essere accolta.
Ha, in subordine, rappresentato nel merito – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna – la competenza dell'Autorità consolare, per i soggetti residenti all'estero, in relazione al luogo di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 200 del 5-1-1967 circa le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (o di revoca dello status civitatis italiano) mentre, per i richiedenti residenti in Italia, la necessità di certificazione dell'eventuale possesso del nostro status civitatis, con apposita attestazione da parte del Sindaco del Comune italiano di residenza.
Ha, dunque, evidenziato, in entrambi i casi, la conclusione della procedura con una certificazione di cittadinanza rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte del Controparte_1
(avente la sola attribuzione di un'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme riguardanti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della nostra cittadinanza), sostenendo che, conseguentemente, sarebbe stato improprio attribuire al CP_1
un'attività di ricognizione amministrativa dello status di cittadino atto a concludersi con l'emanazione di un vero e proprio decreto da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, disciplinando le predette disposizioni non il riconoscimento del diritto soggettivo di
Pag. 7 di 22 cittadinanza per discendenza ma il diverso caso dell'attribuzione della stessa allo straniero divenuto coniuge di un cittadino italiano.
Ha, in ogni caso, rilevato, nel merito per quanto detto, che la Cassazione a
Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della
Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia, l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n.
87/1975 della Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del
Diritto di Famiglia n. 151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora
Pag. 8 di 22 minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della
Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post
1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione,
l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
Pag. 9 di 22 effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , CP_1
di dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha, infine, chiesto – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
(qualora ne ricorrano e ne siano dalle ricorrenti dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto, anche in particolare in ordine al rispetto della l. 379/2000) – la compensazione delle spese di lite tra le parti, per tutte la ragioni esposte e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso. Spese vinte. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, la compensazione delle spese”.
Pag. 10 di 22 In data 25-3-2025, le ricorrenti hanno depositato note di udienza (fissata per il 27-3-2025) con le quali – alla luce delle deduzioni avversarie secondo cui l'ava non sarebbe mai stata cittadina Persona_2
italiana – hanno depositato, ad integrazione del ricorso, il passaporto italiano rilasciato all'ava in data 15 luglio 1927 dalla Questura di Trento e documentazione attestante lo sbarco dell'ava dalla nave Taormina in data
11 agosto 1927 allorquando la stessa era emigrata in Argentina, ove poi era deceduta in data 28-2-2000.
Le ricorrenti, in particolare, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie sul punto, hanno rappresentato che tutta la documentazione prodotta (passaporto italiano;
documento attestante lo sbarco dell'ava; attestazione comunale certificante l'acquisizione di pieno diritto della cittadinanza italiana da parte dell'ava, residente nel comune di Livo al momento dell'annessione al Regno d'Italia nel 1920 in epoca antecedente all'emigrazione avvenuta nel 1927; certificato attestante la mancata naturalizzazione in Argentina) dimostrava, in modo incontrovertibile, lo status di cittadinanza italiana dell'ava.
Con riferimento alla richiesta compensazione delle spese di giudizio, infine, ha rilevato parte ricorrente che solo il si era Controparte_3
costituito nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia del rispetto al quale non vi era pertanto Controparte_2
ragione alcuna per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio
(stante il contegno processuale da esso serbato) e che, inoltre, ad analoga conclusione si doveva pervenire anche in ordine alla posizione del essendo fatto notorio che i richiedenti la Controparte_3
cittadinanza italiana iure sanguinis erano di fatto impossibilitati ad esperire
Pag. 11 di 22 positivamente il procedimento amministrativo consolare per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, stante i gravi deficit organizzativi dell'amministrazione pubblica. Considerato anche il particolare valore della regola della soccombenza (rispondendo la condanna del soccombente alle spese alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto), infatti, la contraria ipotesi avrebbe visto ricadere i costi della inefficienza amministrativa sui cittadini italiani, senza avere questi ultimi contribuito ad essa in alcuna maniera.
All'udienza del 27-3-2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, in primis, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di
AI RM, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge
Pag. 12 di 22 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza
italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Nel caso di specie, sulla scorta della produzione effettuata da parte ricorrente, risulta documentalmente provata la cittadinanza italiana dell'ava de quo. La SI.ra infatti, pur nata, come da Persona_2
registro degli atti di nascita di cui al documento 3, allegato al ricorso, a
ST (USA) in data 7 marzo 1907, risulta essere iscritta nell'elenco delle persone “che ai sensi del trattato di San Germano – Legge 26 settembre 1920, n. 1322 – hanno acquisito la cittadinanza italiana di pieno diritto”, come emergente dalla dichiarazione rilasciata dal Sindaco del
Comune di Livo (TN) il 14 settembre 2022 (documento 17, allegato al ricorso).
