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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1089 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI MONDA RAFFAELE, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato all'uopo ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note scritte per Persona_1
l'udienza, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'esito è pronunciata la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU Dott.ssa , nominata nella presente fase, ha negando la Per_1 sussistenza dei requisiti sanitari in capo al sia per l'indennità di accompagnamento sia per Pt_1 lo status di portatore di handicap grave.
Osserva in dettaglio la CTU che il ricorrente, di anni 79 al momento della visita, è affetto da:
“cardiopatia ischemica trattata con ptca + stent su coronaria destra e iva (02/2019) e marginale ottuso (07/2019); ipertensione arteriosa;
diabete mellito tipo ii con irc (iii stadio b); vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con diagnosi di parkinsonismo;
artrosi polidistrettuale;
ipb; ipoacusia neurosensoriale bilaterale corretta con apparecchi acustici;
bronchite cronica in soggetto con anamnesi di esposizione lavorativa ad amianto”.
La CTU ha precisato che, pur trattandosi di soggetto invalido ultrasessantacinquenne grave, le patologie riscontrate non determinano né l'impossibilità alla deambulazione autonoma né la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, elementi imprescindibili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n.18/1980.
Quanto alla deambulazione, infatti, osserva la ctu che il ricorrente appronta una deambulazione autonoma, che giunge a visita medico-legale privo di ausilio ortopedico per la deambulazione, che la stessa avviene con iniziale atteggiamento camptocormico e che non si evidenzia un deficit nell'avvio della marcia o difficoltà nel cambio di direzione, c.d. “freezing” o acinesia paradossa e che infine i passaggi posturali e la stazione eretta sono autonomi.
Quanto poi alla capacità di provvedere a sé in maniera autonoma nei cd. atti vitali, la ctu ha chiarito che non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale in capo al Temonale, la quale è sufficientemente conservata per l'età, presentando, in ambito neurologico, il ricorrente un quadro clinico riconducibile ad una vasculopatia cerebrale che non determina una limitazione funzionale allo stato, mentre la componente extra-piramidale risulta presente solo con complicanze di sfumata entità.
Inoltre, anche in ambito cardiorespiratorio la documentazione depositata, secondo la ctu, associata alla personale valutazione, non evidenza una limitazione allo sforzo fisico.
La CTU ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di handicap grave, osservando che “la valutazione del complesso patologico di cui è affetto il ricorrente,
è basato essenzialmente su patologie cronicizzate che allo stato non determinano una limitazione della sfera sociocomunicativo-relazionale, talmente grave, come si rileva dalla normativa, da precludergli una normale forma di relazione interpersonale. Difatti, il quadro patologico, nel suo insieme, non limita la capacità gestionale e relazionale”. Il quadro patologico del ricorrente, quindi, secondo la ctu, pur caratterizzato da plurime menomazioni croniche, non determina una riduzione dell'autonomia personale tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge n.104/1992.
Le conclusioni rese dalla ctu dott.ssa sono condivisibili e coerenti con l'esame degli atti, oltre Per_1 ad essere non dissimili da quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp, e vengono pertanto condivise integralmente e fatte proprie.
L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 3662/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 8.11.2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo