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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 6.3.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
20614/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'Avv. Carlo Perna Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che in data 10.7.2023 aveva presentato domanda amministrativa, al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che la competente Commissione medica, nella seduta del 22.8.2023, la aveva ritenuta invalida totale, senza la necessità di assistenza continua.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il CTU, Dott. ha escluso la Persona_1
sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 6 Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU, insistendo per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Nel corso del giudizio così instaurato si è costituito l' , contestando la CP_2
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando la Dott. Persona_2
La CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, sottoposto nuovamente a visita il ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
«Si tratta, di soggetto di sesso femminile dell'attuale età di 93 anni» affetto da
«Encefalopatia ischemica cronica, spondilodiscoartrosi, ipoacusia percettiva bilaterale, pregressa tiroidectomia radicale per gozzo, esiti di plurimi interventi chirurgici per s. del tunnel carpale bilaterale».
pagina 3 di 6 Premesso, quindi, che «l'art. 1 della legge 11.02.1980 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'aiuto di un accompagnatore per chi non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continua per attendere agli atti della vita quotidiana a causa dell'infermità di cui è portatore,
… Nel caso in esame l'obiettività attualmente riscontrata alla visita medica eseguita non [pone] dubbi sulla obiettiva necessità di assistenza da parte di terzi per la che risulta … non essere autonoma nello Parte_1
svolgimento degli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi, mangiare, ecc), e, a causa della compromissione della funzione deambulatoria, non è neanche in grado, ove non accompagnata, di lasciare il proprio domicilio.
Nel corso delle operazioni peritali la periziata ha infatti richiesto assistenza per compiere i passaggi posturali, per spostarsi, per svestirsi e rivestirsi.
Nel caso di specie le infermità da cui è affetta la ricorrente, rappresentano un complesso patologico che, per gravità, riducono marcatamente l'autonomia personale e, quindi, concretizzano gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento. La ricorrente presenta deambulazione a piccoli passi, incerta, cautelata e per la quale necessita di canadese e sostegno di una persona per la concreta possibilità di caduta, instabilità posturale».
In merito alla decorrenza, ha poi aggiunto: «La condizione, che concretizza il richiamato requisito normativo per il diritto alla prestazione in argomento, risulta sostenuta dal verosimile sopravvenuto aggravamento clinico e disfunzionale delle patologie preesistenti ed è stato obiettivato al grado di gravità normativamente previsto in occasione della visita ortopedica del
18.01.2024 eseguita presso la Casa della Salute - “Tenuta di Torrenova” della
a firma della Dott.ssa »; sicché, «tenuto conto Parte_2 Persona_3
del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali affezioni sottese, può essere ritenuta sussistente dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa del 10.07.2023».
pagina 4 di 6 Tanto premesso, la CTU ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Sussistono pertanto, dalla data della domanda amministrativa del
10.07.2023, i requisiti medico-legali previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni».
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere 10 luglio 2023 (data della domanda amministrativa) la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite delle entrambe fasi di giudizio, liquidate in dispositivo (in applicazione dei parametri indicati in Cass. 2731/2019), seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in applicazione del medesimo principio, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorre dalla domanda amministrativa del 10 luglio 2023 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in complessivi euro
3.162,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 6.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 6.3.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
20614/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'Avv. Carlo Perna Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che in data 10.7.2023 aveva presentato domanda amministrativa, al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che la competente Commissione medica, nella seduta del 22.8.2023, la aveva ritenuta invalida totale, senza la necessità di assistenza continua.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il CTU, Dott. ha escluso la Persona_1
sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 6 Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU, insistendo per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Nel corso del giudizio così instaurato si è costituito l' , contestando la CP_2
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando la Dott. Persona_2
La CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, sottoposto nuovamente a visita il ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
«Si tratta, di soggetto di sesso femminile dell'attuale età di 93 anni» affetto da
«Encefalopatia ischemica cronica, spondilodiscoartrosi, ipoacusia percettiva bilaterale, pregressa tiroidectomia radicale per gozzo, esiti di plurimi interventi chirurgici per s. del tunnel carpale bilaterale».
pagina 3 di 6 Premesso, quindi, che «l'art. 1 della legge 11.02.1980 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'aiuto di un accompagnatore per chi non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continua per attendere agli atti della vita quotidiana a causa dell'infermità di cui è portatore,
… Nel caso in esame l'obiettività attualmente riscontrata alla visita medica eseguita non [pone] dubbi sulla obiettiva necessità di assistenza da parte di terzi per la che risulta … non essere autonoma nello Parte_1
svolgimento degli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi, mangiare, ecc), e, a causa della compromissione della funzione deambulatoria, non è neanche in grado, ove non accompagnata, di lasciare il proprio domicilio.
Nel corso delle operazioni peritali la periziata ha infatti richiesto assistenza per compiere i passaggi posturali, per spostarsi, per svestirsi e rivestirsi.
Nel caso di specie le infermità da cui è affetta la ricorrente, rappresentano un complesso patologico che, per gravità, riducono marcatamente l'autonomia personale e, quindi, concretizzano gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento. La ricorrente presenta deambulazione a piccoli passi, incerta, cautelata e per la quale necessita di canadese e sostegno di una persona per la concreta possibilità di caduta, instabilità posturale».
In merito alla decorrenza, ha poi aggiunto: «La condizione, che concretizza il richiamato requisito normativo per il diritto alla prestazione in argomento, risulta sostenuta dal verosimile sopravvenuto aggravamento clinico e disfunzionale delle patologie preesistenti ed è stato obiettivato al grado di gravità normativamente previsto in occasione della visita ortopedica del
18.01.2024 eseguita presso la Casa della Salute - “Tenuta di Torrenova” della
a firma della Dott.ssa »; sicché, «tenuto conto Parte_2 Persona_3
del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali affezioni sottese, può essere ritenuta sussistente dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa del 10.07.2023».
pagina 4 di 6 Tanto premesso, la CTU ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Sussistono pertanto, dalla data della domanda amministrativa del
10.07.2023, i requisiti medico-legali previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni».
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere 10 luglio 2023 (data della domanda amministrativa) la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite delle entrambe fasi di giudizio, liquidate in dispositivo (in applicazione dei parametri indicati in Cass. 2731/2019), seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in applicazione del medesimo principio, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorre dalla domanda amministrativa del 10 luglio 2023 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in complessivi euro
3.162,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 6.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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