Pag. 13 di 22 Di conseguenza, da siffatto documento si desume agevolmente che la medesima – al momento dell'entrata in vigore del Trattato di AI
RM (avvenuta appunto in data 16 luglio 1920) – era residente nel
Comune di Livo (TN), avendo ella acquisito la cittadinanza italiana “di pieno diritto”.
Inoltre, è stata fornita la prova necessaria in ordine al momento di emigrazione da parte dell'ava: dal documento 20, allegato alle note di udienza del 25-3-2025 (ovvero dal certificato dei precedenti migratori rilasciato dall'Archivio Generale della Nazione – Argentina contenente il registro di sbarco con numero di inventario n. 682), emerge, infatti, che la medesima è emigrata – imbarcandosi con la nave “Taormina” da un porto italiano, ovvero dal porto di Genova (ciò che, a fortiori, dimostra la sua permanenza in Italia dopo il 1920) – nel 1927, precisamente sbarcando in
Argentina giovedì 11 agosto 1927 (e pertanto in epoca ben successiva all'annessione delle regioni del Trentino-Alto Adige al Regno d'Italia).
A questo proposito, è altresì presente in atti (documento 19, allegato alle note di udienza del 25-3-2025) il passaporto italiano n. 1719 rilasciato all'ava dalla Questura di Trento sempre nel 1927 (in data 15 luglio), corredato dal visto apposto dal “Consulado General de la Republica
Argentina”, a Genova, il 20 luglio 1927 e dal visto rilasciato alla partenza
(21 luglio 1927) dal Commissariato di P.S. del Porto di Genova.
Peraltro, l'ava – come risultante dal Certificato Camera Nazionale
Elettorale di cui alla documentazione allegata alla nota di deposito del 20-
6-2024 – una volta emigrata in Argentina non si è mai naturalizzata.
Pag. 14 di 22 Nessuna problematica, allora, ponendosi, a riguardo, per tutto quanto sopra esplicitato, rimanendo, nel caso di specie, esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma secondo della l. 379/2000 per coloro che sono emigrati prima del 16 luglio 1920.
In secundis, si rileva come, dalla documentazione versata in atti, emerga che la linea di discendenza rappresentata dalle ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dalle stesse prodotta. Risulta, in particolare, che: in data 3-10-1938, dal matrimonio di con il SI. Persona_2
(cfr. documento 5, allegato al ricorso), è nata la SI.ra Controparte_4
(cfr. documento 7, allegato al ricorso); la SI.ra A_
, dall'unione coniugale con il SI. A_ Parte_3
, ha generato, in data 31-12-1974, la SI.ra
[...] Parte_1
(cfr. documento 9, allegato al ricorso); la SI.ra , Parte_1
dall'unione coniugale con il SI. (cfr. Controparte_5
documento 10, allegato al ricorso), ha generato, in data 17-7-2009, la minore (cfr. documento 12, allegato al Persona_1
ricorso).
Tutto ciò premesso, il tema afferente al presente giudizio è quello della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, il 1° gennaio 1948.
La trattazione del tema de quo richiede una sintetica illustrazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, così come integrato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 nonché
Pag. 15 di 22 dai principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 4466 e n. 4467 del
2009.
Il punto di partenza è costituito dalle norme della L. n. 555 del 1912, dichiarate incostituzionali. Si tratta, in particolare, dell'art. 1, n. 1), nella parte in cui prevedeva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”
(Corte Cost. n. 30 del 1983) e dell'art. 10, comma 3, laddove stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero (Corte Cost. n. 87 del 1975).
Gli interventi della Corte Costituzionale hanno rimosso sia nei confronti della donna coniugata, originariamente cittadina italiana, sia nei confronti dei figli di una cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, tutte le norme che facevano discendere la perdita della cittadinanza italiana, o la mancata trasmissione della stessa ai propri figli esclusivamente da un regime discriminatorio fondato sul genere, senza alcun margine di scelta individuale in ordine alla conservazione della cittadinanza originaria sia da parte della madre che dei figli.
Alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito di tali declaratorie di incostituzionalità – situazione nella quale veniva riconosciuta, automaticamente, la cittadinanza italiana iure sanguinis, anche in linea materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948 – si è posto il problema della sorte di coloro che erano, invece, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Sul punto, in giurisprudenza, erano emerse delle divergenze in quanto una parte di essa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/07/1996, n. 6297 e Cass. civ., Sez. I,
18/11/1996, n. 10086) riteneva che al figlio legittimo di madre cittadina,
Pag. 16 di 22 nato in [...] anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe dovuto riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 30 del 9 febbraio 1983, atteso che anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla
Costituzione avrebbe determinato la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe stata ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, non potendosi, allora, immaginare la presenza di un limite temporale alla “retroazione” degli effetti di una pronuncia della Corte costituzionale;
un'altra parte, invece (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Ordinanza, 19/02/2004, n. 3331), reputava che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 non sarebbero retroagiti oltre la data del primo gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio fosse stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, sarebbe stato destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato della cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità
- concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente, con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non si sarebbe potuto considerare cittadino italiano iure sanguinis (a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 30 del 1983) il figlio di donna la quale, sposatasi
Pag. 17 di 22 con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avesse perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale),
l'originario status di cittadina italiana e acquisito quella del marito.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite nel 2009.
Anzitutto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, la
Cassazione ha risposto al quesito del se la cittadinanza italiana, perduta dalla donna per essersi sposata con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe potuto essere riconosciuta automaticamente, anche in assenza della dichiarazione di riacquisto.
Orbene, la Corte di Cassazione – superando il precedente intervento della stessa Corte a Sezioni Unite del 2004 (ordinanza, 19/02/2004, n. 3331 cit.) ed operando un intervento riformatore – ha statuito che, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948 (non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione), il diritto di cittadinanza – in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente) – è giustiziabile in ogni tempo, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n.
151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, effetto che
Pag. 18 di 22 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.).
Inoltre, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4467 del 25/02/2009 la
Cassazione ha, poi, stabilito che “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente
e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino”, sicché “gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto. Le norme pre- costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che “… riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche la figlia di donna …, nata prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di
Pag. 19 di 22 filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Ebbene, si ritiene che tutti i principi di diritto testé enunciati siano direttamente applicabili al presente procedimento, per quanto sopra enunciato: essendo la SI.ra e la figlia minorenne Parte_1 [...]
discendenti dirette (come da albero genealogico Persona_1
ricostruito) della SI.ra – cittadina italiana, nata in Persona_2
data 7 marzo 1907, nel vigore della L. n. 555 del 1912 e sposatasi con il
SI. in data 2 agosto 1930 (come risultante dal Controparte_4
certificato di matrimonio della SI.ra, documento 5, allegato al ricorso) – essi, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In tale sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari, essendo il diritto di cittadinanza giustiziabile indipendentemente dal fatto che l'ascendente abbia reso la dichiarazione prevista dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975 ed anche in caso di pregressa morte dell'ascendente, SI.ra dal quale Persona_2
deriva il riconoscimento, non essendo, peraltro, stata eccepita né documentata dall'Amministrazione l'esistenza di alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Pag. 20 di 22 Ne consegue, allora, che va dichiarato lo status di cittadine italiane delle ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento alle spese di lite si ritiene, da ultimo, che, sussistano gravi e giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti. Infatti,
l'Amministrazione ha, in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, rappresentato il quadro di incertezza giurisprudenziale e normativa protrattosi negli anni sul punto, sottolineando la sussistenza
(evidenziata anche dalla stessa Cassazione) del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione nonché la necessità di un intervento da parte del legislatore, ad oggi ancora non pervenuto, che permetta al di CP_1
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, allo stato dallo stesso inattuabili.
Stante, dunque, l'impossibilità (per impedimento di legge), del di CP_1
dare attuazione ai principi sopra richiamati, con conseguente non sussistenza di una condotta inadempiente a carico di quest'ultimo, si ritiene che nessuna condanna al pagamento delle spese di lite possa essere emessa nei riguardi di quest'ultimo. Stesse considerazioni valgono, inoltre, per il che, per altro, non si è neppure opposto Controparte_2
all'accoglimento della domanda dei ricorrenti, stante lo stato di contumacia dello stesso.
Pag. 21 di 22
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_2
Dichiara lo status di cittadine italiane delle ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento 04-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 22 di 22