Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo il 02 gennaio 2024 al n.
6/2024 R.G., avente ad oggetto domande in materia di contratti di bancari;
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Margherita Nolè e Angelo Zaccagnino, elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Potenza (PZ) alla Via Gallitello n. 71;
ATTORE
E
(P.I./C.F. ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti prof.
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella in Potenza, alla via Pretoria n. 12.
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
– P.I. ) in persona del suo l.r.p.t.; P.IVA_3 P.IVA_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/03/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 02 gennaio 2024, la Parte_1 adiva l'intestato Tribunale rappresentando di aver intrattenuto con la convenuta vari rapporti bancari e in particolare: (1) c/c di Controparte_1 corrispondenza, assistito da apertura di credito, avente n. 10980846; (2) mutuo chirografario n. 1406126; mutuo chirografario n. 6407039; mutuo chirografario n. 3825754; mutuo chirografario n. 4315537; mutuo chirografario n. 4447251; mutuo chirografario n. 4549657; mutuo chirografario n. 4997670; deduceva che tali rapporti risultavano afflitti da plurimi vizi (e.g. nullità ex art. 117 T.u.b. rispetto al c/c, interessi ultra- legali non debitamente pattuiti, anatocismo e c.m.s. contra legem, valute fittizie, regime di interesse composto del c.d. ammortamento “alla francese”).
Concludeva, pertanto, formulando richiesta al Tribunale di voler: “1- per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto ed in particolare sub punto A dello stesso, accogliere le domande e per l'effetto: a. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni applicazione operata da Controparte_3 convenuti sul conto corrente n. 10980846 della a titolo di Parte_1 interessi a debito a tassi ultra legali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, di spese e commissioni non convenute inerenti: le commissioni di massimo scoperto e/o le commissioni di disponibilità fondi e/o le commissioni di istruttoria veloce, lo jus variandi in pejus, il Taeg effettivo superiore alla soglia usura ed in ogni caso individuate in narrativa;
b. conseguentemente e unitamente a quanto forma oggetto del punto a. che precede, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte di convenuti dei doveri di correttezza e buona fede Controparte_4 precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1175, 1366 e 1375
c.c. nei confrontidella c. accertare, riconoscere e dichiarare Parte_1 giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale ogni addebito operato da dai convenuti sul conto corrente n. 10980846 della CP_1 Pt_1
[...
in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità ed inefficacia di cui al punto a. che precede;
dichiarando, altresì, non dovute le relative somme dalla Conseguentemente Parte_1 accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido ed inefficace ogni saldo operato dalla convenuta sui suddetti conti;
d. Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) applicato da convenuti sul conto corrente n. 10980846 Controparte_3 della nel corso del relativo rapporto bancario ed accertare e Parte_1 dichiarare l' eventuale natura usuraia di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. 108/96 e norme dipendenti;
in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione di ogni interesse – secondo la definizione data dalla legge n.108/96 - sul conto corrente a debito del/i correntista/i e, quindi, dichiarare non dovuto dalla Parte_1 al convenuto istituto/ai convenuti alcun interesse a debito sul conto corrente n. 10980846; e. Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/i da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i chiuso/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 10980846 ricostruito in perizia, dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente al 30/09/2020
e dichiararlo a debito della ed a credito di Parte_1 Controparte_4 convenuti della somma di € 63.504,68 (o per quella somma maggiore o minore anche a credito della ritenuta di giustizia che emergerà Parte_1 anche all' esito della CTU); e.1 Nell' ipotesi in cui il/i rapporto/i creditizio/i da cui scaturisce la debitoria sia/siano considerato/i aperto/i: previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 10980846 ricostruito in perizia, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dopo conseguente rettifica, dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del predetto conto e dichiararlo a debito della ed a credito di convenuti in persona del Parte_1 Controparte_4 suo/loro legale rappresentante pro-tempore, per la somma sino al
30/09/2020 di € 63.504,68 (o per quella somma maggiore o minore anche a credito della ritenuta di giustizia che emergerà anche all' Parte_1 esito della CTU) previa la dichiarazione di chiusura dei conti oggetto di causa;
2- per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto ed in particolare sub punto B dello stesso, accogliere le domande e per l'effetto: f. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulli e/o illegittimi e/o invalidi i mutui de quibus per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB;
g. accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulli e/o illegittimi e/o invalidi i piani di ammortamento dei mutui de quibus per omessa specificazione del regime di calcolo dell' interesse, per l' applicazione surrettizia, illegittima e non pattuita della capitalizzazione composta, per la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo/sulla determinazione della obbligazione accessoria degli interessi;
h. previa la declaratoria delle nullità/illegittimità/invalidità di cui ai precedenti punti f e g, accertare, riconoscere e dichiarare che per i mutui nn. 1406126 di euro 50.000,00 del 30/06/2008; 6407039 di euro 70.000,00 del 19/12/2008; 3825754 di euro 89.000,00 del 19/04/2011; 4315537 di euro 52.250,00 del 03/06/2016; 4447251 di euro 50.000,00 del
19/03/2014; 4549657 di euro 150.000,00 del 19/11/2014; 4997670 di euro
100.000,00 del 14/09/2016 sono stati corrisposti dall' attore indebitamente alla banca/ai convenuti sino all'estinzione dei mutui de quibus per il primo mutuo euro 2.349,12 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU), per il secondo mutuo euro 6.479,60 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU), per il terzo mutuo euro 12.352,40 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU), per il quarto mutuo euro 7.591,80 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della
CTU), per il quinto mutuo euro 3.222,80 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU), per il sesto mutuo euro 15.053,12 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU) e per il settimo mutuo euro 7.727,28 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU) a titolo di competenze (comprese le spese di istruttoria) e/o interessi e/o commissioni corrisposti/e ed, all' esito per l' effetto, accertare, riconoscere, dichiarare e condannare la banca convenuta/i convenuti alla/al ripetizione/pagamento in favore della della somma di € 13.648,86 (o di quella somma maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all' esito della CTU); 3 per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto ed in particolare sub punto C dello stesso, accogliere le domande e per l'effetto: i. condannare la convenuta/i convenuti alla CP_5 corresponsione in favore della della somma di € 300.000,00 o Parte_1 di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche a seguito della CTU a titolo di risarcimento del danno subito dalla
4 determinare i reciproci rapporti di dare - avere tra le odierne Parte_1 parti in riferimento alle risultanze dei predetti punti 1, 2 e 3 delle conclusioni (come emergeranno anche a seguito della CTU) e così
l'effettivo saldo delle partite in dare/avere ad oggi e ove le stesse fossero a credito della condannare la convenuti al Parte_1 Controparte_6 relativo pagamento, con aggravio di interessi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo fattone ed, altresì, con condanna del convenuto CP_7 al pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22 maggio 2024, si costituiva in giudizio la convenuta contestando le Controparte_1 avverse richieste e in particolare rappresentando:
(1) in via pregiudiziale (cfr. pagg.
3-4 della comparsa) l'incompetenza territoriale del presente Tribunale, argomentando - sulla base dell'electio fori ex art. 29 c.p.c. previsto dall'art. 15 del contratto di c/c n. 10980846 - sul radicamento della competenza in via principale presso il Tribunale di
Milano, ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ricade la sede della convenuta al momento di proposizione della domanda o, in subordine, presso il Tribunale di Bologna, luogo della sede della banca al momento di sottoscrizione della clausola;
(2) in via preliminare che i diritti fatti valere nel presente giudizio erano stati transatti con atto del 30.07.2018;
(3) nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze, risultando i rapporti de quibus non viziati e del tutto validi (essendo peraltro prescritta, ex art. 1442 c.c., ogni eventuale azione di annullamento), e non ricorrendo quindi i presupposti per la ripetizione ex art. 2033 e ss. c.c. In virtù di tutto quanto precede, concludeva come di Controparte_1 seguito: in via pregiudiziale “dichiarare, quanto al conto corrente n.
10980846 , l'incompetenza del Tribunale di Potenza, per essere competente il Tribunale di Milano o, in subordine, il Tribunale di
Bologna”; in via preliminare, “accertare e dichiarare, quanto al conto corrente n. 10980846, la cessata materia del contendere, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo, rappresentato dal piano di rimodulazione;
- dichiarare quanto al conto corrente n. 10980846,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione ex adverso avanzata per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di finanziamento n.
1406126 del 26.06.2008, estinto in data 01.07.2010; - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio” nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese.
3. Non si costituiva, invece, la convenuta Controparte_2
pur a fronte della regolarità della notifica effettuata nei
[...]
suoi confronti, onde la necessità di dichiararne la contumacia [non essendo,
a tal fine, previsto un termine perentorio in ragione dell'assenza di valore costitutivo di tale dichiarazione, trattandosi di “atto meramente accertativo” (cfr., ex multis, Cass. civ., 21 settembre 2015, n. 18454)].
