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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9308/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Controparte_1
Baraldi e Valeria Gamberini con domicilio digitale eletto presso gli stessi al loro indirizzo PEC;
ATTORE contro
, nata a [...] il giorno 8/12/1925, CP_2
, nato a [...] il [...], Controparte_3
, nato a [...] il [...], CP_4
, nato a [...] il [...], CP_5
, nata a [...] S Pietro (Bo) il 28/12/1962, CP_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Alberto Bisson e Giorgio Saracino con domicilio digitale eletto presso gli stessi al loro indirizzo PEC;
e
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giusj Grisafi con domicilio eletto presso la stessa nel suo studio sito a
Bologna alla via Cesare Battisti n. 33.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 3/4/2025:
pagina 1 di 6 “In via PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'incapacità naturale di , annullare il Persona_1
testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Persona_2
Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della SI;
Persona_1
In via SUBORDINATA: dichiarare nullo, in quanto apocrifo, il testamento pubblicato in data
15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per l'effetto, Persona_2
dichiarare aperta la successione ex lege della SI;
Persona_1
In via di ulteriore SUBORDINE: accertata e dichiarata l'omessa, incompletezza e/o totale incertezza della data apposta in calce alla scheda olografa, annullare il testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare Persona_2 aperta la successione ex lege della SI ”. Persona_1
I convenuti , , e hanno CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
concluso come da nota scritta di precisazione delle conclusioni del 3/4/2025:
“Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, conseguentemente dichiarare valido ed efficacie il testamento olografo , pubblicato con verbale del 15/02/22 a ministero notaio Persona_1 Per_2
rep. 24454 – racc. 8543”.
[...]
I convenuti e hanno concluso come da nota scritta di precisazione Parte_1 Parte_2
delle conclusioni del 3/4/2025:
“In via PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'incapacità naturale di ed annullare il Persona_1
testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Persona_2
Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della NO;
Persona_1
In via SUBORDINATA: dichiarare nullo, in quanto apocrifo, il testamento pubblicato in data 15 febbraio 2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per Persona_2
l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della SI ”. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/7/2023 ha chiamato in giudizio Controparte_1 CP_2 [...]
, , , , e chiedendo CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1 Parte_2
di annullare il testamento pubblicato in data 15/02/2022 redatto da per incapacità Persona_3
naturale della stessa;
in via subordinata, di dichiarare nullo il suddetto testamento per aprocrifia;
in via di ulteriore subordine, di annullare il suddetto testamento per omessa, incompleta o totale incertezza della data.
L'attore in particolare ha rappresentato che:
- ad inizio degli anni 2000 alla SI veniva diagnosticato il morbo di Alzheimer;
Persona_1
pagina 2 di 6 - tale patologia veniva certificata da diversi medici e che a partire dal 2009 la stessa veniva ricoverata presso strutture di assistenza nell'ultima delle quali moriva in data 29/11/2021;
- in data 15/2/2022 con verbale n. 24454 di repertorio del notaio veniva pubblicato il Persona_2
testamento olografo redatto da in data 23/11/2006 quando, cioè, lo stato di invalidità e Persona_1
incapacità naturale della stessa era accertato e conclamato;
- dal tenore letterale e dalla condizione di sordità e cecità della SI si può ritenere Persona_1
che il testamento non sia stato scritto da essa stessa;
- il numero corrispondente al mese nella data scritta nel testamento è di incerta lettura.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
i quali hanno contestato le allegazioni attoree chiedendo il rigetto delle domande proposte.
[...]
Si sono costituiti altresì e i quali hanno chiesto analogamente all'attore Parte_1 Parte_2
di annullare il testamento pubblicato in data 15/2/2022 redatto da per incapacità naturale Persona_1
della stessa e, in via subordinata, di dichiarare nullo il suddetto testamento per aprocrifia.
Esaurita l'istruttoria consistita nell'assunzione di testimonianze ed esperita C.T.U. sull'esistenza o meno della capacità naturale su al momento della redazione del testamento, la Giudice Persona_1
ha trattenuto la causa in decisione.
1. Sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale.
In diritto va osservato che l'incapacità naturale del testatore – rilevante ai fini dell'invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 c.c. – è quella condizione che consiste in una privazione della coscienza dei propri atti e delle relative conseguenze di tipo assoluto.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità che afferma che “l'incapacità naturale del testatore si configura non già quando sussista una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì quando, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (v.
Cass. n. 9152/2025).
Inoltre, va evidenziato che lo stato di capacità costituisce la regola mentre quello di incapacità è un'eccezione, e pertanto in punto di prova grava su chi sostiene l'invalidità del testamento la dimostrazione della sussistenza della assoluta incapacità naturale al momento della redazione dell'atto.
È ammessa una inversione dell'onere della prova – per cui è chi sostiene la validità del testamento a dover dimostrare la sussistenza della capacità in un lucido intervallo – solo nel caso in cui il testatore pagina 3 di 6 sia affetto da una incapacità totale e permanente che costituisce ormai un suo habitus (v. Cass. n.
27351/2014).
Ora nel caso di specie la C.T.U. espletata nel corso del giudizio ha confermato in capo a Persona_1
la diagnosi del morbo di Alzheimer fin da maggio 2006 come certificata da diversi medici (referto dott.ssa del 25/5/2006, referto del dott. del 15/9/2006, referto del dott. Per_4 Persona_5 Per_6
del 5/10/2006, referto del dott. del 16/3/2007, referto del dott. del 2/5/2008 ecc.), Persona_5 Per_7
ma ha anche escluso una sicura sussistenza di una incapacità naturale assoluta.
Il C.T.U. ha evidenziato la mancanza di documentazione oggettiva del deficit cognitivo, fondamentale per verificare la sussistenza di una incapacità naturale. Infatti, l'unico test di screening utilizzato dai medici in corso delle diagnosi e dei controlli è stato il c.d. MMSE il quale “nel definire la capacità di intendere e di volere non può essere ritenuto affidabile in modo assoluto” secondo un principio consolidato in ambito neurogeriatrico.
Ciò ha portato a concludere che, date le condizioni psico-fisiche della testatrice, non è possibile affermare con ragionevole certezza l'esistenza in capo alla medesima di una assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
In particolare, la C.T.U. ha riscontrato una compromissione dell'autonomia decisionale, ma non una sicura abolizione della stessa al tempo del testamento.
Le suddette conclusioni del consulente tecnico d'ufficio possono essere ritenute convincenti perché frutto di una analisi completa, logica, coerente e scientificamente fondata;
pertanto devono essere condivise ai fini della presente decisione mancando altresì motivi per discostarsene.
Tali rilievi sono inoltre coerenti con le risultanze delle testimonianze assunte nel corso del processo le quali hanno rappresentato la testatrice – da ottobre 2006 al 2007 e quindi nel periodo coevo alla redazione del testamento – come una persona in grado di comprendere e dialogare, lucida e orientata, ancorché non propositiva, dedita alla lettura e alle parole crociate (v. testimonianze assunte all'udienza del 5/3/2024).
In conseguenza a tali risultanze, in primis non si può sostenere che la testatrice fosse affetta da una incapacità totale e permanente.
Da ciò discende, in punto di onere probatorio, l'operatività della regola generale per cui è chi invoca l'invalidità del testamento a dover dare prova di una assoluta incapacità naturale al momento della redazione del testamento.
Orbene tale prova non è stata raggiunta proprio perché la consulenza ha fatto emergere che al momento della redazione dell'atto la testatrice non fosse priva in modo assoluto di una capacità di intendere e di volere.
pagina 4 di 6 La domanda va pertanto rigettata.
2. Sulla domanda subordinata di nullità del testamento per apocrifia.
La domanda proposta dall'attore e dai signori e va rigettata. Parte_1 Parte_2
Va rilevato infatti che la circostanza dell'apocrifia – solamente paventata nei rispettivi scritti introduttivi – è rimasta sfornita di prova non avendo i proponenti addotto elementi di prova sul punto e neppure formulato istanze istruttorie in merito.
Peraltro, la circostanza della sordità e della cecità della testatrice non emerge dalla certificazione dell'invalidità civile del 16/3/2007 (come vorrebbero i proponenti) la quale nulla dice sulle abilità sensoriali della de cuius, oltre al fatto che tale condizione è stata di fatto esclusa dalle testimonianze assunte che riferiscono di una persona dedita alla lettura, all'uncinetto e in grado di riconoscere le persone.
Mentre la mancata conoscenza della materia successoria da parte della testatrice a fronte dell'utilizzo di un lessico in parte specialistico e il fatto che a maggio 2007 non abbia apposto la firma nella carta di identità non escludono che la testatrice abbia scritto l'atto di ultima volontà di proprio pugno alla data del 23/11/2006.
3. Sulla domanda subordinata di annullabilità ex art. 602 c.c.
La domanda proposta dall'attore va rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che lo stesso non allega la “non verità” della data, ma si limita a lamentare l'incerta lettura del numero corrispondente al mese (riportato in cifre nello schema gg/mm/aaaa).
La domanda va rigettata perché l'attore non ha dato prova né dell'erroneità della data riportata né di una data in ipotesi corretta (sul punto non ha dedotto neppure istanze istruttorie), senza considerare che nella scheda testamentaria appare ictu oculi il numero “11” nella parte di data riferita al mese.
4. Sulle spese processuali.
In ragione della soccombenza, , e vanno condannati Controparte_1 Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese processuali in favore di , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e , spese che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi indicati CP_5 CP_6
nel D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore indeterminabile di complessità bassa e tenendo conto della nota spese depositata.
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 17/9/2024, vanno definitivamente poste a carico di
, e in solido tra loro. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6
1. RIGETTA le domande proposte da , e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. PONE definitivamente a carico di , e in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2
loro le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del 17/9/2024;
3. ON , e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, , e le spese di lite che si CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
liquidano in 7.200,00 euro per compensi e in 34,00 euro per spese, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Bologna 15.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9308/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Controparte_1
Baraldi e Valeria Gamberini con domicilio digitale eletto presso gli stessi al loro indirizzo PEC;
ATTORE contro
, nata a [...] il giorno 8/12/1925, CP_2
, nato a [...] il [...], Controparte_3
, nato a [...] il [...], CP_4
, nato a [...] il [...], CP_5
, nata a [...] S Pietro (Bo) il 28/12/1962, CP_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Alberto Bisson e Giorgio Saracino con domicilio digitale eletto presso gli stessi al loro indirizzo PEC;
e
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giusj Grisafi con domicilio eletto presso la stessa nel suo studio sito a
Bologna alla via Cesare Battisti n. 33.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 3/4/2025:
pagina 1 di 6 “In via PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'incapacità naturale di , annullare il Persona_1
testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Persona_2
Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della SI;
Persona_1
In via SUBORDINATA: dichiarare nullo, in quanto apocrifo, il testamento pubblicato in data
15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per l'effetto, Persona_2
dichiarare aperta la successione ex lege della SI;
Persona_1
In via di ulteriore SUBORDINE: accertata e dichiarata l'omessa, incompletezza e/o totale incertezza della data apposta in calce alla scheda olografa, annullare il testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare Persona_2 aperta la successione ex lege della SI ”. Persona_1
I convenuti , , e hanno CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
concluso come da nota scritta di precisazione delle conclusioni del 3/4/2025:
“Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, conseguentemente dichiarare valido ed efficacie il testamento olografo , pubblicato con verbale del 15/02/22 a ministero notaio Persona_1 Per_2
rep. 24454 – racc. 8543”.
[...]
I convenuti e hanno concluso come da nota scritta di precisazione Parte_1 Parte_2
delle conclusioni del 3/4/2025:
“In via PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'incapacità naturale di ed annullare il Persona_1
testamento pubblicato in data 15/02/2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Persona_2
Raccolta 8543 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della NO;
Persona_1
In via SUBORDINATA: dichiarare nullo, in quanto apocrifo, il testamento pubblicato in data 15 febbraio 2022 con verbale agli atti del notaio Rep. 24454 - Raccolta 8543 e, per Persona_2
l'effetto, dichiarare aperta la successione ex lege della SI ”. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/7/2023 ha chiamato in giudizio Controparte_1 CP_2 [...]
, , , , e chiedendo CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1 Parte_2
di annullare il testamento pubblicato in data 15/02/2022 redatto da per incapacità Persona_3
naturale della stessa;
in via subordinata, di dichiarare nullo il suddetto testamento per aprocrifia;
in via di ulteriore subordine, di annullare il suddetto testamento per omessa, incompleta o totale incertezza della data.
L'attore in particolare ha rappresentato che:
- ad inizio degli anni 2000 alla SI veniva diagnosticato il morbo di Alzheimer;
Persona_1
pagina 2 di 6 - tale patologia veniva certificata da diversi medici e che a partire dal 2009 la stessa veniva ricoverata presso strutture di assistenza nell'ultima delle quali moriva in data 29/11/2021;
- in data 15/2/2022 con verbale n. 24454 di repertorio del notaio veniva pubblicato il Persona_2
testamento olografo redatto da in data 23/11/2006 quando, cioè, lo stato di invalidità e Persona_1
incapacità naturale della stessa era accertato e conclamato;
- dal tenore letterale e dalla condizione di sordità e cecità della SI si può ritenere Persona_1
che il testamento non sia stato scritto da essa stessa;
- il numero corrispondente al mese nella data scritta nel testamento è di incerta lettura.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
i quali hanno contestato le allegazioni attoree chiedendo il rigetto delle domande proposte.
[...]
Si sono costituiti altresì e i quali hanno chiesto analogamente all'attore Parte_1 Parte_2
di annullare il testamento pubblicato in data 15/2/2022 redatto da per incapacità naturale Persona_1
della stessa e, in via subordinata, di dichiarare nullo il suddetto testamento per aprocrifia.
Esaurita l'istruttoria consistita nell'assunzione di testimonianze ed esperita C.T.U. sull'esistenza o meno della capacità naturale su al momento della redazione del testamento, la Giudice Persona_1
ha trattenuto la causa in decisione.
1. Sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale.
In diritto va osservato che l'incapacità naturale del testatore – rilevante ai fini dell'invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 c.c. – è quella condizione che consiste in una privazione della coscienza dei propri atti e delle relative conseguenze di tipo assoluto.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità che afferma che “l'incapacità naturale del testatore si configura non già quando sussista una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì quando, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (v.
Cass. n. 9152/2025).
Inoltre, va evidenziato che lo stato di capacità costituisce la regola mentre quello di incapacità è un'eccezione, e pertanto in punto di prova grava su chi sostiene l'invalidità del testamento la dimostrazione della sussistenza della assoluta incapacità naturale al momento della redazione dell'atto.
È ammessa una inversione dell'onere della prova – per cui è chi sostiene la validità del testamento a dover dimostrare la sussistenza della capacità in un lucido intervallo – solo nel caso in cui il testatore pagina 3 di 6 sia affetto da una incapacità totale e permanente che costituisce ormai un suo habitus (v. Cass. n.
27351/2014).
Ora nel caso di specie la C.T.U. espletata nel corso del giudizio ha confermato in capo a Persona_1
la diagnosi del morbo di Alzheimer fin da maggio 2006 come certificata da diversi medici (referto dott.ssa del 25/5/2006, referto del dott. del 15/9/2006, referto del dott. Per_4 Persona_5 Per_6
del 5/10/2006, referto del dott. del 16/3/2007, referto del dott. del 2/5/2008 ecc.), Persona_5 Per_7
ma ha anche escluso una sicura sussistenza di una incapacità naturale assoluta.
Il C.T.U. ha evidenziato la mancanza di documentazione oggettiva del deficit cognitivo, fondamentale per verificare la sussistenza di una incapacità naturale. Infatti, l'unico test di screening utilizzato dai medici in corso delle diagnosi e dei controlli è stato il c.d. MMSE il quale “nel definire la capacità di intendere e di volere non può essere ritenuto affidabile in modo assoluto” secondo un principio consolidato in ambito neurogeriatrico.
Ciò ha portato a concludere che, date le condizioni psico-fisiche della testatrice, non è possibile affermare con ragionevole certezza l'esistenza in capo alla medesima di una assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
In particolare, la C.T.U. ha riscontrato una compromissione dell'autonomia decisionale, ma non una sicura abolizione della stessa al tempo del testamento.
Le suddette conclusioni del consulente tecnico d'ufficio possono essere ritenute convincenti perché frutto di una analisi completa, logica, coerente e scientificamente fondata;
pertanto devono essere condivise ai fini della presente decisione mancando altresì motivi per discostarsene.
Tali rilievi sono inoltre coerenti con le risultanze delle testimonianze assunte nel corso del processo le quali hanno rappresentato la testatrice – da ottobre 2006 al 2007 e quindi nel periodo coevo alla redazione del testamento – come una persona in grado di comprendere e dialogare, lucida e orientata, ancorché non propositiva, dedita alla lettura e alle parole crociate (v. testimonianze assunte all'udienza del 5/3/2024).
In conseguenza a tali risultanze, in primis non si può sostenere che la testatrice fosse affetta da una incapacità totale e permanente.
Da ciò discende, in punto di onere probatorio, l'operatività della regola generale per cui è chi invoca l'invalidità del testamento a dover dare prova di una assoluta incapacità naturale al momento della redazione del testamento.
Orbene tale prova non è stata raggiunta proprio perché la consulenza ha fatto emergere che al momento della redazione dell'atto la testatrice non fosse priva in modo assoluto di una capacità di intendere e di volere.
pagina 4 di 6 La domanda va pertanto rigettata.
2. Sulla domanda subordinata di nullità del testamento per apocrifia.
La domanda proposta dall'attore e dai signori e va rigettata. Parte_1 Parte_2
Va rilevato infatti che la circostanza dell'apocrifia – solamente paventata nei rispettivi scritti introduttivi – è rimasta sfornita di prova non avendo i proponenti addotto elementi di prova sul punto e neppure formulato istanze istruttorie in merito.
Peraltro, la circostanza della sordità e della cecità della testatrice non emerge dalla certificazione dell'invalidità civile del 16/3/2007 (come vorrebbero i proponenti) la quale nulla dice sulle abilità sensoriali della de cuius, oltre al fatto che tale condizione è stata di fatto esclusa dalle testimonianze assunte che riferiscono di una persona dedita alla lettura, all'uncinetto e in grado di riconoscere le persone.
Mentre la mancata conoscenza della materia successoria da parte della testatrice a fronte dell'utilizzo di un lessico in parte specialistico e il fatto che a maggio 2007 non abbia apposto la firma nella carta di identità non escludono che la testatrice abbia scritto l'atto di ultima volontà di proprio pugno alla data del 23/11/2006.
3. Sulla domanda subordinata di annullabilità ex art. 602 c.c.
La domanda proposta dall'attore va rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che lo stesso non allega la “non verità” della data, ma si limita a lamentare l'incerta lettura del numero corrispondente al mese (riportato in cifre nello schema gg/mm/aaaa).
La domanda va rigettata perché l'attore non ha dato prova né dell'erroneità della data riportata né di una data in ipotesi corretta (sul punto non ha dedotto neppure istanze istruttorie), senza considerare che nella scheda testamentaria appare ictu oculi il numero “11” nella parte di data riferita al mese.
4. Sulle spese processuali.
In ragione della soccombenza, , e vanno condannati Controparte_1 Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese processuali in favore di , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e , spese che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi indicati CP_5 CP_6
nel D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore indeterminabile di complessità bassa e tenendo conto della nota spese depositata.
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 17/9/2024, vanno definitivamente poste a carico di
, e in solido tra loro. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6
1. RIGETTA le domande proposte da , e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. PONE definitivamente a carico di , e in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2
loro le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del 17/9/2024;
3. ON , e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, , e le spese di lite che si CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
liquidano in 7.200,00 euro per compensi e in 34,00 euro per spese, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Bologna 15.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 6 di 6