4. All'udienza del 04/12/2025 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, limitatamente alla questione pregiudiziale di competenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'udienza del
21/03/2025 veniva introitata a sentenza.
5. Ebbene, occorre preliminarmente rilevare come la tempestiva eccezione di competenza formulata dalla convenuta sia limitata CP_5
esclusivamente al rapporto di c/c n. 10980846 e alle domande formulate dall'attore con riguardo a tale rapporto.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che la parte attrice, soltanto, nelle note scritte del 20/03/2025, depositate in occasione dell'udienza ex art. 281-quinquies c.p.c. del 24/03/2025 (svoltasi in modalità c.d. cartolare), ha manifestato l'“adesione alla eccezione di incompetenza territoriale avanzata da controparte con richiesta di indicazione all' On
Giudicante del Giudice territorialmente competente ed i termini per la riassunzione del giudizio (nonché alla luce della predetta adesione la non condanna alle spese processuali)”, con adesione che, in difetto di ulteriori specificazioni, è da intendersi come relativa all'exceptio avanzata in via principale [i.e. Tribunale di MILANO].
6. Ciò posto, non può che prendersi atto dell'accordo processuale raggiunto tra le parti in punto di competenza e provvedersi in conformità, previa separazione delle domande formulate.
E infatti il Giudice adito resta sfornito di ogni potere di decidere sulla competenza, se la controparte aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale ex articolo 38, comma 2, c.p.c. Tanto perché, salvi i casi di competenza c.d. inderogabile (pacificamente qui non ricorrenti, anche considerando la natura non consumeristica del soggetto contraente), in virtù dell'adesione delle altre parti all'indicazione del giudice compiuta dal convenuto che ha sollevato l'eccezione, si realizza un c.d. accordo processuale della competenza mediante accettazione della proposta implicita nell'indicazione avanzata ex adverso, di cui il Tribunale è tenuto meramente a prendere atto (essendo da escludersi “ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle parti” – cfr., ex multis, Trib.
Lamezia Terme, 11 dicembre 2012) e conseguentemente provvedere in conformità.
Quanto precede induce a concludere per la declaratoria di incompetenza dell'intestato Tribunale e per l'indicazione del Tribunale di Milano quale foro competente a decidere la causa relativamente alle sole domande inerenti al c/c n. 10980846, trattandosi di domande scindibili in quanto poste con cumulo determinato da una connessione soggettiva (ex art. 104
c.p.c.), prive di rapporto di dipendenza, secondo la prospettazione della stessa parte attrice, con le domande relative agli ulteriori contratti.
7. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite [qui da compiersi, limitatamente alle domande oggetto di dichiarazione di incompetenza], nulla può statuirsi, in quanto, “l'intervenuta adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta … l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” [v., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 8 novembre
2013, n. 25180 e Cass. civ., 20 marzo 2006, n. 6106, Cass. civ., 11 maggio
2022, n. 15017).
8. Come anticipato supra, la prosecuzione del rapporto processuale separato e non definito nella presente sede (ossia quello relativo alle domande avente ad oggetto i mutui e compendiati sub B) dell'atto di citazione), previa rimessione sul ruolo istruttorio, sarà disciplinato con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente e parzialmente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio
R.G.06/2024 instaurato da (C.F./P.I. ), nei Parte_1 P.IVA_1
confronti di (P.I./C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo l.r.p.t. e di Controparte_2
(C.F. – P.I. ) in persona del suo l.r.p.t.,
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2. DISPONE, ai sensi dell'art. 104, comma secondo, c.p.c., la separazione della domanda introdotta dall'attore avente ad oggetto il c/c di corrispondenza, assistito da apertura di credito, avente n.
10980846;
3. DEFINISCE, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 5) c.p.c., la domanda separata e, per l'effetto DICHIARA l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, essendo invece competente il
Tribunale di Milano;
4. FISSA il termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere la causa innanzi al Tribunale di
Milano;
5. RIMETTE al giudice competente ogni decisione anche sulla ripartizione delle spese di lite del procedimento separato;
6. RIMETTE sul ruolo il procedimento relativo alle domande aventi ad oggetto i seguenti rapporti: mutuo chirografario n. 1406126; mutuo chirografario n. 6407039; mutuo chirografario n. 3825754; mutuo chirografario n. 4315537; mutuo chirografario n. 4447251; mutuo chirografario n. 4549657; mutuo chirografario n. 4997670.
Potenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti